Incarto n. 12.2009.141
Lugano 30 luglio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.327 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 novembre 2008 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall’avv. RA 1
volta a ottenere in via principale la nomina d’ufficio dell’organo di revisione della SA e in via subordinata lo scioglimento della società, che il Pretore ha accolto con sentenza 21 gennaio 2009, sciogliendo la società anonima e ordinando la liquidazione in via di fallimento della convenuta;
appellante il 23 luglio 2009 la società convenuta, rappresentata dal suo amministratore unico, che chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la possibilità di continuare l’attività dell’azienda con una proroga di tre mesi fino al 31 ottobre 2009 per rimettere in sesto la contabilità e trovare un ufficio di revisione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto e in diritto
che con istanza 3 novembre 2008 l’Ufficio del registro di commercio ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona in via principale la nomina d’ufficio dell’organo di revisione della SA e in via subordinata lo scioglimento della società;
che con sentenza 21 gennaio 2009 il Pretore ha sciolto la società anonima e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
che questa Camera ha stralciato dai ruoli con sentenza 26 febbraio 2009 l’appello interposto dalla convenuta il 23 gennaio 2009, per mancato pagamento dell’anticipo delle spese (inc. 12.2009.28);
che con appello 23 luglio 2009 la società anonima interpone nuovamente appello contro la sentenza 21 gennaio 2009, chiedendo la possibilità di continuare l’attività dell’azienda con una proroga di tre mesi fino al 31 ottobre 2009 per rimettere in sesto la contabilità e trovare un ufficio di revisione;
che, trattato come appello, l’atto è inammissibile, poiché la sentenza 26 febbraio 2009 di questa Camera è cresciuta in giudicato ed è quindi definitiva;
che l’appellante motiva le sue richieste con l’esiguità della massa fallimentare, le conseguenze “estremamente gravi e inimmaginabili” a causa dell’investimento nella ditta del capitale della cassa pensione dell’amministratore unico, la qualità di ditta formatrice di apprendisti e i lavori in corso;
che i motivi addotti dall’appellante non rientrano tra quelli che potrebbero fondare una domanda di revisione ai sensi dell’art. 340 CPC, per la quale è del resto ormai decorso il termine di venti giorni dall’emanazione della sentenza 26 febbraio 2009;
che spetta all’Ufficio fallimenti prendere le opportune misure per consentire, dandosene le condizioni, la continuazione dei lavori in corso e per regolare la situazione dei dipendenti, in particolare dell’apprendista ancora in formazione;
che in simili circostanze l’atto 23 luglio 2009, sia considerato come appello sia considerato come domanda di revisione della sentenza 26 febbraio 2009, deve essere dichiarato inammissibile, ciò che impedisce di esaminarlo nel merito;
che il gravame può di conseguenza essere evaso già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia, mentre non si attribuiscono ripetibili all’Ufficio del registro di commercio, al quale l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 23 luglio 2009 è dichiarato inammissibile.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e all’Ufficio fallimenti di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).