Incarto n. 12.2009.155
Lugano 14 settembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.1504 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 26 novembre 2007 da
AP 1 patrocinata dalla lic. iur. __________, PA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 1 patrocinata dall' PA 2
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 10'000.- a titolo di riparazione del torto morale e un'indennità per licenziamento abusivo da stabilire dal giudice;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 agosto 2009 ha respinto;
appellante l'istante che con atto di appello 28 agosto 2009 chiede che sia constatata la nullità della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio;
l'appello non è stato intimato alla parte appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: 1. AP 1 è entrata alle dipendenze della RA 1 il 2 novembre 1984. A far tempo da luglio 2000 essa è stata posta al beneficio di una rendita AI a causa di "turbe depressivo-ansiose".
A partire dal mese di maggio 2006 il clima di lavoro si è poi deteriorato, a detta della dipendente a causa di pressioni e maltrattamenti (mobbing) ai quali essa sarebbe stata sottoposta sul posto di lavoro da parte della gerente del negozio. Dal 22 maggio 2006 la dipendente è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro fino a metà del 2007, quando è stato accertato un grado di invalidità del 76 %.
Con lettera 5 febbraio 2007 RA 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2007, disdetta alla quale G__________ C__________ si è opposta, considerandola abusiva.
2. Con istanza 26 novembre 2007 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 10'000.- a titolo di riparazione del torto morale e di un'indennità per licenziamento abusivo stabilita dal giudice. L'istante ha addotto che il suo stato di salute sarebbe peggiorato a far tempo dal novembre 2005 a causa del comportamento della gerente del negozio nel quale essa lavorava, che l'avrebbe sottoposta a comportamenti squalificanti e lesivi della personalità, comportamenti tanto gravi da provocare in lei una reazione depressiva con conseguente inabilità lavorativa. Nonostante la situazione fosse stata segnalata alla datrice di lavoro, questa non avrebbe adottato i provvedimenti che si imponevano per risolvere i problemi, provvedendo invece al suo licenziamento. L'atteggiamento anticontrattuale della datrice di lavoro avrebbe causato un importante danno alla salute psichica dell'istante, danno per il quale essa ritiene di aver diritto ad una riparazione morale, che quantifica in fr. 10'000.-. L'istante considera poi censurabile il comportamento della convenuta che non avrebbe tutelato la sua personalità, procedendo invece a notificarle la disdetta del rapporto di lavoro. Ciò renderebbe abusiva la disdetta, e giustificherebbe la condanna della datrice di lavoro al versamento dell'indennità prevista dall'art. 336a CO, la cui entità è da stabilire secondo l'equo apprezzamento del giudice, in aggiunta alla riparazione del torto morale.
3. La parte convenuta si è opposta all'istanza, contestando sia l'esistenza di un atto illecito da parte della gerente del negozio dal quale dipendeva l'istante sia l'abusività della disdetta, sia ancora l'esistenza di un nesso di causa tra le patologie di cui soffre la controparte e i suoi rapporti con i superiori in ambito lavorativo.
Con le conclusioni di causa entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
4. Con sentenza 17 agosto 2009 il Pretore ha respinto l'istanza. Il primo giudice ha considerato irricevibile la domanda di risarcimento fondata sull'art. 336a CO perché non quantificata. In merito alla domanda di un risarcimento per torto morale ha invece osservato che il risarcimento per violazione della personalità previsto dagli art. 49 e 328 CO non può essere cumulato all'indennità chiesta in applicazione dell'art. 336a CO, già comprensiva del risarcimento per tutte le violazioni della personalità del lavoratore che derivano dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro, salvo nei casi in cui l'importo massimo di 6 mensilità non costituisca riparazione sufficiente, ciò che presuppone l'esistenza di situazioni particolarmente gravi, in concreto non verificate. Inoltre, non essendo possibile riconoscere l'indennità per ingiusto licenziamento, neppure sarebbe possibile entrare nel merito della richiesta di risarcimento del torto morale.
5. Con appello 28 agosto 2009 l'istante chiede che sia constatata la nullità della decisione impugnata e che gli atti siano rinviati al primo giudice per un nuovo giudizio.
L'appello non è stato intimato alla controparte.
6. Quale unica domanda d'appello, la ricorrente chiede di ritornare gli atti al Pretore perché abbia a procedere all'istruzione della causa.
L'art. 326 CPC prevede che la parte può chiedere, unitamente all'appello di merito, l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore se siano stati fatti degli atti nulli e se le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero. Nel caso concreto non sono manifestamente dati i presupposti per l'annullamento della sentenza, né l'appellante ne indica alcuno, sicché la domanda dev'essere respinta.
La domanda neppure soddisfa il precetto di cui all'art. 309 cpv. 2 litt. e CPC in virtù del quale l'appello deve contenere le precise domande intese alla modifica della sentenza impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309 CPC).
7. A prescindere dalle considerazioni che precedono, anche nel merito l'appello appare destinato all'insuccesso.
7.1 Contrariamente a quanto sostiene l'appellante la quantificazione della domanda di causa non è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa. Neppure il Pretore era tenuto ad assegnare alla parte un termine per rimediare alla mancanza.
7.2 In merito alla quantificazione della domanda, si rileva poi che la giurisprudenza cantonale pregressa riteneva che la domanda giudiziale intesa a ottenere l'indennità per licenziamento abusivo (e lo stesso valeva per quella riguardante il licenziamento immediato ingiustificato, la relativa pretesa rivestendo lo stesso carattere giuridico) non doveva necessariamente contenere la sua quantificazione, poiché tale valutazione spettava unicamente al giudice (Rep. 1998 n. 61). Essa non concerneva tuttavia le altre pretese salariali, che andavano quindi quantificate. Tale prassi si fondava sulle opinioni della dottrina dominante e sul fatto che la giurisprudenza, inizialmente restia a permettere al lavoratore di non quantificare questa indennità (JAR 1991, 339), sembrava muoversi in questa direzione (JAR 1994, 238 e 308). Se non che, il Tribunale federale ha precisato (DTF 131 III 243 consid. 5.2) che – poiché l'art. 336a cpv. 2 CO, e quindi anche il parallelo art. 337c cpv. 3 CO, attribuisce al giudice l'apprezzamento sulle conseguenze giuridiche e non quello riguardante l'accertamento dei fatti determinanti (come invece è per l'art. 42 cpv. 2 CO) – è contrario al diritto federale permettere una domanda non cifrata riguardante l'indennità per licenziamento abusivo o licenziamento in tronco ingiustificato. La conseguenza è che un’istanza non cifrata, contraria quindi al principio dell'onere di quantificare la domanda (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 11 e 12 ad art. 78 ; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 49 ad art. 78), comporta la sua reiezione (art. 97 n. 4 e 99 cpv. 2 CPC), come già spiegato da questa Camera (II CCA, sentenze inc. 12.2007.245 del 29 gennaio 2008 e inc. 12.2008.99 del 18 settembre 2008).
Nella misura in cui l'appellante censura la decisione impugnata rimproverando al Pretore di aver dichiarato irricevibile a torto la domanda di riconoscere un'indennità per licenziamento ingiustificato, l'appello è quindi infondato, neppure potendosi sostenere che così facendo il primo giudice sarebbe incorso in un formalismo eccessivo.
7.3 Neppure va sentita l'appellante laddove, non senza disinvoltura, sostiene che sarebbe stato implicito che l'indennità chiesta per il licenziamento corrispondeva al massimo previsto dalla legge - facilmente calcolabile - stante che la l'indennità pretesa per lesione della personalità può essere chiesta in base alla giurisprudenza federale solo qualora l'importo massimo dell'indennità dovuta in applicazione dell'art. 336a CO non costituisce riparazione sufficiente. In effetti, con la propria istanza la qui appellante aveva posto in primo piano la domanda di risarcimento del torto morale, anteponendola alla domanda di risarcimento fondata sull'art. 336a CO il cui versamento ha chiesto "… in aggiunta alla riparazione del torto morale …". Essa neppure si era avveduta che un'ulteriore indennità fondata sull'art. 49 CO riveste carattere d'eccezione, tanto che essa non ha fatto alcun accenno alla circostanza - che avrebbe dovuto addurre ancor prima che provare - che l'indennità chiesta in applicazione dell'art. 336a CO non era sufficiente e perlomeno indicarne i motivi. Né peraltro essa spiega perché, se - come sostiene - la richiesta dell'indennità massima consentita era implicita, essa non l'ha precisato, indicando invece che la stessa doveva essere determinata dal giudice.
Su questo punto l'istanza essendo irricevibile, neppure era necessario pronunciarsi sul problema dell'abusività della disdetta, l'istanza essendo comunque da respingere.
7.4 Pure corretta appare quindi la decisione impugnata nella misura in cui il Pretore non si è pronunciato sulla domanda di indennità per torto morale. L'irricevibilità della domanda di indennità per ingiusto licenziamento non permette in effetti di stabilire se la stessa sia sufficiente oppure se vi sia spazio per un ulteriore risarcimento in applicazione dell'art. 49 CO. Peraltro, l'appellante neppure indica per quali ragioni l'indennità fondata sull'art. 336a CO sarebbe insufficiente tanto da imporre un ulteriore risarcimento.
8. Per i motivi che precedono, l'appello, manifestamente infondato, può essere respinto senza prima intimarlo alla controparte (art. 313 bis CPC). Non si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC) e non si assegnano ripetibili alla parte appellata alla quale l'appello neppure è stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
pronuncia: 1. L’appello 28 agosto 2009 di AP 1 è nullo.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).