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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.03.2012 12.2010.113

27. März 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,783 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Convenzione di Lugano 1998, foro della succursale. Mandato fiduciario di costituzione e gestione di società. Mercede.

Volltext

Incarto n. 12.2010.113

Lugano 27 marzo 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2003.802 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 2 dicembre 2003 da

AO 1  patr. dall’  RA 2   

contro

AP 1 patr. dall’  RA 1   

con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 31'885.- oltre interessi;

domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 25 maggio 2010 ha accolto limitatamente a fr. 25'977.50 oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 1'400.- a carico dell’attrice in ragione di 1/5 e, per il resto, a carico della convenuta, con obbligo per quest’ultima di rifondere a controparte fr. 3'500.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta che con appello 15 giugno 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in ordine per incompetenza del giudice adito e di condannare l’attrice al pagamento degli oneri processuali e a fr. 4'500.- di ripetibili, alternativamente di respingere la petizione per mancanza di legittimazione passiva e, in via subordinata, perché infondata;

mentre l’attrice con osservazioni 23 agosto 2010 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1, __________, si occupa di consulenze e servizi nel campo economico, commerciale e finanziario, nonché fiscale, così come di costituzione e amministrazione di società, di esecuzione di operazioni fiduciarie, di contabilità per terzi, di amministrazione di immobili e partecipazione ad altre società (cfr. estratto Registro di commercio). AP 1 è invece una società anonima di diritto lussemburghese che ha quale scopo segnatamente l’“attività di organizzazione, controllo, strategie finanziarie, di mercato e di innovazione prodotti relativa alla gestione delle società collegate e controllate”. Nel marzo 2001 è stata iscritta nel Registro di commercio la succursale svizzera di tale società, con sede a __________ (ora: __________) (doc. A). AP 1 è proprietaria del 99.9% delle azioni della società __________, __________ (ora: __________, __________) e della sua filiale italiana __________.

                                  B.   Con petizione 2 dicembre 2003 AO 1, __________, ha adito la Pretura del Distretto di Lugano chiedendo la condanna di AP 1, __________, al pagamento di complessivi fr. 31'885.- oltre interessi. A suo dire la convenuta, tranne che per un acconto di fr. 15'000.-, non le avrebbe corrisposto né il “compenso” di fr. 34'970.- “per la messa a disposizione di un proprio collaboratore per la carica di Consigliere di amministrazione della __________ (fr. 20'000.-) e di prestazioni offerte per la messa in liquidazione di __________ (fr. 11'000.-) nonché di assistenza fiduciaria generale per il periodo in esame” (fattura n. __________ del 15 maggio 2001: doc. B), né quello di fr. 11'915.- “per tutte le pratiche relative all’iscrizione della succursale, all’assunzione del personale, all’assoggettamento IVA- AVS- ACC ecc., all’apertura di due conti bancari, alla stesura di contabilità/conteggi stipendi, lavori generali di segreteria, nonché a rimborsi per anticipi spese notarili” (fattura n. __________ del 31 dicembre 2001: doc. D). Con risposta 12 marzo 2004 AP 1, __________, si è opposta alla petizione, chiedendo in ordine di dichiararla irricevibile per carenza di competenza territoriale del giudice adito e, nel merito, di respingerla, segnatamente per mancanza di legittimazione passiva. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a presenziare al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte 30 dicembre 2008 rispettivamente 30 gennaio 2009 con le quali si sono confermate nei loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 25 maggio 2010 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 25'977.50 oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 1'400.- a carico dell’attrice in ragione di 1/5 e, per il resto, a carico della convenuta, con obbligo per quest’ultima di rifondere a controparte fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

                                  C.   Con appello 15 giugno 2010 la convenuta è insorta contro il giudizio testé citato, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione in ordine per incompetenza del giudice adito e di condannare l’attrice al pagamento degli oneri processuali e a fr. 4'500.- di ripetibili, rispettivamente di respingere la petizione per mancanza di legittimazione passiva e, in via subordinata, perché infondata. Con osservazioni 23 agosto 2010 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. L’appello in questione è datato 15 giugno 2010, sicché la sentenza pretorile è stata comunicata alle parti prima dell’entrata in vigore del CPC. Di conseguenza, al procedimento di impugnazione si applica la procedura civile cantonale.

                                   2.   In primo luogo l’appellante ribadisce l’incompetenza del Pretore a statuire sulla questione. Essa reputa che l’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano ammette il foro alla sede della succursale unicamente se l’oggetto della controversia riguarda l’esercizio della succursale e, quindi, solo per affari che sono in relazione con l’attività della succursale stessa. La convenuta reputa che nella fattispecie le prestazioni rivendicate dall’attrice non hanno nulla a che vedere, nemmeno indirettamente, con l’attività della succursale, bensì concernono servizi resi a favore di altre società del gruppo. Al riguardo, essa riferisce quanto indicato dalla controparte medesima nella petizione, ovvero che la fattura n. __________ del 15 maggio 2001 concerne compensi relativi ad attività per la società __________ e per la liquidazione di __________. Inoltre, a dire dell’appellante le prestazioni si riferiscono “praticamente tutte” a un periodo precedente alla nascita della succursale, tant’è che nella fattura testé indicata il periodo di riferimento è quello dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2001, mentre la succursale è stata iscritta a Registro di Commercio il 20 marzo 2001 (appello, pag. 2 seg.).

                                2.1   Nel caso concreto è quindi necessario esaminare se risultano adempiuti i presupposti sanciti dall’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano (CL 1988), ratificata sia dalla Svizzera sia dal Lussemburgo. Questa norma stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente – davanti al giudice del luogo territorialmente competente – qualora si tratti di una controversia concernente, tra le altre cose, l’esercizio di una succursale. Che ci si trovi in presenza di una succursale ai sensi della Convenzione di Lugano è indiscusso. Ciò che è contestato è che l’oggetto della controversia riguardi l’esercizio della succursale. Al riguardo, va detto che occorre vagliare anche l’apparenza giuridica messa in atto, oppure tollerata, dalla convenuta (Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 10 ad art. 5 - Nr. 5).

                                2.2   Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che era __________ __________, rispettivamente __________ __________, a indicare all’attrice a chi indirizzare le fatture, e che se queste fossero state indirizzate erroneamente contro le sue istruzioni l’avrebbe eccepito (sentenza impugnata, pag. 3 seg.). Da qui, egli ha ritenuto effettivo il foro di Lugano. La convenuta sostiene, invece, che dall’istruttoria è emerso che sia gli organi della sede principale in Lussemburgo sia della succursale di __________ non hanno mai autorizzato l’attrice a fatturare a quest’ultima le prestazioni contestate. Essa reputa, inoltre, che il teste __________ __________ ha asserito di aver dato disposizioni sull’indirizzo di fatturazione unicamente per quanto concerne la fattura del 31 dicembre 2001 indirizzata a AP 1, __________ (appello, pag. 4 seg.).

                                2.3   __________ __________ – che era amministratore delegato di __________ in __________, nonché amministratore delegato di AP 1, in __________ prima e in __________ poi, e direttore della succursale di __________ (verbale 28 ottobre 2005, pag. 2 e 3 in alto) – ha affermato: “con riferimento al doc. 11.2 [inc. OA.2002.392] il fatto che l’onorario di __________ per prestazioni offerte alla SpA o alla GmbH fossero state fatturate alla Holding nel Lussemburgo è corretto. Si tratta di una disposizione che avevamo dato noi, penso il dott. __________ ed il sottoscritto: di me sono sicuro di aver dato queste disposizioni. Queste disposizioni avevano quale idea soggiacente dei vantaggi fiscali. Naturalmente se le fatture non fossero state indirizzate correttamente da parte della AO 1 io non le avrei accettate, le avrei rimandate indietro chiedendo la fatturazione all’esatto destinatario” (verbale 28 ottobre 2005, pag. 5 in fondo). A parte il fatto che il teste sembra piuttosto fare un’osservazione di tipo generica, dato che riferisce di “fatture” al plurale, egli non ha escluso che le fatture qui contestate fossero state indirizzate alla succursale perché così richiesto dalla convenuta. Anzi, egli ha affermato che a quel tempo vedeva le fatture “di competenza della succursale di __________” (loc. cit., pag. 5 in alto), sicché qualora le fatture in questione fossero state indirizzate erroneamente alla succursale, in maniera coerente con quanto da lui affermato e testé riportato le avrebbe rinviate al mittente per fatturazione all’esatto destinatario. Cosa che invece non è stata fatta. È ben vero che il teste ha asserito di non sapere “se esistevano degli accordi precisi su come ed a chi la “AO 1” avrebbe dovuto fatturare. Si trattava di un rapporto in essere da molti anni e bisognerebbe chiederlo al dott. __________” (loc. cit., pag. 4 in basso), ma ha poi riferito quanto illustrato sopra, che lascia intendere che vi potessero essere delle ulteriori direttive sull’indirizzo della fatturazione. Per tacere del fatto che in tale sua affermazione non si intravvede alcuna incongruenza con quanto da lui riferito successivamente e testé riportato, dato che egli non esclude che gli “accordi precisi” prevedessero la fatturazione delle prestazioni contestate proprio alla succursale. 

                                2.4   La convenuta sostiene che il teste __________ __________ __________ –“possessore del 63.5% della AP 1 (azioni al portatore). (...) Presidente della AP 1, __________ e direttore della __________ (…) nonché presidente di __________”: verbale 5 dicembre 2005, risposta n. 2, pag. 2), a cui il teste __________ __________ fa riferimento, ha affermato che mai è stato ordinato all’attrice di indirizzare le contestate fatture alla succursale di __________. Al riguardo, essa rinvia al passaggio del suo interrogatorio formale ove questi afferma: “non vi erano disposizioni particolari di questa natura [disposizioni di addebitare a singole società del Gruppo servizi offerti ad altre]. Infatti come già detto l’utile veniva generato dalla __________ mentre le altre erano dormienti per cui non vi erano ragioni di dare diposizioni diverse rispetto a quelle naturali” (loc. cit., risposta n. 7, pag. 5). Sennonché, la convenuta dimentica la prima parte della risposta in questione, ove l’interrogato ha dichiarato, sulla questione di sapere chi dava indicazioni circa la fatturazione delle prestazioni: “vi era un amministratore delegato, dott. __________, che aveva il compito di amministrare le aziende e questo lavoro lo ha svolto sempre in un ruolo di totale autonomia. Pertanto era lui che dava le disposizioni di cui alla domanda, salvo per quanto riguarda gli addebiti di __________ visto che non aveva nessun ruolo in questa società”. Nella petizione 2 dicembre 2003 l’attrice ha indicato che la fattura del 15 maggio 20011 si riferisce a prestazioni inerenti a __________ e __________, nonché di assistenza fiduciaria generale, mentre quella del 31 dicembre 2001 alla succursale (pag. 4). Nella propria risposta 12 marzo 2004 la convenuta, pur contestando le prestazioni eseguite, non ha contestato quanto testé riportato, sicché non vi è dubbio che tali prestazioni non concernevano la società __________, ovvero la __________ in __________ (ora: __________). Su questo punto l’appello va quindi respinto.

                                2.5   La convenuta reputa che la testimonianza di __________ __________ (che si è occupato della revisione della società “__________” dal 2000 fino al 2004 e che ha compilato la dichiarazione d’imposta 2001 per la “AP 1”: verbale 28 novembre 2005, pag. 2 in alto) rafforza il senso da essa attribuito alle affermazioni di __________ __________ __________. Al riguardo, l’appellante rinvia al passaggio della testimonianza ove questi dichiara: “Io non ho mai constatato alcuna assunzione di debito da parte di una società per queste fatture relative a prestazioni fatte per un’altra società” (loc. cit., pag. 6). Sennonché, anche in questo caso essa dimentica la prima parte del paragrafo in questione. Il teste in questione ha invero spiegato: “ho visto inoltre che vi sono diverse fatture indirizzate ad una società per prestazioni fornite ad un’altra società del Gruppo: non ne conosco le ragioni, ma non è inusuale, ancorché tecnicamente bisognerebbe avere da una parte la posizione debitore dall’altra il creditore, già per evitare riprese IVA”. L’appellante sostiene che tale teste “si è occupato di verificare le contabilità del gruppo AP 1, rilasciando un rapporto sulla correttezza delle fatturazioni dell’attrice” (memoriale, pag. 4). La testimonianza in questione conferma quindi, semmai, la tesi avversaria. Invero, il contabile testé menzionato ha avuto modo di esaminare le fatture indirizzate in questione e non ha affermato che esse erano state erroneamente indirizzate a una società anziché all’altra, tant’è che egli ha rilasciato il rapporto menzionato dalla convenuta sulla correttezza delle medesime.

                                2.6   La convenuta conclude, su questo punto, affermando che l’attrice avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un’assunzione di debito da parte della succursale (appello, pag. 5). La censura non è pertinente. Come spiegato (sopra, consid. 2.1), determinante ai fini di sapere se il foro può essere determinato in applicazione dell’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano è anche l’apparenza giuridica messa in atto dalla convenuta. L’attore non è invero tenuto a essere al corrente delle dinamiche interne alla convenuta (Schnyder, op. cit., loc. cit.). Non si intravvede quindi il motivo per cui l’attrice, alla quale come illustrato sopra la convenuta ha indicato di rivolgersi per il pagamento delle fatture alla succursale, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di una tale assunzione di debito. Al contrario di quanto allegato dalla convenuta ne consegue che anche l’affermazione del teste __________ __________ sull’assenza di assunzioni di debito nella contabilità aziendale è irrilevante ai fini del giudizio. In definitiva, a ragione il primo giudice ha reputato effettivo il foro della succursale ex art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano.

                                   3.   Invocando i medesimi motivi indicati in merito all’eccezione di incompetenza, l’appellante reputa che la petizione doveva essere respinta per mancanza di legittimazione passiva (memoriale, pag. 4). L’attrice ha convenuto la società AP 1, __________, al foro della succursale di __________. Non si ravvisa quindi alcuna carenza di legittimazione passiva, dato che naturalmente in applicazione dell’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano è la società principale a essere convenuta al foro della succursale, essendo quest’ultima priva di personalità giuridica (DTF 120 III 13; Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 5306). Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                                   4.   L’appellante contesta, in ogni caso, di dover alcunché alla controparte. In primo luogo essa ribadisce che le fatture in questione concernerebbero prestazioni inerenti a “__________, __________, ecc.”, che nulla hanno a che vedere con l’attività della succursale stessa (memoriale, pag. 7 e 8 in alto). La censura non può essere seguita. Invero, la questione di sapere se le prestazioni concernevano l’esercizio della succursale è stata vagliata ai considerandi precedenti per determinare il foro, mentre non sono pertinenti per il giudizio di merito. Si ricorda che convenuta è la società principale, ovvero la AP 1, __________, non la succursale. In tal senso, anche l’allegazione della convenuta secondo la quale l’attrice medesima avrebbe affermato che le prestazioni di cui alla fattura del 15 maggio 2001 (doc. B) concernerebbero “prestazioni unicamente a favore del gruppo” e non della succursale non è di ausilio alla sua tesi.

                                   5.   La convenuta sostiene, altresì, che la fattura del 15 maggio 2001 (doc. B) concerne prestazioni eseguite non dall’attrice, nella persona di __________ __________, bensì dal __________ __________, esperto fiscale (appello, pag. 7). Essa sostiene che ciò emerge sia dall’interrogatorio formale di __________ __________ __________, sia da ammissioni dell’attrice espresse nel doc. 3 dell’inc. OA.2002.392, nel senso che la pratica relativa alla ristrutturazione è stata “effettuata con il dott. __________”. Va detto, anzitutto, che nella fattura in questione l’attrice ha indicato che concerne “varie consulenze economico-fiscali da parte del nostro Signor __________” e che con l’affermazione riportata sopra essa ha affermato che la ristrutturazione era stata effettuata unitamente al dott. __________. Al contrario di quanto sembra credere la convenuta, l’attrice non ha quindi affermato che quest’ultimo ha eseguito individualmente tali prestazioni. Va altresì rilevato che con risposta 12 marzo 2004 la convenuta ha affermato che il dott. __________ avrebbe potuto confermare in istruttoria la sua tesi (pag. 7 in alto). Sennonché, all’udienza preliminare 11 aprile 2005 essa non ha chiesto l’assunzione di quest’ultimo quale teste. Dall’interrogatorio formale di __________ __________ __________, poi, non emerge quanto da essa asserito. Egli ha, invero, affermato che “AO 1 ha avuto l’incarico sostanziale di fiduciario e di gestione amministrativa e contabile e fiscale Svizzera” e, per quanto concerne segnatamente l’operato di __________ __________, ha riferito di averlo “pregato in particolare (…) di entrare nel Consiglio della __________. __________, come detto, ha avuto il mandato insieme alla signora __________ di procedere alla liquidazione della GmbH, che era una piccola società con solo due dipendenti e fatturava ca. € 500'000.- all’anno. __________ ha senz’altro fatto anche altre cose tra cui mi ha presentato il __________ __________. __________ ha poi gestito lo spostamento della Holding dalle BVI al Lussemburgo, idea che veniva dal __________ __________” (verbale 5 dicembre 2005, risposta n. 6, pag. 4). Su questo punto l’appello è quindi respinto.

                                   6.   In merito alla fattura n. __________ del 31 dicembre 2001 (doc. D), l’appellante sostiene che l’attività svolta era assai ridotta (appello, pag. 8 in fondo).

                                6.1   Sulla questione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture contestate, il Pretore ha anzitutto dedotto fr. 5'907.50, poiché dalla perizia giudiziaria è emerso che vi era un’incongruenza tra quanto fatturato e quanto scritto il 29 agosto 2007 dall’attrice, secondo cui i lavori contabili oggetto delle società del gruppo erano stati svolti unicamente fino al 31 dicembre 1999 (sentenza impugnata, pag. 3). Per il resto, egli ha fondato il proprio giudizio su quanto emerso dalla testimonianza di __________ __________, come detto già amministratore delegato della __________ con sede a __________, della Holding AP 1, __________ e direttore della succursale a __________ (verbale di udienza 28 ottobre 2005, pag. 1 in fondo e 2 in alto). Questi ha affermato che le voci esposte nelle fatture in questione “sono tutte esatte e questa attività è stata svolta, devo però riservare le voci relative alla contabilità dell’anno 2000 e 2001 infatti a questo proposito __________ e __________ affermavano di averla fatta loro mentre invece la signora __________, che era dipendente della succursale di __________, affermava di averla fatta lei. Vi era pertanto una divergenza su questo punto” (loc. cit., pag. 5 in mezzo). Quanto ai rimproveri mossi dalla convenuta all’attività dell’attrice, il primo giudice ha spiegato che gli stessi erano generici e, riserva fatta per i fr. 5'907.50 summenzionati, dal carteggio processuale non emergeva alcunché a suo sostegno.

                                6.2   L’appellante rinvia, in primo luogo, alla testimonianza di __________ __________. Questi ha dichiarato che “anche tutte le diciture e fatture per “consulenze” mi sono sembrate un po’ eccessive tenuto conto che la AP 1 non aveva nessuna attività e la __________ aveva un’attività ridottissima come si evince del resto dalla contabilità (…) che dal punto di vista del volume è molto, molto limitata” (verbale 28 novembre 2005, pag. 3 in basso). Egli si è espresso, quindi, con la riserva del condizionale (“mi sono sembrate”) e in termini del tutto generici (“un po’ eccessive”). La teste __________ __________, a cui la convenuta fa altrettanto riferimento e che, per quanto di pertinenza per la presente fattispecie, si è occupata della contabilità e dell’amministrazione in generale di AP 1 Holding dal 1997 fino al febbraio 2003 (verbale 28 febbraio 2005, pag. 7 in mezzo), ha affermato: “quanto invece alla AP 1 Holding, i costi della succursale erano coperti dalla Casa madre che a sua volta chiedeva le risorse alle altre partecipate. Pertanto non si può parlare di cifra d’affari ma piuttosto di copertura dei costi della succursale” (loc. cit., pag. 7 in basso). Già si è spiegato che convenuta è la società principale alla sede della succursale, sicché non si intravvede in che misura tale passaggio possa essere di ausilio alla tesi dell’appellante. Quest’ultima invoca, altresì, la testimonianza di __________ __________ (che ha svolto dell’attività per il Gruppo AP 1, nell’ambito amministrativo, quale dipendente dell’attrice: verbale 9 novembre 2005, pag. 6 in alto), che ha riferito: “durante il periodo in cui ho gestito questa società, ho visto delle fatture della succursale di __________, qualcosa della __________ ed anche della __________. Ho potuto constatare che in quel periodo le società non erano molto operative” (loc. cit.). Anche questa testimonianza è del tutto vaga è non tale da contrastare il substrato probatorio della controparte. Che i due passaggi di testimonianza testé menzionati siano inconferenti ai fini del giudizio emerge anche dalla perizia giudiziaria 12 ottobre 2007. Alla domanda “se a suo giudizio la fatturazione emanata da AO 1, __________ a carico di AP 1, __________, succursale di __________ sia proporzionata alla cifra d’affari e ai dipendenti impiegati dalla società”, il perito ha invero risposto, tra le altre cose, che “di regola, i fiduciari fatturano in base al tempo impiegato all’esecuzione del mandato e non in base alla cifra d’affari e/o ai dipendenti della struttura” (risposta n. 10, pag. 18). Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                                   7.   L’appellante prosegue affermando che nel periodo dall’aprile 2001 al 2003 la contabilità è stata tenuta dalla sua dipendente __________ __________ e non dall’attrice. Essa conclude, al riguardo, affermando che a ragione il Pretore ha dedotto per questo motivo fr. 5'907.50 dalla fattura del 31 dicembre 2001 (memoriale, pag. 9 in alto). Per contro, essa reputa che egli non abbia considerato che altre prestazioni sono state fatturate in eccesso, in ragione di circa fr. 4'000.- e come emergerebbe dalla delucidazione peritale del 29 luglio 2008 (appello, pag. 9 in mezzo). Nella perizia 12 ottobre 2007 il perito ha rilevato che “le operazioni contabili riscontrate per l’anno 2001 sono relative a una contabilità piccola, circa 120 operazioni contabili, e a giudizio del perito non necessita di 70 ore per il suo allestimento” (risposta n. 10, pag. 18). Come evidenziato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo), poi, il perito giudiziario ha spiegato che non poteva esprimersi “sulla fatturazione emessa per quanto attiene alle pratiche di consulenza non avendo a disposizione documenti per valutare l’effettivo lavoro svolto” (risposta n. 10, pag. 18). Nella delucidazione peritale, alla domanda seguente: “in risposta al quesito n. 10 della convenuta, a pag. 18 delle perizia, il perito ritiene la contabilità molto contenuta e, a suo giudizio, non necessita di conseguenza di 70 ore per il suo allestimento. Dica quindi il perito a quanto potrebbe ammontare il dispendio massimo di tempo per la tenuta di contabilità, quantificando in moneta la corretta fatturazione che si sarebbe dovuta esporre in luogo di quanto fatto dalla convenuta”, egli ha segnatamente risposto: “(…) difficilmente si spiega l’impegno orario di 70 ore quando prevedibile è un tempo di 2 ½ giorni lavorativi (a tempo pieno) ossia 20 ore. La differenza fatturata in eccesso potrebbe quindi essere valutata in fr. 4'000.- circa” (risposta n. 4, pag. 3). Sennonché, come precisato nella perizia giudiziaria il perito si è riferito alle “operazioni contabili riscontrate per l’anno 2001”, sicché l’appellante dimentica che il Pretore ha già dedotto dall’importo della fattura del 31 dicembre 2001 (doc. D) quanto richiesto per “lavori contabili” dopo il 31 dicembre 1999. Al riguardo, quindi, l’appello è respinto.

                                   8.   L’appellante sostiene, altresì, che “gli onorari esposti (…) sono stati gonfiati ad arte”, tant’è che il perito ha rilevato una “maggiore fatturazione” di complessivi fr. 2'695.- (fr. 550.- + fr. 495.- + fr. 302.50 + fr. 1'347.50). Sulla congruità della mercede, il Pretore ha spiegato che dalla perizia giudiziaria è emerso che la tariffa applicata dalla convenuta è corretta (sentenza impugnata, pag. 4).

                                8.1   Il perito giudiziario ha spiegato che “il tariffario è stato applicato in maniera corretta, si considera che per le qualifiche del signor __________ l’onorario applicato corrisponde a fr. 180.-/h e si situa tra i parametri convenuti per i mandati semplici. Sono pure certo che alcuni lavori eseguiti dal signor __________ potevano essere tranquillamente considerati come mandati complessi e quindi una maggiore tariffa poteva anche essere fatturata” (risposta n. 2, pag. 9). Sennonché, al contrario di quanto indicato dal primo giudice il perito ha precisato: “Tuttavia ritengo che alcuni lavori svolti da parte del signor __________ con un addebito orario di fr. 180.-/h potevano essere svolti anche dal segretariato e quindi fatturati solo a fr. 70.-/h” (loc. cit). Nella completazione peritale 29 luglio 2008, alla domanda volta a sapere “quali lavori svolti da parte del signor __________ potevano essere demandati al segretariato, indicandone il potenziale minor costo”, il perito ha rilevato che “nel descrittivo ore __________ (doc. A2 e doc. A3) nelle ore indicate dal signor __________ appare dieci volte la dicitura pagamenti per un totale di 5 ore, fatturate a fr. 180.- l’ora quando questi dovrebbero essere lavori di segretariato a fr. 70.- l’ora secondo la tariffa AO 1. Il minor costo ammonterebbe quindi a fr. 550.-“ (delucidazione peritale, risposta n. 1, pag. 1). Di conseguenza, a ragione l’appellante chiede la decurtazione di tale posta. Su questo punto l’appello è quindi accolto.

                                8.2   Come detto, la convenuta sostiene che dalla pretesa dell’attrice dev’essere dedotto l’importo di fr. 495.-. Tuttavia, tale cifra riguarda il descrittivo ore __________ relativo al doc. A7 allegato alla perizia (documento presente nell’inc. OA.2003.801) e, quindi, la fattura n. __________ del 31 dicembre 2001 inviata a __________ (completazione peritale 29 luglio 2008, risposta n. 1, pag. 2 in alto). La censura non può quindi essere condivisa. Lo stesso dicasi dell’importo di fr. 302.50, che si riferisce alla fattura n. __________ inviata alla società testé menzionata (doc. A8 allegato alla perizia e presente nell’inc. OA.2003.801; completazione peritale, risposta n. 1, pag. 2 in mezzo). Infine, l’importo di fr. 1'347.50 indicato dall’appellante concerne le voci “pagamenti” fatturate a fr. 180.-/h anziché fr. 70.-/h e inerenti alle fatture doc. A2 e A3 (5 ore), doc. A7 (4.5 ore) e doc. A8 (2.75 ore) (completazione peritale, risposta n. 2, pag. 2 seg.). Le fatture contestate nella presente procedura sono quelle di cui ai doc. A2 e A3 allegate alla perizia e, come già detto, presenti nell’inc. OA.2003.801. Il relativo importo qui menzionato è quindi già stato contemplato al consid. 8.1. Al riguardo, quindi, il gravame è repsinto.

                                   9.   In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello la sentenza impugnata è da riformare nel senso che la petizione è accolta per fr. 25'427.50 (fr. 25'977.50 ./. fr. 550.-:  consid. 8.1). La lieve entità della riforma non impone una modifica della ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 25'977.50 – determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale –, seguono la pressoché integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC-TI). L’appellata ha diritto a ripetibili, ma lievemente ridotte. In virtù dell’art. 33 LTG la tassa di giustizia è calcolata sulla scorta della LTG del 14 dicembre 1965 con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:               I.   L’appello 15 giugno 2010 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 maggio 2010 inc. OA.2003.802 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1.La petizione 2 dicembre 2003 è parzialmente accolta e di conseguenza la AP 1, __________, con succursale a __________, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, fr. 25'427.50 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2002.

                                   II.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    950.b) spese                                                      fr.      50.totale                                                            fr.  1000.già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 770.- per ripetibili ridotte.

                                  III.   Intimazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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