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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.06.2011 12.2010.242

14. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,959 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti, rivendicazione di beni mobili (oggetti di antiquariato) per diritto di ritenzione, trapasso di proprietà in caso di leasing finanziario per costituto possessorio

Volltext

Incarto n. 12.2010.242

Lugano 14 giugno 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa a procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti -inc. n. AC.2009.27 della Pretura __________- promossa con petizione 20 febbraio 2009 da

AP 1  (patrocinata dall'  RA 1 )  

contro  

AO 1  (patrocinata dall'  RA 2 )  

con cui l'attrice ha rivendicato in applicazione dell'art. 107 cpv. 5 LEF i beni mobili di cui all'elenco “verbale di stima del pegno” 14 novembre 2008 allestito dall'UE __________ nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale di cui al PE n° __________ del 12 marzo/4 aprile 2008 promossa da AO 1 contro I__________ Srl in fallimento di __________ e, conseguentemente, chiesto di accertare che gli stessi siano liberati dal pignoramento;

domande avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 2010 ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese a carico dell'attrice, obbligata a rifondere alla convenuta fr. 6'000.– di ripetibili;

appellante AP 1 che, con atto di appello 27 dicembre 2010 e previa concessione dell'effetto sospensivo, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione 20 febbraio 2009, protestate tasse, spese giudiziarie e congrue ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;

mentre la convenuta con osservazioni 21 gennaio 2011 postula - nella misura in cui è ricevibile - la reiezione del ricorso, protestate tasse, spese e ripetibili;

richiamato il decreto 3 gennaio 2011 con cui la presidente di questa Camera ha accordato all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n° __________ del 12 marzo/4 aprile 2008 dell'UE __________, AO 1 ha escusso in via di realizzazione di pegno manuale, I__________ Srl in fallimento per l'importo di fr. 203'400.75 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2008. Quale oggetto del pegno AO 1 ha indicato “beni mobili colpiti dal diritto di ritenzione depositati c/o __________, __________, e meglio come da distinta allegata”. L'inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione ha permesso di stimarne il valore in complessivi fr. 281'000.– (doc. C). Il relativo incanto è stato fissato per il 27 febbraio 2009. Il 19 gennaio 2009 AP 1 ha informato l'UE __________ di rivendicare a titolo di proprietà i beni mobili di cui al citato inventario. Il 3 febbraio 2009 l'UE __________ ha assegnato a AP 1 il termine per promuovere azione di accertamento a norma dell'art. 107 LEF. Introdotta l'azione, esecuzione e incanto sono stati sospesi giusta l'art. 109 cpv. 5 LEF.   

                                  B.   Con petizione 20 febbraio 2009 AP 1 (già L__________ fino al 31 dicembre 2008) ha indicato che i beni mobili di cui all'inventario dell'UE __________ relativo all'esecuzione appena citata - consistenti in oggetti di antiquariato le erano stati venduti a dicembre 2004 da I__________ Srl. Sulla base di contratti di locazione finanziaria (leasing), i medesimi oggetti erano stati poi immediatamente riceduti in uso a I__________ Srl nel quadro di operazioni denominate “sale-and-lease-back”. Constatata l'inadempienza di I__________ Srl, il 1° febbraio 2006 la procedente aveva quindi formalmente disdetto i rapporti leasing rivendicando la restituzione degli oggetti mobili, il pagamento di rate insolute e di interessi, oltre agli indennizzi pattuiti per interruzione contrattuale anticipata. A suo dire, il provvedimento eseguito dall'UE __________ era basato sull'errato presupposto che proprietaria di questi beni era I__________ Srl, ciò che però non era il caso. In veste di legittima proprietaria l'attrice ha in effetti evidenziato di avere un diritto assoluto e prevalente rispetto a quello della convenuta, e quindi postulato che quei beni le fossero messi a libera disposizione.

                                         Con risposta 11 marzo 2009 la convenuta ha invece spiegato di avere a sua volta venduto - in veste di proprietaria - quegli oggetti d'arte a I__________ Srl - nella persona di M__________ - ma che quest'ultima ne aveva in continuo rinviato la presa in consegna. Di fatto, I__________ Srl aveva poi chiesto di protrarre il deposito della merce presso la convenuta a causa di ritardi occorsi nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile a cui gli stessi era destinati. Visto il procrastinarsi a oltranza del deposito e i relativi costi che questo comportava, la convenuta aveva informato I__________ Srl di far valere un diritto di ritenzione su quei beni, che si trovavano in giacenza presso di lei e che - dal 10 gennaio 2007 - erano stati immagazzinati presso la ditta __________ di __________, quale garanzia delle spese già sopportate fino a quel momento. I soli contratti di locazione finanziaria di dicembre 2004 in essere tra attrice e I__________ Srl e a lei noti erano quattro: tali rapporti tuttavia non si erano mai perfezionati e, pertanto, non rientravano fra quelli su cui rivendicava un diritto di ritenzione. Diverso invece il discorso per i beni oggetto della vertenza in esame, trattandosi di merce che lei aveva precedentemente venduto a I__________ Srl. I pretesi contratti “sale-and-lease-back” non erano validi di modo che titolare della proprietà su quei beni, di cui lei aveva in buona fede mantenuto il possesso, era I__________ Srl. Fossero stati anche validi, quei medesimi beni erano comunque stati in deposito presso di lei per volontà di I__________ Srl. La convenuta, pertanto, aveva validamente esercitato il suo diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC sui beni oggetto dell'esecuzione da lei promossa.

                                  C.   All'udienza preliminare del 2 giugno 2009 l'attrice ha confermato il suo punto di vista e precisato che la convenuta si era avvalsa del suo diritto di ritenzione solo il 30 maggio 2006 allorquando I__________ Srl era già fallita, che M__________ non era rappresentante legale di quella società e quindi non poteva disporre di alcunché, che il possesso sugli oggetti rivendicati le era stato trasmesso da I__________ Srl nella forma del “Besitzanweisung”, che la convenuta sapeva che le sue vendite a I__________ Srl erano finanziate dalle operazioni “sale-and-lease-back”, che pertanto alla convenuta non si poteva riconoscere la buona fede e che il preteso diritto di ritenzione oltre che tardivo non era stato sostanziato. In sede di duplica, AO 1 ha ribadito i suoi argomenti evidenziando di avere esercitato il diritto di ritenzione a tutela dei danni dovuti al mancato ritiro della merce da parte di I__________ Srl già il 29 settembre 2005, di avere posseduto i contestati beni sin dal 2004 e che, a contrario, l'attrice aveva concluso dei contratti di locazione finanziaria riferiti a determinati beni, ma senza mai accertarsi del fatto che I__________ Srl li avesse presi in consegna. All'udienza le parti hanno altresì notificato le richieste di prove. Esperita l'istruttoria, previa rinuncia a presenziare al dibattimento finale, le parti hanno inviato le rispettive conclusioni scritte del 1° e 6 ottobre 2010 a conferma delle proprie tesi.  

                                  D.   Con sentenza 16 dicembre 2010, il Pretore __________, ha respinto la petizione. Era anzitutto irrilevante che i beni di cui l'attrice si considerava proprietaria -per averli acquistati da I__________ Srl - non le erano stati consegnati per “traditio”: in effetti la particolarità delle clausole relative ai contratti di locazione finanziaria stipulati con quella stessa società - e la cui validità resisteva alle critiche della convenuta - stabilivano appunto che quegli oggetti d'arte restassero in uso a quest'ultima. Come tale però l'operazione non era opponibile alla convenuta, in quanto la possibilità per I__________ Srl di potere in sostanza riacquistare (tramite pagamento di un corrispettivo) quei beni una volta terminata la locazione significava eludere le disposizioni sul pegno manuale giusta l'art. 717 cpv. 1 CC. Per contro, trovava invece riscontro il diritto di ritenzione ex art. 895 cpv. 3 CC della convenuta: dagli atti risultava in effetti che quei beni mobili erano stati in buona fede in suo possesso, I__________ Srl non avendoli mai ritirati dopo l'acquisto. Nulla indicava poi che alla convenuta quei contratti di vendita e di locazione finanziaria fossero noti. Ciò posto, la buona fede della convenuta (art. 895 cpv. 3 CC) e la connessione tra il suo credito (costi dovuti al deposito) e i beni qui contesi (art. 895 cpv. 1 CC), imponeva la tutela del diritto di ritenzione.  

                                  E.   Con appello 27 dicembre 2010 AP 1 chiede -previa concessione dell'effetto sospensivo - di riformare il giudizio impugnato e di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese giudiziarie e congrue ripetibili di prima e seconda sede. A ragione il Pretore aveva riconosciuto il suo diritto di proprietà sui beni mobili oggetto della controversia in esame, ritenuto che il possesso le era stato trasmesso non già per “traditio” bensì, per esplicita volontà della legittima proprietaria I__________ Srl, nella forma del “Besitzeskonstitut”. Diversamente da quanto ritenuto dal Pretore però i contratti di locazione finanziaria non costituivano un caso di elusione delle disposizioni sul pegno manuale ai sensi dell'art. 717 cpv. 1 CC. A parte il fatto che non vi era traccia alcuna di una malafede qualificata di I__________ Srl, quest'ultima aveva potuto finanziare l'acquisto degli oggetti di antiquariato vendutile dalla convenuta - che aveva incassato il relativo prezzo - proprio grazie a quanto versatole dall'attrice. Ciò posto, nulla indicava che nei suoi intenti vi era la volontà di assecondare I__________ Srl a scapito dei diritti della convenuta. Dal canto suo, la convenuta aveva fatto valere il suo diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC la prima volta il 30 maggio 2006, senza affatto dimostrare che le condizioni poste da tale norma erano adempiute. A torto il Pretore aveva poi ritenuto la convenuta in buona fede, non potendo ignorare che con le operazioni “sale-and-lease-back” l'attrice finanziava le vendite della convenuta a I__________ Srl. L'appellante, quale legittima proprietaria da dicembre 2004 dei beni mobili pignorati, aveva un diritto assoluto e prevalente rispetto a quello - contestato - di ritenzione della convenuta.

                                         Nelle sue osservazioni 21 gennaio 2011 la convenuta propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

                                   2.   L'appellante ribadisce di essere diventata legittima proprietaria degli oggetti d'arte non già in forza di un trasferimento materiale del possesso, ma bensì dello strumento giuridico del costituto possessorio (“constitutum possessorium”; “Besitzeskonstitut”): era stato per semplice consenso di I__________ Srl - a quel momento unica e legittima proprietaria - in luogo della consegna materiale, che nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria (operazioni “sale-and-lease-back”) poi conclusi con l'attrice il possesso sugli oggetti d'arte era in effetti passato a quest'ultima (appello, pag. 3 n. 1a e 6 n. 2). In questo contesto, l'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto questi contratti alla stregua di strumenti atti a eludere le disposizioni sul pegno manuale ai sensi dell’art. 717 cpv. 1 CC. L'applicazione di questa norma imponeva che le parti a quei contratti - I__________ Srl in veste di venditrice e l'attrice in veste di acquirente - fossero entrambe consapevoli di pregiudicare i diritti della convenuta: ciò che però non era il caso in concreto (appello, pag. 6 n.3).

                                         In proposito, il Pretore ha considerato che i contratti di locazione finanziaria prodotti quali doc. D-O, non si potevano opporre alla convenuta in quanto prevedevano che i relativi beni mobili lasciati in uso a I__________ Srl, potevano essere da lei riacquistati una volta conclusa la durata pattuita di locazione. Per il primo giudice nell'esito la situazione era paragonabile a quella ottenuta stipulando un contratto di mutuo concesso a tempo indeterminato a I__________ Srl e garantito con un pegno manuale, da cui si distingueva per il solo fatto che in forza dei contratti di locazione finanziaria i beni mobili restavano in possesso della venditrice (ossia I__________ Srl) e non dell'attrice. E, questo significava appunto eludere giusta l'art. 717 cpv. 1 CC le norme sul pegno manuale (sentenza impugnata, pag. 4 n. 6 e 7). A ragione.  

                                   3.   Pacifico anzitutto che - seppur a fronte di contratti di locazione finanziaria che sanciscono l'applicazione del diritto italiano, invero determinante ai fini del solo rapporto obbligatorio tra I__________ Srl e l'attrice - le questioni che concernono l'acquisto, la perdita, il contenuto e l'esercizio di diritti reali (quale appunto è il trapasso di proprietà) su cose mobili situate sul territorio elvetico vanno risolte in base al diritto svizzero (art. 100 LDIP). 

                                         Ciò premesso e a titolo di complemento ai principi di diritto già rammentati dal Pretore con riferimento agli art. 714 cpv. 1, 924 e 717 cpv. 1 CC (sentenza impugnata, pag. 4 n. 6; in proposito anche: II CCA del 17 agosto 2006 [12.2005.128] consid. 4.3 pubb. in: RtiD I-2007 n. 33c pag. 775), giova aggiungere che è proprio laddove il possesso su una cosa mobile viene trasmesso nella forma del costituto possessorio (ossia nell'eventualità in cui, in forza di un rapporto giuridico speciale, l'alienante mantiene l'effettivo possesso sulla cosa: art. 924 cpv. 1 CC) - e solo in tal caso - che il conseguente trasferimento di proprietà diventa strumento di elusione delle norme sul pegno manuale. Di fatto, si considera che in tal caso l'operazione è più finalizzata a garantire il credito dell'acquirente verso l'alienante che non a procurare al primo la proprietà su quella determinata cosa. E, proprio per questo, l'art. 717 cpv. 1 CC stabilisce che quello specifico trasferimento di proprietà - di per sé valido fra le parti al costituto possessorio - non è come tale opponibile a terzi (Steinauer, Les droits réels, vol. II, Berna 1994, n. 2025/2025a pag. 220 seg.; op. cit., vol. III, Berna 1996, n. 3049/3050 pag. 307; Schwander, Basler Kommentar, ZGB II, Basilea 2003, n. 2 segg. ad art. 717). Nell'ambito del leasing finanziario, ciò è in sostanza quanto succede con i contratti che concernono beni mobili e che sono stati stipulati nella particolare forma dei cosiddetti “sale-and-lease-back”: in effetti, in questi casi l'alienante vende l'oggetto - di cui era proprietario per averlo ad esempio preventivamente comperato da terzi - all'acquirente per poi, in veste di “utilizzatore” del leasing - stipulare parimenti con lui - che diventa così il “concedente” - un contratto di leasing in base al quale resta così in possesso materiale di quello stesso oggetto (Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 89 Einleitung vor art. 184; Roberto/Hrubesch-Millauer, Sachenrecht, Berna 2009, n. 189 pag. 47 in alto; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 1994 pag. 525 e n. 2001 pag. 526).

                                   4.   In concreto - e a prescindere dal diritto applicabile al rapporto obbligatorio come tale, visto che determinante ai fini del presente giudizio sono le ripercussioni degli stessi sui diritti reali (sopra, consid. 3 ab initio) - i contratti di locazione finanziaria che riguardano gli oggetti di cui l'attrice rivendica la proprietà (doc. D-O) rientrano senz'altro nella fattispecie appena descritta quale contratti “sale-and-lease-back”. Ciò non trova solo conferma nelle affermazioni della stessa appellante, che oltretutto dichiara in modo esplicito di avere acquisito la proprietà su quei beni mobili da I__________ Srl in virtù della figura giuridica del costituto possessorio (sopra, consid. 2). Anche la relativa documentazione prodotta prova in modo inequivocabile che nell'ambito di quei contratti - datati 22 dicembre 2004 - conclusi dall'attrice e da I__________ Srl, la prima aveva assunto il ruolo di “concedente” mentre la seconda rivestiva nel contempo quello di “fornitore” del bene e di suo “utilizzatore” (doc. D-O, in particolare pag. 3 e 10). Per quanto attiene quei beni poi, la loro preventiva e avvenuta vendita dalla convenuta a I__________ Srl con pagamento del relativo prezzo pattuito (risposta, pag. 4 in mezzo), trovano riscontro nelle relative fatture datate 17 luglio 2003, 18 maggio 2004 e 14 dicembre 2004 (doc. 10, 11 e 12). In proposito, del resto, l'appellante non solleva - e non lo ha mai fatto - alcuna obiezione e anzi conferma che gli stessi sono stati “in precedenza regolarmente acquistati da I__________ Srl presso la AO 1” (appello, pag. 3 n. 1c). È inoltre e ancora l'appellante a precisare che il fine ultimo cui miravano quei contratti “sale-and-lease-back” era quello di elargire un finanziamento a I__________ Srl (appello, pag. 6 n. 3). Pertanto, che gli stessi fossero sottesi a garantire un credito preventivamente concesso dall'attrice - acquirente degli oggetti d'arte e nel contempo “concedente” del leasing - a quest'ultima - alienante prima e, parimenti, “fornitrice” e “utilizzatrice” del leasing - fino a concorrenza del prezzo d'acquisto pagatole (doc. D-O, in particolare pag. 7 n. 2), risulta pacifico. A queste condizioni, vano è il tentativo dell'appellante di difendere la sua pretesa facendo leva sul suo diritto di proprietà dedotto da quegli stessi contratti: a prescindere dalla validità o meno dei contratti come tali, questione che - come visto - andrebbe esaminata in base al diritto ad essi applicabile, quel suo preteso diritto preferenziale e assoluto non può comunque essere validamente opposto alla convenuta in virtù dell'art. 717 cpv. 1 CC. Di modo che, nella misura in cui - per i motivi di cui si è detto - i presupposti sanciti da questa norma (sopra, consid. 3) risultano adempiuti, laddove ha considerato i contratti di cui ai doc. D-O quali atti elusivi delle norme sul pegno manuale e come tali non opponibile a terzi - fra cui va altresì annoverata la convenuta quale creditrice di I__________ Srl (Schwander, op. cit., n. 3 ad art. 717) - la sentenza impugnata va confermata. La censura, infondata, è quindi da respingere.

                                   5.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto alla convenuta un diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 895 CC in quanto - a suo dire - la stessa non ne aveva affatto documentato l'esistenza e - ad ogni modo - lo aveva fatto valere tardivamente rispetto al suo diritto di proprietà (appello, pag. 6 n. 4). Invero, per il Pretore l'istruttoria ha dimostrato che la convenuta aveva posseduto i contestati oggetti d'arte in buona fede visto che, dopo averli venduti a I__________ Srl - e questo prima che quest'ultima concludesse con l'attrice i contratti “sale-and-lease-back” - per stessa volontà dell'acquirente non erano mai stati ritirati: al riguardo egli ha in particolare rinviato ai doc. 10, 11 e 12 e alle dichiarazioni rilasciate da una teste in sede di audizione. Il Pretore ha inoltre ritenuto che, trattandosi di spese dovute alla loro permanenza in deposito, era altresì data la connessione tra il credito della convenuta e i beni oggetto di ritenzione (sentenza impugnata, pag. 4/5 consid. 8). E di fatto, con tale motivazione, l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi, limitandosi a opporre generici argomenti ma senza dimostrare l'inesattezza delle conclusioni pretorili. Di modo che, da questo punto di vista, l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI combinato con il cpv. 5).

                                   6.   Nondimeno, l'appellante non condivide il giudizio impugnato laddove riconosce la buona fede della convenuta. A suo dire, i contratti “sale-and-back-lease” miravano a finanziare i contratti di vendita intercorsi tra convenuta e I__________ Srl, e segnatamente l'incasso del prezzo che quest'ultima le doveva: eloquente in proposito il doc. 16 (appello, pag. 7 n. 5). Secondo il Pretore, nulla indicava che la convenuta era a conoscenza dell'esistenza dei contratti di vendita e di locazione finanziaria di cui ai doc. D-O (sentenza impugnata, pag. 5 n. 8). Conclusione questa che trova riscontro agli atti. Si è anzitutto già detto che parti ai contratti “sale-and-lease-back” erano solo attrice e I__________ Srl (sopra, consid. 4). In queste circostanze, non è dato a vedere perché il Pretore doveva ritenere che alla convenuta l'esistenza dei doc. D-O era per forza nota. Del resto, a ciò si contrappone la diversa fattispecie di cui agli ulteriori quattro contratti di leasing finanziario del 22 dicembre 2004 -prodotti in causa dalla convenuta mai perfezionatisi: in questi casi in effetti, le parti erano l'attrice in veste di “concedente” del leasing, I__________ Srl quale “utilizzatore” del leasing e la convenuta nel ruolo di “fornitrice” dell'oggetto dato in uso (doc. 5-8, in particolare pag. 2). Proprio questa loro caratteristica - ossia la presenza di tre soggetti diversi - escludeva che quei rapporti potessero essere classificati quali operazioni “sale-and-lease-back” e, quindi, anche un'eventuale applicazione dell'art. 717 cpv. 1 CC ( cfr. Schmid/ Hürlimann-Kaup, op. cit., n. 2001 pag. 526). E, con evidenza, la domanda formulata il 25 maggio 2005 e volta a sapere se “i contratti "L__________"” di cui al doc. 16 erano stati firmati (appello, pag. 8 n. 5), era appunto da ricondurre a questi quattro atti.     

                                         L'appellante oltretutto non considera che prima di concludere i contratti di cui ai doc. D-O, I__________ Srl era diventata proprietaria degli oggetti d'arte che aveva acquistato dalla convenuta e che, nonostante il pagamento del relativo prezzo erano rimasti per sua stessa volontà (sopra, consid. 4) nelle mani di quest'ultima (sopra, consid. 5). E la buona fede sancita dall'art. 895 cpv. 3 CC deve appunto sussistere nel momento in cui il creditore acquisisce il possesso della cosa e avuto riguardo alla legittimità con cui il debitore ha creato la situazione che ha poi condotto a esercitare il diritto di ritenzione (Rampini/Schulin/ Vogt, Basler Kommentar, ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 50 ad art. 895). Ora, per quanto si è appena detto, questi presupposti devono ritenersi adempiuti. Per il resto e, proprio per il fatto che il prezzo degli oggetti d'arte era già stato pacificamente versato da I__________ Srl alla convenuta prima che fossero stipulati i contratti “sale-and-lease-back” (doc. D-O), la tesi secondo cui quegli atti mirassero a finanziare il loro acquisto appare già di per sé infondata. Anche da questo punto di visto, l'appello va così disatteso.

                                   7.   In definitiva, l'appello va così respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC/TI). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 281'000.– (art. 11 lett. a CPC/TI), pari al valore di stima dei beni rivendicati dall'attrice.  

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC/TI, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 27 dicembre 2010 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.     1'150.–

                                         b) spese                         fr.          50.–

                                         totale                              fr.     1'200.–                          

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –   RA 2 .  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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