Incarto n. 12.2009.7
Lugano 20 febbraio 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 2 gennaio 2009 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
il decreto 22 dicembre 2008 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa (rifiuto di prova a futura memoria) promossa dall'appellante contro
AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. dall’ RA 1
preso atto che il 10 febbraio 2009 l’appellante ha comunicato di aver trovato una soluzione con la controparte e ha dichiarato di ritirare l’appello;
considerato che per quanto precede l’appello è diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante;
constatato che nel loro accordo le parti hanno concordato di compensare tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;
rilevato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza;
visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
1. L’appello 2 gennaio 2009 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-), anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.