Incarto n. 12.2009.131
Lugano 7 aprile 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.74 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 19 gennaio 2009 da
AP 1 rappr. d RA 1
contro
AO 1 ea RA 2
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di fr. 27'696.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha evaso con sentenza 15 giugno 2009 accogliendo parzialmente l'istanza per fr. 11'550.45 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2004 su fr. 1'925.07, dal 31 dicembre 2004 su fr. 1'925.07, dal 31 gennaio 2005 su fr. 1'925.07, dal 28 febbraio 2005 su fr. 1'925.07, dal 31 marzo 2005 su fr. 1'925.07, dal 30 aprile 2005 su fr. 1'925.07, condannando l'istante a versare alla convenuta fr. 100.– a titolo di parziali ripetibili;
appellante l'istante che, con atto d'appello 26 giugno 2009, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso, in via principale, di accogliere integralmente l'istanza per l'importo di fr. 27'696.70 oltre interessi, e, in via subordinata, di accogliere parzialmente l'istanza limitatamente all'importo di fr. 22'977.80 oltre interessi, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;
mentre con osservazioni del 13 luglio 2009 la convenuta propone la reiezione dell'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili d'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
considerato
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è stato assunto il 1° dicembre 2000 da AO 1 (in seguito AO 1) in qualità di agente generale settore mediatori/partner della direzione regionale per la Svizzera italiana. In seguito sono state concordate alcune modifiche al contratto, riguardanti segnatamente le condizioni retributive. Le parti hanno poi sottoscritto il 27 novembre 2002 un nuovo contratto di lavoro, in virtù del quale AP 1 ha assunto la funzione di agente principale settore clienti privati della direzione regionale per la Svizzera italiana. Per finire il 12/18 novembre 2003 le parti hanno concluso un ultimo contratto, con effetto dal 1° gennaio 2004, con il quale AP 1 ha assunto la funzione di consulente di previdenza e d'investimenti settore clienti privati della direzione regionale per la Svizzera italiana. Dal 30 dicembre 2003 AP 1 è divenuto inabile al lavoro al 100% a causa di malattia e con lettera 26 gennaio 2005 il contratto di lavoro è stato disdetto con effetto al 30 aprile 2005.
2. Con petizione 4 novembre 2004 (inc. OA.2004.707 della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1, in seguito inc. OA.2004.707), AP 1 si era rivolto alla Pretura per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento lordo di fr. 101'593.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali. Tra le sue pretese vi erano in particolare la richiesta di pagamento della gratifica per il 2002, denominata MbO (Management by Objective) – di cui lamentava di aver ricevuto soltanto una parte (fr. 15'000.–) della somma spettatagli (fr. 50'000.–) – del bonus per il 2003 e della retribuzione salariale durante il periodo di malattia limitatamente al lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2004. In merito a quest'ultima pretesa, avversata da AO 1, vi era una diversa interpretazione delle parti della clausola n. 6 del Regolamento del personale in vigore dal 2004, con la conseguenza che AP 1, tenendo conto dei versamenti già ricevuti, riteneva di vantare pretese ancora per fr. 50'638.45. Alle pretese complessive si è opposta la convenuta, che ha riconosciuto unicamente l'importo di fr. 7'000.–; in particolare AO 1 ha respinto la richiesta dell'attore di un ulteriore importo di fr. 35'000.– per la gratifica MbO del 2002.
Con sentenza 20 agosto 2007, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, aveva accolto parzialmente la petizione per fr. 80'388.– oltre interessi. Il primo giudice aveva in particolare riconosciuto integralmente la pretesa fatta valere dall'attore in merito alla gratifica MbO (Management by Objective) per l'anno 2002, condannando la convenuta a versare a AP 1 l'importo di fr. 35'000.–, corrispondente alla differenza tra quanto già versatogli da AO 1 (fr. 15'000.–) e la somma (fr. 50'000.–) che, secondo il Segretario assessore, era stata approvata dalla direzione generale di Basilea della convenuta.
Con appello 11 settembre 2007 AO 1 si era aggravata limitatamente al predetto importo di fr. 35'000.– riconosciuto dal primo giudice quale quota non ancora versata dalla convenuta per la gratifica MbO (Management by Objective) per il 2002. Accogliendo il gravame, questa Camera aveva accertato che il menzionato importo di fr. 35'000.– non era dovuto all'attore e riformato il giudizio del primo giudice nel senso che la petizione era stata dichiarata accolta limitatamente all'importo di fr. 45'388.61 (cfr. IICCA 21 febbraio 2007 inc. n. 12.2007.189).
3. Nel frattempo, durante la predetta procedura, con scritto 26 gennaio 2005, AO 1 aveva disdetto il contratto di lavoro per il 30 aprile 2005. Con istanza 19 gennaio 2009, AP 1 si è rivolto nuovamente alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 27'696.70 a titolo di remunerazione salariale per il periodo di assenza per malattia dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005. Detta somma, secondo l'istante, corrispondeva al saldo di quanto ancora dovutogli, per il periodo lavorativo in questione, calcolato in complessivi fr. 79'198.90 in applicazione dei parametri riconosciuti nella sentenza 20 agosto 2007 del primo giudice (relativa all'inc. OA.2004.707) – che su questo specifico punto non era stata oggetto di appello da parte di AO 1 – comprensivo degli assegni familiari per sei mesi e dedotto l'importo già percepito di fr. 51'502.20.
All'udienza di discussione 17 febbraio 2009, AO 1 si è opposta integralmente alle pretese dell'istante. Non ha contestato il pagamento dell'anticipo e degli assegni familiari – sostenendo tuttavia di aver già provveduto a versare a tale scopo fr. 52'456.80 – ma ha ritenuto di non dovere nulla a titolo di indennità per la perdita delle provvigioni e dei bonus. Esperita l'istruttoria, le parti in sede di discussione finale si sono confermate nelle proprie domande.
4. Con sentenza 15 giugno 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza per fr. 11'550.45 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2004 su fr. 1'925.07, dal 31 dicembre 2004 su fr. 1'925.07, dal 31 gennaio 2005 su fr. 1'925.07, dal 28 febbraio 2005 su fr. 1'925.07, dal 31 marzo 2005 su fr. 1'925.07, dal 30 aprile 2005 su fr. 1'925.07, condannando l'istante a versare alla convenuta fr. 100.– a titolo di parziali ripetibili. Il primo giudice, diversamente da quanto preteso dall'istante, non si è ritenuto vincolato dal primo giudizio segnatamente in relazione al calcolo della tariffa giornaliera, calcolata in fr. 173.77 in occasione del giudizio del 20 agosto 2007, fissandola, nella decisione ora oggetto di impugnativa, in fr. 79.33.
5. Con appello 26 giugno 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso, in via principale, di accogliere integralmente l'istanza per l'importo di fr. 27'696.70 oltre interessi, e, in via subordinata, di accogliere parzialmente l'istanza limitatamente all'importo di fr. 22'977.80 oltre interessi, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede.
Con osservazioni 13 luglio 2009, l'appellata postula la reiezione del gravame.
6. Il Pretore ha rilevato a titolo preliminare che AP 1 ha fatto valere le proprie pretese introducendo due azioni parziali: la prima avviata con petizione 4 novembre 2004 (che ha fatto oggetto della causa inc. OA.2004.707), la seconda con istanza 19 gennaio 2009, oggetto del giudizio ora impugnato. Secondo il primo giudice, le due pretese hanno lo stesso fondamento giuridico, ma non sono identiche. Egli ha dunque ritenuto non sussistere un vincolo al primo giudizio.
L'appellante si aggrava sostenendo che le pretese fatte valere da AP 1, sebbene in due momenti diversi, sarebbero identiche (appello, pag. 8 verso il basso), ciò nella misura in cui le parti alle procedure sono le medesime e le procedure concernerebbero lo stesso oggetto, come pure si baserebbero sullo stesso titolo giuridico e sul medesimo complesso di fatti (appello, pag. 7 verso il basso). Pur ammettendo che “l'autorità di cosa giudicata non si estende ai motivi della sentenza”, la portata del dispositivo di una decisione andrebbe, a suo dire, “desunta sulla scorta dei considerandi” (appello, pag. 7 in basso). Il Pretore avrebbe quindi dovuto limitarsi a verificare che i conteggi da lui presentati (con riferimento all'indennità giornaliera quantificata nel primo giudizio in fr. 173.77) fossero corretti. A torto.
Le pretese fatte valere da AP 1 con petizione 4 novembre 2004 e decise dalla Pretura del Distretto di Lugano con sentenza 20 agosto 2007 (nell'inc. DI.2004.707), hanno certamente lo stesso fondamento giuridico, ma non sono identiche a quelle dell'azione giudicata dal Pretore con sentenza 15 giugno 2009: le prime concernevano il periodo lavorativo fino al 31 ottobre 2004, le seconde, invece, il periodo tra il 1° novembre 2004 e il 30 aprile 2005. Diversamente da quanto sembra voler sostenere l'appellante (appello, pag. 7 in basso), la forza di cosa giudicata ha valore solo per il dispositivo – e quindi per la specifica pretesa creditoria oggetto di giudizio – e non si estende ai motivi della sentenza (Hohl, Procédure civile I, Friborgo 2001, n. 1309). Il giudice chiamato a giudicare nell'ambito di un'altra vertenza non è dunque vincolato dagli accertamenti di fatto e dalle considerazioni giuridiche di un precedente giudizio, ciò a maggior ragione nell'ambito di una decisione su un'azione parziale (Teilklage, action partielle): il giudizio pronunciato su un'azione parziale ha in effetti forza di cosa giudicata solo per la parte di credito che è già stata oggetto di decisione (Hohl, op. cit., ni. 1308-1309; DTF 125 III 8). Del resto, lo stesso appellante ha ammesso (appello, pag. 10 in basso), che dai conteggi per il calcolo della tariffa giornaliera, deve comunque essere tolto l'importo di fr. 35'000.– per il mancato riconoscimento del diritto alla gratifica MbO (Management by Objective) per il 2002 da parte di questa Corte (IICCA 21 febbraio 2008 inc. 12.2007.189). Nella misura in cui pretende che “il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare i conteggi presentati dal signor AP 1 con l'istanza 19 gennaio 2009 fossero corretti” (appello, pag. 8 verso il basso) e a dare per acquisita la tariffa giornaliera accertata nel precedente giudizio in fr. 173.77 (appello, pag. 8 in basso e 9 verso l'alto), l'appello si rivela palesemente infondato.
D'altro canto va evidenziato che il menzionato giudizio 20 agosto 2004 di cui all'inc. DI.2004.707 della Pretura del Distretto di Lugano aveva accertato che AP 1, in base al contratto, aveva diritto ad un anticipo di fr. 10'000.– mensili. Pretendere che la sentenza in questione abbia invece accertato un “diritto al pagamento continuato dell'anticipo” di “fr. 11'000.– mensili” (appello, pag. 8 in basso), appare finanche temerario.
7. In appello non è contestato l'accertamento del Pretore secondo cui il punto di partenza per l'esame della pretesa oggetto della vertenza sono gli accordi contrattuali vigenti al momento in cui, il 30 dicembre 2003, è intervenuta l'inabilità lavorativa di AP 1, e meglio il contratto di lavoro sottoscritto il 12/18 novembre 2003 (doc. DD dell'inc. OA.2004.707, in seguito contratto di lavoro) e il Regolamento del personale di AO 1 in vigore dal 1° gennaio 2004 (doc. EE dell'inc. OA.2004.707, in seguito Regolamento AO 1). Neppure è contestato il fatto che il Pretore abbia ritenuto che, in base alle clausole n. 6 e n. 7 del contratto di lavoro, AP 1 aveva diritto ad un anticipo – indipendente dai risultati ottenuti, quindi di carattere salariale – sulle provvigioni e sui bonus di fr. 10'000.– mensili, come pure che veniva allestito un conteggio di tutte le indennità variabili (bonus e provvigioni) maturate dal collaboratore in base al quale al dipendente veniva versata l'eventuale differenza positiva tra le indennità maturate e l'anticipo (remunerazione variabile).
Contestata è per contro “l'interpretazione circa i conteggi” operati dal Pretore in relazione “all'anticipo (garantito)” e “all'indennità giornaliera per perdita delle provvigioni e dei bonus” (appello, pag. 10 in alto).
7.1 Il Pretore, calcolando le spettanze dell'istante durante il periodo di incapacità lavorativa, ha ritenuto in primo luogo che in base al contratto di lavoro AP 1 aveva diritto al versamento dell'80% dell'anticipo mensile di fr. 10'000.– e che per il periodo dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2004 al lavoratore spettavano quindi fr. 48'000.– (fr. 10'000.– x 80% x 6 mesi).
L'appellante sostiene che la garanzia del “pagamento continuato dell'anticipo”, di cui alla clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1, andrebbe invece estesa anche all'importo di fr. 1'000.– previsto al punto 6.5.1 del contratto di lavoro. Questo importo dovrebbe, a suo dire, essere aggiunto all'anticipo di fr. 10'000.– previsto dal punto 6.1 del contratto di lavoro. Da ciò le sue richieste di calcolare in fr. 11'000.– mensili il diritto all'anticipo e di computare, per il periodo dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005, “un importo anticipato” di fr. 52'800.– (fr. 11'000.– x 80% x 6 mesi) e non di fr. 48'000.– (fr. 10'000.– x 80% x 6 mesi)” (appello, pag. 10 nel mezzo).
Solo ora, in sede d'appello, AP 1 adduce che la sua richiesta di aumentare da fr. 10'000.– a fr. 11'000.– è dovuta all'estensione all'importo di fr. 1'000.– previsto al punto 6.5.1 del contratto di lavoro. Trattandosi di argomento nuovo, l'appello su questo punto si rivela irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7-8 ad art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva che l'indennità per “gli esborsi (spese incl. importo forfetario per l'automobile)”, prevista dal punto 6.5 del contratto di lavoro – suddivisa in un'indennità fissa di fr. 1'000.– mensili (punto 6.5.1) e in un'indennità variabile “pari al 25% del saldo di provvigione positivo da pagare, secondo il paragrafo 7 lit. a del contartto” (punto 6.5.2) – è chiaramente distinta dall'anticipo sulle provvigioni e sui bonus del punto 6.1 del contratto di lavoro. Non può dunque esservi dubbio che la clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1 fa riferimento solo all'“anticipo” – menzionato come tale anche nel marginale – del punto 6.1 del contratto di lavoro. Del resto, l'indennità “per gli esborsi” di cui è menzione ai punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2 del contratto di lavoro è versata “come rimborso forfetario per tutti gli esborsi professionali a ogni titolo (spese di viaggio, vitto, rappresentanze, consumazioni offerte ai clienti, spese telefoniche, porti, ecc.”. Durante l'assenza per malattia il dipendente non ha avuto esborsi professionali e spese. A maggior ragione questi ultimi non possono dunque rientrare nelle prestazioni di salario garantite dalla clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1. Le argomentazioni d'appello cadono dunque nel vuoto.
7.2 Il Pretore – sempre nel calcolo delle spettanze dell'istante – per quantificare la “tariffa giornaliera” per perdita delle provvigioni e dei bonus in caso di malattia, a norma della clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1, si è basato sull'ammontare di provvigioni e bonus percepiti dall'attore nei tre anni precedenti. Diversamente da quanto avvenuto nella sentenza 20 agosto 2004 (dell'inc. DI.2004.707), nel calcolo il primo giudice ha tuttavia tenuto in considerazione unicamente l'ammontare della parte variabile di tali provvigioni e bonus. Egli ha omesso di considerare gli “acconti garantiti” versati a AP 1, a norma di contratto, per bonus e provvigioni, nella misura di fr. 42'000.– nel 2001 (doc. B inc. n. OA.2004.707) e fr. 25'000.– nel 2002 (doc. H e I inc. n. OA.2004.707). Detti acconti, secondo il primo giudice, facevano infatti parte della “componente garantita” a AP 1, da non considerare nei calcoli per determinare la tariffa giornaliera di cui è menzione alla clausola 6.1 del Regolamento AO 1, pena una retribuzione complessiva del dipendente durante l'inabilità lavorativa addirittura maggiore rispetto a quella di una situazione di normale capacità lavorativa.
L'appellante non si è confrontato minimamente con le considerazioni del primo giudice. Si è limitato a sostenere che “gli importi di fr. 42'000.– per l'anno 2001 e di fr. 25'000.– per l'anno 2002” andavano “tenuti in considerazione, in quanto si trattava comunque di importi effettivamente percepiti dal dipendente”, mentre che “l'unico importo che in effetti doveva essere tolto dai conteggi per il calcolo della media, era la somma di fr. 35'000.– come da sentenza del Tribunale d'appello del 21 febbraio 2008” (appello, pag. 10 verso il basso), come pure che “il calcolo effettuato con la sentenza di data 20 agosto 2007” era “corretto” e che andava semmai “adeguato alla sentenza del Tribunale d'appello” (appello, pag. 11 in alto). A torto.
Il fatto che i predetti importi siano stati realmente versati all'appellante, non inficia l'interpretazione delle norme del Regolamento AO 1 e del contratto di lavoro fatta dal Pretore. Certo, il susseguirsi dei diversi regimi contrattuali non rende facile, a prima vista, l'applicazione della clausola n. 6.1 del Regolamento AO 1. Detto Regolamento, in vigore dal gennaio 2004, nella terminologia fa in effetti riferimento all'ultima pattuizione contrattuale intervenuta tra le parti il 12/18 novembre 2003 (doc. DD dell'inc. n. OA.2004.707). Al dipendente impedito di lavorare a causa di malattia, la clausola n. 6.1 §1 del Regolamento AO 1 garantisce il pagamento continuato – per un massimo di 24 mesi – dell'anticipo che il contratto di lavoro del 12/18 novembre 2003 definisce e fissa (al punto 6.1 del contratto di lavoro) in fr. 10'000.– mensili. Le pattuizioni contrattuali precedenti non contemplavano una normativa sull' “anticipo”. Prevedevano però il versamento di un “salario base” ripartito su dodici mensilità (fr. 84'000.– nel 2001, fr. 100'000.– nel 2002 e fr. 84'000.– nel 2003) e di un “acconto garantito” per bonus e provvigioni pure versato pro rata su dodici mensilità (fr. 42'000.– nel 2001, fr. 25'000.– nel 2002 e fr. 39'000.– nel 2003). Si deve convenire con il primo giudice che tra il contratto di lavoro del 12/18 novembre 2003 e i precedenti contratti, nonostante le differenze terminologiche, non vi è una divergenza sostanziale in relazione alla componente garantita, nel senso che l'“anticipo garantito” nell'ultimo contratto (di fr. 10'000.– mensili, per complessivi fr. 120'000.– per il 2004), corrisponde al “salario” e all'“acconto garantito” dai contratti di lavoro per gli anni 2001, 2002 e 2003. In effetti, questa componente è stata di fr. 126'000.– nel 2001 (salario fr. 84'000.– e acconto garantito fr. 42'000.–, doc. B dell'inc. OA.2004.707), di fr. 125'000.– nel 2002 (salario fr. 100'000.– e acconto garantito fr. 25'000.–, doc. H e I dell'inc. OA.2004.707) e di fr. 123'000.– nel 2003 (salario fr. 84'000.– e acconto garantito fr. 39'000.–, doc. N e R dell'inc. OA.2004.707). Nel 2004, con il nuovo contratto di lavoro, si è attestata – come detto – a fr. 120'000.– (anticipo garantito). Se ne può dunque dedurre che la clausola 6.1 §1 del Regolamento AO 1 garantisce al dipendente il pagamento continuato dell'“anticipo” [corrispondente alla componente garantita dei precedenti contratti (“salario” e “acconto garantito”]. La clausola 6.1 §2 del Regolamento AO 1 garantisce invece, dal 4° giorno di incapacità lavorativa, un'indennità “di perdita delle provvigioni e dei bonus”; trattasi senza ombra di dubbio di un'indennità di perdita della remunerazione variabile [differenza positiva tra le indennità maturate per bonus/provvigioni e l'anticipo (cfr. sopra, consid. 7)], la restante parte di bonus/provvigioni essendo già coperta dal “pagamento continuato dell'anticipo” garantito dalla clausola 6.1 §1 del Regolamento AO 1, in relazione con il punto 6.1 del contratto di lavoro. Indicando le modalità di computo di questa indennità, la medesima clausola impone di fissare la “tariffa giornaliera” (1/360), con riferimento alla media di provvigioni e bonus percepiti dal dipendente nei tre anni precedenti. Non può che trattarsi della componente variabile di tali provvigioni e buonus, versata a AP 1 anche in base ai precedenti contratti di lavoro [nella misura di fr. 22'647.65 nel 2001 (doc. 5, 8, 13 dell'inc. OA.2004.707), di fr. 16'594.80 nel 2002 (doc. 17, 20, 23 dell'inc. OA.2004.707 e fr. 15'000.– di MbO) e fr. 46'427.60 /doc. PP e doc. 39 dell'inc. OA.2004.707 e fr. 7'000.– riconosciuti)]. Solo questa componente variabile di provvigioni e bonus – computata dal Pretore per una media annua (su tre anni) di fr. 28'556.70 – può essere presa in considerazione per il calcolo della tariffa giornaliera. Se si dovessero prendere in considerazione anche gli “acconti garantiti” versati al collaboratore nei tre anni precedenti, a norma dei contratti allora in vigore – che, come detto, corrispondono invero ad una parte dell'“anticipo” già garantito dalla clausola 6.1 §1 del Regolamento AO 1 – il dipendente percepirebbe, durante l'inabilità lavorativa, una retribuzione complessiva maggiore rispetto a quella di una situazione di normale capacità lavorativa: il versamento integrale di bonus e provvigioni fino a concorrenza degli “acconti garantiti” e di una tariffa giornaliera calcolata sulla base di quegli stessi bonus e provvigioni. Ciò che non può evidentemente essere lo scopo di normative per la tutela della retribuzione dei lavoratori in caso di inabilità al lavoro per malattia. L'esclusione degli importi di fr. 42'000.– e fr. 25'000.– (versati a AP 1 quali “acconti garantiti”) dal computo della tariffa giornaliera, appare pertanto corretta. Anche su questo punto l'appello va dunque respinto.
8. Il gravame va dunque integralmente respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese di giustizia, trattandosi di causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, mentre le ripetibili di seconda sede, calcolate tenendo conto del valore rimasto litigioso di fr. 16'146.25 (fr. 27'696.70 ./. fr. 11'550.45), seguono l'integrale soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 26 giugno 2009 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia per la procedura d'appello. AP 1 rifonderà fr. 400.– a AO 1 per ripetibili d'appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).