Incarto n. 12.2009.187
Lugano 9 maggio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.178 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con “petizione” (recte:istanza) 20 settembre 2007 da
IS 1 rappr. dallo studio legale __________,
contro
CO 1 rappr. dall’ RA 2 CO 2 CO 3 rappr. dall’ RA 3 CO 4 rappr. da RA 4
volta ad ottenere la condanna delle convenute al pagamento in solido di complessivi fr. 19'978.45 più interessi e spese, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ dell’UE di Lugano;
nel corso della quale il Pretore ha respinto con decreto 18 dicembre 2008 le eccezioni di incompetenza per materia del giudice e di carenza di legittimazione attiva dell’istante sollevate dalle convenute;
e in cui questa Camera, con sentenza 30 settembre 2009 (inc. n. 12.2009.6), ha parzialmente accolto l’appello 29 dicembre 2008 della convenuta CO 1 (dispositivo n. I), riformando con ciò il decreto pretorile nel senso dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante sollevata dall’appellante (dispositivo n. I.1.3) e della reiezione delle eccezioni di carenza di competenza per materia sollevate dalle convenute in toto e delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle convenute CO 2, CO 3 e CO 4 (dispositivo n. I.1.1-I.1.2), e caricando in solido alle appena citate gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- e l’indennità ripetibile di fr. 200.- per la procedura di primo grado (dispositivo n. I. 2.), mentre all’istante sono state poste a carico ripetibili di primo grado di complessivi fr. 600.- (dispositivo n. I.2.) e oneri processuali di complessivi fr. 150.- oltre all’indennità ripetibile di fr. 400.- per la procedura di secondo grado (dispositivo n. II);
e ora sulla domanda di revisione 15 ottobre 2009 con cui l’istante chiede di riformare i dispositivi n. I e II della sentenza d’appello nel senso di fissare in fr. 50.- le ripetibili che egli deve rifondere all’appellante per la prima istanza e di fissare gli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado per 7/8 a carico dell’appellante e per 1/8 a carico della parte appellata;
domanda di revisione alla quale la convenuta CO 1 ha risposto chiedendo la conferma della sentenza 30 settembre 2009, mentre le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto :
A. Con istanza 20 settembre 2007 IS 1 ha convenuto in giudizio CO 2, CO 3, CO 4 e CO 1, chiedendo che fossero condannate a pagare in solido complessivi fr. 19'978.45 più spese, ammontare escusso dalle convenute da una garanzia bancaria di primo grado di fr. 60'000.-, rilasciata da __________ SA su mandato dell’istante a beneficio delle convenute, per un contratto di locazione sorto “per conto della costituenda __________ Sagl di __________”. A dire dell’istante le convenute avrebbero escusso la garanzia senza validi motivi. All’udienza di discussione del 28 novembre 2007, le convenute si sono opposte all’istanza, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del giudice adito e la carenza di legittimazione attiva dell’istante. Con decreto 18 dicembre 2008 il Pretore ha respinto le predette eccezioni, ponendo la tassa di giustizia (fr. 150.-) e le spese (fr. 50.-) a carico delle convenute in solido e condannando le medesime a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.- a titolo di ripetibili.
B. Con appello 29 dicembre 2008, CO 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le eccezioni di incompetenza per materia del giudice adito e di carenza di legittimazione attiva dell’istante e il conseguente respingimento dell’istanza, il tutto protestando tasse (fr. 150.-), spese (fr. 50.-) e ripetibili (a ognuna delle controparti fr. 50.-) di prima istanza così come tasse, spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni 26 gennaio 2009, IS 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Statuendo il 30 settembre 2009, questa Camera ha parzialmente accolto l’appello dell’istante (dispositivo n. I), riformando con ciò il decreto pretorile nel senso dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante sollevata dall’appellante (dispositivo n. I.1.3) e della reiezione delle eccezioni di carenza di competenza per materia sollevate da tutte le convenute e delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle convenute CO 2, CO 3 e CO 4 (dispositivo n. I.1.1-I.1.2). La Camera ha caricato in solido a queste ultime gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- e l’indennità ripetibile di fr. 200.- per la procedura di primo grado (dispositivo n. I.2.), e ha posto a carico dell’istante ripetibili di primo grado di complessivi fr. 600.- (dispositivo n. I.2.), e per la procedura di secondo grado oneri processuali di complessivi fr. 150.- e un’indennità ripetibile di fr. 400.- (dispositivo n. II).
C. Con la domanda di revisione 15 ottobre 2009, fondata sull’art. 340 lett. b e lett. c CPC/TI, IS 1 chiede di riformare il dispositivo n. I.2 della sentenza d’appello nel senso che le ripetibili di prima istanza che egli dovrà rifondere all’appellante siano fissate in fr. 50.-, e il dispositivo n. II nel senso che le spese e la tassa di giustizia di seconda istanza, così come le ripetibili, seguano le proporzioni della rispettiva soccombenza (appellante soccombente per 7/8, appellato soccombente per 1/8).
D. Con osservazioni 2 novembre 2009 la convenuta CO 1 ha chiesto la conferma del giudizio reso con la sentenza 30 settembre 2009, senza confrontarsi con l’istanza di revisione. Le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno invece presentato osservazioni all’istanza di revisione.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza d’appello è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura di revisione, avviata il 15 ottobre 2009, rimane dunque disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. La revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora essa abbia “aggiudicato più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto” (art. 340 lett. b CPC/TI) e qualora contenga “disposizioni contraddittorie (art. 340 lett. c CPC/TI). Oggetto di una domanda di revisione può essere soltanto il dispositivo di una sentenza e non i suoi motivi (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 340). Nella fattispecie è chiesta la revisione del dispositivo della sentenza d’appello 30 settembre 2009. La revisione di una sentenza emanata da una Camera civile di appello si propone alla Camera che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 CPC/TI) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC/TI; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 227). Tempestiva, l'istanza in esame è pertanto ricevibile.
3. Il richiedente fonda la domanda di revisione del dispositivo n. I sull’art. 340 lett. b CPC-TI, invocando l’ultrapetizione (art. 86 CPC/TI), per il motivo che questa Camera ha assegnato all’appellante fr. 600.- quali ripetibili di prima istanza, allorquando l’interessata ne chiedeva fr. 50.-. L’ultrapetizione si verifica qualora il giudice pronuncia un provvedimento oltre i limiti della domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 86). Il giudice deve quindi limitare il proprio giudizio a quanto esplicitamente richiesto dall’attore, e non può attribuire a quest’ultimo nella propria decisione più né altro di quanto domandato (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 86; Anastasi, op. cit., p. 218). È altresì vero che le domande delle parti non vanno prese alla lettera bensì interpretate nel contesto del processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 340) e quindi è anche sostenibile l’argomento per cui le conclusioni delle parti sulle spese costituiscono, per il giudice, solo un suggerimento, sottratto alla massima dispositiva, che vieta allo stesso giudice di sentenziare oltre la domanda. Tuttavia la proposta delle parti deve essere avallata se non emergono particolari motivi per giudicare diversamente, salvo per quanto concerne le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 49 ad art. 148).
4. Nella fattispecie l’appellante chiedeva nell’appello un’indennità ripetibile di prima sede di fr. 200.- da suddividersi tra le 4 convenute, in ragione di fr. 50.ciascuna. La sentenza 30 settembre 2009, per contro, ha attribuito all’appellante fr. 600.- a titolo di ripetibili di prima istanza. La domanda di revisione del dispositivo n. I è dunque da accogliere.
5. Il richiedente fonda la revisione del dispositivo n. II sull’art. 340 lett. c CPC/TI, adducendo che la sentenza 30 settembre 2009 contiene disposizioni contraddittorie. Per giurisprudenza invalsa il motivo di revisione per cui la sentenza impugnata contiene disposizioni contraddittorie si perfeziona solo quando la contraddizione emerga dai singoli dispositivi della sentenza – e non dalle motivazioni – nel senso che essi devono apparire contrapposti gli uni agli altri o escludersi a vicenda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 340). Nella fattispecie il parziale accoglimento dell’appello esplicitato nel dispositivo n. I è effettivamente in contraddizione con l’assegnazione di spese, tasse e ripetibili unicamente a carico dell’appellato risultante dal dispositivo n. II. Infatti poiché l’art. 148 cpv. 1 CPC/TI dichiara determinante il principio della soccombenza, l’art. 148 cpv. 2 CPC/TI non può essere interpretato ragionevolmente nel senso che il giudice, in caso di soccombenza parziale di ambedue le parti, rimanga libero nella ripartizione dell’onere delle spese e nell’attribuzione dell’indennità per ripetibili. Va invece ritenuto che, anche in questo caso, le spese giudiziarie, ivi incluse le tasse, devono essere poste a carico delle parti in proporzione della rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 36 ad art. 148). La sentenza 30 settembre 2009 non ne enuncia, sicché a ragione il richiedente chiede che gli oneri processuali siano ripartiti in proporzione alla soccombenza. Al riguardo il richiedente ritiene che la soccombenza dell’appellante sia pari a 7/8. Tale opinione non può essere condivisa. È ben vero che l’appello è stato solo parzialmente accolto, poiché le eccezioni di carenza di competenza per materia sollevate da tutte le convenute e l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevate dalle altre convenute sono state respinte. L’appellante ha tuttavia ottenuto vittoria piena sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante per le pretese fatte valere contro di lei, tanto che in definitiva l’istanza nei suoi confronti è stata respinta (consid. 4, pag. 9 sentenza 30 settembre 2009). Si giustifica pertanto una deroga al mero principio matematico della soccombenza, per tenere conto della vittoria di principio dell’appellante nella causa promossa contro di lei. Una suddivisione degli oneri processuali in ragione di metà a carico dell’appellante e metà a carico dell’appellato, con compensazione delle ripetibili, appare adeguata alle circostanze del caso concreto.
6. Viste le particolarità del caso, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese. Per quel che concerne le ripetibili, le convenute CO 2, CO 3 e CO 4 non hanno presentato osservazioni sulla domanda di revisione e non possono dunque essere ritenute soccombenti. L’appellante CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera per quel che concerne l’ammissibilità della domanda di revisione e ha chiesto la conferma della sentenza 30 settembre 2009. Considerata dunque la reciproca soccombenza si giustifica compensare le ripetibili tra l’appellante e l’appellato.
Per questi motivi,
decide:
1. La domanda di revisione 15 ottobre 2009 di IS 1 è parzialmente accolta e di conseguenza i dispositivi n. I e n. II della sentenza 30 settembre 2009 di questa Camera (inc. n. 12.2009.6) sono modificati come segue:
I. L’appello 29 dicembre 2008 di CO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 del decreto 18 dicembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, sono riformati come segue:
1.1 Le eccezioni di carenza di competenza ratione materiae, sollevate dalle convenute CO 2, CO 3, CO 4 e CO 1, sono respinte.
1.2 Le eccezioni di carenza di legittimazione attiva, sollevate dalle convenute CO 2, CO 3 e CO 4, sono respinte.
1.3 L’eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dalla convenuta CO 1, è accolta. Di conseguenza la “petizione” recte istanza 20 settembre 2007, presentata verso di lei da IS 1, è respinta.
1.4 La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.-, sono poste a carico delle convenute CO 2, CO 3 e CO 4 in solido, le quali sempre con vincolo di solidarietà, rifonderanno alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili. L’istante rifonderà fr. 50.- alla convenuta CO 1 a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.b) spese fr. 50.fr. 150.da anticiparsi dall’appellante, sono posti per 1/2 a carico dell’appellante e per 1/2 a carico dell’appellato. Le ripetibili sono compensate.
2. Non si prelevano né tasse né spese per la domanda di revisione. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).