Incarto n. 12.2009.27
Lugano 26 febbraio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 23 gennaio 2009 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la sentenza 10 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa nei confronti dell'appellante da
AO 1
richiamata la diffida 28 gennaio 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindici giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso e l’anticipo non sia stato pagato;
considerato che nella fattispecie il valore di causa può essere ritenuto pari al capitale sociale della società sciolta, vale a dire fr. 100'000.- (doc. A);
decreta 1. L'appello 23 gennaio 2009 di AP 1 contro la sentenza 10 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).