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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.08.2010 12.2010.136

25. August 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·709 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Appello contro stralcio di procedura di conciliazione per fallimento del tentativo

Volltext

Incarto n. 12.2010.136

Lugano 25 agosto 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.120 (procedura speciale per conciliazione facoltativa) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza di conciliazione 28 maggio 2010 da

AP 1  

  contro  

AO 1  

chiedente la convocazione delle parti per un esperimento di conciliazione (facoltativo) ai sensi dell’art. 354 CPC, fallito in seguito al rifiuto della parte convenuta di incontrare gli istanti, ciò di cui ha dato atto il Pretore nel decreto 8 luglio 2010, stralciando la procedura dai ruoli per fallimento dell’esperimento di conciliazione;

appellanti gli istanti che con atto 25 luglio 2010, denominato ricorso-reclamo, sostengono di non essere stati patrocinati da un avvocato e di aver ricevuto un decreto di stralcio “senza sapere nulla”;

 letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che con istanza 28 maggio 2010 gli istanti hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di convocarli con la convenuta per un esperimento di conciliazione facoltativo, essendo intenzionati a promuovere un’eventuale azione di risarcimento del danno e del torto morale per un valore di fr. 20'000.-;

                                                  che il Pretore ha convocato le parti per l’esperimento di conciliazione facoltativo;

                                                  che con scritto 5 luglio 2010 la parte convenuta ha informato il Pretore che non intendeva incontrare gli istanti, “visto il loro comportamento e gli insulti da loro ricevuti durante le precedenti udienze in pretura”;

                                                  che il Pretore ha preso atto del fallimento della conciliazione, ha annullato l’udienza e ha stralciato la procedura dai ruoli con decreto 8 luglio 2010, senza prelevare tasse né spese;

                                                  che il 25 luglio 2010 gli istanti hanno presentato a questa Camera uno scritto denominato “ricorso reclamo” nel quale affermano di non essere stati patrocinati da un avvocato e di aver ricevuto un decreto di stralcio senza sapere nulla;

                                                  che lo scritto non è stato notificato alla controparte;

                                                  che la circostanza di non essere stati patrocinati da un avvocato, addotta in questa sede, non ha avuto alcuna incidenza sulla procedura, gli istanti non avendone avuto alcun pregiudizio, già per il fatto che essi hanno presentato personalmente una domanda di conciliazione conforme a quanto prescritto dall’art. 355 CPC;

                                                  che nella procedura speciale prevista dagli art. 354 a 359 CPC, l’esperimento di conciliazione cade se una parte non compare (art. 359 CPC);

                                                  che il Pretore, preso atto del rifiuto della convenuta di incontrare gli istanti e di partecipare alla conciliazione facoltativa, non poteva fare altro che accertare il fallimento dell’esperimento di conciliazione e stralciare la procedura dai ruoli;

                                                  che pertanto il decreto 8 luglio 2010 non presta fianco alla critica contenuta nello scarno scritto presentato in questa sede dagli istanti;

                                                  che l'appello, manifestamente infondato, può di conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                                  che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:              1.   L'appello 25 luglio 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 70.-, spese fr. 30.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -   Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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