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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.08.2010 12.2009.24

13. August 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,003 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Appello irricevibile - mancanza di gravamen

Volltext

Incarto n. 12.2009.24

Lugano 13 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.730 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 novembre 2002 da

AO 1 rappr. da RA 1  

contro

AP 1 rappr. da RA 2  

con cui l’attrice ha chiesto che fosse accertato che essa non doveva al convenuto l'importo di fr. 10'000'000.- oltre interessi e spese, che la procedura esecutiva n. __________dell'UE di Lugano era stata indebitamente promossa, dal che la sua nullità rispettivamente il suo annullamento, e infine che fosse fatto ordine all'UE di Lugano di cancellare l'esecuzione in questione rispettivamente di non comunicarla a terzi, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di stralcio della procedura “a seguito di perdita di oggetto per intervenuta transazione” inoltrata il 27 giugno 2008 dall’attrice, che il Pretore, con decreto 22 dicembre 2008, ha accolto, stralciando dai ruoli la procedura;

appellante il convenuto con atto di appello 21 gennaio 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di stralcio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 27 febbraio 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   L’8 settembre 1998 AP 1 ha convenuto in giudizioAO 1, al foro della sua succursale __________, chiedendo che l’istituto bancario fosse tenuto a fornirgli il rendiconto rispettivamente a consegnargli gli averi depositati sul conto n. __________ intestato a C__________ I__________ __________ Trust e sul conto n. __________ intestato a C__________ S__________ Trust.

                                         Con sentenza 19 febbraio 2002 (doc. A), cresciuta in giudicato, la II. Zivilkammer dell’Obergericht del Cantone di Zurigo, riformando la decisione 11 luglio 2001 della 7. Abteilung del Bezirksgericht di Zurigo, ha respinto ogni sua richiesta.

                                   2.   Nell'agosto 2002 AP 1, preso atto che a seguito di quelle decisioni AO 1 non era intenzionata a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione a suo favore (doc. C), l’ha escussa, alla sua sede luganese, con il PE n. __________ dell'UE di Lugano per fr. 10'000'000.- più interessi, indicando quale titolo di credito "Ansprüche aus Konto/Depot nr.__________ und Konto/Depot Nr. __________ " (doc. C).

                                         Al PE è stata interposta tempestiva opposizione (doc. D).

                                   3.   Con la petizione di accertamento negativo in procedura ordinaria in rassegna, promossa il 25 novembre 2002 e avversata dall’escutente AP 1 sia per motivi d’ordine che di merito, l'escussa AO 1, che nelle more della causa è stata assorbita per fusione da AO 1, ha chiesto di accertare che essa non doveva alla controparte l'importo oggetto di esecuzione (petitum n. 1), che la procedura esecutiva era stata indebitamente promossa, dal che la sua nullità rispettivamente il suo annullamento (petitum n. 2), e infine che fosse fatto ordine all'UE di cancellare l'esecuzione, rispettivamente di non comunicarla a terzi (petitum n. 3).

                                         D’accordo con le parti, il Pretore, con ordinanza 22 ottobre 2007, ha sospeso la trattazione del procedimento sino a definizione della causa promossa contro la banca il 7 gennaio 2007 innanzi all’Handelsgericht del Cantone di Zurigo da L__________ __________, la quale, come a suo tempo in parte già AP 1, aveva preteso, presumibilmente nella sua qualità di beneficiaria dei trust, che la stessa fosse tenuta a fornirle il rendiconto e a consegnarle gli averi depositati sul conto n. __________ (doc. F).

                                   4.   Con istanza 27 giugno 2008, avversata dal convenuto con osservazioni 1° settembre 2008, l’attrice, facendo rilevare che la causa zurighese tra lei e L__________ __________ si era nel frattempo conclusa, il 31 marzo 2008, in via transattiva, ha chiesto al Pretore di stralciare anche la causa luganese “a seguito di perdita di oggetto per intervenuta transazione”. 

                                   5.   Con il decreto 22 dicembre 2008 qui impugnato il Pretore, accogliendo implicitamente l’istanza 27 giugno 2008 dell’attrice, ha stralciato dai ruoli la procedura, caricando alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 13'000.- e compensando le ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il fatto che la vertenza promossa a Zurigo, la quale aveva dato luogo alla sospensione della presente causa a seguito dell’ammissione del convenuto (risposta p. 14 seg.) secondo cui i conti in parola erano di spettanza di L__________ __________, fosse terminata con una transazione tra le parti, faceva evidentemente venir meno l’oggetto del presente contenzioso: non si comprendeva infatti quale dovere di procedere in rendiconto verso la banca avesse oggi il convenuto trustee, visto che la beneficiaria dei conti L__________ __________ aveva risolto proprio questo aspetto (oltre a quello della restituzione degli averi) direttamente con l’attrice; e neppure si comprendeva poi quali altri compiti legali residui avessero i trust in questione, visto che per ammissione del convenuto il loro compito era quello di assegnare i fondi a L__________ __________, che - come detto - vi aveva però provveduto direttamente patteggiando con l’attrice.

                                   6.   Con l'appello 21 gennaio 2009 che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza di stralcio. In estrema sintesi, egli contesta che la conclusione in via transattiva della lite zurighese, che per altro nemmeno gli era stata denunciata, potesse automaticamente rendere priva di oggetto la causa luganese. A suo dire, il Pretore, oltre ad aver frainteso le sue dichiarazioni - il fatto che egli avesse a suo tempo affermato che gli averi sui conti in parola dovevano essere da lui assegnati a L__________ __________ (beneficiaria dei trust) non significando in effetti ancora che essa, o quanto meno essa sola, fosse legittimata a pretendere il rendiconto o la restituzione dall’attrice - aveva per altro misconosciuto l’istituto del trust sia l’istituto del rendiconto nel contratto di mandato.

                                   7.   Delle osservazioni 27 febbraio 2009 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8.La domanda d’appello del convenuto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza di stralcio della causa deve essere dichiarata irricevibile per l'assenza di gravamen, ovvero di un interesse degno di protezione dell'appellante, indispensabile premessa per la ricevibilità della sua impugnativa (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129 seg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 494; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 63 n. 58 segg.; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 8 ad § 51; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 307; II CCA 21 febbraio 1997 inc. n. 12 .97.36, 2 dicembre 2002 inc. n. 12.2002.59). In effetti, pur essendo vero che egli si era a suo tempo opposto all’istanza di stralcio della procedura, non è però dato a sapere, né del resto il convenuto lo spiega, quale interesse degno di protezione egli potrebbe avere ad impugnare una decisione a lui in definitiva favorevole (quella per l’appunto di stralcio della causa), a favore di un’altra (quella con cui si auspica l’annullamento dello stralcio e con ciò la continuazione della causa stessa), che nell’immediato peggiora sicuramente la sua posizione, facendo “rivivere” una causa ora già conclusasi a suo favore, e nel futuro potrebbe addirittura ritorcersi contro di lui, correndo egli in tal caso il rischio di perdere poi la causa nel merito.

                                        La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che la parte convenuta non è legittimata ad impugnare una decisione con cui il giudice ha concluso per la non entrata in materia nella causa, invece che per la reiezione della causa stessa da lei postulata (DTF 63 II 190; RBOG 2006 Nr. 10; RSPI 1988 p. 242; II CCA 9 gennaio 2006 inc. n. 12.2006.7; cfr. pure Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 11a ad § 51), di modo che il giudizio di irricevibilità del gravame si giustifica a maggior ragione se, come nel caso di specie, con l’impugnativa è semplicemente chiesto di ripristinare la situazione precedente allo stralcio. Oltretutto, per il convenuto, il fatto che la causa in parola sia stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto ha in pratica le medesime conseguenze della reiezione in ordine della petizione (appello p. 7; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 351; II CCA 5 giugno 2009 inc. n. 12.2008.231; TF 21 settembre 2006 4C.101/2006), da lui postulata in via preliminare prima ancora di aver chiesto la sua reiezione nel merito (risposta p. 17): avendo in definitiva ottenuto, sia pure per altri motivi, quanto aveva chiesto a suo tempo, egli, anche per questa ragione, non è dunque legittimato a postulare la modifica, su questo punto, del decreto qui impugnato.

                                   9.   L’appello avrebbe invece potuto essere dichiarato ammissibile, se e nella misura in cui il convenuto avesse censurato il giudizio con cui il Pretore aveva caricato gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna e compensato le ripetibili. Sennonché nel caso di specie egli, pur avendo postulato in questa sede la riforma del giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili in conseguenza del postulato annullamento del decreto di stralcio, non ha assolutamente preteso che la ripartizione tra le parti degli oneri processuali e delle ripetibili della prima sede sarebbe stata da riformare, ed eventualmente in che modo, anche nel caso in cui lo stralcio avesse invece trovato conferma. E in particolare non ha spiegato le ragioni di fatto e di diritto che in tal caso avrebbero imposto un diverso giudizio su tale questione. Non sufficientemente sostanziato, l’appello, su questo punto deve così essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

                                10.   Da quanto precede, discende che il gravame deve pertanto essere dichiarato inammissibile nel suo complesso. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'000'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 21 gennaio 2009 di AP 1 è irricevibile.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   3’500.b) spese                                                      fr.      100.-

                                         Totale                                                           fr.   3’600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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