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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.02.2009 12.2009.31

2. Februar 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,134 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Auto ricusazione del Pretore che ha sporto querela penale contro una parte in seguito a insulti e invettive nei suoi confronti

Volltext

Incarto n. 12.2009.31

Lugano 2 febbraio 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2006.622 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 settembre 2006 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1  

giudicando ora sul caso di ricusazione riconosciuto il 22 gennaio 2009 dal Pretore nei riguardi del convenuto;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 18 settembre 2006 CO 1 (1941) ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti del marito IS 1 (1940) chiedendo che fosse respinta l’opposizione da questi interposta al precetto esecutivo n. 539120 dell’UE di Bellinzona, per fr. 25'749.75 oltre accessori. Con sentenza 15 giugno 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha dichiarato nulla la sentenza emanata il 4 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, al quale ha rinviato l’incarto per nuova decisione.

                                  B.   Il 30 dicembre 2008 IS 1 ha fatto notificare al Pretore un precetto esecutivo per fr. 10 000.– indicando quale titolo di credito “risarcimento danni morali e materiali (si tratta di un acconto) siccome egli è un incapace corrotto da PA 1. Si è mostrato ripetutamente un bugiardo e un prepotente, dedito all'uso improprio della forza. Non sarà mai un giudice”. Lo stesso giorno IS 1 ha inviato al Pretore una e-mail contenente varie offese verso il magistrato. L'8 gennaio 2009 il Pretore ha sporto querela penale nei confronti di IS 1 per ingiuria, diffamazione e calunnia.

                                  C.   Il Pretore, ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha comunicato alle parti l'8 gennaio 2009 la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio. Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, l'istante ha comunicato il 12 gennaio 2009 di rinunciare a presentare osservazioni, mentre il convenuto è rimasto silente. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera civile di appello.

considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ravvisa nello scritto e nel precetto esecutivo indirizzatigli da IS 1, così come nella querela penale da lui introdotta contro il convenuto, l'esistenza di motivi gravi e di una manifesta inimicizia nei confronti di IS 1, ciò che impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, in concreto non può farsi questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26 CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art. 27 CPC, esso dispone che le parti possono ricusare il giudice se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC).

                                   2.   La decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo (Rep. 1997 pag. 212).

                                   3.   Nella fattispecie è possibile che il convenuto nutra inimicizia grave e profonda verso il Pretore, come traspare dalle comunicazioni per posta elettronica, ma ciò non basta per giustificare una ricusa. L'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, lo scopo della ricusazione essendo quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di garantire la scelta del magistrato che meglio le aggrada (v. DTF 134 I 22 consid. 4.3.2). Né una parte può prevalersi delle sue intemperanze, verbali o scritte, nei confronti del magistrato per ottenere la ricusa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 27).

                                         Se non che, l'8 gennaio 2009 il Pretore ha querelato penalmente il convenuto. E l'avvio di un procedimento penale – per reati perseguibili non d'ufficio ma solo su querela – nei confronti di una parte, costituisce senz'altro un motivo di grave inimicizia tra il Pretore e IS 1. La denuncia crea nel magistrato un'aspettativa di punizione e di condanna nei confronti del convenuto, aspettativa tale da essere oggettivamente idonea a suscitare l'apparenza di una prevenzione e da far nascere un rischio di parzialità. Il giudice (indipendentemente dall'esito del procedimento penale) viene quindi a collocarsi in una situazione incompatibile con l'esigenza ferma e non rinunciabile di persistere, per tutta la durata del procedimento, nel possesso di quell'insieme di capacità soggettive che gli consentono di continuare gli atti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio in modo insospettabile, sereno e rassicurante (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 25 ad art. 27). Ne discende che la ricusa del Pretore deve essere ammessa. Non risultando che il magistrato abbia compiuto atti di procedura dopo la sentenza della Camera d’esecuzione e fallimenti del 15 giugno 2007, non vi sono atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC). 

                                   4.   Dato che l'istanza proviene dalla Pretura si prescinde dal prelevare tasse o spese e dall'assegnare ripetibili.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   La ricusazione riconosciuta il 22 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei riguardi del convenuto IS 1 (inc. EF.2006.622) è ammessa.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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