Incarto n. 12.2010.62
Lugano 14 maggio 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Federspiel Peer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.101 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 28 agosto 2006 da
AP 1 rappr. dall’ PA 2
contro
AO 1 rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 49'732.70 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2006 in materia di contratto di appalto (garanzia per i difetti dell’opera e ulteriori pretese per danno) e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE nr. 644411 dell’UEF di Mendrisio,
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza del 16 febbraio 2010, ha respinto.
appellante l’attore che con atto di appello 15 marzo 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre la convenuta con osservazioni del 14 maggio 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A.AP 1 è proprietario della part. __________ RFD di __________. Nel corso del 1998, nell’ambito di una ristrutturazione parziale della casa di abitazione ivi ubicata, egli ha incaricato, per il tramite del progettista e responsabile della direzione lavori arch. A__________, la ditta individuale P__________ di __________ - di cui AO 1 è titolare - dell’esecuzione di un soffitto ribassato nel locale della piscina interna. Trattandosi di un intervento particolare - il committente richiedeva infatti un soffitto ribassato lisciato bianco e non la classica struttura a pannelli - B__________ della P__________ ha consultato un tecnico di soffitti ribassati per piscine, S__________, il quale ha proposto di utilizzare le lastre fornite dalla ditta R__________ GmbH (in seguito R__________). Questa soluzione è stata discussa tra B__________, S__________ e l’arch. A__________.
B. In data 17 giugno 1998 B__________ della P__________ ha sottoposto per accettazione all’arch. A__________ una dichiarazione con la quale quest’ultimo confermava di assumersi la completa responsabilità per il sistema di posa ed il materiale di lavoro utilizzato per la realizzazione del soffitto (doc. 2). Il contenuto della stessa era il seguente:
“Con la presente si vuole indicare che l’architetto A__________ Studio d’architettura __________ ci ha incaricato di svolgere, come da sue indicazioni sul tipo di materiale dove e come posarlo, il seguente lavoro presso l’abitazione del Sig. W__________ in __________:
(…) Fornitura e posa di un controsoffitto con lastre Panelcrete mm9 avvitate su doppia struttura in ferro zincato CW 60x27 con pendinatura in acciaio inox, stuccato con Knauf Hardbord filler con garza sui giunti (intonaco da definire).
Desideriamo comunque, puntualizzare che il lavoro verrà eseguito unicamente se la responsabilità del sistema di posa e del materiale di lavoro utilizzato verranno presi a suo carico. (…).
Scritto che l’arch. A__________ ha firmato.
In data 30 luglio 1998 P__________ ha emesso la fattura per i lavori svolti per complessivi fr. 26'001.95.
C. Nel corso del 1999 sono apparse delle crepe tra i pannelli del soffitto ribassato del locale piscina. L’arch. A__________ ha segnalato il difetto a P__________ e ne ha chiesto la riparazione. A sua volta questa ha coinvolto la ditta R__________, fornitrice dei materiali, pretendendo che prendesse a suo carico i lavori di risanamento, ciò che essa ha fatto (cfr. doc. C). R__________ GmbH è infatti intervenuta assumendo i costi della riparazione eseguita tra il 21 gennaio e il 9 febbraio 2000 da P__________ (doc. 3).
Nel 2002 si sono manifestate nuove crepe sul soffitto del locale piscina. I successivi sopralluoghi e gli intensi scambi di corrispondenza intercorsi tra le parti non hanno permesso di risolvere la vertenza (cfr. doc. D, E, F, G, H, I, L).
D. AP 1 ha quindi fatto spiccare nei confronti di AO 1 i precetti esecutivi PE n. __________ del 30 settembre 2003, PE n. __________ del 24 gennaio 2005 e PE n. __________ del 23 gennaio 2006 dell’UEF di Mendrisio per gli importi di rispettivamente fr. 27'500.- per il rifacimento del soffitto ribassato, fr. 35'000.- per risarcimento danni e costi di rifacimento/riparazione del soffitto ribassato e fr. 50’000.- per risarcimento danni, costi di rifacimento del soffitto ribassato, costi accessori e garanzia per i difetti. La convenuta ha interposto opposizione.
E. Con istanza del 21 dicembre 2004, promossa nei confronti di AO 1AP 1AP 1AP 1 ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura memoria avente per oggetto il soffitto ribassato eseguito nel locale piscina dell’abitazione sita sul mapp. __________ RFD di __________. La richiesta è stata parzialmente accolta ed è stato pertanto dato incarico ad un perito di constatare i difetti presenti nell’opera eseguita e riparata da P__________ e d’indicare le cause tecniche dei difetti riscontrati (per i dettagli cfr. doc. rich. I incarto Pretura di Lugano, sez. 3 DI.2004.1561).
Stante il formale rifiuto di AO 1 di procedere al rifacimento del soffitto, D__________ ha commissionato l’intervento alla ditta B__________ SA, che ha eseguito lo stesso nel corso dei primi mesi del 2006 (doc. BB, fattura del 22 marzo 29006).
F.Con petizione del 28 agosto 2006 AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 49'732.70 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2006 a titolo di risarcimento dei costi sopportati per il rifacimento totale dell’opera e degli altri danni connessi all’inadempienza contrattuale, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio per il medesimo importo. A sostegno delle proprie richieste egli ha addotto l’esecuzione difettosa, ad opera di P__________, del soffitto ribassato nel locale della piscina interna come pure dei successivi lavori di riparazione. A mente dell’attore, la responsabilità per questi difetti ricadrebbe sulla convenuta la quale dovrebbe pertanto sopportare l’onere dei costi di rifacimento. Egli ha lamentato inoltre una violazione delle regole dell’arte nella realizzazione del soffitto e dei successivi lavori di riparazione, in particolare, ha sostenuto che la ditta B__________ SA, a cui è stato commissionato il rifacimento del soffitto dopo il rifiuto della convenuta di procedere all’intervento, avrebbe constatato un’esecuzione difettosa dell’opera. Nel dettaglio, i tasselli in cui erano inserite le viti che sostenevano la struttura metallica sarebbero stati conficcati nell’isolazione anziché essere fissati al beton, inoltre per oltre metà della superficie non vi sarebbe stata la prevista doppia struttura metallica. L’attore ha quindi chiesto alla convenuta la rifusione di tutti i danni connessi alla sua inadempienza contrattuale.
G. AO 1 si è opposta alla petizione, contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice. In estrema sintesi, ella ha argomentato che il progettista, arch. A__________, sottoscrivendo lo scritto del 17 giugno 1998, si è assunto la totale responsabilità circa il materiale utilizzato e il sistema di posa scelto per la realizzazione del soffitto ribassato. Ella ha dichiarato di aver accettato di eseguire i lavori solo a condizione che l’architetto, in rappresentanza del committente e per sé stesso, si assumesse questo onere. Il fatto che i lavori di riparazione del 2000 siano stati eseguiti da P__________, ma i relativi costi presi a carico da R__________ GmbH, non è atto ad inficiare questa assunzione di responsabilità che resta della direzione lavori. La convenuta ha precisato di avere sin da subito contestato qualsiasi sua responsabilità, ritenendo di aver eseguito i lavori a regola d’arte. AO 1 ha inoltre contestato la validità della prova a futura memoria eccependo vizi procedurali e ne ha chiesto l’estromissione dagli atti. Ella ha altresì sollevato l’eccezione di prescrizione dei crediti fatti valere dall’attore.
La convenuta ha denunciato la lite all’architetto A__________ e a R__________ GmbH, che non sono intervenuti.
H. Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finali. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno confermato le proprie posizioni.
I. Con sentenza del 16 febbraio 2010, il Pretore ha integralmente respinto la petizione ed ha posto tasse, spese e ripetibili a carico della parte soccombente. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto che i difetti manifestatisi nel soffitto del locale piscina sono da ricondurre alle istruzioni date dall’arch. A__________, nella sua veste di rappresentante del committente, e in particolare al sistema di posa da lui proposto e ai materiali utilizzati, per i quali egli si era assunto la completa responsabilità.
L. Con atto d’appello del 15 marzo 2010 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 49'732.70 oltre interessi nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio per l’importo di fr. 49'732.70. Con osservazioni del 14 maggio 2010 AO 1 postula la reiezione del gravame.
e considerato,
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Nell’ambito della procedura relativa all’allestimento della perizia a futura memoria di cui si è detto in precedenza (cfr. consid. E), AP 1, attore e appellante in questa procedura, è insorto al Tribunale d’appello con atto d’appello del 18 febbraio 2005 postulando un’estensione dei quesiti peritali nel senso di domandare al perito di esprimersi anche sulle cause dei difetti accertati e non di limitarsi unicamente alla loro constatazione e descrizione. Con sentenza del 8 giugno 2005 il gravame è stato parzialmente accolto. La perizia è quindi stata allestita dal perito incaricato, arch. P__________, in data 20 settembre 2005 (doc. T e doc. S).
Con riferimento alla causa che qui ci occupa, in data 31 agosto 2009 AO 1 ha presentato appello contro il decreto pretorile 7 luglio 2009 che respingeva la sua richiesta di nullità della perizia per vizi procedurali e di estromissione della stessa dagli atti di causa. In data 16 settembre 2009 il Pretore ha rifiutato di concedere all’appello 31 agosto 2009 l’effetto sospensivo richiesto, con la conseguenza che il gravame potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che a quel momento l’appellante dichiari di mantenerlo (art. 96 cpv.4, 309 cpv. 3 CPC-TI).
Nel caso concreto, la convenuta, nelle sue osservazioni 14 maggio 2010 all’appello presentato da AP 1 contro la sentenza pretorile del 16 febbraio 2010 oggetto del presente giudizio, evoca l’atto d’appello da lei presentato in data 31 agosto 2009 ma omette di dichiarare se intende mantenerlo. Ella si limita infatti ad indicare che “(…) si precisa che l’appellata ha sin da subito contestato la validità della perizia prodotta dalla parte avversa quale doc. T, giacché esperita in violazione di procedura e pertanto non opponibile a P__________ (si rimanda a quanto verrà meglio esposto al punto 3.3)” ed ancora ”Le conclusioni del perito, a tutt’oggi contestate (come pure i contenuti dei successi scritti del legale di controparte basati sulle risultanze peritali) e soggette a nullità (ricordiamo che l’appello contro il decreto con cui il perito ha disconosciuto la nullità della perizia, è tuttora pendente”) (pag. 17) ed in seguito “(…) Anzitutto, si contesta nuovamente la validità delle perizia a futura memoria sulla quale dovrà pronunciarsi questo Lodevole Tribunale” (pag. 20).
Alla luce di quanto precede, in assenza di un’esplicita richiesta di mantenere il gravame da parte della convenuta, si può ritenere che lo stesso sia stato abbandonato, in conformità con quanto previsto dall’art. 309 cpv. 3 CPC-TI.
3. Il Pretore ha stabilito che i difetti manifestatisi nel soffitto ribassato del locale piscina sono imputabili alle scelte costruttive imposte dal committente per il tramite del suo rappresentante arch. A__________ - malgrado l’avviso dell’appaltatore sui rischi ad esse connesse. Più nel dettaglio, il primo giudice ha rilevato che la scelta di realizzare un soffitto ribassato lisciato, bianco, costituiva una soluzione architettonica inusuale, ciò di cui era consapevole anche l’arch. A__________. Il Pretore ha quindi accertato che, nel corso dei lavori, Br__________ della P__________ ha manifestato all’architetto le sue perplessità in merito a questa scelta e lo ha avvisato che temeva che, così come concepito, il soffitto avrebbe potuto cedere; parallelamente lo ha reso attento sul fatto che era la prima volta che utilizzava i materiali della R__________ GmbH. Sulla base di queste indicazioni l’arch. A__________ ritenuto di scostarsi dalle schede tecniche del prodotto adottando un diverso sistema di posa del soffitto. Su richiesta di Br__________ egli ha quindi sottoscritto la dichiarazione 17 giugno 1998 con cui si è assunto la responsabilità per il sistema di posa proposto e per i materiali impiegati. Nel querelato giudizio, il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dal perito nel suo referto della prova a futura memoria, ha ritenuto che le fessurazioni capillari presenti sul soffitto fossero riconducibili proprio al sistema di posa e al materiale di lavoro utilizzato, per i quali l’architetto si era assunto la responsabilità. Per questi motivi il primo giudice, in conformità coi disposti dell’art. 369 CO, ha negato il buon fondamento della petizione.
4. Le parti concordano sul fatto che il soffitto ribassato del locale piscina presenta dei difetti. Pure incontestato è il ruolo di rappresentante del committente ricoperto dall’arch. A__________. Permangono invece litigiose le cause del difetto ed in specie la questione a sapere se il committente può, dal profilo giuridico, essere ritenuto l’unico responsabile del difetto in applicazione dell’art. 369 CO, ciò che l’appellante contesta col suo atto di appello. Giova, al riguardo, ricordare i presupposti della norma in parola. Tale articolo prevede che il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera. Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 seg. consid. 2), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., Zurigo 2011, n. 1917) . Si aggiunga, al riguardo, che quest’ultimo risponde evidentemente anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921 e 1922). Va inoltre precisato che l’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 5 dicembre 1996 inc. 12.2008.77).
In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 25 novembre 1997 inc. 12.1996.175; Gauch, op. cit., n. 1969 e segg.). L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo in modo esplicito e univoco dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni le quali possono riguardare la concezione dell’opera, i metodi di lavoro, la cronologia degli interventi, la materia utilizzata, il ricorso a ausiliari - e del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c; cfr. anche Zindel /Pulver, Basler Kommentar, n. 7, 8 e 9 ad art. 369 CO). Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.). È però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 26 maggio 2009 inc. 12.2008.77 e 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit., n. 1408). In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 4 settembre 1996 inc.12.1996.78, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918). Per finire, l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni di cui alla norma in questione compete all’appaltatore (Gauch, op. cit, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369).
5. L’appellante contesta l’applicabilità dell’assunzione di responsabilità di data 17 giugno 1998 (doc. 2) sottoscritta dall’arch. A__________ ai difetti d’opera manifestatisi. Egli sostiene infatti che la dichiarazione in oggetto non è in alcun modo da porre in relazione con i difetti riscontrati nell’opera cui fanno riferimento le pretese petitorie ma che, al di là della portata di tale dichiarazione, sarebbe palese che, semmai, la stessa si riferirebbe all’esecuzione dei lavori appaltati e non ai lavori in garanzia effettuati nel 2000 (cfr. atto di appello pag. 7). Parte appellante sostiene inoltre che la dichiarazione è stata sottoscritta quando i lavori appaltati erano già in esecuzione, adducendo (tra le righe) una presunta firma tardiva della stessa (atto di appello pag. 7 e 9). Trattasi di argomenti nuovi, sostenuti per la prima volta in sede di appello e quindi palesemente irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI).
L’appellante sostiene inoltre, a titolo abbondanziale, che i lavori in garanzia sono stati eseguiti senza alcuna direzione lavori da parte dell’arch. A__________ ma unicamente mediante l’intervento di P__________ e con la consulenza tecnica di R__________ GmbH che avrebbero scelto in modo totalmente indipendente la soluzione più idonea ad eliminare i difetti riscontrati. Quanto sostenuto da parte attrice stride con gli accertamenti istruttori. Nell’ambito dell’interrogatorio formale AP 1 ha dichiarato di aver avuto quale unico interlocutore, in relazione ai lavori oggetto della presente causa, l’arch. A__________ ed ha confermato che costui era incaricato della direzione lavori nel cantiere del suo immobile (verbale AP 1 del 12 febbraio 2009 pag. 31 1). È legittimo ritenere che questo ruolo si sia esteso anche ai lavori di riparazione dei difetti, circostanza questa che è confermata anche dalla nota d’onorario che l’architetto A__________ ha trasmesso a R__________ GmbH proprio per prestazioni di direzione lavori relative alla riparazione del soffitto (cfr. anche verbale A__________ del 12 dicembre 2007 pag. 12).
6. Parte appellante sostiene inoltre che l’intervento di riparazione effettuato da P__________ nel 2000 sarebbe stato eseguito in modo del tutto incondizionato, senza che la stessa sollevasse alcuna eccezione o riserva in merito alla sua responsabilità nei confronti del committente, né tantomeno prevalendosi di una esclusione di responsabilità a motivo dello scritto del 17 giugno 1998. Circostanza questa che troverebbe conferma anche nella corrispondenza agli atti (cfr. atto di appello pag. 8).
Queste argomentazioni non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie. Risulta invece che P__________, subito dopo essere stata informata dei difetti dall’arch. A__________, ha coinvolto la ditta fornitrice R__________ GmbH ed ha preteso dalla stessa l’assunzione dei costi della riparazione e dei materiali, onere che R__________ GmbH si è effettivamente assunta ritenendo questo intervento coperto dalla propria garanzia per difetti (cfr. fattura del 21 febbraio 2000 doc. 3 e verbale S__________ del 17 ottobre 2007 pag. 7). La ditta fornitrice ha pure saldato la parcella trasmessale dall’arch. A__________ per il suo lavoro di direzione lavori relativi alla riparazione del soffitto (cfr. verbale A__________ del 12 dicembre 2007 pag. 12). Il fatto che i lavori di riparazione siano stati eseguiti da P__________ - è bene ribadirlo, però a spese e per conto di R__________ GmbH - non comporta un’ammissione di responsabilità da parte della convenuta, anzi la corrispondenza agli atti comprova la tesi opposta. Diversamente da quanto sembra credere l’appellante il fatto che la convenuta abbia notificato il caso a R__________ GmbH e abbia preteso il suo intervento non ne pregiudica la possibilità di prevalersi del contenuto della dichiarazione di assunzione di responsabilità firmata dall’arch. A__________, in veste di rappresentante del committente. Tale dichiarazione concerne infatti i rapporti tra la convenuta e il committente e non quelli con eventuali ditte terze. Pur ritenendosi liberata da ogni responsabilità in virtù di detta dichiarazione, la convenuta ha correttamente segnalato il caso alla ditta fornitrice del materiale chiedendo che i costi di riparazione fossero coperti dalla garanzia di quest’ultima, come poi è avvenuto.
8. L’appellante contesta le conclusioni pretorili secondo cui i difetti riscontrati nel soffitto ribassato possono essere ricondotti al sistema di posa scelto dall’architetto A__________ e ai materiali impiegati, per cui egli si sarebbe assunto la responsabilità, e sostiene invece che la causa degli stessi va ricercata nell’esecuzione di un dettaglio del giunto perimetrale, di cui quest’ultimo non risponderebbe. Egli censura inoltre un’errata applicazione dell’art. 369 CO (cfr. atto di appello pagg. 8 e 9).
8.1 È incontestato, come peraltro accertato nella sentenza di primo grado, che il soffitto ribassato lisciato bianco richiesto dal committente costituiva una scelta costruttiva inusuale che si discostava dalla classica struttura a pannelli abitualmente usata per i soffitti dei locali piscina interni. L’arch. A__________, in rappresentanza di AP 1, si è rivolto per l’esecuzione dello stesso a Br__________ della P__________ il quale a sua volta ha consultato un tecnico di soffitti ribassati per piscine, S__________; questi ha proposto l’utilizzo delle lastre fornite dalla ditta R__________ GmbH. Come ammesso dallo stesso arch. Adriano Voigt nel corso della sua audizione testimoniale (cfr. verbale del 12 dicembre 2007 pag. 11), Br__________ non era “proprio entusiasta” per l’utilizzo del materiale previsto. Per l’architetto invece “andava anche bene”. Sempre stando alla sua deposizione, Br__________ gli avrebbe ricordato “il problema della piscina Uster (noto crollo soffitto)” e gli avrebbe manifestato il suo timore “che anche questo soffitto poteva non tenere“ (verbale del 12 dicembre 2007 pag. 11). L’arch. A__________ sapeva inoltre che, in precedenza, Br__________ non aveva mai utilizzato quel tipo di materiale (verbale cit. pag. 11).
A detta dell’arch. A__________, essi avrebbero quindi concordato un sistema per appendere il soffitto in contrasto con quanto previsto dalle schede tecniche di R__________ GmbH. Ciò malgrado, l’architetto non ha ritenuto di consultarsi con la ditta fornitrice prima dell’esecuzione dell’opera in quanto riteneva che il sistema da lui proposto fosse migliore di quello indicato nelle schede (verbale cit. pag. 11). Br__________ ha quindi sottoposto per approvazione all’arch. A__________ la dichiarazione del 17 giugno 1998 con cui questi si sarebbe assunto la responsabilità per il sistema di posa e per i materiali utilizzati, scritto che l’architetto ha effettivamente sottoscritto.
Alla luce delle circostanze qui sopra descritte, si può ritenere, in conformità coi disposti dottrinali e giurisprudenziali relativi all’art. 369 CO citati in precedenza (cfr. consid. 5), che Br__________ abbia validamente avvisato l’architetto dei rischi connessi alla realizzazione del soffitto, così come concepito, e lo abbia reso attento del fatto che declinava ogni responsabilità nel caso risultasse un difetto dell’opera a seguito delle istruzioni impartitegli. Su questo punto la sentenza di prima istanza merita pertanto conferma.
8.2. Per quanto attiene alle cause delle fessurazioni manifestatesi nel soffitto, il perito incaricato della prova a futura memoria, arch. P__________, ha evidenziato alcuni importanti punti critici nel sistema utilizzato per la realizzazione dello stesso. In particolare, nel suo referto egli ha indicato che (doc. T, perizia ottobre 2005):
“1. La maggior parte dei sistemi di controsoffittatura eseguiti con lastre in fibrocemento prevedono la stuccatura dei giunti e la successiva rasatura da eseguire con prodotti a base cementizia. Sempre si tratta di pacchetti completi forniti e consigliati dal fabbricante che sulla base dell’intero pacchetto può dare le necessarie garanzie. In questo caso l’utilizzo di lastre di fibrocemento è stato invece associato a stuccatura a base di gesso e anche la lisciatura delle superfici è stata eseguita con prodotti a base di gesso.
2. La sottostruttura in metallo è, come già detto, dimensionata correttamente. Tuttavia il dettaglio del giunto perimetrale (raccordo con le parete) non rispetta quanto abitualmente consigliato in casi simili. La struttura dovrebbe essere completamente libera al suo raccordo con le pareti e lungo tutto il perimetro.
3. Le lastre in fibrocemento formanti il soffitto hanno dimensioni di 120x240 cm e uno spessore do 9,5 mm. Il loro peso dovrebbe superare i 10 kg/m2. Si tratta dunque di lastre pesanti e estremamente rigide. Un simile soffitto, solitamente sconsigliato per un locale piscina interno, necessita di essere libero di dilatarsi e se necessario di muoversi liberamente dalla struttura dell’edificio. Il dettaglio di fissarlo alle pareti, come ben illustrato nella fotografia che precede, è dunque scorretto e in caso di movimento del soffitto o di una sua parte minima dilatazione crea una pressione che rompe l’equilibrio nel punto più debole del soffitto e cioè sulle fughe tra le lastre. Si sarebbe dovuto creare un giunto d’ombra o seguire una siliconatura o una masticatura perimetrale in modo che movimenti della struttura permettano al soffitto di adeguarsi senza provocare danni dovuti a pressione o trazione.
4. Date l’ampia superficie del soffitto sarebbero stati auspicati anche altri giunti di dilatazione sulla sua superficie” (perizia pag. 4 e 5).
Il perito giudiziario ha quindi concluso osservando che, pur non essendoci alcuna certezza sulle cause assolute delle fessurazioni riscontrate, l’esecuzione del soffitto presenta due importanti punti deboli. In particolare egli ha osservato che “(…) La scelta di impedire qualsiasi movimento e qualsiasi dilatazione al soffitto che è stato legato alla struttura dell’edificio e che è privo di qualsiasi giunto di dilatazione deve essere vista negativamente ed è sicuramente almeno parziale causa delle fessurazioni dei giunti tra le lastre. In ogni caso sia la struttura metallica che le lastre di rivestimento sono saldamente legate alle pareti del locale. La scelta di utilizzare lastre in fibrocemento e di associarvi una lisciatura e una stuccatura delle lastre a base di gesso è quantomeno discutibile data la diversa dilatazione dei due materiali e data la presenza costante nell’ambiente della piscina di alte temperature e di umidità” (perizia pag. 5).
Dal canto suo, il teste S__________, tecnico di R__________ GmbH fornitrice dei materiali, esprimendosi sulle cause dei difetti ha dichiarato che “(…) Devo precisare che a un certo momento si pensava che il soffitto fosse troppo rigido e che ci potesse essere un taglio insufficiente tra i muri perimetrali e il soffitto ribassato. Avevamo però constatato che il giunto era stato eseguito correttamente. (…) Confermo che le lastre di cui era composto il soffitto erano rigide. Si tratta di lastre a base di cemento. (…) Confermo comunque che si trattava probabilmente di lastre composte da materiale troppo rigido. (…) Secondo la mia esperienza quando appaiono queste fessure vi sono sempre più cause all’origine, quali la statica della casa, l’umidità, la rigidità di materiali o anche problemi di esecuzione dei lavori. Onestamente noi della R__________ non abbiamo mai dato la colpa alla P__________. Nel 99% dei casi è inutile riparare queste micro fessure, perché ricompaiono sempre” (verbale del 17 ottobre 2007 pag. 7 e 8).
Nel corso della sua audizione testimoniale G__________, tecnico edile alle dipendenze di R__________ GmbH intervenuto sul cantiere nel 2000 quando già era stata effettuata la riparazione del soffitto, si è cosi espresso “(…) durante i sopralluoghi ho potuto constatare che c’erano delle fessurazioni sia di origine statica (crepe che non seguono la linea giunto) sia delle microfessurazioni in corrispondenza del giunto (…). Mi ricordo di aver notato la presenza di un taglio svedese lungo il perimetro del soffitto ma non abbiamo controllato la sottoscrittura e quindi non posso dire se vi fosse un distacco tra il soffitto e le pareti. (...) Confermo che in corrispondenza del pilastro avevo notato già delle crepe, anche non in corrispondenza dei giunti” (verbale 12 dicembre 2007 pag. 14 e 15).
Il teste An__________, dipendente della ditta B__________ SA che ha effettuato l’intervento di rifacimento totale del soffitto nel 2006, ha dichiarato “(…) Ci siamo accorti che la struttura che sostiene il soffitto e la pendinatura del soffitto (le lastre erano infatti appese al soffitto con una bacchetta in ferro) non era eseguita a regola d’arte. Il pendino non era infatti tassellato alla soletta in cemento armato. Era infatti appeso all’isolazione e la bussola del tassello del pendino entrava solo in parte nel cemento armato. Abbiamo visto che sul perimetro le lastre erano avvitate, cosa che non si deve mai fare in base alle direttive dei fornitori di materiale (..). Io non ho mai usato nella mia professione quelle lastre. La struttura usata per la posa di questo vecchio soffitto era del sistema Knauf D 112. (verbale del 14 marzo 2008 pag. 18)
Sulla base delle risultanze istruttorie il Pretore ha ritenuto che i difetti manifestatisi nel soffitto potessero essere ricondotti al sistema di posa proposto dall’architetto A__________ e ai materiali impiegati, per i quali quest’ultimo si era assunto la piena responsabilità. Questa decisione regge alla critica e può essere condivisa. Appurata l’impossibilità di determinare con certezza le cause assolute delle fessurazioni - circostanza su cui sembrano concordare sia il perito giudiziario sia i tecnici sentiti come testimoni in corso di procedura - le risultanze istruttorie hanno evidenziato con chiarezza un’inadeguatezza dei materiali utilizzati e del sistema scelto dall’arch. A__________ per la posa del soffitto - sistema che, si ricorda, si discosta da quanto previsto dalle schede tecniche - per cui questi si era assunto la responsabilità. Sulla base degli atti, questi elementi combinati possono essere ragionevolmente considerati la causa determinante dei difetti rilevati. Per quanto attiene al giunto perimetrale, si ritiene, contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, che lo stesso debba essere considerato parte integrante del sistema di posa e di fissaggio del soffitto, di cui l’architetto si è fatto carico. Stante quanto sopra è pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha ritenuto che il committente non possa prevalersi dei diritti derivanti dall’art. 368 CO ed ha respinto la petizione.
9. Da ultimo l’appellante lamenta un’esecuzione non a regola d’arte dei lavori in garanzia effettuati nel 2000 dalla convenuta. Anche questa censura è sprovvista di buon fondamento. Come accertato in fase istruttoria ed illustrato nei considerandi che precedono, i lavori di garanzia sono stati effettuati dalla convenuta, a spese e per conto di R__________ GmbH, seguendo le indicazioni tecniche fornite da questa e sotto la direzione lavori dell’arch. A__________ (cfr. consid. 6 e 7.1). La convenuta si è limitata ad effettuare la riparazione così come indicatole da questi ultimi. Imputare ora alla convenuta la responsabilità per il ripresentarsi delle fessurazioni nel soffitto, circostanza che - stando a quanto emerge dagli atti - sembra poter essere ricondotta all’inadeguatezza dei materiali impiegati ed al sistema di posa scelto nel 1998 dall’architetto A__________, e di cui egli porta la responsabilità, rasenta la mala fede.
10. Alla luce di quanto precede, l’appello non merita accoglimento e si può prescindere dall’entrare nel merito delle singole pretese di danno di cui l’appellante ha chiesto il risarcimento.
11. Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 49'732.70 seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC-TI), il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 15 marzo 2010 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’500.b) spese fr. 100.totale fr. 2’600.sono a carico dell’appellante, con obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).