Incarto n. 12.2009.209
Lugano 14 gennaio 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.964 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 7 luglio 2009 da
AP 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 1
con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'083.75 o "ciò che il giudice riterrà opportuno" a titolo di rimborso delle pigioni già versate, alla custodia dei mobili e oggetti fino al massimo al 30 novembre 2009 "o ciò che il giudice riterrà opportuno" e all'assunzione da parte del convenuto della responsabilità o organizzazione e pagamento del trasloco, nonché al versamento di un importo a discrezione del giudice a titolo di risarcimento danni "per avermi messo i bastoni fra le ruote";
domanda estesa all'udienza di discussione 7 settembre 2009 di fr. 1'725.- per spese di trasloco e avversata dal convenuto, e che la Pretora ha respinto con sentenza 30 ottobre 2009;
appellante l'istante che con appello 20 novembre 2009 chiede l'accoglimento della propria istanza 7 giugno [recte: luglio] 2009;
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
che con istanza 7 luglio 2009 AP 1 (in qualità di subconduttore), dopo aver adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, ha chiesto la condanna di AO 1 (come sublocatore) al pagamento di fr. 10'083.75 o "ciò che il giudice riterrà opportuno" a titolo di rimborso delle pigioni già versate a quest'ultimo, alla custodia dei mobili e oggetti fino al massimo al 30 novembre 2009 "o ciò che il giudice riterrà opportuno" e all'assunzione da parte del convenuto della responsabilità o organizzazione e pagamento del trasloco dell'istante, nonché al versamento di un importo a discrezione del giudice a titolo di risarcimento danni "per avermi messo i bastoni fra le ruote";
che all'udienza di discussione 7 settembre 2009, che è valsa pure quale dibattimento finale, l'istante ha esteso la propria richiesta di fr. 1'725.- per spese di trasloco, mentre il convenuto si è opposto integralmente all'istanza;
che con sentenza 30 ottobre 2009 la Pretora ha respinto l'istanza;
che contro il giudizio testé menzionato è insorto l'istante con appello 20 novembre 2009, con il quale chiede l'accoglimento della propria istanza 7 giugno [recte: luglio] 2009;
che il gravame non è stato intimato per osservazioni alla controparte;
che i documenti (ricevuta 7 novembre e 8 novembre 2008; contratto di locazione dal 1° gennaio 2009; lettera 18 novembre 2009 al Ministero pubblico di Lugano) prodotti in appello sono inammissibili, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando la produzione di nuove prove in seconda istanza;
che quanto menzionato dall'appellante nella "premessa" (pag. 1 seg.) su quello che si aspetta "dalla giustizia", esternando considerazioni negative sulla persona del convenuto e su quella della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 4, nonché sulla sua speranza in merito all'oggettività della Seconda Camera civile esula dal presente giudizio;
che lo stesso dicasi della circostanza, affermata dall'appellante (pag. 2 in alto), secondo la quale la sentenza conterrebbe "solo errori non rispecchiando per niente quanto esposto nella mia istanza e nemmeno le informazioni raccolte in fase istruttoria";
che l’appellante si diffonde invero in considerazioni generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto prevede l’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309);
che secondo l'appellante la sentenza impugnata avrebbe dovuto indicare i termini di ricorso;
che egli non trae conclusioni da tale asserzione, sicché la medesima è finanche irricevibile;
che in ogni caso il giudice civile di prima istanza non ha l’obbligo di indicare i rimedi giuridici (sentenza CCC 23 novembre 2004, pubb. in RtiD I-2005 13c 733);
che l'appellante contesta inoltre l'accertamento pretorile secondo il quale il contratto di locazione concerne un appartamento di 2 locali e mezzo, mentre a suo dire si tratterebbe di un appartamento di tre locali (pag. 2 in mezzo);
che al riguardo egli rinvia al contenuto della propria istanza, sicché la censura sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in ogni caso l'allegazione non può essere condivisa, dato che nell'istanza in questione lo stesso subconduttore ha spiegato che il contratto concerneva la sublocazione di "due locali oltre a cucina, sala da bagno e cantina" e ha soggiunto che "unico contratto che è stato accettato sia dall'amministrazione, sia dal sostegno sociale" è quello datato 11 giugno 2008 (doc. R a tergo), nel quale la composizione è indicata consistere proprio in due locali, cucina e sala da bagno;
che è ininfluente ai fini del giudizio la censura dell'appellante secondo la quale la Pretora avrebbe erroneamente accertato che prima del contratto 11 giugno 2008 (con decorrenza retroattiva dal 1° aprile 2008) tra le parti erano stati conclusi altri due contratti di locazione afferenti lo stesso appartamento, datati 7 maggio 2008 rispettivamente 11 giugno 2008 (pag. 2 in mezzo);
che invero la prima giudice ha reputato che siccome il subconduttore aveva occupato l'ente dall'aprile 2008 al maggio 2009, egli non poteva chiedere la restituzione delle relative pigioni (sentenza impugnata, pag. 3 in alto), e che quindi determinante ai fini del giudizio è solo il periodo di locazione inerente al contratto 11 giugno 2008;
che di conseguenza sono irrilevanti anche le argomentazioni dell'appellante su asseriti vizi afferenti i contratti datati 7 maggio 2008 e 11 giugno 2008 (pag. 3 in basso);
che per quanto esposto sopra risulta irricevibile anche l'affermazione dell'istante secondo la quale anche il contratto 11 giugno 2008 sarebbe stato da lui sottoscritto per timore;
che egli trae, invero, dal proprio asserto la conseguenza che il relativo canone di locazione gli debba essere restituito (pag. 3 in fondo e 4 in alto), non confrontandosi pertanto con l'argomentazione pretorile secondo la quale durante il periodo dall'aprile 2008 al maggio 2009 egli ha occupato i locali in questione e che quindi non ha diritto di chiedere la restituzione delle relative pigioni (sentenza impugnata, pag. 3 in alto);
che l'appellante sostiene di aver lasciato l'appartamento a fine ottobre 2008 "per salvare la mia vita" e di condurre dal novembre 2008 in locazione un appartamento a __________ (pag. 3 in mezzo);
che tuttavia egli stesso ha affermato nella propria istanza (pag. 7 in fondo) di aver lasciato i propri mobili nell'appartamento, ciò che equivale ad occupare l'ente locato;
che di conseguenza le argomentazioni summenzionate sono ininfluenti ai fini del giudizio;
che d'altra parte qualora l’appellante avesse ritenuto che la mobilia fosse stata trattenuta dalla controparte in maniera abusiva, egli avrebbe dovuto avvalersi dei mezzi giuridici previsti per la restituzione al proprietario dei medesimi, cosa che non ha fatto;
che l'appellante critica la Pretora laddove ella ha affermato che alcune pigioni sono state versate direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale;
che tale argomentazione è stata espressa dalla prima giudice (sentenza impugnata, pag. 3 in alto) a titolo abbondanziale ("tanto più"), sicché resistendo alla critica la motivazione pretorile principale, per i motivi che sono illustrati nel presente giudizio, non vi è motivo di chinarsi su tale censura;
che l'appellante critica la Pretora laddove essa ha affermato che egli non ha portato alcuna prova delle sue affermazioni;
che al riguardo l'appellante rinvia alla "prova fotografica che AO 1 occupava tuttora abusivamente la seconda stanza e che giocoforza le mie cose si trovavano sparse nell'appartamento e che ho dovuto mettere del materiale sui balconi, materiale che si è per forza rovinato dalle intemperie (richiesta di risarcimento danni)" (pag. 2 in basso);
che dalla documentazione in questione (cd allegato all'istanza) non vi è alcuna evidenza che la camera fotografata sia stata effettivamente occupata dal sublocatore;
che sempre sotto questo aspetto l'appellante afferma che lo stesso legale di controparte avrebbe affermato nel proprio riassunto scritto 7 settembre 2009 che il subconduttore ha lasciato "la camera locata" e non i due locali, a dimostrazione che egli disponeva unicamente di una camera (pag. 3 in alto);
che in realtà l'avv. RA 1 ha rinviato a quanto affermato dallo stesso istante in occasione dell'udienza 10 giugno 2009 dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, ove egli ha affermato di aver lasciato la camera locata a fine ottobre 2008, pur lasciando depositate nell'appartamento le proprie masserizie, sicché il convenuto non ha ammesso alcunché al riguardo;
che l'appellante soggiunge che l'avvocato di controparte avrebbe falsamente affermato che egli da tempo non versava più nulla a titolo di pigione o quant'altro (pag. 2 in basso);
che tale allegazione è ininfluente ai fini del giudizio, ove la questione di eventuali pigioni impagate non è oggetto del contendere;
che lo stesso dicasi dell'affermazione dell'istante sul fatto che la controparte gli avrebbe "messo il bastone fra le ruote";
che all'udienza di discussione 7 settembre 2009 il subconduttore ha rinviato al riguardo al doc. V (pag. 1 in fondo), che trattasi di un e-mail 16 luglio 2009 della controparte a __________ __________ del Servizio sociale di Bellinzona, ove questi ha affermato di essere stato aggredito dall'istante e chiuso in camera a chiave, di modo che gli agenti di polizia hanno dovuto scardinare la porta e che i relativi danni sono da imputare al subconduttore;
che tale circostanza non è stata oggetto del procedimento qui all’esame;
che su questo aspetto l'appellante afferma di avere "fatto opposizione contro le proposte del 19.10.2009 del ministero pubblico in quanto manca la base legale (…) e non è vero che ho sequestrato AO 1 (…)" (pag. 3 in fondo);
che anche tale censura, per i motivi testé illustrati, è irrilevante ai fini del giudizio;
che l'appellante conclude chiedendo la concessione dell'assistenza giudiziaria per il giudizio di prima istanza, rifiutata dalla Pretora, e postula il suo riconoscimento anche in questa sede (pag. 4);
che la richiesta non può essere accolta, poiché l’istanza era sprovvista, per i motivi illustrati sopra, di parvenza di buon diritto, così come risulta essere il presente gravame;
che l'appello può quindi essere evaso con la procedura dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a carico dell’appellante, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto gli art. 148 e 313bis CPC e la vigente LTG,
pronuncia: 1. L'appello 20 novembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.b) spese fr. 50.totale fr. 100.già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).