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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.11.2010 12.2010.135

30. November 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,465 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Restituzione in intero - edizione documenti

Volltext

Incarto n. 12.2010.135

Lugano 30 novembre 2010/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2007.652 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2- promossa con petizione 17 ottobre 2007 da

AO 1 (patrocinata dall' RA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall' RA 1)  

con cui AO 1 ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 28'985.75 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2007 su fr. 28'479.45, insieme al rigetto definitivo dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________ dell'UE __________;

ed ora sull'istanza di restituzione in intero che AP 1 ha formulato il 12 febbraio 2010, avversata dalla società attrice, e che il Pretore ha respinto con decreto 16 luglio 2010;

appellante AP 1 con atto di ricorso 26 luglio 2010 dove postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'accoglimento dell'istanza di restituzione in intero, protestate spese, tassa di giustizia e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;

mentre AO 1, con osservazioni 2 settembre 2010, chiede la reiezione del gravame protestate tasse, spese e ripetibili;

richiamato il decreto 27 luglio 2010 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

                                   1.   AO 1 è una società attiva a livello europeo nella produzione di manufatti forgiati in lega di rame e altre lavorazioni speciali destinati ad utilizzi in vari settori, che poi commercializza fungendo da centrale di distribuzione per il gruppo di aziende cui appartiene. Dal canto suo, AP 1 sviluppa, produce e commercializza componenti per l'illuminazione e fornisce servizi in genere destinati all'industria dell'illuminazione (doc. A). In sostanza, AO 1 afferma di essere stata interpellata a novembre 2006 da AP 1 con un'ordinazione e, quello stesso mese, di avere provveduto a fornirle la merce così richiesta che la stessa aveva ritirato presso il suo stabilimento. La relativa fattura n. __________ del 16 novembre 2006 per un importo corrispondente a Euro 17'392.03 (doc. C) non sarebbe tuttavia mai stata saldata dalla convenuta. A seguito dell'esecuzione promossa dall'attrice, il 24/25 aprile 2007 l'UE __________ ha spiccato a carico di AP 1 il precetto esecutivo n. __________, cui l'escussa ha interposto formale opposizione (doc. D). Il 3 settembre 2007 AO 1 ha fissato un ultimo termine scadente il 10 settembre 2007 per il pagamento di quanto richiesto (doc. E).  

                                   2.   Con petizione 17 ottobre 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, chiedendo il versamento di complessivi fr. 28'985.75 di cui: fr. 28'479.45 (corrispettivo di Euro 17'392.03 al tasso di conversione Euro/CHF valido il 19 aprile 2007: doc. I) oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2007 a valere quale credito della fattura n. __________ non saldata e fr. 506.30 quali interessi di mora.

                                         AP 1 si è opposta a questa richiesta contestando l'avvenuta ordinazione della merce, il relativo ritiro, la qualità e la quantità della merce fornita, la pattuizione del prezzo conteggiato nella fattura n. __________, il tasso di cambio applicato e gli interessi di mora rivendicati. In via subordinata, AP 1 ha chiesto che il credito dell'attrice sia compensato con una sua pretesa di Euro 20'000.– (ossia fr. 33'018.– al tasso di cambio Euro/CHF del 7 dicembre 2007: doc. 4) quale pena convenzionale dovutale a seguito della violazione dell'accordo di confidenzialità e di concorrenza del 27 novembre 2006 che le parti avevano pattuito per la durata di 5 anni (doc. 3): la convenuta rimprovera a AO 1 di avere più volte direttamente rifornito la società G__________ -già sua cliente e da lei presentata all'attrice- e di averle altresì trasmesso in copia delle fatture di ordini da lei effettuati presso l'attrice riguardanti forniture di prodotti destinati a G__________ medesima. A titolo di riconvenzionale AP 1 ha pertanto chiesto la condanna dell'attrice a pagarle fr. 4'032.25, ossia la quota parte del credito che eccedeva la compensazione (33'018 ./. 28'985.75) da lei eccepita oltre agli interessi dal 28 marzo 2007.   

                                   3.   Terminato lo scambio degli allegati, con ordinanza 20 ottobre 2008 il Pretore si è pronunciato sulle prove notificate dalle parti all'udienza preliminare tenutasi il 23 aprile 2008. In merito alle richieste di edizione di documenti della convenuta, il Pretore si è riservato la facoltà di decidere definitivamente una volta sentiti i terzi a cui erano rivolte. Egli ha inoltre preso atto che la stessa aveva rinunciato alla domanda di edizione di documenti diretta a AO 1. Per il resto, il Pretore ha ammesso le prove notificate dalle parti. Nell'ambito dell'istruttoria, sono così stati assunti i documenti richiesti dalle parti e sentiti in via rogatoriale i testi proposti. Con scritto 30 ottobre 2009 AP 1 ha comunicato di rinunciare all'audizione del suo ultimo teste e dichiarato di non avere la prova dell'invio a controparte dell'accordo di confidenzialità e concorrenza 27 novembre 2006, attestazione chiesta dall'attrice.    

                                   4.   Con istanza di restituzione in intero del 12 febbraio 2010, a titolo subordinato quale istanza di assunzione suppletoria di prove, AP 1 ha comunicato di avere acquisito, nell'ambito del fallimento di G__________, per cessione ex art. 260 LEF crediti che quest'ultima vantava nei confronti di AO 1. In data 12 gennaio 2010 il legale da lei incaricato aveva consultato la relativa documentazione e, in quella circostanza, preso conoscenza dell'esistenza di un “business plan 2007” attestante che M__________, già titolare di AO 1, aveva acquisito una partecipazione in seno alla società fallita dal 1° gennaio 2007, oltre a una lettera 14 ottobre 2008 con cui quest'ultima reclamava con l'attrice per delle forniture difettose di merce. AP 1 considera i due documenti rilevanti in quanto atti a provare che pochi mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo 27 novembre 2006 l'attrice aveva allacciato rapporti commerciali diretti e continui, protrattisi pure in pendenza di causa, con G__________ e il suo titolare B__________.

                                         L'attrice vi si è opposta in data 26 febbraio 2010 evidenziando eccezionalità e rigore che reggono l'istituto della restituzione in intero. Ciò posto, già in sede di allegati la convenuta aveva ricondotto la pretesa violazione dell'accordo 27 novembre 2006 a forniture dirette dell'attrice a G__________ e alle relazioni commerciali che esse intrattenevano. Era quindi all'udienza preliminare che avrebbe dovuto esigere l'edizione di documenti atti a provare questa sua allegazione. D'altra parte, il “business plan 2007” non era influente ai fini del giudizio. Non trattandosi di circostanze emerse in corso di causa infine, la richiesta non poteva essere accolta quale assunzione suppletoria di prove.

                                         La convenuta ha ribadito la legittimità della sua richieste il 15 luglio 2010.

                                   5.   Il Pretore ha respinto l'istanza in esame con decreto 16 luglio 2010. La restituzione in intero era finalizzata a provare i rapporti commerciali diretti tra attrice da una parte e G__________ dall'altra, circostanza questa in cui la convenuta riconosceva la lesione all'accordo di confidenzialità e di concorrenza per cui aveva sollevato eccezione di compensazione e formulato domanda riconvenzionale. Pertanto, era all'udienza preliminare che essa doveva notificare tutte le prove utili a dimostrare la sua tesi. In quel contesto però, l'interessata non aveva domandato l'edizione di documenti da G__________ e neppure chiesto l'audizione di persone presso quella società. Al contraddittorio anzi, la convenuta aveva persino rinunciato all'edizione da parte dell'attrice di documenti riferiti a spedizioni di merce posteriori al 27 novembre 2006 e destinate a G__________. E, AP 1 non poteva tentare ora di ovviare ad una sua negligenza probatoria avvalendosi dell'istituto della restituzione in intero ex art. 138 CPC. 

                                   6.   Con appello 26 luglio 2010, AP 1 si duole della violazione dell'art. 138 CPC. Oggetto della richiesta di restituzione in intero era il “business plan 2007” di G__________ e la lettera 14 ottobre 2008 inviata da G__________ a AO 1. Di tali documenti lei aveva potuto disporre il 12 gennaio 2010, una volta ottenuta la cessione dei crediti che G__________ -nel frattempo fallita- aveva verso l'attrice. Era pertanto a torto che il Pretore aveva ravvisato negligenza per non averli prodotti all'avvio della causa o all'udienza preliminare (appello, pag. 6 n. 4). Secondo l'art. 207 CPC, l'edizione di documenti impone poi di circostanziare fatti da provare e di designare - almeno in modo approssimativo - il documento o il suo contenuto, costringendo spesso una parte a procedere con l'interrogatorio formale della controparte e, in un secondo tempo, ad avvalersi dell'edizione di documenti in forza della restituzione in intero. E, in sé, l'edizione di documenti da G__________ ipotizzata dal Pretore era incompatibile con l'art. 207 CPC (appello, pag. 7 n. 5). Oltretutto, non avrebbe comunque permesso di assumere il “business plan 2007” (appello, pag. 7 n. 5). Di fatto, nemmeno con l'audizione di persone presso G__________ sarebbero stati assunti quei due nuovi documenti, a meno di introdurre successivamente una restituzione in intero analoga a quella in esame (appello, pag. 7 n. 5). Di modo che, anche per questi motivi, non le si poteva imputare negligenza (appello, pag. 7 n. 5).     

                                         Delle osservazioni dell'attrice, che conclude per la reiezione dell'appello, si dirà se necessario nel seguito.                                               

                                   7.   In concreto, con l'istanza 12 febbraio 2010 la convenuta ha postulato la produzione agli atti di due documenti avvalendosi della restituzione in intero ex art. 138 CPC e, in via subordinata, dell'assunzione suppletoria di prove (act. XIX, pag. 2), richiesta ribadita il 15 luglio 2010. Dal canto suo il Pretore ha limitato il suo esame ai presupposti di cui all'art. 138 CPC, senza accenno all'assunzione suppletoria di prove (decreto impugnato, pag. 1 e 2). Ciò posto, in questa sede, l'appellante limita le contestazioni all'assenza dei requisiti posti dall'art. 138 CPC (appello, pag. 5 n. 3), e rinuncia a considerazioni riferite all'istituto giuridico invocato a titolo subordinato. Sotto questo profilo, pertanto, la questione non merita ulteriore disamina.

                                   8.   Secondo l'art. 78 CPC, l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono in sede di assunzione suppletoria di prove (art. 191 e segg. CPC) o su invito del giudice (art. 88 lett. d e 89 CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138 CPC) (II CCA, 12 marzo 2007 [12.2006.65] consid. 8).

                                         La procedura civile non è fine a sé stessa, ma rappresenta un insieme di regole volte a permettere, in un ordinato equilibrio, la ricerca della verità e la sua attuazione. Le norme procedurali risultano vincolanti e lo sono nell'interesse di entrambe le parti che, nel loro reciproco e rigoroso ossequio, vedono garantita la loro difesa. Se il nostro codice di rito impone che le prove siano indicate nella petizione (art. 165 cpv. 2 lett. e) rispettivamente nella risposta (art 170 cpv. 1 lett. f), a prescindere dalle eccezionali possibilità offerte dagli art. 191 e 192 CPC, è per dare subito e definitivamente il quadro entro cui agire proceduralmente al riparo da ogni mossa improvvisa o avventata o insidiosa, da qualunque parte essa venga. La restituzione in intero è concessa per ovviare al rigore di quelle norme e di quei principi. Ma perché non ci siano insicurezze nel diritto, né disparità di trattamento, occorre che siano adempiuti i requisiti della restituzione secondo criteri da valutare, di massima, con un certo rigore (Rep. 1980 pag. 77/78 consid. 1), ritenuto in particolare che la parte, prima di promuovere la vertenza giudiziaria, deve procurarsi tutti i mezzi di prova di cui possa disporre (Rep. 1985 pag. 99 consid. 1; 1980 pag. 78 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 138 m. 9; II CCA, 12 marzo 2007 [12.2006.65] consid. 9).

                                         Ciò posto, l'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono rilevanti per l'esito del processo è ammessa se la parte dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC), ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC). Questo istituto costituisce un'eccezione alla massima dell'eventualità, che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati preliminari (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto nella valutazione dell'influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA, 26 giugno 2009 [12.2008.180]).

                                   9.   Dell'esistenza dei documenti che accompagnano l'istanza 12 febbraio 2010 l'appellante spiega di non avere avuto conoscenza  né in sede di scambio degli allegati né all'udienza preliminare del 23 aprile 2008, ma di averne preso atto solo il 12 gennaio 2010 (act. XIX, pag. 1), quando il legale preposto alla tutela dei suoi interessi nell'ambito del fallimento di G__________ aveva acquisito per cessione anche i crediti verso l'attrice e visionato la documentazione. Una sua negligenza era quindi a priori esclusa (appello, pag. 5 seg. n. 4). Ma, nel caso concreto, poco importa che quei due documenti non le fossero noti prima del 12 gennaio 2010. Come evidenziato persino nell'istanza di restituzione in intero, la convenuta sosteneva che, una volta decaduto un progetto di collaborazione tra lei, l'attrice e G__________, “con G__________ AO 1 avrebbe in seguito svolto svariate operazioni commerciali in violazione dell'accordo di confidenzialità del 27 novembre 2006” (act. XIX, pag. 1). In proposito il Pretore, ha considerato che l'interessata non aveva tuttavia provveduto in sede di udienza preliminare a notificare tutte le prove necessarie a sostegno di questa sua allegazione (decreto impugnato, pag. 1). E, al riguardo, l'appellante non pretende il contrario. Essa non contesta nemmeno la rinuncia all'edizione di documenti dall'attrice di “documentazione relativa a spedizioni di merce posteriori al 27 novembre 2006 e destinate sempre a G__________” (decreto impugnato, pag. 1) - che aveva motivato poiché “avente del resto il medesimo oggetto di quelle dirette verso terzi” (act. VI: verbale 23 aprile 2008, pag. 1 in basso) - e non pretende neppure di avere proposto un'edizione di documenti da G__________. Ciò posto, non vi è motivo per ritenere che queste prove non erano atte a dimostrare i fatti eccepiti dalla convenuta, e che non le avrebbero consentito di arrivare –perlomeno– alla lettera di reclamo 14 ottobre 2008 inviata dalla società fallita all'attrice. Al riguardo, quindi, la censura va respinta.

                                10.   Invero, evocata la necessità di individuazione e di specificazione dei documenti e dei fatti da provare, l'appellante obietta che così come intesa dal Pretore l'edizione di documenti da G__________ non avrebbe risposto ai requisiti stabiliti dall'art. 207 CPC (appello, pag. 7 n. 5). La stessa era segnatamente incompatibile con l'art. 207 cpv. 1 lett. a CPC in quanto, oltre a proporre di assumere documenti “eventualmente comprovanti” i contatti con l'attrice, aveva carattere esplorativo, ciò che era inammissibile (appello, pag. 7 n. 5). La censura, fuorviante, è però pretestuosa. Certo, l'art. 207 cpv. 1 lett. a CPC stabilisce che l'edizione di documenti indichi “la designazione, almeno approssimativa, del documento o del suo contenuto”. Ma, questo non esige affatto l'esatta indicazione di uno specifico atto. In concreto, non era quindi d'obbligo specificare né la “lettera di reclamo 14 ottobre 2008” né il “business plan 2007”. E, a ben vedere, diversamente da quanto afferma l'appellante, un'edizione intesa ad assumere “documenti attestanti le relazioni contrattuali e le forniture di prodotti intercorse tra l'attrice e la G__________”, non ha carattere inquisitorio e investigativo. Ciò posto, poco importa che in concreto il Pretore abbia poi parlato di edizione di documenti “eventualmente comprovanti i contatti” tra le due società. L'onere di formulare nel corretto e dovuto modo le prove di cui esigeva -e quindi, dandosi il caso, anche di contestualizzare in modo appropriato una richiesta di documenti da G__________ nel rispetto del divieto d'inquisizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 206)- era a carico della convenuta, che quindi non se ne può pretendere esonerata facendo leva sulle espressioni impiegate a posteriori dal Pretore nell'esporre i suoi argomenti di diniego alla restituzione in intero. Questo, in effetti, non giustifica a ritroso il suo mancato agire e la sua preesistente negligenza. Ancora una volta, infondato, l'appello va così respinto.

                                11.   Vero è che, come evidenzia l'appellante, con ogni probabilità l'edizione di documenti indirizzata a G__________ non avrebbe mai condotto ad assumere agli atti il “business plan 2007” (appello, pag. 7 n. 5). Ora, l'interessata ha motivato la sua richiesta con il fatto che dal “business plan 2007” si evince che M__________, già titolare dell'attrice, aveva acquisito una partecipazione in seno alla società fallita dal 1° gennaio 2007 (act. XIX, pag. 1 in basso). Ma, questa circostanza non dimostra né l'esistenza di relazioni commerciali dirette fra le parti né tantomeno la fornitura di prodotti a una di esse, conclusione questa su cui concorda l'appellante medesima. Certo, essa potrebbe anche essere indirettamente indizio di una “partnership commerciale” (appello, pag. 7 n. 5 nel mezzo). Resta il fatto che, con riferimento alle allegazioni da provare dalla convenuta -e meglio che “con G__________ AO 1 avrebbe in seguito svolto svariate operazioni commerciali in violazione dell'accordo di confidenzialità del 27 novembre 2006” (sopra, consid. 9)- questo documento non appare né determinante né influente per l'esisto del processo giusta l'art. 138 CPC.  

                                12.   L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di avere considerato che l'audizione di persone presso G__________ fosse idonea ad acquisire la lettera di reclamo 14 ottobre 2008 e il “business plan 2007”, in quanto questo non le avrebbe certo evitato di introdurre in un secondo tempo, un'edizione di documenti da terzi in forma di restituzione in intero (appello, pag. 7 n. 5). Ma, in tal caso semmai l'interessata si sarebbe dovuta avvalere dell'istanza di assunzione suppletoria di prove, come ben si evince dal rinvio dottrinale che essa stessa cita (Cocchi/ Trezzini, op. cit., nota 693 ad art. 206) in quanto -a differenza della restituzione in intero- le nuove prove si sarebbero fondate su “successive emergenze di causa” (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 688 ad art. 192), eventualità quest'ultima che in concreto non si è però realizzata. Anche al riguardo, l'appello è quindi infondato.    

                                13.   In definitiva, l'appello va così respinto. Oneri processuali e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Il valore litigioso di fr. 28'479.45 (Euro 17'392.03) è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.  

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'appello del 26 luglio 2010 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    250.–

                                         b) spese                                                      fr.       50.–

                                         totale                                                            fr.    300.–

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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