Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.09.2011 12.2009.224

30. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,736 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Appalto - norma SIA 118 - responsabilità per difetti

Volltext

Incarto n. 12.2009.224

Lugano 30 settembre 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.44 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 3 marzo 2008 da

 AO 1  rappr. dall'  RA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall'  RA 1   

con la quale l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 40'911,60 oltre interessi, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani di pari importo;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di fr. 50'250.-, somma successivamente ridotta in sede conclusionale a fr. 40'025.-, oltre interessi;

domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 19 novembre 2009, con cui ha integralmente accolto la petizione e respinto la domanda riconvenzionale;

appellante il convenuto con atto di appello 9 dicembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, di ordinare la cancellazione dell’ipoteca legale degli artigiani iscritta (recte: annotata) in via provvisoria e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con osservazioni 18 gennaio 2010 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in fatto:                      

A.     Nel corso dell'anno 2007 AO 1, titolare di una ditta individuale di arredamento di interni, ha eseguito lavori da parchettista su immobili di proprietà di AP 1 situati a __________. In relazione a queste opere ha quindi emesso fatture per totali fr. 70'911,60 (doc. D, I, L e M), rimaste impagate nella misura di fr. 40'911,60 (ricapitolazione doc. N) a seguito di pretesi importanti difetti nell'esecuzione. Le parti non sono riuscite a risolvere consensualmente la vertenza. Di qui la presente causa.

B.    Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 40'911,60 oltre interessi, somma corrispondente al saldo delle fatture relative alle opere eseguite, tenuto conto degli acconti ricevuti, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani, già annotata in via provvisoria sul fondo part. __________ RFD di __________, per il medesimo importo. Riepilogate le circostanze relative all'opera prestata e ai rapporti contrattuali sorti tra le parti, con riferimento alle contestazioni sorte l'attore ha negato la sussistenza di gravi difetti, alcune imperfezioni presenti potendo essere da lui sistemate se solo gliene fosse stata data la possibilità. Come previsto dalla Norma SIA 118, la cui applicazione è stata espressamente pattuita nei contratti in questione, l'attore sottolinea come il committente abbia unicamente un diritto alla riparazione dei difetti e non possa far valere pretese di riduzione della mercede per difetti, calcolata su un preteso minor valore dell'opera e sui costi di riparazione da parte di un altro artigiano. In caso di applicazione del regime legale in materia di contratti di appalto (art. 363 segg. CO) la notifica dei difetti sarebbe peraltro intempestiva e quindi ogni pretesa inammissibile.

C.    Il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo di respingere integralmente la domanda e di ordinare al competente Ufficio la cancellazione dell'annotazione di ipoteca legale provvisoria a carico del fondo in oggetto. Invocato il disposto dell'art. 8 CC, il convenuto contesta a priori ogni affermazione della parte attrice, opponendosi alla pretesa. Egli ritiene inoltre che, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, in particolare dal referto peritale a futura memoria, la difettosità dell'opera sia evidente e imputabile alle manchevolezze dell'artigiano. Le normative legali invocate dall'attore in merito alla notifica dei difetti e alla Norma SIA 118 non possono liberare l'artigiano dai doveri e dalle responsabilità che gli incombono. In via riconvenzionale il committente ha poi chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 50'250.- oltre interessi a vario titolo (rimborso delle spese legali e per la perizia a futura memoria, del costo di riparazione dell'opera, indennizzo per il minor valore della stessa e per i disagi causati dal ritardo). Nei successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle precedenti allegazioni, contestando quelle della rispettiva controparte. Con la risposta riconvenzionale è stata inoltre contestata ogni pretesa del committente.

D.    Esperita l'istruttoria, comprendente anche l'allestimento di una perizia giudiziaria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data 2, rispettivamente 9 novembre 2009, con le quali hanno ribadito le richieste espresse nei precedenti allegati, con riduzione a fr. 40'025.-, oltre interessi, della pretesa formulata con l'azione riconvenzionale.

E.     Con sentenza 19 novembre 2009 il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare all'attore fr. 40'901,60 più interessi al 5% dal 23 novembre 2007, facendo ordine all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere in maniera definitiva sul fondo part. __________ RFD di __________ l’ipoteca legale di pari importo. Ha per contro respinto l'azione riconvenzionale. Per entrambe le domande la tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico del convenuto, condannato alla rifusione di ripetibili alla controparte. Preliminarmente il giudice di prime cure ha rilevato come la stipulazione di un contratto di appalto e l'applicazione della Norma SIA 118 sono ammessi da entrambe le parti. In merito all'ammontare della mercede pretesa dall'attore, il giudice di prime cure ha fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, dalle quali ha dedotto che le opere fatturate sono state realizzate e che la somma fatturata è addirittura inferiore alla mercede definita sulla base di valori di mercato. Ricordata la portata del principio attitatorio e della massima dispositiva previsti dal diritto procedurale cantonale, con particolare riferimento all'obbligo delle parti di addurre i fatti sui quali fondano le loro pretese e di dare tempestivamente riscontro a quelli addotti dalla controparte contestandoli, il Pretore ha ravvisato una contestazione tardiva del convenuto in merito a due aspetti contestati. Il primo riguarda l'incasso degli acconti a saldo delle fatture emesse per gli interventi eseguiti su uno dei due fondi in oggetto, così da lasciare scoperte solamente le fatture concernenti l'altro fondo, ovvero quello poi gravato dall'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale. La relativa pretesa residua dell'attore è stata ritenuta dimostrata e corretta, nonché oggetto di valida interpellazione anticipata da cui deriva l'obbligo del debitore di corrispondere interessi di mora del 5%. La seconda censura ritenuta dal Pretore tardiva e irrispettosa del diritto al contraddittorio è quella relativa all'annotazione dell'ipoteca legale nel rispetto del termine di tre mesi dalla fine dei lavori ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC, la tesi del convenuto risultando contraddetta dalle emergenze istruttorie. Nel merito della pretesa avanzata in via riconvenzionale, il Pretore ha dapprima ritenuto che la notifica dei difetti da parte del committente era avvenuta in modo tempestivo, essendo ampiamente rispettato il termine di due anni previsto dall'art. 172 della Norma SIA 118. Il giudice di prime cure ha però ritenuto che l'invocata esistenza, al momento della consegna dell'opera, di difetti imputabili all'attore è circostanza che non merita accertamento, il convenuto avendo disatteso gli obblighi che gli incombevano in virtù dell'art. 169 cpv. 1 della Norma SIA 118. Questa disposizione impone infatti al committente di dare la possibilità all'appaltatore di eliminare i difetti prima di optare per un altro diritto di garanzia. Nelle circostanze concrete il giudice non ha ravvisato elementi tali da giustificare un'eccezione, quali un rifiuto dell'appaltatore o una sua incapacità di procedere alla riparazione del difetto. Aver deciso di affidare la riparazione ad una ditta terza ha comportato una violazione di tale disposizione, con l’obbligo per il committente di assumersi i costi e i rischi. La pretesa principale è pertanto stata accolta e quella riconvenzionale respinta, con accollo di spese e ripetibili al convenuto.

F.     Con appello 9 dicembre 2009 il convenuto postula che il giudizio di prima istanza venga riformato, nel senso di respingere la petizione, di ordinare la cancellazione dell’ipoteca legale degli artigiani iscritta (recte: annotata) in via provvisoria e infine di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In termini generali l'appellante ribadisce che "la pretesa fatta valere da controparte non risulta per nulla comprovata così come impone la dottrina e la prassi" (appello pag. 2 n. 2). Nessun bollettino sarebbe stato allestito e il perito giudiziale non avrebbe quindi potuto "sindacare in merito al costo e al valore di lavori di cui non risulta prova alcuna" (ibidem), non potendosi colmare la lacuna probatoria con una stima peritale. Lo stesso perito avrebbe confermato tali limiti, formulando esplicite riserve. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le pretese attoree sarebbero state contestate già con il primo allegato di causa e quindi le allegazioni del convenuto non sarebbero affatto tardive. A torto il primo giudice avrebbe inoltre tratto conclusioni in merito al pagamento di acconti a fronte di assenza di contestazioni dell'attore. L'appellante rimprovera altresì al giudice di prime cure di non aver riconosciuto e sanzionato la tardività della domanda di annotazione dell'ipoteca legale, il termine di tre mesi dalla fine dei lavori non essendo stato ossequiato, come emergerebbe dalle deposizioni di numerosi testi. L'azione riconvenzionale merita inoltre accoglimento poiché dagli atti di causa emergerebbe chiaramente l'esistenza di grossolani difetti dell'opera, regolarmente notificati e tali da escludere che il committente possa ancora voler collaborare con lo stesso artigiano per porvi rimedio, una riparazione integrale essendo peraltro esclusa. I danni subiti dall'appellante sono dimostrati e vanno pertanto riconosciuti.

Delle osservazioni 18 gennaio 2010, con le quali l’attore propone la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                   2.   A questo stadio della lite è ormai pacifico che tra le parti sia venuto in essere un contratto di appalto retto, specialmente in punto alla responsabilità per difetti, dalle Norme SIA 118. In base a questo regolamento, per quanto qui interessa, l’imprenditore è di principio responsabile dell’esecuzione senza difetti dell’opera (art. 165 cpv. 1), ritenuto che per difetto - come stabilito dall’art. 368 CO, al quale la normativa SIA rinvia (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2648 segg.) s’intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente. Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia per i difetti dura due anni, decorrenti dal giorno del collaudo dell’opera (art. 172), ritenuto che durante il periodo di garanzia, il committente - in deroga alle disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO) - ha il diritto di far valere in ogni momento il diritto derivante dall’accertamento dei difetti (art. 173 cpv. 1). L’imprenditore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal committente durante il periodo di garanzia (art. 174 cpv. 1) e, in caso di contestazione, spetta all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisce una difformità del contratto (art. 174 cpv. 3; II CCA 10 settembre 2002 inc. n. 12.2001.192, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Rep. 1997 p. 198 consid. 3.4; BR 1993 n. 215, p. 103; Gauch, op. cit., n. 2696; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 8 ad art. 174) e ciò in deroga ai principi generali per i quali compete al committente provare l’esistenza di un difetto (Gauch, op. cit., n. 1507 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., n. 4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I, n. 74 all’art. 368). Per ogni difetto tempestivamente segnalato e riscontrato, il committente può far valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del danno da parte dell’imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se entro tale termine costui non elimina i difetti, il committente ha il diritto di esigere le migliorie dell’opera, una riduzione del prezzo corrispondente al minor valore dell’opera oppure, a determinate condizioni, di recedere dal contratto (art. 169 cpv. 1).

                                   3.   Nel caso in questione, l'appellante censura anzitutto il giudizio pretorile ribadendo che "la pretesa fatta valere da controparte non risulta per nulla comprovata così come impone la dottrina e la prassi" (appello pag. 2 n. 2). Tale affermazione, del tutto generica, non è supportata da un'analisi critica delle tesi espresse dal primo giudice. L'appellante si limita a rilevare che nessun bollettino di lavoro sarebbe stato allestito, dando per implicita, senza spiegarne i motivi, la rilevanza di una simile circostanza. In termini altrettanto imprecisi, egli pretende sussistere una lacuna probatoria in merito al costo e al valore dei lavori, la cui entità neppure sarebbe provata, e pretende che una stima da parte del perito non sia atta a colmarla. A prescindere dalle considerazioni sulla valenza probatoria della perizia (cfr. considerando successivo), su questo punto l'appello è senz'altro irricevibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

                                4.1   Il Pretore ha formulato il giudizio in merito all'ammontare della mercede dovuta all'attore facendo proprie le risultanze della perizia giudiziaria, ritenuta quale elemento sufficiente per considerare provata l'esecuzione dei lavori fatturati e per determinarne l'entità e il valore, sulla base di prezzi di mercato. L'appellante censura questa conclusione sottolineando i limiti della perizia, che lo stesso perito avrebbe riconosciuto formulando esplicite riserve al riguardo. Seppur con una formulazione succinta e poco esplicita, l'appellante sembra pertanto voler rimproverare al primo giudice uno scorretto apprezzamento delle prove e di non aver riconosciuto la rilevanza dell'onere probatorio incombente all'attore, facendo acriticamente proprie le conclusioni di una perizia giudiziaria che non può essere considerata concludente.

                               4.2.   L’art. 253 CPC-TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC-TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253).

                               4.3.   In questa sede, come detto, l'appellante pretende che la perizia giudiziaria non avrebbe fornito al giudice gli elementi di giudizio necessari poiché, il perito stesso avrebbe esposto "numerose riserve in merito all'effettivo lavoro effettuato e quindi non ne da la minima conferma" (appello pag. 3). La censura è inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Infatti, l'appellante si limita a riproporre una sua interpretazione delle risposte del perito, senza indicare in modo puntuale quali sarebbero le conclusioni errate del giudice di prime cure e in che modo gli elementi invocati avrebbero potuto determinare un giudizio diverso. Fosse anche ammissibile, la censura andrebbe comunque respinta nel merito. Si tratta infatti di obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del referto peritale. La perizia giudiziaria aveva anche lo scopo di accertare la correttezza della quantificazione delle pretese dell'attore per le prestazioni svolte sulla base di precisi accordi, ovvero delle conferme d'ordine (doc. E, F e G) che il perito ha esaminato confrontandone il contenuto con quello delle fatture contestate (cfr. risposta al quesito n. 3). A fronte di chiare risposte del perito ai quesiti formulati dall'attore e dal convenuto (con le domande e le controdomande peritali), con le conclusioni e le censure d'appello l'appellante non ha opposto altro che sue soggettive obiezioni, contrapponendo sostanzialmente la propria opinione a quella del perito o cercando di dare a quest'ultima un significato diverso da quello attribuitole dal Pretore. Gli argomenti sollevati dall'appellante non dimostrano l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario o la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto emersi. A torto l'appellante pretende quindi di poter dedurre l'inconcludenza della perizia da alcune considerazioni espresse dal perito, a cui cerca a torto di dare una valenza di riserva esplicita e generale. Oltre a trattarsi di considerazioni su aspetti puntuali, queste sono da intendere quale puntualizzazione e contestualizzazione del lavoro svolto dal perito, in condizioni che non hanno comunque impedito di dare precise risposte ai quesiti postigli. Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito.

                               4.4.   Che le risultanze della perizia giudiziaria non siano atte a soddisfare le esigenze poste dall'art. 8 CC in merito all'onere della prova incombente all'attore, è rimasta una tesi d'appello appena accennata, immotivata e pertanto a sua volta inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

                                5.1   L'appellante, in modo tanto perentorio quanto succinto, obietta l'assunto pretorile secondo il quale le pretese attoree sarebbero state contestate solo con le conclusioni di causa e quindi tardivamente. Oltre ad essere dubbia la sua ammissibilità per carente motivazione, la tesi non merita comunque accoglimento. Infatti, come accennato sopra, il Pretore ha ravvisato una contestazione tardiva del convenuto solo in merito a due precisi aspetti, ovvero la questione degli acconti a saldo di alcune delle varie fatture emesse e il rispetto dei termini per l'annotazione in via provvisoria dell'ipoteca legale sul fondo del convenuto. Entrambe le conclusioni meritano conferma.

                                5.2   In merito alle conseguenze del versamento di acconti per complessivi fr. 30'000.la decisione pretorile non presta fianco a critiche. La contestazione del convenuto in merito al saldo totale di alcune fatture tramite acconti e allo scoperto limitato alle fatture rimanenti è stata effettivamente tardiva, poiché proposta solo con le conclusioni. Comunque incomprensibile e quindi irricevibile è la censura d'appello sulla questione degli acconti, limitandosi l'appellante ad accennare ad una pretesa mancata contestazione dell'attore (pag. 4 n. 2 in fine), senza indicare in che modo tale circostanza sarebbe atta a sovvertire le conclusioni pretorili.

                                5.3   Merita conferma anche la conclusione pretorile sulla tardività della contestazione, effettivamente espressa per la prima volta con le conclusioni e quindi in dispregio del diritto al contraddittorio, con la quale il convenuto ha preteso che l'annotazione in via provvisoria dell'ipoteca legale sarebbe avvenuta dopo la decorrenza del termine perentorio di tre mesi. La censura di appello sarebbe comunque da respingere poiché non si confronta con la tesi del Pretore, in particolare con il significato da questi attribuito allo scritto 24 settembre 2007 (doc. DD) con il quale il legale del committente ha sollecitato la conclusione dei lavori. L'appellante si limita a riproporre inalterate la conclusioni presentate in prima sede e a esporre sue deduzioni sulla base di elementi emersi dall'istruttoria, in particolare dell'interpretazione, tutt'altro che univoca, delle dichiarazioni dei testi.

                                   6.   Già si è detto (considerando n. 2) in merito all'applicabilità della Norma SIA 118, rimasta incontestata. L'appellante ritiene che l'esistenza di difetti sia dimostrata e che da tale difettosità dell'opera, appurata dalle perizie, debba esserne dedotta l'incapacità dell'appaltante a procedere alla riparazione. Non sarebbe quindi rimasta alcuna alternativa all'intervento riparatore di un'altra ditta poiché "non si può pretendere che un committente abbia ancora voglia di collaborare con un artigiano il cui lavoro è stato definito da ben due esperti oramai non più riparabile al 100% in quanto un minor valore sarà sempre presente" (appello, pag. 6 n. 4). La tesi non merita conferma. Il Pretore ha infatti ritenuto che il committente ha violato il disposto dell'art. 169 cpv. 1 della Norma SIA per non aver preteso dall'attore una riparazione dei difetti imputatigli. Il giudice non ha infatti riconosciuto l'esistenza di motivi che potrebbero indurre a dubitare che questi fosse in grado di eseguirli, così come commissionati ad una ditta terza. L'appellante neppure contesta tali circostanze, che anzi conferma, e si limita ad invocare una tesi che vorrebbe riconoscere al committente un diritto a determinarsi sulla base di sue soggettive considerazioni, ovvero la volontà o meno di continuare a collaborare con l'appaltatore. La censura è ancora una volta infondata.

                                   7.   In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall'appellante, per cui l'appello, infondato, deve essere respinto e la sentenza di prime cure confermata. Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 80'936,60 (fr. 40'911,60 + 40'025.-), seguono l'integrale soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC-TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 9 dicembre 2009 di AP 1

 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.  2'100.b) spese                                                      fr.     100.totale                                                            fr.   2'200.da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2009.224 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.09.2011 12.2009.224 — Swissrulings