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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.03.2010 12.2009.89

16. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,516 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Provvedimenti cautelari - competenza internazionale - presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare

Volltext

Incarto n. 12.2009.89

Lugano 16 marzo 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.1356 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23 ottobre 2008 da

 AO 1  AO 2 tutti rappr. da RA 1  

contro

AP 1 AP 2  tutti rappr. da RA 2  

volta ad ottenere la condanna dei convenuti a consegnare alla comunione ereditaria formata dalle 4 parti in lite i certificati azionari di Y__________ SA, Lugano, ed a versarle fr. ... oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2008;

ed ora sulla domanda cautelare degli attori, presentata contestualmente alla petizione, avversata dai convenuti, e che il Pretore con decreto 14 aprile 2009 ha parzialmente accolto, facendo ordine da una parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi i certificati azionari in suo possesso, di depositare immediatamente i certificati azionari in Pretura e di non convocare rispettivamente tenere assemblee straordinarie o ordinarie di Y__________ SA; e dall’altra ad A__________, in qualità di amministratrice di Y__________ SA, rappresentante a sua volta il socio di maggioranza di I__________ __________ Srl, di annullare l’assemblea dei soci di quest’ultima indetta per il 27 ottobre 2008 alle ore 12.00, di revocare immediatamente la procura a favore di L__________ __________, di amministrare Y__________ SA in un modo conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare di I__________ __________ Srl e di seguire, per quanto riguardava l’amministrazione di Y__________ SA, unicamente istruzioni rilasciate congiuntamente da tutte le parti in causa;

appellanti i convenuti con atto di appello 27 aprile 2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con osservazioni 22 maggio 2009 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   G__________ __________, cittadino __________ con ultimo domicilio in __________, è deceduto a __________ il 25 settembre 2008. Egli ha lasciato quattro figli, tutti cittadini __________ e domiciliati in quello Stato, AO 1, nato da una prima unione, nonché AP 2, AP 1 e AO 2, nati dal secondo matrimonio.

                                   2.   Con petizione 23 ottobre 2008, fondata sull’atto illecito (art. 2043 e 2058 CCIt), AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AP 1 e AP 2 a consegnare alla comunione ereditaria formata dalle 4 parti in causa i certificati azionari di Y__________ SA ed a versarle fr. ... oltre interessi. Essi hanno dapprima evidenziato come il padre fosse da sempre stato titolare delle azioni della società luganese Y__________ SA, la quale deteneva la quasi totalità del capitale azionario della società __________ I__________ __________ Srl, a sua volta proprietaria di alcuni immobili a __________, __________ e __________. A loro dire, il padre aveva in seguito aperto a suo nome un conto presso la banca luganese __________ SA, depositandovi circa € 160'000.-, e nello stesso istituto bancario aveva affittato una cassetta di sicurezza, dove aveva riposto i certificati azionari di Y__________ SA. Sennonché, sempre a loro dire, qualche giorno prima del suo decesso il fratello AP 1, al beneficio di una procura individuale sul conto e sulla cassetta di sicurezza, aveva provveduto, in combutta con l’altro fratello AP 2, a prelevare circa fr. 40'000.- (€ 30'000.-) e i certificati azionari, che non erano poi stati messi a disposizione di tutti e 4 gli eredi. Tali prelevamenti erano poi stati comunicati dallo stesso AP 1 il 30 settembre 2008 nel corso di un incontro con i fratelli consanguinei AO 2 e AP 2.

                                   3.   Contestualmente alla petizione, gli attori hanno chiesto al Pretore l’adozione di alcune misure supercautelari e cautelari riguardanti le società Y__________ SA e I__________ __________ Srl, cui i convenuti si sono opposti, ed in particolare di fare ordine da una parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi i certificati azionari in suo possesso, di depositare i certificati ereditari (recte: azionari) presso un notaio designato dal giudice e di non convocare rispettivamente tenere assemblee straordinarie o ordinarie di Y__________ SA; dall’altra ad A__________ __________ __________, in qualità di amministratrice di Y__________ SA, rappresentante a sua volta il socio di maggioranza di I__________ __________ Srl, di annullare l’assemblea dei soci di quest’ultima indetta per il 27 ottobre 2008 alle ore 12.00, di revocare immediatamente la procura a favore di L__________ __________, di amministrare Y__________ SA in un modo conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare di I__________ __________ Srl, di convocare e partecipare ad un’assemblea straordinaria dei soci di quest’ultima e nominare quale amministratore unico S__________ __________, di impartire a costui, qualora fosse stato nominato amministratore unico di I__________ __________ Srl, o a chiunque fosse stato eletto amministratore unico la seguente istruzione: “amministrazione della I__________ __________ Srl in modo conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare della I__________ __________ Srl”, nonché di seguire, per quanto riguardava l’amministrazione di Y__________ SA, unicamente istruzioni rilasciate congiuntamente da tutte le parti in causa; e infine a S__________ __________ di amministrare I__________ __________ Srl in modo conservativo ossia volto alla conservazione del suo patrimonio immobiliare e finalizzato alla manutenzione ordinaria dello stesso.

                                   4.   Con il decreto 14 aprile 2009 qui impugnato il Pretore, confermando il giudizio supercautelare 27 ottobre 2008, ha parzialmente accolto la domanda cautelare, facendo ordine da una parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi i certificati azionari in suo possesso, di depositare immediatamente i certificati azionari in Pretura e di non convocare rispettivamente tenere assemblee straordinarie o ordinarie di Y__________ SA; e dall’altra ad A__________ __________, in qualità di amministratrice di Y__________ SA, rappresentante a sua volta il socio di maggioranza di I__________ __________ Srl, di annullare l’assemblea dei soci di quest’ultima indetta per il 27 ottobre 2008 alle ore 12.00, di revocare immediatamente la procura a favore di L__________ __________, di amministrare Y__________ SA in un modo conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare di I__________ __________ Srl e di seguire unicamente, per quanto riguardava l’amministrazione di Y__________ SA, istruzioni rilasciate congiuntamente da tutte le parti in causa. Il giudice di prime cure ha fondato la sua competenza territoriale sull’art. 89 LDIP, norma che prevede la competenza del giudice svizzero dove si trovano i beni del defunto da tutelare con misure provvisionali, anche se, come nel caso di specie, quel giudice non era competente nel merito, essendo il de cuius deceduto all’estero: gli attori avevano in effetti reso verosimile la loro qualità di erede, la natura di beni della successione dei certificati azionari di Y__________ SA e che i beni da tutelare tramite le misure richieste si trovassero in Svizzera. A suo giudizio, i requisiti per l’adozione di gran parte delle misure cautelari richieste erano poi in concreto realizzati: la probabilità di esito favorevole della causa di merito, che era in realtà la futura azione in petizione di eredità e non la petizione nel frattempo inoltrata, era in effetti incontestabile, e lo stesso discorso poteva essere fatto per i requisiti dell’urgenza e del rischio di pregiudizio, visto e considerato che AP 1, oltre ad aver presentato ad A__________ __________ i certificati azionari, aveva firmato con lei un nuovo contratto di mandato che lo rendeva praticamente plenipotenziario di Y__________ SA e in questa veste aveva subito operato per mettere quale amministratore unico di I__________ __________ Srl una persona di sua scelta. Quanto alle altre argomentazioni difensive dei convenuti, le stesse non erano infine state ritenute convincenti, si pensi alla tesi secondo cui AP 1 fosse proprietario dei titoli azionari da oltre un ventennio e all’eccezione processuale del mancato litisconsorzio necessario, che doveva invece essere disattesa già per il fatto che ci si trovava in una procedura cautelare e comunque siccome tutti i componenti della comunione ereditaria erano intervenuti in lite.

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente, sia in ordine che nel merito, la domanda cautelare. Essi censurano innanzitutto il fatto che il Pretore, confrontato con un’azione di merito basata sull’atto illecito e nell’ambito della quale non erano comparsi tutti i litisconsorti necessari, potesse fondare la sua competenza sull’art. 89 LDIP, gli attori non avendo oltretutto reso verosimile né la loro qualità di erede, né la natura di beni della successione dei certificati azionari di Y__________ SA e neppure che i beni da tutelare con le misure richieste si trovassero in Svizzera. E in ogni caso contestano l’esistenza dei requisiti dell’urgenza, del grave danno e della probabilità di esito favorevole della causa di merito, con riferimento a quest’ultima non essendo in particolare stato reso verosimile che AP 1 avesse asportato dalla cassetta di sicurezza i certificati azionari litigiosi, tant’é che il primo giudice aveva già sin d’ora rilevato che le prove agli atti non contribuivano certo a dimostrare la commissione di un atto illecito in Svizzera.

                                   6.   Delle osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   Preliminarmente, si osserva che gli attori e con loro il giudice di prime cure non potevano e non possono in questa sede prevalersi dei documenti versati agli atti il 12 febbraio 2009 quali doc. F-AA. Quei documenti, prodotti nell’ambito dello scambio degli allegati della causa di merito, cui per altro è stato attribuito un numero diverso (OA.2008.687), non fanno in effetti parte del fascicolo della domanda cautelare (DI.2008.1356). A quel momento l’istruttoria della procedura cautelare era del resto già terminata (cfr. ordinanza di chiusura dell’istruttoria del 2 febbraio 2009) e le parti non hanno in seguito chiesto e ottenuto di poter produrre quelle nuove prove documentali, che neppure il giudice era autorizzato ad assumere d’ufficio (art. 88 CPC e contrario).  

                                   8.   Contrariamente all’assunto del Pretore, nella fattispecie la sua competenza ad emanare i provvedimenti cautelari richiesti non può fondarsi sull’art. 89 LDIP, quella norma presupponendo che i provvedimenti fossero adottati nell’ambito o in previsione di una lite di diritto successorio. Nel caso concreto, come si è detto (consid. 2 e 3), gli attori non hanno però mai preteso nei loro allegati che i provvedimenti cautelari da loro richiesti dovessero essere presi in previsione di una futura causa successoria, ma ne hanno invece chiesto l’adozione nell’ambito della petizione promossa contestualmente, fondata sull’atto illecito, e volta alla rifusione in denaro delle somme illecitamente sottratte dal conto del de cuius presso __________ SA (art. 2043 CCIt), rispettivamente alla restituzione in natura dei certificati azionari illecitamente asportati dalla sua cassetta di sicurezza presso quella medesima banca (art. 2058 CCIt).

                                         In realtà, stante il domicilio di tutte le parti in uno Stato firmatario della CL, convenzione cui anche la Svizzera ha aderito, la competenza ad adottare provvedimenti cautelari in una causa del genere è di principio disciplinata dall’art. 24 CL, norma secondo cui i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato contraente possono essere richiesti all’autorità giudiziaria di detto Stato anche se in forza della CL la competenza a conoscere nel merito era riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente. Nel caso di specie ciò significa in primo luogo che la questione a sapere se il giudice svizzero sia competente a statuire sulle domande cautelari già per il fatto di essere competente a decidere il merito della lite, il che presupporrebbe la verosimiglianza che l’evento dannoso sia avvenuto in Svizzera (art. 5 n. 3 CL) - invero concretamente data (cfr. infra consid. 9.1.3) -, potrebbe persino rimanere indecisa. In effetti, l’art. 24 CL riconosce comunque al giudice dello Stato firmatario richiesto la competenza ad adottare provvedimenti cautelari anche nel caso in cui egli sia competente a decidere quei provvedimenti già solo in base al suo diritto nazionale (Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 2 ad art. 24 CL; Sprecher, Praktische Aspekte bei vorsorglichen Massnahmen im internationalen Zivilprozessrecht, in: Spühler, Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht IV, p. 11), ciò che, per il diritto svizzero, implica di fatto un rinvio non solo ad eventuali norme di competenza della CL, ma anche all’art. 10 LDIP (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 22 ad art. 24 CL; Sprecher, op. cit., ibidem), che in sostanza condiziona la competenza del giudice ad adottare provvedimenti cautelari (sempre che la LDIP non preveda norme di competenza specifiche per le misure provvisionali, cfr. Sprecher, op. cit., ibidem; Berti, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 segg. ad art. 10 LDIP) alternativamente all’esistenza di una sua competenza a statuire nel merito oppure all’esistenza di un minimo reale collegamento degli stessi provvedimenti con la Svizzera (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 20 e 22 ad art. 24 CL; Sprecher, op. cit., p. 12; Berti, op. cit., n. 14 ad art. 10 LDIP; cfr. pure DTF 129 III 626 consid. 5.3.1). Ora, nel caso di specie, essendo incontestabile che i provvedimenti richiesti dagli attori hanno sicuramente un minimo reale collegamento con la Svizzera e meglio con la città di Lugano, la competenza del giudice svizzero (art. 24 CL e 10 LDIP) ed in particolare del Pretore del Distretto di Lugano (art. 33 LForo; cfr. Sprecher, op. cit., p. 15 seg.) non può seriamente essere messa in discussione. Si aggiunga per altro che è stato reso verosimile che al momento dei fatti l’oggetto dei provvedimenti cautelari, ovvero i certificati azionari di Y__________ SA, si trovavano o quanto meno avrebbero dovuto trovarsi in Svizzera, e meglio proprio a Lugano (cfr. infra consid. 9.1.3).

                                   9.  Per l'art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Secondo la legge e la giurisprudenza, due sono i requisiti essenziali, la cui ricorrenza dev'essere esaminata d'ufficio, che devono essere adempiuti affinché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l'urgenza e il notevole pregiudizio. L'estremo dell'urgenza è dato soltanto quando esista un'impellente necessità di togliere gravi inconvenienti, la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o difficilmente ricostruibile a causa ultimata. Il requisito del notevole pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all'interessato un danno grave, imminente, difficilmente riparabile. È comunque pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda provvisionale, il giudice deve altresì esaminare i motivi di merito della controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l'apparente fondatezza. Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l'azione di merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma l'aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno il cosiddetto "fumus boni iuris", ossia la parvenza del buon fondamento dell'azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza, prescindendo forzatamente - poiché un provvedimento cautelare non può né deve rappresentare un'anticipazione del giudizio di merito - da un giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l'assunzione di tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente. L'ammissione della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l'azione abbia fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 376; II CCA 9 luglio 2004 inc. n. 12.2004.97, 16 giugno 2008 inc. n. 12.2007.153).

                                9.1   Gran parte delle censure d’appello dei convenuti riguardano il requisito della probabilità di esito favorevole della causa di merito, che a loro dire non sarebbe dato. A questo proposito rilevano che gli attori non avrebbero reso sufficientemente verosimile né la loro qualità di erede e dunque la conseguente comparsa di tutti i litisconsorti necessari, né che i certificati azionari di Y__________ SA fossero appartenuti al padre, né infine e soprattutto che AP 1 avesse effettivamente asportato dalla cassetta di sicurezza i certificati azionari litigiosi.

                             9.1.1   La censura dei convenuti circa la mancata qualità di eredi degli attori non può essere accolta. Versando agli atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà (doc. B) questi ultimi hanno in effetti reso verosimile che i 4 fratelli comparsi in causa erano gli eredi del defunto G__________ __________.

                                         Quanto all’eccezione di litisconsorzio necessario (recte: carenza di litisconsorzio necessario) ribadita in questa sede dai convenuti (appello p. 7), la stessa non è stata motivata in fatto e in diritto ed è con ciò irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), tanto più che i convenuti in tal modo non hanno spiegato per quale motivo il diverso assunto del Pretore sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Nella misura in cui essi sembrerebbero invero contestare, come già negli allegati preliminari, il fatto che la petizione sia stata inoltrata solo da 2 dei 4 eredi, la stessa dev’essere in ogni caso disattesa, il diritto italiano, applicabile alla particolare questione, consentendo in effetti ad ogni erede di disporre della propria quota (cfr. Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Italien n. 223), tanto più che in caso di litigio tra i membri della comunione ereditaria anche il diritto svizzero prevede un’eccezione all’obbligo degli eredi di agire congiuntamente, a condizione beninteso che tutti siano comparsi nel procedimento quali attori o convenuti (Schaufeberger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 29 ad art. 602 CC).

                             9.1.2   I convenuti ritengono poi che la controparte non avrebbe reso sufficientemente verosimile che il padre fosse stato il proprietario dei certificati azionari di Y__________ SA. In realtà le prove sinora esperite parrebbero già sufficienti per dimostrare l’esatto contrario. L’amministratrice di Y__________ SA ha innanzitutto riferito che nell’aprile 1975 la società era stata fondata fiduciariamente proprio per conto di G__________ __________ e che il relativo contratto fiduciario con lui era stato concluso verbalmente (teste A__________ __________ p. 5). Essa ha quindi aggiunto di ritenere che G__________ __________ fosse l’unico azionista della società (teste A__________ __________ p. 5 seg.) e a questo proposito si è basata sul contratto fiduciario del 21 gennaio 2004, da lui per l’appunto sottoscritto con lei (cfr. doc. II° rich.). Anche il gestore amministrativo di I__________ __________ Srl ha in sostanza confermato la medesima circostanza, dichiarando che 15 anni orsono G__________ __________ era venuto nel suo studio per chiedergli di gestire la sua società chiamata I__________ __________ Srl (teste L__________ __________ p. 12), di cui per altro G__________ __________ era pacificamente, almeno negli ultimi anni, amministratore unico. Il direttore di __________ SA ha a sua volta riferito che in occasione dell’apertura della relazione bancaria intestata a Y__________ SA, avvenuta sempre il 21 gennaio 2004 (cfr. doc. III° rich.), l’amministratrice unica della società aveva dichiarato che G__________ __________ era il beneficiario economico della stessa (teste __________ p. 14): tale dichiarazione è del resto contenuta nella documentazione bancaria versata gli atti (cfr. doc. III° rich.). Alla luce di quanto precede, l’assunto di AP 1 di essere il proprietario dei certificati azionari, ed oltretutto da oltre un ventennio, nella sua veste di attuale possessore dei titoli (art. 930 cpv. 1 CC), appare, questo sì, inverosimile, anche perché l’unica prova effettivamente recata a sostegno di questa circostanza, ovvero la deposizione resa dalla sua ex fidanzata, appare poco attendibile, visto che essa, a prescindere dalla sua indubbia e problematica vicinanza con lui, si è limitata a riferire quanto le sarebbe stato riferito informalmente da G__________ __________ nel lontano 1993 rispettivamente ad affermare di aver visto un anno dopo in camera di AP 1 dei certificati azionari di quella società, senza per altro saper indicare se si trattasse allora dei titoli originali o di semplici fotocopie (teste __________ p. 9).

                             9.1.3   I convenuti ritengono che in ogni caso gli attori non avrebbero reso verosimile che AP 1 avesse commesso gli atti illeciti rimproveratigli con la petizione ed in particolare che avesse asportato dalla cassetta di sicurezza i certificati azionari litigiosi, rispettivamente prelevato l’importo di € 9'900.- senza l’accordo del padre. Il rilievo è ancora una volta infondato.

                                         Il precedente legale di AO 2, confermando il tenore di una sua missiva (doc. C), ha innanzitutto dichiarato che in occasione di un incontro avuto il 30 settembre 2008 con l’amministratrice unica di Y__________ SA quest’ultima ebbe tra l’altro a mostrare a lui e alla sua cliente tutta una serie di documenti relativi alla società e al rapporto fiduciario con G__________ __________, tra cui la copia di un verbale di deposito in una cassetta di sicurezza presso la banca __________ SA di 3 certificati azionari di Y__________ SA (teste avv. __________ p. 2 e 4). Ora, nonostante sia vero che l’amministratrice unica di Y__________ SA, confermando a sua volta una sua precedente lettera (doc. 1), abbia negato di aver mostrato la copia di quel verbale di deposito (teste A__________ __________ p. 7), che per prassi nemmeno viene allestito (teste __________ p. 16), sta di fatto che a questo stadio della lite - ritenuto oltretutto che al requisito della possibilità di esito favorevole della causa, come detto, non possono essere poste esigenze troppo severe - non si può escludere che quel documento, la cui esistenza, sia pure non provata, è stata comunque resa verosimile, esistesse e che dunque i certificati azionari si trovassero a suo tempo nella cassetta di sicurezza intestata a G__________ __________. Atteso poi che AP 1 era pacificamente al beneficio di una procura sulla cassetta di sicurezza (cfr. doc. III° rich.), che egli risulta essersi presentato in banca pochi giorni prima della morte del padre (testi __________ p. 15 e avv. __________ p. 2 seg., doc. C) e che l’amministratrice di Y__________ SA ha riferito che quest’ultimo le aveva in seguito presentato i certificati azionari in originale (teste A__________ __________ p. 5 segg.), é verosimile che egli li avesse prelevati proprio da quella cassetta.

                                         Ma, a sostegno della verosimiglianza dell’illecito prelevamento dei certificati azionari dalla cassetta di sicurezza da parte di AP 1, va pure menzionato il particolare comportamento processuale tenuto dai convenuti. In occasione dell’udienza di discussione costoro, ed in particolare proprio AP 1, aveva in effetti negato di aver prelevato dalle relazioni bancarie del padre eventuali somme di denaro o i certificati azionari, asseritamente suoi da oltre un ventennio. In realtà queste sue affermazioni, come del resto altre (egli aveva in effetti contestato praticamente tutto ...), sono state in gran parte sconfessate già dall’istruttoria di causa, che da una parte ha escluso che i certificati azionari fossero suoi, oltretutto da almeno un ventennio, e dall’altra ha confermato che egli aveva prelevato almeno € 12'900.- dai conti del padre poco prima della sua morte (cfr. doc. III° rich.), l’assunto secondo cui il prelevamento fosse stato autorizzato da quest’ultimo, addotto per la prima volta solo in sede conclusionale, essendo irricevibile (art. 78 CPC). Dovendosi con ciò ammettere, sempre beninteso nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza, che egli, contrariamente alle sue affermazioni, ha commesso un atto illecito con riferimento al denaro prelevato, è tutt’altro che inverosimile, specie alla luce delle circostanze indiziarie indicate in precedenza, che un analogo atto illecito sia stato commesso anche con riferimento ai certificati azionari, tanto più che egli non ha preteso che il prelievo fosse stato autorizzato dal padre. Assai emblematico in tal senso è del resto il fatto che egli non sia stato in grado di spiegare e tanto meno di rendere verosimili le circostanze che lo hanno portato a detenere i certificati azionari litigiosi.

                                9.2   Le censure che i convenuti muovono al giudizio del Pretore circa l’assenza dei requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio devono infine essere dichiarate irricevibili, atteso che essi non spiegano per quali motivi le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua diversa conclusione, ovvero il fatto che AP 1, oltre ad aver presentato ad A__________ __________ i certificati azionari, avesse firmato con lei un nuovo contratto di mandato che lo rendeva praticamente plenipotenziario di Y__________ SA e in questa veste avesse subito operato per mettere quale amministratore unico di I__________ __________ Srl una persona di sua scelta, sarebbero errate e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). L’unico argomento da essi evidenziato in questa sede, e meglio il fatto che gli attori avrebbero in ogni caso la possibilità di avviare le opportune azioni giudiziarie in relazione alle liberalità compiute dal de cuius eccedenti le quote riservatarie (appello p. 15), oltre a non scalfire in alcun modo la bontà dell’assunto pretorile, è comunque privo di rilevanza, misconoscendo il carattere illecito dei prelevamenti a loro rimproverati.

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 90'000.- (cfr. petizione p. 1; già il solo valore degli immobili a __________, __________ e __________, risulta in effetti essere di almeno € 960'000.-, cfr. petizione p. 4), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 27 aprile 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1’950.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    2’000.da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alle controparti, sempre in solido, complessivi fr. 4’000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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