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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2010 12.2010.139

24. November 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,031 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Appello in materia di ripetibili

Volltext

Incarto n. 12.2010.139

Lugano 24 novembre 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009143 (responsabilità del proprietario d’opera) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 settembre 2009 da

AP 1 RA 2  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 1    

chiedente la condanna della parte convenuta al versamento di fr. 60 135.20 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2008, domanda alla quale quest’ultima si è opposta e che il Pretore, con decreto 13 luglio 2010, ha stralciato dai ruoli;

appellante l’attore che con atto di appello 9 agosto 2010 chiede la riduzione delle ripetibili attribuite dal Pretore nel decreto 19 luglio 2010 a fr. 2 700.–;

mentre l’appellata nelle proprie osservazioni del 9 agosto 2010 propone di respingere l’appello;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                       che con la petizione 29 settembre 2009 l’attore ha chiesto al Pretore la condanna della parte convenuta al versamento di fr.

                                       60 135.20 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2008 a titolo di responsabilità del proprietario di un’opera;

                                       che con la risposta del 28 ottobre 2009 la parte convenuta si è opposta alla petizione;

                                       che con i successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le proprie posizioni;

                                       che all’udienza preliminare del 22 febbraio 2010 le parti si sono riconfermate nelle loro domande e hanno notificato le rispettive prove;

                                        che con decreto 13 luglio 2010 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli per mancato pagamento dell’anticipo chiesto all’attore;

                                       che, statuendo sulla richiesta di attribuzione di ripetibili formulata dalla parte convenuta il 14 luglio 2010, con decreto del 19 luglio 2010 il Pretore le ha riconosciuto un’indennità di fr. 5 500.–, comprensiva delle spese e dell’IVA;

                                       che con appello 9 agosto 2010 l’attore è insorto contro il predetto decreto chiedendo che, in riforma del medesimo, le ripetibili di fr. 4 941.– siano ridotte a fr. 2 700.–;

                                       che nelle osservazioni del 27 agosto 2010 la controparte chiede la reiezione dell’appello;

                                      che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

                                      che nella fattispecie, l’attore procedeva in causa per un importo di fr. 60 135.20;

                                      che il regolamento sulle ripetibili prevede un’indennità tra l’8% e il 15% del valore di causa (art. 11), ossia in concreto da un minimo di fr. 4 810.80 a un massimo di fr. 9 020.30;

                                      che in base all’art. 13 cpv. 2 del citato regolamento se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata;

                                      che, nel caso concreto, il Pretore ha stimato il dispendio orario profuso dalla parte convenuta in 15 ore, da remunerare con fr. 280.– l’ora, pari a fr. 4 200. –, ha applicato il tasso del 10% sul valore di causa arrotondandolo a fr. 6 000.–, e si è fondato sulla formula O = 2 x fr. 4 200.– x fr. 6 000.– = fr. 4 941.–

                                                         fr. 4 200.– + fr. 6 000.–

                                      che, tenuto conto delle spese e dell’IVA, il Pretore ha fissato le ripetibili in fr. 5 500.–;

                                      che l’appellante, non contestando di per sé la formula applicata dal Pretore, ritiene non di meno che l’impegno profuso dalla controparte debba essere ridotto a 6 – 8 ore;

                                      che, pertanto, l’applicazione del tasso del 10% sul valore di causa e il riconoscimento della tariffa oraria di fr. 280.– non sono oggetto di contestazione;

                                      che alla petizione 29 settembre 2009 la parte convenuta ha presentato la risposta 28 ottobre 2009 molto articolata, in cui ha contestato l’esposizione dei fatti, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione, ed ha spiegato perché la dinamica descritta dall’attore non reggeva;

                                      che essa ha poi inoltrato la duplica 28 dicembre 2009, in cui ha puntigliosamente ribadito le argomentazioni di risposta, e ha partecipato all’udienza preliminare del 22 febbraio 2010, ove ha notificato le proprie prove, spiegando perché riteneva che nulla ostasse all’audizione di uno dei testi da essa notificati, cui parte attrice si era opposta;

                                      che, riconoscendo per tutte queste prestazioni un impegno di 15 ore lavorative, il Pretore non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento né abusato dello stesso, posto che, peraltro, l’onorario riconosciuto è di poco superiore al minimo di cui all’art. 11 del regolamento sulle ripetibili e tiene ampiamente conto della facoltà concessa dall’art. 13 cpv. 2 dello stesso;

                                      che, di conseguenza, l’appello non merita tutela;

                                      che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), con riconoscimento alla parte appellata di congrue ripetibili di questa sede;

per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:                  1.    L’appello 9 agosto 2010 di AP 1 è respinto.

                                      2.    Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                             a) tassa di giustizia         fr. 100.–

                                             b) spese                           fr. 100.–

                                                                                        fr. 200.–

                                      già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– di ripetibili di questa sede.

                               3.    Intimazione:

     -      -  

                                             Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

                                         Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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