Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.2010 12.2010.6

24. Februar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,187 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Prescrizione - atto giudiziale delle parti (richiesta dell'anticipo e suo pagamento)

Volltext

Incarto n. 12.2010.6

Lugano 24 febbraio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.433 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 4 luglio 2008 da

 AO 1  AO 2 tutti rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'931.- più interessi, somma ridotta in replica a fr. 12'798.15; 

ed ora sulla domanda processuale volta ad accertare l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea inoltrata il 30 novembre 2009 dalla convenuta, avversata dagli attori, che il Pretore con decreto 9 dicembre 2009 ha respinto;

appellante la convenuta con atto di appello 12 gennaio 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione e in subordine di non prelevare spese e ripetibili nella sede pretorile, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre gli attori con osservazioni 3 febbraio 2010 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell’ambito della causa promossa dagli attori, volta ad ottenere il pagamento di una somma poi ridotta in replica a fr. 12'798.15 più interessi a titolo di risarcimento danni per culpa in contrahendo, la convenuta, con domanda processuale 30 novembre 2009, avversata dalla controparte, ha chiesto che la petizione fosse respinta per intervenuta prescrizione della pretesa attorea nelle more della causa, evidenziando in sostanza come dopo l’udienza preliminare del 25 novembre 2008, il cui verbale era stato intimato il giorno successivo, non fosse più stato compiuto, per oltre un anno (art. 60 CO), alcun atto processuale.

                                   2.   Il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’eccezione, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- nonché le ripetibili pure di fr. 300.-. Il giudice di prime cure, pur confermando nella fattispecie l’applicazione di un termine annuale di prescrizione, ha in definitiva escluso che la pretesa attorea si fosse prescritta nelle more della causa. A suo giudizio, dopo l’udienza preliminare erano in effetti stati compiuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CO ed in particolare vi era stata la richiesta indirizzata il 3 dicembre 2008 dalla Pretura agli attori e per essi al loro patrocinatore per il versamento di un anticipo per le tasse e le spese giudiziarie di fr. 500.- (doc. T) e poi ancora il pagamento di quell’anticipo in data 16 dicembre 2008 (doc. U).

                                   3.   Con l’appello che qui ci occupa, cui gli attori si sono opposti, la convenuta chiede in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di intervenuta prescrizione e con ciò di respingere la petizione, ribadendo che la richiesta di pagamento dell’anticipo spese e il versamento dello stesso non rappresentavano atti interruttivi della prescrizione. In via subordinata, rilevando come l’esistenza di quegli atti non fosse documentata nell’incarto a suo tempo visionato in Pretura, chiede che la decisione pretorile venga almeno modificata nel senso di non caricarle spese e ripetibili.

                                   4.   Giusta l’art. 138 cpv. 1 CO quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice. Per “atto giudiziale delle parti”, nozione di diritto privato federale (DTF 130 III 202 consid. 3.2, 21 p. 250) che va interpretata in modo estensivo (DTF 130 III 202 consid. 3.2, 106 II 32 consid. 3) tenendo conto che lo scopo della norma è di sanzionare l’inazione del creditore (DTF 130 III 202 consid. 3.2, 75 II 227 consid. 3c/aa), s’intende ogni atto di procedura delle parti relativo al diritto invocato in giustizia e suscettibile di far progredire l’istanza, ritenuto che l’atto in questione deve però essere di natura formale (cioè protocollato o registrato a verbale, cfr. DTF 123 III 213 consid. 6a), tale da permettere ad entrambe le parti di constatarlo facilmente e senza contestazioni (DTF 130 III 202 consid. 3.2, 123 III 213 consid. 6a, 106 II 32 consid. 4; Däppen, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 2 ad art. 138 CO; Berti, Zürcher Kommentar, n. 18 segg. ad art. 138 CO; Pichonnaz, Commentaire Romand, n. 4 ad art. 138 CO; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. 1, p. 347). Quanto ai “provvedimenti” o alle “decisioni del giudice”, gli stessi comprendono non solo le sentenze e i decreti, ma in genere anche le decisioni di natura processuale, escluse però quelle estranee all'iter della causa, come ad esempio i provvedimenti disciplinari, rispettivamente gli atti interni del tribunale, a meno che in tal caso la decisione interna sia stata oggetto di notifica alle parti (II CCA 13 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.194 pubb. in: RtiD I-2004 563 e NRCP 2004 355; Däppen, op. cit., n. 3 segg. ad art. 138 CO; Berti, op. cit., n. 24 segg. ad art. 138 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad art. 138 CO; Spiro, op. cit, p. 347 seg.).

                                4.1   Ciò posto, è innanzitutto incontestabile che il pagamento dell’anticipo per le tasse e le spese giudiziarie costituisca un atto interruttivo della prescrizione giusta l’art. 138 cpv. 1 CO, rientrando tra gli atti giudiziali delle parti. Si tratta in effetti di un atto formale imposto alla parte attrice (art. 147 CPC) che dimostra la sua volontà di far avanzare la procedura, atto che come tale è stato registrato nell’incarto, sia pure solo in forma elettronica (cfr. art. 2 del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3], riferito al “progetto AGITI”, al quale dagli inizi degli anni Novanta è affidata la gestione degli incarti e delle procedure della Magistratura cantonale [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5307 del 1° ottobre 2002]). La dottrina, riferendosi alla sentenza pubblicata in SJZ 1918/19 p. 249 n. 58, è del resto concorde nell’annoverare tra gli atti interruttivi della prescrizione il pagamento di una cauzione processuale (Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 138 CO; Berti, op. cit., n. 22 ad art. 138 CO), che, stante le analoghe finalità di quell’istituto (cfr. art. 153 cpv. 1 CPC) e le identiche conseguenze dell’eventuale inadempienza (regolate all’art. 153 cpv. 3 CPC rispettivamente all’art. 12 cpv. 1 LTG), rappresenta un atto del tutto analogo a quello qui in esame. Si aggiunga che la sentenza a cui quegli autori facevano riferimento aveva in realtà per oggetto proprio il pagamento di un anticipo per le spese giudiziarie.

                                4.2   Ammesso con ciò che il pagamento dell’anticipo per le spese giudiziarie avvenuto il 16 dicembre 2008 (doc. U) ha validamente interrotto il termine annuale di prescrizione che dunque non era scaduto al momento dell’inoltro della domanda processuale della convenuta datata 30 novembre 2009, non sarebbe di per sé nemmeno necessario esaminare se anche la precedente richiesta di pagamento dell’anticipo avesse a sua volta già interrotto quel termine. In ogni caso il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto anche a quell’atto l’effetto interruttivo della prescrizione è ineccepibile. La richiesta di pagamento dell’anticipo non è in effetti una semplice fattura con effetti meramente amministrativi o contabili ma rientra tra i provvedimenti o le decisioni del giudice di cui all’art. 138 cpv. 1 CO, trattandosi di una decisione processuale fondata sugli art. 9 segg. LTG e 147 CPC, con importanti conseguenze procedurali. Poco importa se la stessa sia stata in concreto allestita sotto forma di una fattura allestita dal servizio contabilità della Pretura (cfr. doc. T), essendo in ogni caso evidente che quest’ultimo ha agito su ordine del Pretore. Oltretutto, in base alla dottrina (Becker, Berner Kommentar, n. 3 ad art. 138 CO; Berti, op. cit., n. 24 ad art. 138 CO) e alla giurisprudenza (SJZ 1924/25 p. 40 n. 44), l’effetto interruttivo sarebbe comunque dato anche se per ipotesi l’atto giudiziario in questione, che non deve necessariamente rivestire la forma di una decisione o di una sentenza (Däppen, op. cit., n. 3 ad art. 138 CO; TF 10 febbraio 2004 B 87/00 consid. 1.4.2), non fosse stato allestito secondo le formalità previste dal codice di rito.

                                4.3   Per completezza di motivazione, si osserva che questa Camera ha già avuto modo di stabilire in due occasioni che la richiesta di pagamento di un anticipo per le tasse e le spese di giudizio così come il successivo versamento della parte rappresentano atti interruttivi del corso della perenzione processuale dell’art. 351 cpv. 2 CPC (Rep. 1995 p. 237; II CCA 11 luglio 1995 inc. n. 12.95.210; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art. 351). Ritenuto che quest’ultima disposizione si fonda su un concetto analogo di “atto giudiziario” (Rep. 1982 p. 133; II CCA 13 agosto 2007 inc. n. 12.2006.118 pubb. in: RtiD I-2008 986 e NRCP 2007 460, 2 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.31 pubb. in RtiD        II-2006 644), ben si può ritenere che quelle decisioni possano assumere una valenza giurisprudenziale anche per la questione dell’interruzione della prescrizione giusta l’art. 138 cpv. 1 CO.

                                   5.   Respinta con ciò la domanda principale dell’appello volta ad ottenere la reiezione della petizione in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, resta ora da esaminare la domanda subordinata, con cui la convenuta, rilevando come l’esistenza di quegli atti interruttivi non fosse documentata nell’incarto a suo tempo visionato in Pretura e come in nessun modo fosse possibile appurarne l’effettuazione, chiede quanto meno che la decisione pretorile venga modificata nel senso di non caricarle spese e ripetibili. La richiesta dev’essere disattesa. Se in effetti è vero che l’incarto fisico (cartaceo) visionato a suo tempo dalla convenuta in Pretura non conteneva alcun accenno né alla richiesta di pagamento dell’anticipo del 3 dicembre 2008 né al pagamento dello stesso da parte degli attori avvenuto il successivo 16 dicembre, è però altrettanto vero che essa non pretende di aver a suo tempo chiesto alla Pretura, ottenendo risposta negativa, se oltre agli atti risultanti dall’incarto cartaceo ve ne fossero anche altri eventualmente rilevanti per la questione della prescrizione, risultanti dalla sola gestione elettronica dell’incarto in AGITI. In altre parole, essendo notoria in Ticino la gestione informatizzata degli incarti giudiziari, dal semplice esame dell’incarto cartaceo da lei posto in atto, essa, rappresentata da un legale, non poteva ancora avere la certezza che non fossero stati effettuati altri atti di procedura, il che le avrebbe imposto di interpellare in tal senso la Pretura, ciò a maggior ragione considerato che l’art. 9 cpv. 2 LTG prevede espressamente che le spese giudiziarie devono essere anticipate dall’attore o dall’istante. Questa sua negligenza giustifica dunque di imporle il pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili della prima sede.

                                   6.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 12'798.15, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 12 gennaio 2010 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    350.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    400.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2010.6 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.2010 12.2010.6 — Swissrulings