Incarto n. 12.2009.181
Lugano 22 novembre 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Cereghetti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.122 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord promossa con petizione 3 ottobre 2005 (azione di disconoscimento di debito) da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente il disconoscimento del debito di fr. 230'000.-, oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2001, vantato da Alberto Calderari nei confronti dell’ing. AP 1 nei confronti di AO 1, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto, che ha chiesto l’accertamento dell’esistenza del debito e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e sulla quale il Pretore ha statuito con giudizio del 3 settembre 2009 mediante il quale ha respinto la petizione e accertato l’esistenza del suddetto debito respingendo in via definitiva l’opposizione;
appellante l’attore che, con atto del 25 settembre 2009, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni del 9 novembre 2009, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 21 marzo 1995 l’ing. AP 1, in qualità di “richiedente”, e l’arch. AO 1, in qualità di “investitore”, hanno sottoscritto su carta intestata del richiedente un contratto (doc. D) denominato “Contratto di investimento” che prevedeva tra l’altro che: “Il richiedente dichiara di aver ricevuto in contanti la somma di Frs. 230'000 (duecento trentamila) quale coinvestimento destinato a favore delle ditte: ‘A__________, precious metals, D__________ di M__________ e ‘S__________, E__________’ di __________ per operazioni di compravendita di metalli preziosi. Il richiedente rimane l’unico responsabile dell’investimento. La somma verrà restituita al più tardi entro il 30.06.95. È esplicito che il guadagno dipende dall’andamento delle operazioni. La previsione consiste nell’utilizzo attivo del capitale con un guadagno equivalente a 2% del capitale investito per ogni passaggio, seguito dalla restituzione del capitale e da un guadagno equivalente a 1% del capitale investito per i seguenti passaggi fino a raggiungimento del numero massimo previsto di cinquanta passaggi. Se le operazioni dovessero cessare anticipatamente, il richiedente garantisce la restituzione tempestiva del capitale investito senza ulteriori impegni. I pagamenti dei guadagni sono previsti mensili.”
Non risulta che all’arch. AO 1 sia mai stato restituito alcunché.
B. Con precetto esecutivo n. __________ del 4 aprile 2005 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio l’arch. AO 1 ha escusso l’ing. AP 1 per l’importo di fr. 230'000.- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2001, indicando quale titolo di credito “Contratto di mutuo di data 21.03.1995”. A tale precetto, il debitore ha interposto opposizione, che, su istanza dell’arch. AO 1, è stata rigettata in via provvisoria con sentenza 8 settembre 2005 della Pretura di Mendrisio-Nord.
C. Con petizione 3 ottobre 2005, l’ing. AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito nei confronti dell’arch. AO 1. In estrema sintesi, l’attore ha sostenuto l’esistenza di due contratti distinti: uno denominato “contratto di investimento”, stipulato tra attore e convenuto, e l’altro, che sarebbe il contratto di mutuo vero e proprio, concluso tra l’arch. AO 1 e i signori D__________ (figlio dell’attore) e S__________, per i quali egli avrebbe agito solo in veste di rappresentante, essendo per contro estraneo alle operazioni di compravendita di metalli preziosi che il mutuo avrebbe reso possibili. A suo dire, egli si sarebbe impegnato unicamente su due fronti: da un lato a garantire che l’investimento venisse effettivamente impiegato per gli scopi prestabiliti e, d’altro lato, a restituire il mutuo nell’eventualità in cui l’operazione si fosse conclusa anticipatamente, circostanza questa non realizzatasi. Pertanto, l’arch. AO 1 non potrebbe vantare alcuna pretesa verso l’attore. Il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’azione, contestando in sostanza l’esistenza di due tipi di contratto e sostenendo che mediante il “Contratto di investimento” l’attore, quale unico ed esclusivo mutuatario, avrebbe ricevuto l’importo di fr. 230'000.- a titolo di mutuo con l’obbligo di restituirlo al più tardi entro il 30 giugno 1995. La remunerazione del capitale dipendeva invece dalle operazioni di investimento effettuate dal richiedente.
D. Statuendo il 3 settembre 2009, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, accertando l’esistenza del debito dell’importo di fr. 230'000.- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2001 dell’ing. AP 1 nei confronti dell’arch. AO 1 e respingendo in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. Per il Pretore, alla luce di tutte le circostanze, indipendentemente dalla sua denominazione, il contratto non può che essere interpretato come un contratto di mutuo; il convenuto ha pertanto diritto a tale titolo alla restituzione da parte dell’attore dell’importo mutuato, oltre interessi di mora.
E. Con atto del 25 settembre 2009 l’attore si è aggravato in appello contro il predetto giudizio chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione, il Pretore avendo a torto qualificato i rapporti giuridici tra le parti come un contratto di mutuo. Con osservazioni 9 novembre 2009 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame. Delle rispettive argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
e considerato
in diritto:
1. Nel caso in esame la materia del contendere è incentrata sulla qualificazione del contratto in essere tra le parti. Il Pretore, premesso che nonostante l’inversione del ruolo processuale delle parti nell’azione di disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF l’onere probatorio rimane invariato, e che quindi incombeva al creditore convenuto provare la conclusione del discusso contratto di mutuo, ha ritenuto che siccome l’istruttoria non ha permesso di accertare quale fosse la reale volontà delle parti al momento della conclusione dell’accordo occorreva determinare la loro presunta volontà interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento (interpretazione oggettiva), in altre parole secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (DTF 123 III 35). Analizzando i termini e la struttura dell’accordo, peraltro proposto dall’attore, ha concluso che nel testo dell’accordo non figurano elementi atti a desumere che il convenuto abbia inteso partecipare a un’operazione di investimento o concludere un contratto con D__________ e S__________; il contratto non può che essere interpretato come un contratto di mutuo per un importo di fr. 230'000.che l’attore si è impegnato a restituire entro il 30 giugno 1995, maggiorato dell’eventuale guadagno sulle operazioni di compravendita di metalli preziosi eseguite dagli investitori D__________ e S__________.
2. L’appellante rimprovera al Pretore di essere giunto a tale conclusione in maniera troppo affrettata, motivando la propria decisione in maniera insufficiente ed errando manifestamente sia nella valutazione delle prove, sia nella qualificazione giuridica e nella sussunzione delle relative conseguenze. Lamenta segnatamente il fatto che il primo giudice avrebbe incentrato tutto il ragionamento sul “contratto di investimento” senza prendere in considerazione le altre prove agli atti ed in particolare la testimonianza del teste A__________, che avrebbe invece dovuto condurre ad un’altra qualificazione giuridica del contratto (in sostanza, un contratto innominato sui generis con elementi del contratto di società che legava il convenuto ai soli promotori del progetto africano esonerando invece l’appellante da qualsiasi obbligo di restituzione). A torto poi il Pretore avrebbe escluso, senza motivazione alcuna, le argomentazioni giuridiche dell’attore secondo cui egli avrebbe agito unicamente come “veicolo” per far pervenire la somma agli investitori D__________ e S__________ e rappresentante di questi ultimi, intervenendo semmai solo come garante dell’utilizzo corretto del denaro investito e della restituzione del capitale in caso di cessazione anticipata dell’operazione in Africa.
3. Innanzitutto, in riferimento alla censura di carente motivazione della sentenza, giova rilevare che il giudice, per conformarsi alle esigenze minime di motivazione della sentenza imposte, pena la nullità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 285), dall’art. 29 cpv. 2 Cost., non è tenuto a prendere posizione su ogni argomento di fatto o di diritto indicato dalle parti, ma può limitarsi a pronunciarsi sui punti rilevanti ai fini della decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 26 e n. 778 ad art. 285), ritenuto che, per quanto concerne i motivi di diritto, è sufficiente che indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 285). Nel caso concreto, il Pretore, pur esponendo le proprie argomentazioni in maniera sintetica, ha soddisfatto le esigenze di motivazione poste dalla giurisprudenza, spiegando in modo chiaro le ragioni che lo hanno indotto a respingere la petizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 26 ad art. 285), tant’è che l’attore è stato in grado di impugnarla con cognizione di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 17 e 26 ad art. 285). Il rimprovero di carente motivazione deve quindi essere respinto.
4. L’appellante censura poi, come detto, la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al contratto in questione.
4.1 Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO). In generale l’attore che chiede la condanna del convenuto all’adempimento di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare l’esistenza di validi contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del debitore (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, 2000, N. 35 all’art. 183). Il mutuo è un contratto consensuale. L’obbligazione di restituire del mutuatario è un elemento essenziale del contratto. Essa risulta non tanto dal versamento operato dal mutuante, quanto dalla promessa di restituire dedotta dal contratto di mutuo. La consegna di denaro da parte del mutuante non è che una condizione dell’obbligo di restituire. Colui che chiede la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 83 II 210 consid. 2 con rinvii; Cocchi-Trezzini, op. cit., nota 660 e 31 all’art. 183; Schärrer/Maurenbrecher, Basler Kommentar OR-I, 4a ed. N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art. 312). La consegna del denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio sufficiente per ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza di una presunzione di diritto che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di circostanze che il Giudice può tenere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (II CCA 29 ottobre 2004 inc 12.2003.147 consid. 6; 22 agosto 2003 inc. 12.2002.174, consid. 1).
4.2 Secondo l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti, ove necessario empiricamente, sulla base di indizi; il giudice deve quindi fare ricorso in primo luogo ad un’interpretazione soggettiva. Ove non sia possibile determinare tale volontà reale, o se il giudice constata che un contraente non ha compreso la reale volontà manifestata dall’altro, le disposizioni contrattuali vanno interpretate secondo il senso che, secondo il principio dell’affidamento, ciascuna parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra; in tale contesto, il giudice deve basarsi sul tenore letterale del contratto e tenere in considerazione le circostanze relative alla sua conclusione (per tanti, DTF 131 III 280, consid. 3.1., con rif.). Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il tenore di un testo, ancorché chiaro, non è necessariamente determinante, l’interpretazione puramente letterale essendo vietata dall’art. 18 cpv. 1 CO (DTF 127 III 444, consid. 1 b, precisazione della giurisprudenza). Infatti, anche se il tenore letterale di una clausola contrattuale può sembrare chiaro a prima vista, è possibile che esso, tenuto conto dell’insieme del contratto, dello scopo perseguito dai contraenti o di altre circostanze, non rifletta esattamente il senso dell’accordo stipulato; pertanto, la presenza di un testo chiaro non esclude a priori il ricorso ad altri mezzi di interpretazione (DTF 130 III 417, consid. 3.2.).
5. Nel concreto caso, secondo il primo giudice l’istruttoria non ha permesso di accertare la reale concordanza della volontà delle parti al momento dell’accordo. Occorre quindi interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti contraenti secondo il principio dell’affidamento, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, rammentando in tale contesto che il suddetto principio permette di attribuire ad una parte contraente il senso oggettivo della sua dichiarazione anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 129 III 118, consid. 2.5.).
5.1 È innanzitutto incontestato che il “contratto di investimento” (doc. D) è stato redatto dall’attore, su sua carta intestata; di tale circostanza dovrà essere tenuto conto poiché, alla luce anche dell’ambiguità di molti termini in esso contenuti, qualora permanesse un dubbio nell’interpretazione la scelta andrà nella direzione sfavorevole a chi l'ha redatto (secondo il principio "in dubio contra stipulatorem", DTF 133 III 61 consid. 2.2.2.3) ossia, in concreto, nel privilegiare la comprensione del convenuto.
5.2 Al punto 03. (Condizioni generali) del contratto l’appellante, qualificato come “richiedente”, riconosce di aver ricevuto in contanti la somma di fr. 230'000.- dal convenuto, designato come “investitore”. Poco più in là, il contratto specifica che “la somma verrà restituita al più tardi entro il 30.06.95”. Esso contiene quindi, oltre alla prova della consegna del denaro (peraltro mai contestata), l’esplicita promessa di restituzione integrale della somma, elemento caratteristico del contratto di mutuo, alla quale fa seguito un paragrafo relativo ad un eventuale guadagno (che, in sostanza, “dipende dall’andamento delle operazioni”). Vero è che la promessa di restituzione è espressa in forma impersonale (aspetto sul quale si ritornerà in seguito), ma a questo stadio appare già evidente che si tratta di un tipico contratto di mutuo parziario (o partecipativo), che si differenzia dal mutuo classico per la presenza di un elemento aleatorio, nel senso che la remunerazione del mutuante dipende dal successo di un’operazione determinata dal mutuatario e nel quale il mutuante, per essere in grado di verificare l’esattezza del calcolo della sua remunerazione, beneficia di un certo potere di sorveglianza sull’attività del mutuatario, senza tuttavia diventarne socio, non volendo prendere parte né alla gestione né alle responsabilità dell’operazione (DTF 99 II 303). Tale elemento partecipativo è peraltro suscettibile di giustificare l’impiego nel contratto di termini quali “investitore” e “investimento” (termine che indica appunto l’ “impiego di denaro in attività produttive, titoli e sim., allo scopo di ottenere o accrescere un utile o un reddito”, cfr. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana), senza però che questo implichi – come invece ha sostenuto a torto l’appellante (appello, pag. 13) – la conclusione di un contratto di società semplice (che avrebbe appunto comportato anche una partecipazione alle perdite), per il quale è determinante la presenza di un vero e proprio animus societatis tra le parti (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3011 e 7476) che nel caso concreto non è stato assolutamente comprovato.
5.3 Resta ora da chiarire se l’appellato poteva e doveva comprendere che il richiedente stesse agendo in qualità di semplice rappresentante dei promotori del progetto africano, unici destinatari dell’importo, e tutt’al più garante (sulla base di una fideiussione – di cui l’attore ammette non esservi stati i presupposti formali legali – o di una garanzia accessoria) della restituzione in caso di cessazione anticipata delle operazioni o se, come ha stabilito la sentenza pretorile, il convenuto poteva legittimamente ritenersi vincolato esclusivamente all’attore, dal quale si aspettava la restituzione integrale dell’importo prestato (“[Nel doc. D] a me interessava solo leggere che __________ doveva darmi dei soldi, come risulta sul documento, per il resto il testo non mi interessava granché. Io non avevo nessuna intenzione di fare un investimento. Per me erano le due ditte (…) che investivano, non certo io. Io mi fidavo delle parole, avevo fiducia nell’ing. __________ e non badavo tanto al testo. Il mio concetto era che la somma di fr. 230'000.- mi dovesse essere restituita. Per me era un prestito.”, verbale di interrogatorio formale del 2 aprile 2009, ad 6.). A ragione, il Pretore ha stabilito che né le tavole processuali né l’interpretazione oggettiva del contratto consentono di avallare la tesi dell’appellante che, peraltro, si è limitato ad affermare genericamente che “il contratto di investimento (doc. D) era esplicito quanto alla [sua] posizione di rappresentante” (appello pag. 11). In effetti, da un lato S__________ ha dichiarato di aver intrapreso l’operazione con A__________ (nella forma di una “Joint Ventures auf Fifty-Fifty Basis”, verbale di audizione 26 gennaio 2007, ad 3.), che il 20 marzo 1995 la famiglia dell’attore ha versato fr. 220'000.- sul suo conto (verbale di audizione 26 gennaio 2007, ad 7, 9, 10) e di non conoscere personalmente il convenuto, ma di aver semplicemente saputo dall’attore che questi aveva ricevuto dei soldi da un architetto (verbale di audizione 26 gennaio 2007, ad 13.). D’altro lato, non può essere ritenuta decisiva per svincolare l’appellante dall’obbligo di rispondere della restituzione della somma l’indicazione nel contratto che l’importo è stato versato “quale coinvestimento destinato a favore delle ditte A__________ (…) e S__________ (…) per operazioni di compravendita di metalli preziosi.”. Questa espressione deve e può oggettivamente essere intesa come la semplice indicazione (peraltro comprensibile, trattandosi di mutuo parziario) della destinazione dell’importo mutuato all’appellante, il termine “coinvestimento” potendo tutt’al più essere interpretato come la circostanza che tale somma sarebbe stata impiegata – assieme ad altri importi (il teste A__________ ha in effetti spiegato che l’importo necessario per finanziare l’intera operazione ammontava a 2'000'000 di dollari, cfr. verbale di audizione, traduzione italiana, pag. 5) – per le operazioni in questione, ma non può, in questo contesto, secondo il principio dell’affidamento, indurre alla conclusione che il convenuto volesse investire in prima persona nell’operazione e che l’attore agisse come semplice rappresentante senza esservi coinvolto. Ciò alla luce anche della precisazione secondo cui “Il richiedente rimane l’unico responsabile dell’investimento”, che poteva ragionevolmente indurre il convenuto (come pure qualsiasi altro contraente in buona fede) a pensare di non aver assunto alcun rischio legato alle operazioni per le quali ha prestato la somma ed a confermarlo nella sua convinzione di vedersi restituire l’importo dal richiedente nei tre mesi successivi. Tale conferma è rafforzata dal fatto che appresso a questa frase figura l’esplicita promessa di restituzione che, ancorché espressa in forma impersonale, nel suo contesto e alla luce di tutte le circostanze, non può che essere interpretata nel senso che era il richiedente stesso ad assumersi l’obbligo di restituire.
5.4 Del tutto irrilevanti sono infine le ulteriori circostanze sollevate dall’appellante a sostegno della sua tesi, in relazione alla testimonianza del signor A__________, che secondo lui non sarebbe stata debitamente considerata dal Pretore, nonché al fatto che, dopo il 1995, il convenuto avrebbe effettuato altri investimenti in Ghana (appello, pag. 12 seg.). In particolare, le affermazioni del teste A__________, invero piuttosto confuse e talvolta contraddittorie, non avrebbero potuto condurre a una diversa interpretazione del contratto, né possono provare che tra gli investimenti effettuati direttamente dall’appellato in Ghana nel 1996 ed il doc. D vi sia una qualsivoglia relazione. Basti rilevare, in particolare, che il teste in questione parla solo la lingua locale e l’inglese, sicché non ha potuto comprendere il tenore delle discussioni intercorse in sua presenza tra l’attore e il convenuto, ignaro della lingua inglese, e ha avuto informazioni solo per il tramite dell’attore, di cui si fidava (traduzione in italiano, pag. 31). La valenza di tale deposizione è dunque pressoché nulla.
6. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 230'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
visti, per la tassa di giustizia e le spese, gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello 25 settembre 2009 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'000.b) spese fr. 100.totale fr. 3'100.già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).