Incarto n. 12.2010.108
Lugano 28 gennaio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.452 della Pretura __________, promossa con petizione 11 luglio 2008 da
AO 1 (patrocinata dall' RA 1)
contro
AP 1 (patrocinata dall' RA 2)
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70'000.–, salvo miglior accertamento, oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2005 e l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, opponendosi altresì alla concessione dell'assistenza giudiziaria, e che il Pretore -riconosciuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con decreto 8 luglio 2009- con sentenza 17 maggio 2010 ha integralmente accolto, ponendo tassa di giustizia di fr. 2'500.– e spese a carico della convenuta, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 5'000.– per ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto 7 giugno 2010 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere, nella misura in cui è ricevibile, la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre l'attrice, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con osservazioni 8 luglio 2010 propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha preso in locazione l'appartamento n. __________ di 3 locali e mezzo al 4° piano dello stabile di via __________ a __________ appartenente a __________ e amministrato dalla società AP 1 di __________ per il tramite della succursale di __________ fino al 31 marzo 2008. Ad inizio 1997, AO 1 si è trasferita in un appartamento più piccolo situato al 1° piano del medesimo stabile, lasciando quello più grande al proprio figlio A__________ che il 17 aprile 1997 è subentrato in luogo della madre al contratto di locazione con la proprietaria (doc. 2, pag. 2 sul retro). Nel contempo, AO 1 avrebbe stipulato con il figlio un accordo datato 15 aprile 1997 con cui dichiarava di consegnare a quest'ultimo quale prestito e a titolo provvisorio tutto il suo arredamento che già si trovava in quei locali e che risultava assicurato presso la __________ per la somma complessiva di fr. 70'000.– da dicembre 1995 (doc. C).
A causa di un reiterato mancato pagamento della pigione da parte di A__________ (doc. 3), la proprietaria ha disdetto il contratto di locazione con effetto dal 31 luglio 2004 (doc. 4). Lo sfratto è poi stato decretato in data 22 settembre 2004 dal Pretore __________ (doc. D). Le chiavi dei locali sono state riconsegnate alla proprietaria, e per essa a M__________ collaboratrice di AP 1, verso la metà di novembre 2004 nell'ambito dell'esecuzione forzata dello sfratto -A__________ essendosi in proposito del tutto disinteressato- con l'ausilio della polizia. AP 1, succursale di __________, si è così rivolta alla ditta __________ SA di __________ che il 17 dicembre 2004 ha svuotato l'appartamento, depositando suppellettili e mobilio presso il proprio magazzino. Le spese per lo sgombero insieme ai costi di immagazzinaggio sono stati anticipati dalla proprietaria. Ad agosto 2007 tutti gli oggetti e i beni così custoditi sono stati smaltiti ed eliminati, su ordine di AP 1, in nome e per conto della proprietaria dello stabile __________.
B. Con petizione dell'11 luglio 2008 AO 1 ha chiesto di condannare AP 1, succursale di __________, al pagamento di fr. 70'000.– (salvo miglior accertamento) oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2005. Informata dell'imminente sfratto, con scritto 3 dicembre 2004 l'attrice aveva reso note a __________, proprietaria dell'immobile, le difficoltà finanziarie e personali del figlio informandola altresì del fatto che suppellettili e mobilio presenti nell'appartamento le appartenevano e postulando una proroga del termine ingiunto per lo sgombero dei locali a cui intendeva provvedere personalmente. Dal canto suo, AP 1 si sarebbe però limitata a incaricare una ditta di traslochi della liberazione dei locali ordinando inoltre il deposito presso la medesima di quanto era stato catalogato. Con lettera 30 marzo 2005 AO 1, in forza del suo diritto di proprietà, ha chiesto la restituzione di quasi la totalità del mobilio così stoccato. Con scritto 28 aprile 2005 AP 1 ne ha subordinato la riconsegna al pagamento dei costi di trasloco e di deposito a carico del figlio dell'attrice. Quest'ultima, che non disponeva di mezzi finanziari sufficienti, ha continuato a rivendicare la restituzione di ciò che le apparteneva. Il 15 giugno e ancora il 18 luglio 2007, AP 1 ha ingiunto all'attrice il pagamento di circa fr. 31'000.–, pena l'eliminazione della merce depositata. AO 1 ha contestato di poter essere considerata responsabile per debiti di suo figlio e, di fatto, impedendole il ritiro dei beni di sua proprietà, AP 1 aveva contribuito a far lievitare i costi aggravando inutilmente sia la sua posizione che quella del figlio. Con l'ordine di smaltimento poi, la società amministratrice aveva disposto senza diritto e in malafede di beni che non le appartenevano, agendo giusta l'art. 423 cpv. 1 CO in modo illecito. Legittimo quindi il risarcimento ex art. 41 CO dei danni che l'eliminazione di mobilio e suppellettili, assicurati per il valore stimato di fr. 70'000.–, aveva comportato. L'attrice, per finire, ha postulato l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per indigenza.
AP 1 vi si è opposta. Anzitutto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, l'attrice avendo convenuto in giudizio la succursale di una società anonima che -come tale- non aveva personalità giuridica e difettava quindi della qualità di parte. Ha contestato che quanto si trovava nell'appartamento locato dal figlio apparteneva all'attrice. Quest'ultima era stata informata della procedura di sgombero. Tuttavia, l'impegno da lei assunto con scritto 3 dicembre 2004 di provvedervi di persona entro i 2/3 giorni seguenti con l'aiuto di conoscenti, non aveva avuto alcun seguito. Questo l'aveva costretta a conferire formale incarico alla ditta __________ SA di __________, intervenuta il 17 dicembre 2004. Né l'attrice, né il di lei figlio e nemmeno il curatore di quest'ultimo avevano dato riscontro ai numerosi solleciti di ritiro della merce così posta in stoccaggio, ritenuto il preventivo rimborso dei costi anticipati da __________ -condizione questa prevista anche dal decreto di sfratto- che ad agosto 2007 assommavano a fr. 33'678.60. Di certo, non si poteva esigere che lei continuasse a sostenere costi all'infinito, fermo restando comunque che l'ordine di smaltimento era stato preceduto da numerosi avvertimenti indirizzati agli interessati ed era stato dato a quasi tre anni dallo sgombero dei locali. La polizza assicurativa di economia domestica agli atti concerneva l'appartamento dell'attrice e non quello del figlio. Ad ogni modo, il valore di stima di fr. 70'000.– era quello a nuovo e non aveva pertinenza per la causa in esame. Di fatto, mobilio e suppellettili non avevano alcun valore ed erano da considerare alla stregua di oggetti abbandonati. La società si era limitata ad amministrare lo stabile come da mandato conferitole da __________, e non aveva gestito ex art. 423 cpv. 1 CO né affari del figlio dell'attrice né della medesima attrice. Di modo che, i presupposti di un suo agire illecito, di una sua colpa, di un danno a lei imputabile e di un rapporto causale tra agire illecito e danno, non erano adempiuti. Si è infine opposta alla concessione dell'assistenza giudiziaria, a fronte di un credito di fr. 70'000.– l'attrice non potendo essere considerata indigente.
L'attrice, ribadito il suo punto di vista, ha rilevato che era stata la succursale di __________ ad amministrare lo stabile e ad agire quale rappresentante nella procedura di sfratto. E, se in effetti difettava della qualità di parte, allora non sarebbe certo stata legittimata. La succursale era pure intervenuta in relazione alla ditta di traslochi e nello scambio di corrispondenza intrattenuto con l'attrice. Nel 1995, data cui risaliva la polizza di assicurazione che stimava il valore di mobilio e suppellettili in fr. 70'000.– , l'attrice risiedeva ancora nell'appartamento poi locato al figlio. Di fatto, l'attrice non aveva potuto organizzare lo sgombero in quanto la convenuta l'aveva preceduta assegnando l'incarico a __________ SA. Il recupero di quanto le apparteneva poi, era stato subordinato al rimborso di costi di cui il solo figlio era debitore. Dal canto suo, l'attrice aveva dimostrato costante interesse per i suoi mobili, come attestava la corrispondenza inviata alla convenuta. Il danno diretto da risarcire era quindi di fr. 70'000.–, fermo restando che fintanto che tale pretesa non le fosse riconosciuta definitivamente, la sua indigenza era da ritenersi comprovata dai documenti agli atti.
Per la convenuta, confermati i suoi argomenti, non v'era dubbio che l'azione era rivolta contro la succursale, che difettava della capacità processuale. La denominazione utilizzata dall'attrice non era quindi frutto di un'errata indicazione. Anzi, volutamente l'attrice aveva così inteso evitare di promuovere causa davanti al foro della sede principale, dove si era già svolta la procedura di sfratto, optando per quello della succursale. Questo suo agire andava quindi sanzionato respingendo l'azione. L'attrice non era proprietaria di quanto rivendicava e, a titolo subordinato, aveva abbandonato un eventuale suo diritto di proprietà. Né lei né il figlio avevano indennizzato le spese di trasloco e di deposito. Di modo che, mobilio e suppellettili erano per finire stati smaltiti per conto di __________, proprietaria dello stabile. Ogni danno a suo carico era quindi contestato. La mancanza di probabilità di esito favorevole della causa, ostava inoltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria.
C. All'udienza preliminare del 12 marzo 2009, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Ciascuna di esse ha altresì notificato le prove. Il primo giudice ha invitato le parti a risolvere bonalmente la vertenza in esame, e meglio con un versamento all'attrice di fr. 9'500.– a saldo di ogni pretesa di risarcimento. L'attrice ha aderito a questa proposta con lettera del 15 aprile 2009. Con scritto del medesimo giorno, la convenuta ha tuttavia comunicato al Pretore di non accettare una transazione in tal senso. Con ordinanza 8 luglio 2009 il Pretore ha inoltre posto l'attrice al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Esperita l'istruttoria, e previa rinuncia delle parti al dibattimento finale, il Pretore ha fissato all'8 gennaio 2010 il termine ultimo per l'invio delle rispettive conclusioni. L'attrice, con memoriale scritto del 4 gennaio 2010, ha confermato le sue argomentazioni. Dal canto suo la convenuta, con allegato conclusivo 8 gennaio 2010, ha riproposto la sua tesi difensiva.
D. Con sentenza 17 maggio 2010, il Pretore __________, ha accolto la petizione condannando AP 1 di __________, sede principale della società anonima, a pagare a AO 1 fr. 70'000.– oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2007. Il Pretore ha anzitutto ritenuto che l'indicazione quale succursale della parte convenuta costituiva un errore manifesto dell'attrice e che controparte mai aveva nutrito dubbi sulla designazione della persona giuridica come tale. D'altra parte, l'inoltro della causa al foro della succursale non era dovuto all'errata indicazione della parte, ma trovava fondamento nell'art. 5 LForo. Il primo giudice ha quindi rettificato d'ufficio la denominazione nel senso che convenuta in giudizio, davanti al foro della succursale, era da intendersi la sede principale della società.
Il Pretore ha quindi accertato che AP 1 aveva distrutto mobili e suppellettili oggetto del litigio in esame. Ciò posto, le conseguenze di tale gesto non si trasmettevano al rappresentato in virtù del rapporto esistente con la proprietaria dello stabile che la convenuta amministrava. Quest'ultima soltanto ne era quindi responsabile. Certo, le spese anticipate per trasloco e deposito erano di oltre fr. 30'000.–. Ma, né il figlio né l'attrice avevano acconsentito allo smaltimento di mobili e suppellettili. La convenuta, non aveva neppure agito per legittima difesa ex art. 52 cpv. 1 CO o difesa personale ex art. 52 cpv. 3 CO. Né in virtù del diritto privato si giustificava quell'eliminazione. Di qui, l'illiceità dell'agire della convenuta. Le testi E__________ e Ma__________ avevano indicato che l'arredamento presente nell'appartamento dove si era trasferito il figlio, da sempre era di proprietà dell'attrice. Di modo che, il contratto di prestito 15 aprile 1997 trovava riscontro. Inoltre, il giorno dello sfratto la collaboratrice della convenuta M__________ aveva confermato che i locali erano ancora arredati. Trattandosi di beni d'utilizzo quotidiano e vista l'impossibilità di far esperire una perizia, il Pretore si è quindi affidato alla polizza assicurativa economia domestica conclusa dall'attrice nel 1995 -quando appunto abitava in quell'appartamento- che stimava il valore a nuovo dell'intero inventario domestico in fr. 70'000.–. Questa cifra costituiva quindi l'ammontare del danno da risarcire. Ciò posto, dimostrato l'agire illecito della convenuta e il danno che ne era così conseguito e ravvisata una sua colpa contestuale alla distruzione di beni appartenenti all'attrice, ha riconosciuto a quest'ultima un risarcimento di fr. 70'000.– oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2007.
E. Con appello 7 giugno 2010 la convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere, per quanto ricevibile, la petizione dell'attrice, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. L'interessata eccepisce di nuovo la carenza di legittimazione passiva, presupposto che il Pretore non poteva sanare d'ufficio. L'attrice poi aveva promesso di liberare i locali in occasione dello sfratto forzato avvenuto a novembre 2004. E, in quell'occasione, aveva indicato che solo una parte del mobilio le apparteneva, ma senza fornire prove al riguardo. Di fatto, solo dopo che era stato eseguito lo sgombero, aveva provveduto ad inviare una copia del preteso contratto di prestito tra figlio e attrice. Ma, anche dopo di allora, controparte non aveva dimostrato di mantenere le promesse. L'appellante contesta che le condizioni poste dall'art. 41 CO siano adempiute.
L'agire della convenuta non è anzitutto illecito. Lo sfratto era stato deciso con decreto pretorile 22 settembre 2004 e, decorsi tre anni dallo sgombero dei locali di cui lei aveva anticipato i costi insieme a quelli per il deposito, a fronte del disinteresse di controparte e del di lei figlio invitati a più riprese a ritirare il mobilio così immagazzinato, era stato ordinato lo smaltimento. Per prassi poi, le suppellettili lasciate in un appartamento concluso un contratto di locazione erano da considerare quali oggetti abbandonati per rinuncia alla proprietà (art. 729 CC). Pertanto, trattandosi di cose diventate senza padrone, la convenuta poteva liberamente disporne (art. 718 CC). Peraltro, a fronte dei ripetuti avvertimenti inviati sia all'attrice che al di lei figlio di non più essere intenzionata a tollerare l'anticipo di quegli ingenti costi, il loro disinteresse era assimilabile a un tacito consenso all'eliminazione. L'appellante aveva quindi ossequiato l'art. 52 CO, escludendo così una sua qualsiasi responsabilità. L'appellante contesta che l'attrice sia proprietaria di quanto chiede le sia risarcito. Il contratto di prestito era un documento confezionato ad arte nel 2007 -come risulterebbe dall'allegato di petizione (pag. 11)- e non come preteso il 15 aprile 1997. Anche la tesi di una sua pretesa intenzionalità o di una sua negligenza era infondata, di modo che a torto le era stata riconosciuta una colpa. Neanche il danno era provato. La polizza assicurativa del 1995 non aveva valore, fermo restando che la cifra di fr. 70'000.– era un forfait calcolato in base alla superficie dell'appartamento, a prescindere dallo stato effettivo in cui quei beni versavano. Sulla scorta di questo solo elemento, una stima del Pretore secondo prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO) era da escludere a priori. Mobilio e suppellettili, datati, erano senza valore. Per finire, la richiesta risarcitoria era da respingere anche per l'art. 44 cpv. 1 CO, il danno semmai essendo stato cagionato dall'attrice medesima.
Delle osservazioni dell'attrice la quale, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, conclude per la reiezione dell'appello, si dirà se necessario nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Ora, l'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione impugnata è stata comunicata prima di quella data, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (CPC-TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
2. Per quanto attiene il presupposto processuale della capacità delle parti, il Pretore ha anzitutto rammentato che la petizione inoltrata a nome di una succursale non deve essere respinta in ordine, se in questa circostanza si ravvisa un errore manifesto nell'indicazione della parte tale da essere agevolmente scoperto senza suscitare dubbi né nel giudice né nella controparte. E, in concreto, la convenuta medesima nel corso dello scambio degli allegati di causa aveva escluso incertezze circa la designazione della persona giuridica chiamata in giudizio. Per il resto poi, la possibilità di inoltrare la causa davanti al foro della succursale, in luogo del foro della sede principale della società, aveva riscontro nell'art. 5 LForo e non certo nell'errata indicazione della presunta debitrice. Ciò posto, il Pretore ha così riconosciuto AP 1, __________, sede principale della società, quale parte convenuta davanti al giudice di __________, foro della sua succursale (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 5).
Ora, di per sé, con questa argomentazione l'appellante non si confronta nemmeno. Di modo che, da questo punto di vista l'appello non sarebbe neanche ricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI, combinato con il cpv. 5). Invero, l'interessata sostiene a titolo abbondanziale che in corso di causa l'attrice non avrebbe mai invocato ed accennato ad un'errata designazione di parte, dimostrando così di avere inteso convenire in giudizio la sola succursale a scapito della sede principale della società (appello, pag. 13 n. 13). L'obiezione non considera però che, nella misura in cui resta qualificabile di errore manifesto -accertamento che, come tale, il Pretore ha giustificato rinviando alla prassi vigente con riferimento alle succursali di società anonime (cfr. inoltre DTF 120 III 11; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 57 ad art. 38 e n. 19 ad art. 165) e che l'appellante non contesta affatto- l'imprecisa indicazione di una parte può essere rettificata su richiesta di parte o d'ufficio (II CCA, sentenza 22 novembre 2004 [12.2004.140/141] consid. 5 citata in: Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 38 e n. 19 ad art. 165; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad § 108). In concreto, il Pretore ha appunto spiegato di porre rimedio all'errata designazione della convenuta quale succursale in forza di una rettifica d'ufficio. Quest'ultima peraltro -tanto in prima sede quanto davanti a questa Camera- si è costantemente identificata con la sede principale della società anonima (“AP 1, __________”: risposta, pag. 1; duplica, pag. 1, conclusioni 8 gennaio 2010, pag. 1; osservazioni, pag. 1), dimostrando appunto al riguardo di non avere mai avuto dubbi. Per il resto, basti infine aggiungere che l'inesatta indicazione di una parte, laddove è data la prova di chi si voleva realmente indicare quale attore o convenuto, è assimilabile ad un errore di scrittura la cui rettifica è sempre ammessa, e che questo non costituisce comunque motivo a suffragio della mancanza di legittimazione ad causam (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 3 ad art. 165). Di modo che, nella misura in cui tenta di intravedere nella mai eccepita dall'attrice errata designazione della convenuta, una sua carenza di legittimazione passiva, la censura va respinta.
3. Ciò posto, stabilito che a valere quale parte convenuta è la sede principale della succursale chiamata in giudizio, non può esservi dubbio sulla sua legittimazione passiva. Dai documenti agli atti risulta in effetti che l'immobile in questione era -quantomeno fino al 31 marzo 2008- amministrato, in rappresentanza di __________, proprietaria di quello stabile, dalla sede principale della società (doc. 2) per il tramite della succursale di __________ (doc. T; doc. II°: ispezione a RC). E, il preteso danno che l'attrice imputa alla controparte è da ricondurre allo svolgimento del mandato di amministrazione conferito a quest'ultima.
4. Con la sua petizione l'attrice rivendica un diritto al risarcimento del danno da lei patito in base alle norme della responsabilità aquiliana (art. 41 CO) che si realizza se, cumulativamente, è data l'esistenza di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno cagionato. L'onere della prova dell'esistenza di queste premesse spetta alla parte che invoca questa norma. In questa sede, l'appellante solleva contestazioni in merito all'agire illecito a lei imputato e al fatto che abbia leso il diritto di proprietà dell'attrice. Contestate sono altresì la colpa e il danno.
5. Per il Pretore, nulla giustificava la distruzione di mobili che non appartenevano né alla convenuta né alla proprietaria dello stabile: né l'attrice né il figlio ne avevano autorizzato lo smaltimento; d'altra parte, in mancanza di un attacco da cui difendersi contro la persona o contro una cosa appartenente alla convenuta, nemmeno erano dati i presupposti per ammettere una situazione di legittima difesa giusta l'art. 52 cpv. 1 CO; men che meno di difesa personale (art. 52 cpv. 3 CO), l'eliminazione dei mobili non essendo servita a garantire la pretesa di rimborso dei costi di immagazzinaggio già anticipati e facilmente evitabili consentendo all'attrice il ritiro effettivo dei mobili; la proprietaria dello stabile -e conseguentemente la convenuta che si occupava dell'amministrazione- non era per finire neanche autorizzata ad eliminare quei beni che non le appartenevano in virtù del diritto privato. Di qui pertanto l'agire illecito della convenuta (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 6.2), seppur di fatto aveva agito quale rappresentante della proprietaria dello stabile (loc. cit., pag. 4 consid. 6.1).
a) L'appellante contesta anzitutto di avere leso i diritti di proprietà dell'attrice dovendosi ritenere, nell'ipotesi a lei più favorevole, una rinuncia per derelizione con effetto dal novembre 2004 ai mobili che chiede le siano risarciti (appello, pag. 7 seg. n. 5). Ma invano. L'interessata non considera che il concetto di derelizione presuppone che il proprietario rinunci volontariamente al suo diritto (art. 729 CC; cfr. Schwander, Basler Kommentar zum ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 2 ad art. 729). E, in concreto non può esservi dubbio in merito al fatto che con perseveranza l'attrice ha rivendicato la proprietà di quanto si trovava nell'appartamento locato da suo figlio -oltre che verbalmente in occasione dello sfratto (audizione 29 ottobre 2009 teste M__________, pag. 3)- per iscritto una prima volta il 3 dicembre 2004 (doc. F; audizione 29 ottobre 2009 teste M__________, pag. 2) e poi a scadenze regolari per i quasi tre anni successivi (30 marzo 2005: doc. I; 22 febbraio 2006: doc. M pag. 1; 10 maggio 2007; doc. M pag. 2; 21 giugno 2007: doc. rich. III°; 27 luglio 2007: doc. P). Pretendere in siffatte circostanze che vi sia stata rinuncia da parte dell'attrice, sfiora quindi il pretesto. Vano è altresì il tentativo dell'appellante di porre la fattispecie in esame in analogia con quella descritta nella decisione 2 marzo 1998 di questa Camera (inc. 12.1997.269) che ha sì riconosciuto la derelizione di suppellettili lasciate in un appartamento, ma questo solo riguardo a cose che erano state -volutamente- lasciate nei locali a trasloco avvenuto (loc. cit., pag. 5). Ciò posto, esclusa l'ipotesi della derelizione, senza fondamento (cfr. Schwander, op. cit., n. 3 ad art. 729) è pure la conclusione dell'appellante laddove pretende di qualificare i mobili e le suppellettili immagazzinati presso la ditta di traslochi quali oggetti divenuti senza padrone ai sensi degli art. 718 CC, di cui lei era legittimata a disporre liberamente -foss'anche con un ordine di smaltimento- senza ingerire in diritti di terzi (appello, pag. 8 n. 5). Di modo che, per finire, al riguardo l'appello va disatteso.
b) L'appellante obietta poi che, a fronte di espliciti avvertimenti scritti con cui -per il suo tramite- la proprietaria dello stabile dichiarava di non più volersi assumere gli ingenti costi di deposito per i mobili e le suppellettili prelevati dal contestato appartamento, la mancanza d'interesse e l'inazione dimostrata dall'attrice e da suo figlio era da equiparare ad un consenso per il loro smaltimento (appello, pag. 8 n. 6). Si è però già detto che l'attrice ha regolarmente rivendicato la proprietà su quegli oggetti (sopra, consid. 5a). Indubbio poi che la convenuta avesse subordinato la loro restituzione al preventivo rimborso dei costi che aveva sostenuto fino a quel momento (scritto 15 giugno 2007: doc. N, pag. 2; scritto del 18 luglio 2007: doc. O/9; audizione 29 ottobre 2009 teste An__________, pag. 6). Dal canto suo, nella sua ultima lettera 27 luglio 2007 l'attrice ha diffidato la controparte dallo smaltire i suoi beni “che hanno un valore pecuniario consistente ed un valore affettivo inestimabile”, riservandosi di “richiedere i danni per il vostro agire illegale e pretestuoso, così come eventuali danni causati ai miei mobili e suppellettili” (doc. P). E, davanti a queste parole, la tesi di un qualunque consenso dell'attrice all'eliminazione ordinata dalla convenuta appare decisamente insostenibile. Pure da questo punto di vista l'appello va così respinto.
c) La ricorrente riconosce nel fatto di avere già anticipato costi di trasloco e di deposito di mobili e suppellettili per fr. 39'085.50, nella dichiarata e precaria situazione economica dell'attrice e di suo figlio e nella loro implicita impossibilità a rimborsare tale importo, una delle fattispecie previste dall'art. 52 CO e quindi la sua legittimazione a procedere con lo smaltimento senza per questo incorrere in alcuna responsabilità (appello, pag. 8 n. 7). Il Pretore ha nondimeno spiegato in dettaglio i motivi per cui non ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 CO (sopra, consid. 5). E, con la motivazione che egli ha dato, l'appellante nemmeno tenta di confrontarsi. Di modo che, al riguardo l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
6. L'appellante contesta poi che l'attrice abbia provato il suo asserito diritto di proprietà sui beni di cui chiede il risarcimento. Contesta segnatamente l'attendibilità del doc. A, ossia del contratto 15 aprile 1997 con cui l'attrice lasciava in comodato al figlio l'intero suo arredamento, e la lista del mobilio prodotta dall'attrice quale doc. B (appello, pag. 9 n. 8). L'interessata però non considera affatto che il Pretore non si è fondato su questi soli due documenti. Egli ha anzi spiegato che la teste E__________, che già frequentava e frequenta con regolarità l'attrice, aveva riconosciuto i mobili di cui alla lista prodotta quale doc. B come appartenenti a quest'ultima, confermando che erano stati prestati al figlio quando era convolato a nozze e aveva rilevato il contratto di locazione relativo all'appartamento situato al 4° piano. In sostanza, ciò è stato confermato dalla teste Ma__________, che aveva precisato che, trasferendosi nel monolocale del 1° piano, l'attrice non aveva praticamente portato nulla con sé. Ed è a fronte di queste dichiarazioni, unitamente al contratto prodotto quale doc. A, che il Pretore ha ritenuto sufficientemente provata la proprietà dell'attrice su quei beni. Egli ha pure precisato che M__________, collaboratrice della stessa convenuta, aveva confermato che l'appartamento il giorno dello sgombero era completamente arredato di mobili e suppellettili. La sua conclusione poi trovava conforto anche nel raffronto tra le distinte redatte dalla ditta di traslochi con la lista prodotta dall'attrice di cui al doc. B (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 7).
Ciò posto, nella misura in cui l'appellante si limita a dubitare in maniera generica della validità dei doc. A e B senza neanche accennare alle considerazioni pretorili appena evocate, l'appello è -ancora una volta- irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). L'interessata, invero, afferma anche che il contratto di prestito di cui al doc. A non sarebbe stato stilato e sottoscritto il 15 aprile 1997, bensì concluso nel 2007 come ben indicato a pag. 11 della petizione. Se non che, già nello scritto 3 dicembre 2004 alla proprietaria dello stabile -e in copia per conoscenza anche alla convenuta (audizione 29 ottobre 2009 teste M__________, pag. 2)- l'attrice precisava di avere lasciato mobilio suo in prestito al figlio (doc. F), tesi questa che ha costantemente ribadito (doc. I, M pag. 1 e 2). A fronte di ciò e delle dichiarazioni rilasciate dai testi sentiti, l'indicazione “doc. A: accordo 15 aprile 2007” a pag. 11 della petizione contestualmente all'elenco dei documenti allegati, appare con evidenza come un mero errore di scritturazione. Di modo che, anche da questo punto di vista l'appello va respinto.
7. L'appellante contesta inoltre una sua qualsiasi colpa riferita all'eliminazione dei mobili, affermando di avere solo tutelato gli interessi della proprietaria dello stabile che amministrava e di avere impartito quell'ordine una volta appurato che nessuno avrebbe più ritirato i beni depositati e risarcito i costi anticipati, evidenziando la necessità, nel caso concreto, di un intervento risolutore (appello, pag. 9 n. 9). Nondimeno, il Pretore ha accertato che con lettera del 2 agosto 2007 (doc. E: edizione doc. I°) la convenuta aveva autorizzato la ditta __________ SA a procedere con lo smaltimento di quanto da loro depositato, sollevandoli da ogni e qualsiasi responsabilità. Per il resto, egli ha precisato che il fatto di avere agito quale rappresentante non la liberava della responsabilità personale per atti illeciti e che di fatto, a seguito del suo ordine i mobili erano stati distrutti (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 6 in fine e pag. 4 consid. 6.1). E, al riguardo, l'appellante nulla eccepisce. Già si è detto poi che l'attrice ha regolarmente rivendicato la proprietà dei mobili distrutti (sopra, consid. 5a) e che la convenuta aveva subordinato la riconsegna al rimborso delle spese di trasloco e del conseguente deposito (sopra, consid. 5b). Pretendere, in siffatte circostanze, che era “assodato che nessuno si sarebbe più preoccupato di ritirare i mobili immagazzinati e/o avrebbe risarcito gli importanti esborsi connessi con il loro deposito” (appello, pag. 9 n. 9) è quindi pretestuoso. Certo è che, in concreto, una soluzione definitiva s'imponeva. Ma questo non legittimava la scelta della convenuta. Se non con intenzione, alla convenuta può quindi quantomeno essere imputata una colpa per negligenza od imprudenza (art. 41 cpv. 1 in fine CO). L'appello va quindi, ancora una volta, respinto.
8. Con riferimento all'entità del danno, il Pretore ha rilevato che l'arredamento andato totalmente distrutto era da catalogare fra gli oggetti d'utilizzo quotidiano per i quali il danno corrispondeva al costo per il suo riacquisto. Se non che, in concreto, l'attrice era oramai nell'impossibilità di provare tramite perizia il valore a nuovo di quegli oggetti (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 8). E, di fronte a ciò, l'eventualità di un'applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CO proposta dall'appellante (appello, pag. 11 n. 10) risulta a priori esclusa.
Il Pretore ha nondimeno evidenziato che l'attrice aveva prodotto la polizza economia domestica stipulata il 1° dicembre 1995 (doc. C) che stimava il valore a nuovo dell'inventario domestico in fr. 70'000.–. Ritenuto che allora l'attrice non aveva motivo di indicare un valore non fede facente, che la convenuta medesima aveva ammesso che il valore determinante per mobili e suppellettili era quello a nuovo -corrispondente appunto a quello per il suo riacquisto- in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, il Pretore non ha ravvisato motivi validi per distanziarsi dalla somma così assicurata (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 8). L'appellante gli rimprovera di essersi limitato a fare affidamento sulla citata polizza assicurativa adattata l'ultima volta nel 1995 e che, in caso di sinistro, risarciva il valore a nuovo degli oggetti assicurati. A suo dire, l'art. 42 CO si ispirava invece al valore venale degli oggetti danneggiati che in concreto, appurata la vetustà e lo stato d'uso in cui si trovava l'arredamento ritenuto privo di valore perfino da una struttura quale la C__________ (doc. 8), ad agosto 2007 era da considerare nullo (appello, pag. 11 seg. consid. 11). Come detto però -e come già rammentato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 8 in fine)- il rimpiazzo di oggetti d'uso quotidiano fra cui rientrano appunto mobili e suppellettili d'arredamento corrisponde al loro costo di riacquisto a nuovo, potendosi in tal caso difficilmente pretendere che il danneggiato si soddisfi con oggetti usati. In questi casi, è quindi implicito che quest'ultimo tragga un vantaggio per il fatto che si vede riconoscere il valore a nuovo di un oggetto -magari usato e vecchio- andato distrutto: ciò detto e nondimeno, la prova del preteso “arricchimento” può portare a una riduzione (Rey, Ausservertraglisches Haftpflichtrecht, 4a ed., Zurigo 2008, pag. 77 n. 321, che rinvia a: Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 5a ed., Zurigo 1995, pag. 367, §6 n. 363 e 364).
In concreto, è quindi pacifico che il danno equivale al valore a nuovo di quanto è andato distrutto. La polizza assicurativa prodotta dall'attrice ne stimava il valore in appunto fr. 70'000.– nel 1995. E, in sé, il solo decorso degli anni non comporta una diminuzione di questo valore. Per il resto, dal canto suo, la convenuta non ha provato un “arricchimento” dell'attrice, la mera fattura concernente lo smaltimento eseguito dalla C__________ -invero limitato a “1 salotto, 2 armadi grandi, 4/5 della merce dentro le scatole” a fronte di un intero arredamento di un appartamento- non essendo sufficiente da questo punto di vista. Non ravvisandosi neanche gli estremi di un abuso di diritto -peraltro nemmeno eccepita dall'appellante- non sussistono per finire validi motivi per scostarsi dalla cifra stimata dal prudente apprezzamento del primo giudice. Ancora una volta, l'appello va quindi respinto.
9. L'appellante invoca l'art. 44 cpv. 1 CO in base al quale il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. I motivi che adduce a sostegno dell'applicazione di tale norma (appello, pag. 13 n. 12) sono tuttavia infondati. Vero è che la convenuta ha proceduto allo sgombero dell'appartamento situato nello stabile da lei amministrato in forza di un valido decreto di sfratto. Lo stesso era nondimeno stato ottenuto a carico del figlio dell'attrice, unico debitore quindi per gli eventuali costi di trasloco e di deposito di mobili e oggetti da lui non ritirati (doc. D). I costi di immagazzinamento potevano essere evitati e rispettivamente contenuti se, a fronte delle continue richieste dell'attrice di restituzione degli oggetti in forza del suo diritto di proprietà comprovata tramite contratto di prestito scritto, a quest'ultima fosse stato da subito consentito di ritirare quanto di sua spettanza, ritenuto che secondo il decreto di sfratto debitore per i relativi costi era il figlio. Del resto, se come pretende l'appellante, in effetti mobili e suppellettili erano senza valore alcuno, non vi era motivo di conservarli per quasi tre anni utilizzandoli quale argomento per garantirsene il pagamento. Avendo subordinato la riconsegna dell'arredamento di pertinenza dell'attrice al rimborso di spese che un terzo avrebbe dovuto sostenere -per le quali non vi è alcuna prova che la stessa si sia fatta garante- inoltre, non è nemmeno possibile concludere ad un suo completo disinteresse durante tre anni. Mentre, d'altra parte, quello dimostrato dal figlio non può certo andare a suo scapito. Di modo che, anche al riguardo l'appello si rivela infondato.
10. In definitiva, l'appello va così respinto. Oneri processuali e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).
Con le sue osservazioni l'attrice chiede di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere con mezzi propri -reddito e sostanza- alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di indigenza va esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto conto della situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la domanda va esaminata alla luce del certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto davanti a questa Camera -provvisto dei necessari documenti- approvato dall'autorità comunale il 28 giugno 2010. Dallo stesso risulta che l'attrice dispone di una rendita mensile AVS (fr. 1'285.–), di una rendita da cassa pensione (fr. 603.–) e di prestazioni complementari (fr. 732.–) per complessivi fr. 2'620.– mensili (doc. 1 in appello). Il suo fabbisogno mensile si attesta a fr. 2'412.60 (minimo LEF per persone sole fr. 1'200.–; locazione e spese accessorie fr. 1'060.–; cassa malati secondo LCA fr. 77.–; assicurazione economia domestica fr. 75.60). Di modo che, la stessa dispone di un eccedenza mensile di fr. 207.40, ossia fr. 2'128.– annuali (già dedotta la franchigia annuale di cassa malati di fr. 300.– [doc. Q pag. 10], l'imposta federale diretta stimata in fr. 40.80 [doc. Q pag. 16] e l'imposta comunale personale fr. 20.–[art. 290 cpv. 2 LT], importi questi che, di per sé, l'interessata non fa valere in questa sede). Rammentato il principio giurisprudenziale secondo cui le spese processuali e d'avvocato vanno prestate entro un anno se si tratta di processi non particolarmente costosi, in concreto dall'attrice ben si può pretendere che possa far fronte entro l'anno all'onorario del suo avvocato che per la procedura ricorsuale in esame può -allo stadio attuale- essere stimato in fr. 1'680.– (fr. 70'000.– x 8% x 30%: art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) + IVA e spese vive (art. 14 cpv. 1 e 2 del Regolamento citato). Davanti a questa Camera la richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria va di conseguenza respinta.
Il valore litigioso di fr. 70'000.– è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L'appello del 7 giugno 2010 di AP 1, __________, è respinto.
2. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'350.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 1'400.–
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 2'000.– a titolo di indennità per ripetibili di appello.
3. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata da AO 1, __________, è respinta.
4. Intimazione:
- RA 2; - RA 1. Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).