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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2010 12.2009.130

20. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,980 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Contratto di mediazione, pagamento della mercede, nesso causale tra attività del mediatore e compravendita, clausola contrattuale per mediazione di indicazione

Volltext

Incarto n. 12.2009.130

Lugano 20 dicembre 2010/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Pellegrini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.157 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 novembre 2007 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 2  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 17'216.- oltre interessi al 5% dal 11 luglio 2007, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni H__________ (recapito postale: __________) di data 1° ottobre 2007 per fr. 17'216.- oltre interessi al 5% dal giorno 11 luglio 2007 e fr. 100.- di spese esecutive;

domanda avversata dalla controparte e che il Pretore ha accolto con sentenza 4 giugno 2009;

appellante il convenuto che con atto d’appello 25 giugno 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni del 31 luglio 2009 chiede la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AP 1 ha sottoscritto nel 2005 un mandato esclusivo di mediazione, incaricando AO 1, fiduciaria immobiliare con sede a __________, della vendita di un appartamento nel Comune di __________ (fondo base part. n. __________ RFD __________, foglio PPP n.__________, quota di 56.500/1000 con diritto esclusivo sull’appartamento n. 2) del quale era comproprietario con B__________. Il contratto scadeva il 31 dicembre 2006 e prevedeva un prezzo di vendita indicativo di fr. 395'000.- e una provvigione per la mediatrice del 4% sul prezzo di vendita. La medesima mercede era dovuta anche qualora entro un periodo di due anni dalla scadenza del contratto di mediazione l’immobile fosse stato venduto ad un acquirente da lei indicato durante la durata del contratto (doc. E, clausola n. 2). Inoltre, il contratto specificava che se l’immobile durante la durata del contratto fosse stato venduto a un acquirente non procurato dalla mediatrice a quest’ultima sarebbe stata comunque versata la metà della provvigione pattuita (doc. E, clausola n. 2 cpv. 2). Il contratto contemplava infine una clausola riguardante la disdetta anticipata: se il contratto avesse dovuto essere disdetto durante la durata stipulata il mandante avrebbe dovuto versare un’indennità del 1% del prezzo di vendita concordato, oltre all’indennizzo di ulteriori spese fatturate separatamente (doc. E, clausola n. 4 cpv. 2).

                                  B.   AO 1 ha allestito un prospetto di vendita (doc. Z) e ha inserito l’offerta nella propria pagina internet dove è stata vista da R__________. Costei ha visitato l’appartamento con il marito alla presenza di AP 1 e di Mo__________, dipendente della fiduciaria. Con scritto del 3 agosto 2006 AP 1 e B__________ hanno disdetto il contratto di mediazione, lamentandosi del fatto che non sarebbero stati presentati loro seri interessati all’acquisto. Difatti, pur riconoscendo che i coniugi W__________ avevano visitato l’appartamento, li ritenevano poco interessati. A loro dire la mediatrice non si sarebbe adoperata in maniera efficiente ed attiva al fine della conclusione della compravendita (doc. Q). Con lettera del 4 agosto 2006 la società immobiliare ha pertanto restituito loro le chiavi dell’immobile, dando atto di avere ricevuto la disdetta anticipata (doc. P). Con contratto del 18 giugno 2007 (doc. 1) ed atto aggiuntivo del 17 giugno 2007 (doc. rich. I) AP 1 e B__________ hanno venduto l’appartamento ai coniugi W__________ al prezzo di fr. 400'000.-. Venuta a conoscenza della compravendita, AO 1 ha emesso a carico di __________ e di B__________ il 2 luglio 2007 una fattura di fr. 17'216.-, IVA inclusa, corrispondente al 4% di fr. 400'000.- sulla base della clausola n. 2 del contratto di mediazione e ne ha chiesto il pagamento entro il 10 luglio 2007 (doc. D).

                                  C.   Non avvenendo il pagamento e di fronte alle contestazioni di AP 1, con petizione 29 novembre 2007 AO 1 lo ha convenuto dinanzi alla Pretura di Locarno-Campagna e ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 17'216.- oltre accessori con il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo notificato dall’Ufficio esecuzioni di __________ il 1° ottobre 2007. Nella sua risposta il convenuto si è opposto alla domanda. In particolare, egli ha sostenuto che il contratto di mediazione non sarebbe stato valido poiché concluso solo da lui e non anche dalla comproprietaria e che la vendita non sarebbe riconducibile all’intervento dell’attrice, ma all’intervento di un’altra mediatrice. Con gli allegati di replica e duplica così come in sede di conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio.

                                  D.   Statuendo il 4 giugno 2009, il Pretore di Locarno-Campagna in accoglimento della petizione ha condannato il convenuto a pagare all’attrice fr. 17'216.- oltre interessi e ha respinto la richiesta relativa al rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo per incompetenza territoriale. La tassa di giustizia di fr. 1'200.e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attrice fr. 3'000.- per ripetibili.

                                  E.   Il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con atto d’appello 25 giugno 2009, nel quale ha postulato la riforma della sentenza nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con osservazioni 31 luglio 2009 l’attrice ha chiesto che l’appello venga respinto e la decisione confermata con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e

considerato

in diritto:

                                   1.   Il Pretore ha dapprima appurato che il contratto di mediazione è stato validamente stipulato in forma scritta fra l’attrice e i due comproprietari dell’appartamento messo in vendita, ritenendo sulla base degli atti che B__________ era validamente rappresentata da AP 1. Il primo giudice ha in seguito accertato l’esistenza del nesso di causalità psicologico tra la compravendita e l’attività della mediatrice. In particolare, sulla base della dottrina e giurisprudenza in materia, ha ritenuto valida e vincolante per le parti la clausola inserita nel contratto di mediazione secondo cui la mediatrice avrebbe avuto diritto alla provvigione piena qualora nei due anni successivi alla scadenza o alla disdetta del contratto l’immobile fosse stato venduto a persone da lei indicate nel corso della durata del contratto stesso (doc. E clausola n. 2 ). Il Pretore ha poi esaminato in concreto l’esistenza del nesso causale psicologico fra la compravendita e l’intervento dell’attrice, giungendo alla conclusione che l’attività svolta da quest’ultima era stata causale per l’acquisto, poiché gli acquirenti avevano deciso di comperare l’immobile dopo aver visto l’offerta sulla pagina internet dell’attrice e aver visitato l’oggetto, tanto più che nulla risulta provato circa il possibile influsso avuto dalla nuova mediatrice.

                                   2.   L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe erroneamente ritenuto che la comproprietaria B__________ era stata validamente rappresentata dal convenuto. A suo dire difetterebbe la maggioranza prevista dall’art. 647b CO e il contratto sarebbe pertanto da considerare nullo e non vincolante. L’appellata non avrebbe provato l’esistenza di una procura o in altro modo l’incarico all’appellante da parte di B__________ per la sottoscrizione del contratto di mediazione. L’argomento del giudice di prime cure secondo il quale l’appellante avrebbe validamente rappresentato l’altra comproprietaria sarebbe pertanto infondato e manifestamente lesivo delle disposizioni di legge applicabili in materia di comproprietà così come del principio dell’onere della prova ai sensi dell’art. 8 CC. Il convenuto contesta la tesi pretorile e sostiene che la comproprietaria avrebbe firmato la disdetta del contratto di mediazione solo a titolo cautelativo, senza ratificare il contratto medesimo. Ne discende che la conclusione alla quale è giunto il Pretore è inaccettabile. Inoltre, la mediatrice non potrebbe pretendere alcunché, in primo luogo perché il contratto di mediazione, oltre a essere nullo, sarebbe stato disdetto con effetto immediato il 3 agosto 2006 e poi poiché la compravendita non sarebbe riconducibile alla sua attività. A dire dell’appellante, l’attrice anzi avrebbe fatto desistere i potenziali acquirenti, i quali avrebbero poi concluso la compravendita solo grazie all’intervento di un’altra mediatrice nel giugno 2007. Il fatto che in un primo momento gli acquirenti erano venuti a conoscenza della messa in vendita dell’appartamento grazie all’attività dell’appellata, in particolare perché lo avrebbero notato sul suo sito internet, non dimostrerebbe quindi l’esistenza di un nesso causale psicologico tra la compravendita e l’intervento dell’appellata. Il contratto di compravendita, prosegue il convenuto, è stato concluso su iniziativa degli acquirenti, che un anno dopo aver visitato l’appartamento hanno deciso di acquistarlo, grazie all’intervento della nuova mediatrice, incaricata dai comproprietari dopo la disdetta del contratto con l’appellata. La compravendita è quindi stata conclusa senza l’intervento dell’attrice, che non può pertanto far valere alcuna pretesa.

                                   3.   Secondo l’art. 413 CO la provvigione è dovuta unicamente in presenza di due condizioni: la conclusione del negozio principale tra il mandante e un terzo, nonché il nesso causale tra detta conclusione e l’attività del mediatore. Quanto al secondo requisito, la dottrina parla di “psychologischer Kausalzusammenhang”, per distinguerlo dal concetto comunemente utilizzato nell’ambito della responsabilità da atto illecito. Il procedimento attraverso il quale il singolo viene determinato a compiere un’azione è un fatto puramente soggettivo. Esso non può pertanto essere appurato attraverso “il corso naturale delle cose” e le “esperienze di vita” (Schweiger, Der Mäklerlohn, Zurigo 1986, p. 85: Ammann, Basler Kommentar OR I, art. 413 nn. 4 ss.; Guhl/Schnyder, Das Schweizerische Obligationenrecht, § 50 n. 20). Affinché ci sia nesso causale non è necessario che l’attività del mediatore sia stata l’unico motivo che ha indotto il terzo a contrarre. È sufficiente che l’opera del mandatario sia stata perlomeno una concausa di natura psicologica (DTF 114 II 359; 76 II 378). Ciò può verificarsi in particolare nel caso in cui vengano incaricati più mediatori che agiscono indipendentemente l’uno dall’altro. In tal caso, tuttavia, a ogni mediatore spetterà solo una parte della provvigione concordata, a seconda dell’intensità del nesso causale che lo riguarda (DTF 100 II 367; 72 II 421; Guhl, op. cit., § 50 n. 21). Rimane invece fermo il diritto all’intera provvigione nel caso in cui il mandante porta a termine delle trattative in modo autonomo, ma sulla base dei contatti precedentemente instaurati dal mediatore (DTF 72 II 422; Ammann, op. cit., art. 413 n. 8). La prova del nesso causale spetta al mediatore. Per evitare il rischio della mancata prova, le parti possono inserire nei propri contratti una clausola in base alla quale la provvigione è dovuta indipendentemente dal nesso causale. In tale ipotesi il mediatore deve solo dimostrare di essersi attivato (DTF 100 II 361; Guhl, op. cit., § 50 n. 21). A ogni modo, la giurisprudenza del Tribunale Federale riconosce una presunzione in relazione al nesso di causalità non appena il mandatario abbia posto in essere delle attività idonee ad influenzare in modo determinante il terzo, e a queste sia effettivamente seguita la conclusione del negozio finale (DTF 57 II 193 c. 3; Gautschi, Berner Kommentar, Vorbemerkungen artt. 412-418, d; Schweiger, cit., p. 84). A fronte di una simile condotta del mediatore, sarà dunque il mandante a dover dimostrare che tali attività non sono state una causa ai sensi dell’art. 413 CO.

                                   4.   Pacifica la sottoscrizione di un contratto di mediazione fra l’attrice e il convenuto, quest’ultimo ne contesta la validità per il motivo che l’accordo non è stato firmato anche dall’altra comproprietaria dell’appartamento, che non era da lui rappresentata e che non ha ratificato il contratto. Il Pretore, come si è detto, ha ritenuto dimostrato dagli atti che il convenuto aveva rappresentato la comproprietaria nel conferire all’attrice il mandato di mediazione. L’attrice aveva inviato alla comproprietaria l’11 dicembre 2005 il contratto di mediazione per la sottoscrizione (doc. W) e quest’ultima il 3 agosto 2006 ha disdetto l’accordo (doc. Q). Il tenore della disdetta lascia desumere che mandanti erano entrambi i comproprietari (“Bezugnehmend auf den mit Ihnen abgeschlossenen Verkaufsauftrag,…, haben wir …”, doc Q). A ben vedere, comunque, il quesito non è rilevante per il giudizio. A prescindere dal fatto che l’incarico di trovare acquirenti per la vendita dell’immobile non rientra nella gestione e nell’amministrazione dell’immobile medesimo, come è il caso per un contratto di locazione, il contratto di mediazione è comunque stato validamente concluso almeno con il convenuto qui appellante. Costui non nega, infatti, di aver sottoscritto il contratto di mediazione (doc. E) e di aver con esso conferito all’attrice l’incarico di trovare acquirenti per l’appartamento. Ora, un contratto di mediazione può essere validamente concluso anche da una persona che non sia il proprietario dell’immobile da vendere (Gautschi, Berner Kommentar, n. 14b pag. 141 ad art. 412 OR). Il convenuto non necessitava dunque il consenso della comproprietaria per concludere in proprio nome il contratto di mediazione, e risponde dunque nei confronti dell’attrice, che procede in causa solo contro di lui, mentre non ha avviato procedure giudiziarie contro la comproprietaria, che, benché menzionata nel contratto, non lo ha sottoscritto. Non si può pertanto seriamente negare la validità del contratto (doc. E) sul quale l’attrice fonda le proprie pretese.

                                   5.   L’appellante contesta poi l’esistenza di un nesso causale tra l’attività della mediatrice e la compravendita dell’appartamento. Si tratta quindi di determinare se tra l’attività svolta dall’attrice e la conclusione del contratto di compravendita si riscontra un nesso causale psicologico, rispettivamente se, sulla scorta di una valutazione oggettiva, al momento della conclusione della compravendita l’attività precedentemente svolta dalla mediatrice era stata ancora di impulso per la determinazione alla stipulazione del contratto da parte degli acquirenti. Nella fattispecie il contratto verteva su una mediazione di indicazione e di negoziazione. La clausola n. 2 del contratto di mediazione (doc. E) indica infatti: “Nel caso di una compravendita in seguito all’indicazione o un intervento diretto o indiretto del mediatore” ,…..(”Bei einem Verkauf infolge Nachweis oder einer direkten oder indirekten Intervention des Beauftragten, anerkennt der Auftraggeber eine Provision von 4% vom Verkaufspreis. In der Regel ist sie im Moment der öffentlichen Beurkundung des Kaufvertrages geschuldet.”). Alla luce del tenore della suddetta clausola contrattuale sarebbe sufficiente dare la prova necessaria per una mediazione di indicazione per avere diritto alla mercede intera stabilita dal contratto. Dall’istruttoria è emerso, infatti, che i potenziali acquirenti si sono interessati all’appartamento in seguito all’attività dell’attrice. Gli acquirenti __________ e R__________ W__________ hanno riferito nella loro deposizione rogatoriale (verbali del 9 marzo 2009), di aver visto per la prima volta l’offerta dell’appartamento in vendita sul sito internet dell’attrice e di aver visitato i locali con una dipendente di quest’ultima nel maggio 2006. Essi avevano inviato una dichiarazione d’intenti (doc. F) nella quale avevano modificato alcuni punti. L’anno dopo, R__________ W__________ ha contattato direttamente il convenuto per sapere se l’appartamento era stato venduto e in quell’occasione le proposte degli interessati all’acquisto sono state accettate, senza che la seconda mediatrice sia mai intervenuta. Dagli atti risulta quindi che le parti alla compravendita sono entrate in contatto sulla base dell’indicazione dell’attrice e che hanno perfezionato la compravendita in seguito ai contatti diretti tra di loro successivi alla disdetta del contratto di mediazione tra l’attrice e il convenuto. Non si può pertanto negare nella fattispecie il nesso di causalità psicologico tra l’attività dell’attrice e la conclusione della compravendita. Per quel che concerne l’attività della seconda mediatrice, la stessa risulta essere stata incaricata dal convenuto di allestire il contratto preliminare con gli acquirenti, già designati, di incassare da loro la somma di fr. 10'000.-, di dare istruzioni al notaio per la redazione del rogito di compravendita e di consegnare agli acquirenti l’appartamento dopo la sottoscrizione dell’atto (contratto del 2 giugno 2007, incarto richiamato II). La seconda mediatrice, contrariamente a quanto afferma l’appellante, non ha quindi svolto alcuna attività che abbia potuto indurre gli interessati all’acquisto dell’appartamento. I coniugi W__________, del resto, avevano già deciso di acquistare ben prima che apparisse in scena, su richiesta del convenuto, la seconda mediatrice.  

                                   6.   Il contratto di mediazione (doc. E), ancorché disdetto anticipatamente, prevedeva esplicitamente alla sua clausola n. 2 che la mercede sarebbe stata dovuta integralmente anche qualora l’appartamento fosse stato venduto, entro due anni, a una persona interessata presentata dall’attrice. È quel che è avvenuto nella fattispecie, poiché i coniugi __________ W__________ hanno acquistato l’appartamento il 18 giugno 2007 (doc. R) ed essi erano stati presentati al convenuto dall’attrice l’anno precedente, prima che il contratto di mediazione fosse disdetto il 3 agosto 2006 (doc. Q). La circostanza è provata, oltre che dalla deposizione degli acquirenti, dalla disdetta medesima, nella quale i proprietari dell’immobile hanno rimproverato all’attrice di aver presentato loro persone senza interesse serio all’acquisto come la famiglia W__________ (“nebst einer einzigen unseriösen und für uns zusätzlich mit unnötigem Zeit-und Reiseaufwand verbundenen Objektbegehung (Familie W__________), doc. Q, pag. 2). Tanto basta per concludere che il giudizio del Pretore resiste alle critiche e che l’appello, infondato, deve essere respinto.

                                   7.   Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che rifonderà all’attrice un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

                                   1.   L’appello 25 giugno 2009 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.b) spese                         fr. 100.totale                              fr. 700.già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -   Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di  importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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