Incarto n. 12.2009.225
Lugano 18 maggio 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 10 dicembre 2009 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 3
contro
la sentenza 27 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa a procedura speciale (locazione, validità della disdetta) promossa nei suoi confronti con istanza 4 maggio 2007 da
AO 1 rappr. dal RA 2 rappr. dall’ RA 1
volta a ottenere l’accertamento della validità della disdetta del contratto di locazione inviata il 28 agosto 2006 per la scadenza del 30 settembre 2007, domanda alla quale si è opposta la conduttrice e che il Pretore ha parzialmente accolto, accertando la validità della disdetta per il 29 settembre 2007 e accordando una protrazione unica e definitiva del contratto di locazione per il 29 settembre 2011, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'600.- a carico dell’istante per 1/3 e a carico della convenuta per 2/3, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’istante fr. 800.- per ripetibili;
appellante la convenuta, la quale chiede con appello del 10 dicembre 2009 la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare la disdetta del contratto di locazione;
preso atto che il 23 aprile 2010 la parte appellata ha comunicato di aver trovato il 21 aprile 2010 una soluzione transattiva con l’appellante, di modo che l’appello sarebbe diventato privo di oggetto;
constatato che l’appellante ha dichiarato con lettera ricevuta il 17 maggio 2010 di ritirare l’appello con le modalità previste nel verbale d’udienza sottoscritto il 21 aprile 2010 dalle parti in occasione di un’altra vertenza, di modo che l’appello è diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante, alla quale vanno caricate tasse e spese;
ritenuto che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza e di un valore di causa di fr. 58'000.- (pari a un anno di canone di locazione), mentre le parti hanno pattuito la compensazione delle ripetibili;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,
decreta 1. L’appello del 10 dicembre 2009 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (per un totale di fr. 200.-) sono poste a carico dell’appellante. Le ripetibili di appello sono compensate.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).