Incarto n. 12.2009.196
Lugano 16 novembre 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.238 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 dicembre 2006 da
AP 1 rappr. dagli RA 1 e RA 3
contro
AO 1 rappr. da RA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 66'002.60 oltre interessi al 5% dal 25 dicembre 2005, domanda alla quale quest’ultimo si è opposto e che il Pretore ha parzialmente accolto per fr. 3'701.20 con sentenza 15 ottobre 2009;
appellante l’attore che con atto di appello 5 novembre 2009 chiede l’assunzione di una perizia in sede di appello in merito alla sua incapacità lavorativa, subordinatamente l’ammissione dell’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal Pretore con ordinanza 5 giugno 2009. Nel merito domanda invece che in riforma del primo giudizio venga annullata la decisione impugnata e accolta la petizione 18 dicembre 2006, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede;
mentre il convenuto, con osservazioni 16 dicembre 2009, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. La sera del 24 dicembre 2005 AP 1 si trovava al Bar __________ a __________. Mentre si recava in bagno, ha notato la presenza di AO 1. Temendo un’aggressione da parte di quest’ultimo, AP 1 si è rinchiuso all’interno del bagno. AO 1, picchiando contro la porta del bagno, lo ha minacciato con le parole “esci che ti ammazzo”, “esci che ti spacco la faccia” e lo ha chiamato “ladro”, “bastardo”. AP 1 si è poi recato all’esterno del bar, dove è stato raggiunto da AO 1, che lo ha strattonato e colpito al volto, provocandogli contusioni alla mandibola sinistra e allo zigomo sinistro (doc. A e C).
B. Per i fatti sopra descritti, mediante decreto di accusa 20 febbraio 2006, il Sostituto procuratore Pubblico __________ ha ritenuto colpevole AO 1 di minaccia, ingiuria e lesioni semplici e lo ha condannato a versare una multa di fr. 400.- (doc. B). AO 1 non ha sollevato opposizione, ragione per cui la summenzionata decisione è cresciuta in giudicato. Con scritto 25 aprile 2006, AP 1 ha chiesto a AO 1 il versamento di complessivi fr. 27'968.10 a titolo di risarcimento danni, ossia fr. 21'458.10 per perdita di guadagno, fr. 1'510.per danni materiali e fr. 5'000.- quale indennità per torto morale (doc. I). AO 1 ha cautelativamente contestato le pretese, chiedendo di poter visionare la documentazione a fondamento delle stesse (doc. J).
C. Con petizione 18 dicembre 2006 AP 1 ha domandato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 66'002.60 oltre interessi al 5% dal 25 dicembre 2005 a titolo di risarcimento per i danni subiti, più precisamente fr. 20'085.- per perdita di guadagno (doc. K, L, M, N) dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale di 49 rispettivamente 52 giorni (doc. D, E, F, G), fr. 39'163.60 per perdita di guadagno riconducibile a diminuzione di rendimento, fr. 1'754.- per danni materiali (doc. O, P), nonché fr. 5'000.- per torto morale. Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione con risposta 5 giugno 2007, sostenendo in sintesi di non aver mai commesso alcun reato nei confronti dell’attore, evidenziando che il decreto di accusa 20 febbraio 2006 sarebbe completamente infondato e contestando l’entità e l’ammontare delle poste di danno fatte valere dall’attore. In replica, duplica e con le conclusioni scritte le parti si sono riconfermate nelle proprie rispettive e antitetiche allegazioni e domande.
D. Con sentenza 15 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione, osservando innanzitutto che il giudice civile deve attenersi alle risultanze e agli accertamenti di fatto emersi durante il procedimento penale, nel caso concreto dunque al decreto di accusa 20 febbraio 2006, e valutarne autonomamente le conseguenze giuridiche. Il Pretore ha poi esposto le premesse dell’atto illecito giusta l’art. 41 CO – danno, illiceità, nesso di causalità e colpa – ed esaminato la sussistenza di tali premesse in relazione alle pretese attoree. Per quanto concerne la perdita di guadagno dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale, il giudice di prime cure ha riconosciuto all’attore unicamente un importo di fr. 3'691.20 calcolato su uno stipendio lordo ipotetico posteriore agli avvenimenti del 24 dicembre 2005 di fr. 485.35 al giorno, da cui ha dedotto un’indennità giornaliera di fr. 370.-, moltiplicando l’importo ottenuto per 32 giorni, dal 25 dicembre 2005 al 25 gennaio 2006. Il Pretore, fondandosi sulla perizia giudiziaria, non ha invece riconosciuto le altre perdite di guadagno per inabilità lavorativa successiva al 25 gennaio 2006, non sussistendo un nesso causale con il comportamento illecito del convenuto. Per quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito della diminuzione di rendimento, il Pretore ha respinto la pretesa in mancanza di un nesso causale naturale e adeguato tra la diminuzione di rendimento subita dall’attore e i fatti del 24 dicembre 2005. In merito alla pretesa di danno materiale, il giudice di prime cure ha riconosciuto fr. 10.- per il lavaggio dei pantaloni macchiati di sangue, mentre ha respinto la pretesa per il danneggiamento del giaccone in pelle in mancanza di prove. Il Pretore ha infine respinto la pretesa per torto morale, non essendo stato dimostrato un patimento di una certa importanza a seguito della lesione corporale ai sensi dell’art. 47 CO, né una sofferenza fisica, psichica o morale cagionata dalle ingiurie e dalle minacce del convenuto ai sensi dell’art. 49 CO.
E. L’attore è insorto contro il giudizio pretorile con appello 5 novembre 2009. Per quanto concerne la perdita di guadagno dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale, l’appellante contesta innanzitutto la base di calcolo utilizzata dal Pretore. A suo dire il reddito lordo da cui dedurre l’indennità giornaliera di fr. 370.- ammonterebbe infatti a fr. 637.80 al giorno, ragione per cui la perdita di guadagno dal 25 dicembre 2005 al 25 gennaio 2006 ammonterebbe a complessivi fr. 8'569.60. Sarebbe infatti notorio che l’A__________ L__________, per la quale egli avrebbe lavorato dal 1° luglio 2002 al 28 febbraio 2005, faceva parte del gruppo S__________. Di conseguenza il Pretore avrebbe dovuto tenere conto anche del certificato di salario 2004 (doc. K) e quello per il periodo 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L). Per quanto riguarda invece le successive perdite di guadagno dovute a incapacità lavorativa, l’appellante rimprovera al Pretore di essersi basato unicamente sulla perizia giudiziaria, senza tener conto dei certificati medici (doc. D, E, F, G, H). A suo dire la perizia giudiziaria sarebbe inaffidabile, poiché si baserebbe su elementi astratti, i periti avendolo visitato soltanto 40 mesi dopo i fatti. Se il Pretore avesse invece tenuto conto dei summenzionati certificati medici, il nesso di causalità sarebbe comprovato. Per quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito della diminuzione di rendimento, l’appellante censura il giudizio impugnato, in quanto a suo dire il comportamento illecito dell’appellato sarebbe conditio sine qua non della sua diminuzione di rendimento. In merito alla pretesa di danno materiale, l’appellante rileva di aver comprovato con il doc. P il valore del giaccone, la cui acquisizione sarebbe stata ammessa con ordinanza 24 ottobre 2007, ragione per cui anche il danneggiamento dello stesso sarebbe stato dimostrato. Per quanto concerne la pretesa per torto morale in seguito a lesione corporale, l’appellante si duole che il Pretore si sia basato su una decisione non più attuale del Tribunale federale. A suo modo di vedere, l’incapacità lavorativa sarebbe sufficiente per riconoscere l’indennizzo richiesto. In merito alla pretesa per torto morale in seguito alle ingiurie e minacce subite, sostiene di aver avuto paura per diverso tempo, tanto da non voler uscire di casa, ciò che costituirebbe prova sufficiente della sua sofferenza. Infine osserva che le spese di causa avrebbero dovuto essere suddivise in ragione di un mezzo ciascuno, tenendo anche conto del fatto che il Pretore avrebbe causato spese inutili interrogando tre testi già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico. Asserisce ad ogni modo che la petizione 18 dicembre 2006 andrebbe integralmente accolta e le spese poste a carico dell’appellato. L’appellante chiede l’assunzione di una superperizia in sede di appello vista la discordanza della perizia giudiziaria con i certificati medici prodotti, nonché il suo interrogatorio formale, subordinatamente l’ammissione dell’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal Pretore con ordinanza 5 giugno 2009.
F. Delle osservazioni 16 dicembre 2009 del convenuto al gravame, del quale è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
e considerato
in diritto:
1. A questo stadio della lite è pacifico quali sono le premesse dell’atto illecito giusta l’art. 41 CO (danno, illiceità, nesso di causalità e colpa), esposte dal Pretore al considerando n. 3 della sentenza 15 ottobre 2009. L’appellante contesta per contro l’esame effettuato dal giudice di prime cure in merito alla sussistenza di tali premesse in relazione alle pretese risarcitorie da lui avanzate. I punti litigiosi vertono in particolare sull’entità e sull’ammontare della perdita di guadagno dovuta a incapacità lavorativa, della perdita di guadagno riconducibile a diminuzione di rendimento, dei danni materiali subiti nonché del torto morale patito.
2.Per quanto concerne la perdita di guadagno dovuta a incapacità lavorativa totale e parziale, l’appellante rimprovera al Pretore di aver calcolato il reddito lordo giornaliero senza tener conto del certificato di salario 2004 (doc. K) e quello per il periodo 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L), benché sia notorio che l’A__________ L__________, per la quale egli avrebbe lavorato dal 1° luglio 2002 al 28 febbraio 2005, faceva parte del gruppo S__________. La censura, con la quale egli contesta soltanto la base e non il metodo di calcolo, è infondata. Preliminarmente va osservato che in sede di appello vige il chiaro divieto di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appellante non ha mai addotto negli allegati di causa né nelle conclusioni scritte di aver lavorato per l’A__________ L__________ dal 1° luglio 2002. Ciò costituisce un fatto nuovo, di cui non può essere tenuto conto. Se la circostanza che l’A__________ L__________ faccia parte del gruppo S__________ sia notoria o meno, può essere lasciato indeciso, non essendo ad ogni modo di alcuna rilevanza nel caso concreto. L’appellante avrebbe infatti dovuto dimostrare di aver mantenuto la stessa posizione all’interno del gruppo S__________ e di aver goduto dello stesso trattamento salariale sia prima che dopo il 1° marzo 2005. Egli non ha però prodotto i relativi contratti di lavoro, né proposto alcun altro mezzo di prova in proposito. Dalla perizia giudiziaria risulta che egli era consulente aziendale presso l’A__________ L__________ dal 2003, mentre che dal marzo 2005 ha svolto la funzione di consulente assicurativo presso la S__________ nel settore vita (perizia pag. 4, 5 e 14). In altre parole emerge che nel 2005 ha cambiato attività e funzione all’interno del gruppo, ragione per cui gli incombeva l’onere di comprovare la continuità del precedente contratto di lavoro anche dal mese di marzo 2005, ciò che però non ha fatto e che non sembra neanche essere il caso. Di conseguenza il Pretore ha correttamente calcolato il reddito lordo basandosi unicamente sul doc. N, ossia sui conteggi di salario effettuati dalla nuova datrice di lavoro S__________, senza tenere conto dei certificati di salario 2004 (doc. K) e 1° gennaio 2005 – 28 febbraio 2005 (doc. L). Il giudice di prime cure ha giustamente riconosciuto all’attore unicamente un importo di fr. 3'691.20 quale indennità per la perdita di guadagno in seguito a incapacità lavorativa dal 25 dicembre 2005 al 25 gennaio 2006, considerando uno stipendio lordo ipotetico posteriore, vista la mancanza di documenti attestanti lo stipendio presso il gruppo S__________ prima degli avvenimenti del 24 dicembre 2005, ossia dal 1° marzo 2005. L’appellante non ha per contro contestato il calcolo dell’indennità in giorni così come effettuato dal Pretore, ragione per cui non occorre chinarsi sul calcolo stesso.
3. L’appellante rimprovera poi al Pretore di non aver riconosciuto le altre perdite di guadagno per inabilità lavorativa successiva al 25 gennaio 2006, più precisamente al 50% dal 26.01.2006 al 01.03.2006, al 100% dal 21.07.2006 al 06.08.2006 e al 50% dal 07.08.2006 al 23.08.2006, fondandosi unicamente sulla perizia giudiziaria, inaffidabile poiché basata su elementi astratti, senza tener conto dei certificati medici doc. E-H, negando di conseguenza l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento illecito dell’appellato e le summenzionate perdite di guadagno. Per questo motivo l’appellante ha chiesto di far allestire in questa sede una superperizia e di sentirlo in interrogatorio formale, subordinatamente ha domandato l’ammissione dell’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009, rifiutata dal Pretore con ordinanza 5 giugno 2009.
3.1 L’art. 322 CPC stabilisce che il giudice, se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento, può ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c (lett. a), rispettivamente può ordinare su istanza di parte l’assunzione di quelle prove che vennero offerte, ma che furono rifiutate dal pretore (lett. b). Secondo la dottrina e per costante giurisprudenza, il principio dell’applicazione dell’art. 322 CPC, in particolare della sua lett. a, che costituisce una semplice facoltà e non un obbligo per l’autorità di appello e che non deve servire per supplire alle negligenze delle parti nella conduzione della fase istruttoria e nell’allegazione delle eccezioni e contestazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 322 CPC), va applicato con la massima prudenza, ritenuto che si tratta di un’eccezione al divieto generale di proporre nova in seconda istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 322 CPC). Scopo della lett. b della medesima norma, per la quale valgono gli stessi principi giurisprudenziali, è per contro di permettere alla parte di far capo ai mezzi di prova da lei offerti nel rispetto delle norme di procedura relative alla fase probatoria, ma non ammessi in prima sede, concretizzando così il suo diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 e 18 ad art. 322 CPC; II CCA 13 dicembre 2001, inc. 12.2001.4).
3.2 Nel caso in esame questa Camera non può aderire alla richiesta di far allestire una superperizia in sede di appello. L’istituto della superperizia è innanzitutto un mezzo di prova non previsto dal codice di rito, ragione per cui già soltanto per questo motivo, la richiesta dell’appellante andrebbe respinta. Si osserva ad ogni modo che non vi è comunque motivo di assumere una nuova perizia in seconda istanza, la perizia giudiziaria agli atti essendo sufficientemente dettagliata e rispondendo ai quesiti posti. Il Servizio Accertamento Medico (SAM), Centro di perizie mediche dell’Ospedale Regionale di Bellinzona, riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ha infatti effettuato una perizia pluridisciplinare ambulatoriale, nell’ambito della quale i periti hanno esaminato l’appellante sul piano psichiatrico, reumatologico e oftalmologico. Dalla lettura della perizia appare palese che i periti, al momento dell’allestimento del referto nel 2009, hanno tenuto conto del fatto che l’evento traumatico subito dall’appellante risaliva ad alcuni anni prima, ossia al 24 dicembre 2005, basta citare alcuni tra più esempi: “la problematica peritale attuale riguarda un’aggressione, riferita dal peritando in data 24.12.2005” (pag. 14 perizia), “il contenuto del pensiero non mostra una focalizzazione particolare che riguardi i temi legati all’aggressione subita il 24.12.1005 e al suo malessere psicologico insorto a seguito, come invece da lui sostenuto durante il colloquio. Il Dr. __________ precisa che la descrizione fatta dal peritando di alcuni sintomi, come per esempio l’insonnia, il comportamento di evitamento, i fenomeni di flashback e gli incubi notturni, sono apparsi complessivamente vaghi. Esprime inoltre la sensazione che il peritando confermasse ogni nuovo elemento che gli veniva proposto” (pag. 16 perizia; cfr. anche risposta al quesito n. 4, pag. 20 perizia), “il Dr. __________ […] afferma che i dolori accusati a livello dell’osso zigomatico a sin. e della mandibola sin., apparsi dopo l’evento traumatico del 24.12.2005, sono da mettere in relazione con le asserite percosse subite durante l’aggressione. Precisa che un trauma contusivo porta abitualmente a un quadro algico che può perdurare alcune settimane, sintomi che in seguito, in assenza di alterazioni strutturali postraumatiche permanenti, come è il caso del peritando, scompaiono completamente” (pag. 17 perizia; cfr. anche risposta al quesito n. 1, pag. 18 perizia). Nel loro referto i periti del SAM hanno anche preso in considerazione i certificati medici stesi dal Dr. A__________ (doc. D-G) e dal Dr. B__________ (doc. H), medici curanti dell’appellante, dai quali hanno ottenuto ulteriori indicazioni nell’ambito di un colloquio telefonico (pag. 10, perizia). Nonostante l’attestazione dell’inabilità lavorativa contenuta nei summenzionati certificati, i periti del SAM, dopo un approfondito accertamento medico (pag. 1 perizia), hanno ritenuto giustificata soltanto l’incapacità lavorativa del peritando nella sua attività di consulente previdenziale presso S__________ nella misura completa (100%) dal 25.12.2005 al 25.01.2006, mentre hanno valutato le ulteriori inabilità lavorative menzionate al 50% dal 26.01.2006 al 01.03.2006, al 100% dal 21.07.2006 al 06.08.2006 e al 50% dal 07.08.2006 al 23.08.2006 non giustificate, sia dal lato strettamente reumatologico, che psichiatrico e oftalmologico (risposta al quesito n. 3, pag. 19-20 perizia). La censura dell’appellante secondo cui il Pretore si sarebbe fondato su una perizia inaffidabile senza tener conto dei certificati medici doc. D-H, risulta di conseguenza infondata. Una nuova perizia non avrebbe oltretutto la presunzione di essere migliore. In particolare, se a dire dell’appellante la perizia giudiziaria agli atti sarebbe inaffidabile poiché si baserebbe su elementi astratti, i periti avendolo visitato soltanto 40 mesi dopo i fatti, mal si comprende come una nuova perizia, a distanza di quasi 5 anni dagli avvenimenti del 24 dicembre 2005, possa portare nuovi chiarimenti. L’allestimento di un nuovo referto peritale sarebbe completamente superfluo. Il Pretore si è dunque giustamente fondato sulla perizia giudiziaria agli atti, accertando la mancanza di un nesso causale tra il comportamento illecito del convenuto e l’asserito danno, di conseguenza negando il risarcimento delle asserite perdite di guadagno per inabilità lavorativa successiva al 25 gennaio 2006.
3.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la presente Camera non può neppure accogliere la domanda di ammettere l’istanza di completazione e delucidazione 28 maggio 2009. Il Pretore ha correttamente rifiutato tale mezzo di prova, avendo i periti del SAM risposto in modo chiaro e circostanziato ai quesiti posti, sulla base delle allegazioni di parte attrice. Le domande formulate dall’attore nell’istanza di completazione e delucidazione non sono atte a completare o chiarire le risposte date dai periti nella perizia giudiziaria agli atti. Si ribadisce che i periti hanno tenuto conto sia del tempo trascorso che dei certificati medici (doc. D-H) stesi dai medici curanti dell’appellante e hanno dato puntuali risposte ai quesiti. All’appellante, che peraltro non ha neppure chiamato i propri medici Dr. A__________ e Dr. B__________ quali testimoni, è quindi stato dato sufficiente spazio per far verificare la propria inabilità lavorativa.
3.4 Si osserva infine che le argomentazioni di pag. 8 dell’appello, secondo cui il fatto di presentare una sintomatologia ansiosa di lieve entità e di non essersi sottoposto a un trattamento psichiatrico subito dopo l’aggressione non dimostrerebbe una capacità lavorativa dal 26 gennaio 2006, sono irricevibili, in quanto trattasi di semplici ricopiature di considerazioni delle conclusioni (pag. 5), che non si confrontano con la sentenza impugnata (RtiD II-2009, n. 7c, pag. 632). Anche l’argomentazione a pag. 9 dell’appello, secondo cui l’assicurazione H__________ avrebbe versato all’appellante delle indennità di perdita di guadagno basandosi sui certificati medici (doc. D-G), nulla modifica alla carente situazione probatoria. Innanzitutto si tratta di un fatto nuovo, irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC poiché non è mai stato né allegato, né specificato, né tantomeno comprovato in prima sede. In secondo luogo è comunque irrilevante se un terzo (in casu l’assicurazione H__________) ha pagato un’indennità accettando anche i certificati successivi al 25 gennaio 2006. Ciò non è atto a inficiare le risultanze della perizia giudiziaria.
3.5 Per quanto concerne poi la richiesta dell’appellante di sentirlo in interrogatorio formale, si osserva che secondo l’art. 271 cpv. 1 CPC è soltanto possibile chiedere l’interrogatorio formale della controparte e non di sé stessi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 271 CPC). Nel caso concreto l’attore non ha ad ogni modo chiesto l’assunzione di questo mezzo di prova in sede di udienza preliminare 24 ottobre 2007, ragione per cui la richiesta è irricevibile ai sensi dell’art. 321 CPC.
4. Per quanto riguarda la perdita di guadagno a seguito della diminuzione di rendimento, l’appellante censura il giudizio impugnato, rimproverando al Pretore di aver erroneamente respinto la pretesa in mancanza di un nesso causale tra la diminuzione di rendimento subita dall’attore e i fatti del 24 dicembre 2005. A torto. Si ribadisce innanzitutto che in sede di appello vige il chiaro divieto di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appellante non ha mai addotto negli allegati di causa né nelle conclusioni scritte di aver lavorato per l’A__________ L__________ dal 1° luglio 2002. Egli non ha neppure mai allegato prima il numero minimo di polizze che avrebbe dovuto stipulare all’anno, così come non ha mai specificato né il tipo né la struttura dei bonus ottenuti in passato (cfr. al proposito Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2006, n. 2, 4 e 6 ad art. 322d, con ulteriori riferimenti), né le condizioni per ottenerlo, né tantomeno ha spiegato quali obbiettivi avrebbe dovuto raggiungere per conseguire il bonus e perché non è stato in grado di raggiungerli. Egli si è limitato a sostenere in modo vago e superficiale e senza apportare alcuna prova, di aver sofferto spesso di dolori alla testa, che avrebbero provocato il suo calo di rendimento e la conseguente diminuzione di bonus. Queste affermazioni non sono però state supportate da adeguati riscontri probatori. Il Pretore ha dunque giustamente respinto la pretesa e l’appello su questo punto cade nel vuoto.
5. In merito alla pretesa di danno materiale, l’appellante si duole che il Pretore abbia respinto la pretesa per il danneggiamento del giaccone in pelle in mancanza di prove. A suo dire egli ne avrebbe comprovato il danneggiamento con l’acquisizione agli atti e il valore con il doc. P. La censura manca già di primo acchito di fondamento e pertinenza. Come correttamente ha rilevato il Pretore, l’appellante non ha dimostrato in nessun modo, che egli indossava il giaccone in questione quella sera e che lo stesso è stato danneggiato dopo le percosse da parte del convenuto. L’acquisizione della giacca agli atti come da ordinanza 24.10.2007 nulla modifica a tale mancanza probatoria. Dalla dichiarazione della __________ SA (doc. P), datata 19 maggio 2006, emerge unicamente che l’appellante ha acquistato un giaccone per fr. 1'744.-. Non è però possibile evincere se si tratta del giaccone rotto o di un giaccone sostitutivo, in particolare non è possibile capire quando egli avrebbe fatto tale acquisto ciò non da ultimo perché l’etichetta del fabbricante è stata tolta. Dal doc. P sembrerebbe che egli ha acquistato un nuovo giaccone il 19 maggio 2006, quindi posteriormente agli avvenimenti oggetti di causa. Il Pretore ha dunque correttamente ritenuto che l’attore non ha dimostrato di avere patito il danno materiale da lui asserito. La censura va di conseguenza respinta.
6.Per quanto concerne la pretesa per torto morale in seguito a lesione corporale, l’appellante si duole che il Pretore si sarebbe basato su una decisione non più attuale del Tribunale federale (DTF 110 II 163). Con riferimento alla sentenza II CCA 14 giugno 2005, inc. 12.2004.61, sostiene che l’incapacità lavorativa sarebbe sufficiente per riconoscere l’indennizzo richiesto. In merito alla pretesa per torto morale in seguito alle ingiurie e minacce subite, asserisce di aver avuto paura per diverso tempo, tanto da non voler uscire di casa, ciò che costituirebbe prova sufficiente della sua sofferenza.
6.1 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il giudice fruisce di ampia libertà di apprezzamento (art. 4 CC) nella valutazione del torto morale e nella fissazione dell’indennità, in particolare valuta liberamente il genere e la gravità del pregiudizio, l’intensità e la durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, nonché il grado di colpa dell’autore (DTF 127 IV 215, 219; Brehm, Berner Kommentar, 2006, n. 62 e segg. ad art. 47 CO; Schnyder, Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 49 CO). L’ampiezza della riparazione per torto morale dipende innanzitutto dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche causate dalla lesione subita dalla vittima e dalla possibilità di lenire sensibilmente, per mezzo del versamento di una somma di denaro, il dolore morale che ne risulta (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2002, n. 635 ss. e 659 ss.; Keller/Schmied-Syz, Haftpflichtrecht, Ein Grundriss in Schemen und Tabellen, 2001, pag. 114-119). L'entità della riparazione morale non soggiace a regole generali, ma deve essere stabilita in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, considerando che per quanto la prova di una sofferenza morale sia difficilmente dimostrabile ciò non esenta il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).
6.2 Negli allegati di causa e in sede di conclusioni scritte, l’attore ha offerto soltanto il decreto di accusa doc. B quale mezzo di prova per il presunto torto morale subito, limitandosi ad indicare di aver “sofferto delle conseguenze dovute all’aggressione del 24 dicembre 2005”, senza sostenere – come solleva invece ora tardivamente in appello – di aver avuto paura per diverso tempo, tanto da non voler uscire di casa. Tali argomentazioni non sono per nulla sufficienti a sostanziare la richiesta di riparazione per torto morale. La decisione del Tribunale federale 110 II 163, citata dal Pretore, non è superata, anzi, essa evidenzia al considerando 2c che il risarcimento per riparazione morale esige che le lesioni corporali siano di una certa importanza, infatti è stato risarcito il torto morale per la perdita totale dell’udito all’orecchio sinistro. Nemmeno la sentenza II CCA 14 giugno 2005, inc. 12.2004.61 menzionata dall’appellante giova a giustificare la sua pretesa. Anche da questa decisione emerge infatti che la soglia di sofferenza e la gravità della lesione devono essere rilevanti (in concreto vi era pericolo di morte, 12 giorni di ospedalizzazione, un proiettile non estraibile in sede sub scapolare, impossibilità di alzare il braccio destro oltre l’orizzontale, diminuzione della forza del 50% della mano destra, vari interventi ed esami, ecc.). È dunque evidente che a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, la sola incapacità lavorativa temporanea non è sufficiente per riconoscere l’indennizzo richiesto. Neppure in base alla comune esperienza si può ritenere che una lesione semplice e delle ingiurie e minacce come quelle descritte nel decreto di accusa doc. B siano state a tal punto traumatiche e dolorose da causare all’attore una profonda sofferenza morale. Alla luce dell’attuale situazione giurisprudenziale (cfr. in particolare Hütte/ Ducksch/ Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-2005, 3a ed., 2005, pag. I/60 e segg., nonché le tabelle “Genugtuung bei Körperverletzung”), non sono ravvisabili nel caso in esame circostanze suscettibili per accordare all’appellante un indennità per torto morale. Il Pretore ha dunque giustamente respinto la pretesa per torto morale, non essendo stato allegato né dimostrato un patimento di una certa importanza a seguito della lesione corporale ai sensi dell’art. 47 CO, né una sofferenza fisica, psichica o morale cagionata dalle ingiurie e dalle minacce del convenuto ai sensi dell’art. 49 CO. L’appello è dunque infondato anche in questo punto.
7. L’appellante critica infine il giudizio pretorile in merito alla ripartizione delle spese di causa, che a suo dire avrebbero dovuto essere suddivise in ragione di un mezzo ciascuno, e per il fatto che il Pretore avrebbe causato spese inutili interrogando tre testi già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico. Le censure sono entrambe infondate. Innanzitutto l’attore è risultato pressoché totalmente soccombente, il Pretore avendo respinto la sua richiesta in ragione di oltre il 94%. Ai sensi dell’art. 148 cpv. 2 CPC, il Pretore, vista la soccombenza reciproca del 94% dell’attore, rispettivamente del 6% del convenuto, poteva ripartire le spese giudiziarie e le ripetibili parzialmente o per intero fra le parti. Il Pretore ha motivato la decisione di accollare tutte le spese all’attore considerando la pressoché integrale soccombenza dello stesso, decisione che la presente Camera non ha motivo di modificare. Per quanto concerne il rimprovero secondo cui il Pretore avrebbe causato spese inutili interrogando tre testi già sentiti dal Sostituto Procuratore pubblico, si osserva che in sede di udienza preliminare 24 ottobre 2007, l’attore non si è opposto alle prove notificate dalla controparte, né ai tre testi, né alla perizia medica, ragione per cui la censura dev’essere respinta.
8. Anche la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 66'002.60, seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi integralmente a carico dell’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la vigente LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 5 novembre 2009 di AP 1 è respinto.
2. Le spese del presente giudizio consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.b) spese fr. 100.totale fr. 1'100.già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. AP 1 verserà inoltre alla controparte complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso al Tribunale federale è ammissibile entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).