Incarto n. 12.2009.166
Lugano 20 novembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire – quale autorità giudiziaria competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato stesso – il ricorso per nullità presentato l’8 settembre 2009 da
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 tutti rappr. da RA 1
contro
contro il lodo arbitrale 17 agosto 2009 della Commissione speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71 del Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA), la quale ha statuito sul ricorso contro la decisione 16 marzo 2009 della Commissione paritetica cantonale nella vertenza che oppone i ricorrenti alla
CO 1
in materia di pagamento delle indennità per lavoro festivo e notturno durante le assenze pagate del dipendente a partire dal 1° gennaio 2008, chiedente la nullità del lodo arbitrale impugnato con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ricorso al quale la convenuta non si è opposta in occasione dell’udienza del 6 ottobre 2009;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerato in fatto e in diritto:
che statuendo su due istanze 11 febbraio 2009, presentate da due sindacati, la Commissione paritetica cantonale delle case per anziani ha preso il 16 marzo 2009 tre decisioni sul pagamento delle indennità per lavoro festivo e notturno durante le assenze pagate del dipendente a partire dal 1° gennaio 2008, in particolare ha stabilito la formula di calcolo (doc. A);
che tali decisioni sono state comunicate il 7 aprile 2009 alle Direzioni delle case per anziani firmatarie del Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le case per anziani (ROCA);
che sei case per anziani, tra cui le quattro qui ricorrenti, hanno interposto in varie date ricorso contro le citate decisioni presso la Commissione speciale di ricorso ROCA, la quale il 17 agosto 2009 ha considerato che le decisioni, prese all’unanimità dalla Commissione paritetica, non erano suscettibili di ricorso e ha pertanto stralciato la procedura dai ruoli (doc. E);
che l’8 settembre 2009 la RI 1, la RI 2, la RI 3 e la RI 4 hanno presentato un ricorso per nullità a questa Camera, chiedendo l’annullamento del lodo 17 agosto 2009;
che all’udienza di conciliazione del 6 ottobre 2009 davanti alla Presidente della Camera, i rappresentanti della Commissione paritetica hanno dichiarato di aderire al ricorso;
che in tali circostanze il lodo arbitrale 17 agosto 2009 va annullato e l’incarto ritrasmesso alla Commissione speciale di ricorso per l’esame nel merito della controversia, conformemente a quanto previsto dall’art. 68 cpv. 3 ROCA;
che trattandosi di una vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione ordinaria, si prescinde dall'incasso di spese e di una tassa di giustizia (II CCA 15 settembre 2004 inc. 12.2003.122 consid. 7);
che per quel che concerne le ripetibili, esse seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e vanno quindi poste a carico della Commissione paritetica;
dichiara e pronuncia:
I. Il ricorso per nullità 8 settembre 2009 di RI 1, RI 2, RI 3 RI 4 è accolto.
§ Di conseguenza il lodo arbitrale 17 agosto 2009 della Commissione speciale di ricorso ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 72 del ROCA sui ricorsi di RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 contro le decisioni 16 marzo 2009 della Commissione paritetica cantonale delle case per anziani è annullato.
II. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. La Commissione paritetica cantonale delle case per anziani rifonderà ai ricorrenti la somma complessiva di fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- - Comunicazione alla Commissione speciale di ricorso ROCA, casella postale 220, Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).