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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.04.2009 12.2008.93

20. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,069 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Compravendita

Volltext

Incarto n. 12.2008.93

Lugano 20 aprile 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.58 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27 maggio 2005 da

AO 1  rappr. dall'  RA 1   

contro

AP 1  rappr. dall'  RA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'000.- oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio;

domande alle quali la parte convenuta si è opposta e che il Pretore, con sentenza 25 marzo 2008 ha accolto;

appellante la convenuta con atto d'appello 21 aprile 2008 con il quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione;

mentre con osservazioni 28 maggio 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame;

ritenuto

in fatto e in diritto

                                   1.   AO 1 e AP 1 (in seguito AP 1) sono aziende  entrambe attive nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e dello sdoganamento di merci.

                                         Con contratto 2 gennaio 2004 la AO 1 ha ceduto alla AP 1 la propria attività di spedizioni internazionali  " … nella qualità e quantità sopra descritta …", vale a dire come era "… descritto qualitativamente e quantitativamente nella documentazione allegata …", documentazione dalla quale risultavano il fatturato, i costi diretti, il margine di utile e i costi generali relativi all'anno 2003. Da parte sua, l'acquirente si è impegnata a versare l'importo di fr. 50'000.-, pagabile in quattro rate, la prima a fine marzo 2004 (fr. 8'000.-), la seconda a fine luglio 2004 (fr. 16'000.-) la terza a fine dicembre 2004 (fr. 16'000.-) e l'ultima a fine febbraio 2005 (fr. 10'000.-). Dopo aver versato la prima rata, l'acquirente ha sospeso i pagamenti, adducendo che l'attività trasmessale non corrispondeva quantitativamente e qualitativamente a quanto concordato.

                                   2.   Con petizione 27 maggio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 42'000.- oltre interessi, pari alla parte del prezzo rimasto impagato, chiedendo altresì il rigetto dell'opposizione interposta da controparte al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio.

                                         Con risposta 25 settembre 2005 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, sostenendo di aver sospeso il pagamento perché la venditrice aveva garantito una cifra d'affari che in realtà non veniva realizzata. La differenza sostanziale tra la cifra d'affari garantita e quella realizzata costituirebbe inadempienza della convenuta e farebbe venir meno l'obbligo di pagare il prezzo.

                                         Con gli ulteriori allegati, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                   3.   Con sentenza 25 maggio 2008 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice ha rilevato che, pur avendo l'attrice trasferito un certo traffico di spedizioni internazionali alla convenuta, tale cessione non costituisce il trasferimento di un diritto soggettivo - che non esiste - ma l'obbligo di astenersi dal continuare una pratica in un determinato settore, o eventualmente la raccomandazione e l'introduzione del successore tra i propri clienti, obblighi la cui violazione non risulta dagli atti. In merito alle cifre fornite dalla venditrice ha poi rilevato che dal documento non risultano assicurazioni in merito alla cifra d'affari che la convenuta poteva realizzare, nel senso di una promessa di guadagno, quanto piuttosto l'indicazione di un volume d'affari. Non vi sarebbe poi la prova che l'attrice abbia garantito alla convenuta il raggiungimento nel futuro della stessa cifra d'affari ottenuta nel 2003.

                                   4.   Con appello 21 aprile 2008 - di cui con osservazioni 28 maggio 2008 l'appellata postula la reiezione - la convenuta domanda la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione. 

                                   5.   L'appellante rimprovera al primo giudice di aver negato a torto l'esistenza di una qualità promessa. Essa adduce che, menzionando nel contratto di compravendita la quantità e qualità dell'attività ceduta, l'attrice avrebbe dato un'esplicita garanzia di qualità e quantità del traffico ceduto, ciò che sarebbe da considerare una promessa della venditrice all'acquirente nel senso che anche in futuro l'attività avrebbe reso altrettanto.

                                         Va qui rilevato che le indicazioni riportate nell'allegato al contratto doc. C erano certamente importanti, dovendo le parti concordare il prezzo della cessione dell'attività, il cui valore dipende indubbiamente anche dal volume d'affari e dalla clientela ceduta. Tuttavia, anche qualora, come sostiene l'appellante, la quantità e qualità dell'attività ceduta fosse da considerare una qualità promessa, tale qualità sarebbe riferita unicamente alla cifra d'affari riferita al 2003, che era stata alla base della contrattazione. Non vi sono invece elementi per poter ritenere che la venditrice abbia promesso che anche in futuro sarebbero stati raggiunti i medesimi risultati. Il contratto comunque nulla contiene in tal senso. Se anche le aspettative della convenuta circa l'evoluzione futura della situazione erano basate sulla situazione esistente nel 2003, come risultante dal contratto di cessione, questa - di per sé comprensibile - aspettativa non è tale da far ritenere che l'evoluzione in tal senso costituisse una qualità promessa. In mancanza di un'esplicita assicurazione in tal senso, non si può ritenere che il venditore abbia accettato di continuare ad assumersi il rischio imprenditoriale anche quando, dopo aver venduto l'azienda, egli non aveva più voce in capitolo in merito all'andamento dell'attività.

                                         Rilevato poi che l'appellante non ha mai contestato la correttezza dei dati relativi al 2003, l'appellata non può essere considerata inadempiente. Da qui, la reiezione dell'appello. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

per i quali motivi

pronuncia

                                   1.   L'appello è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1000.b) spese                         fr.     50.totale                              fr. 1050.anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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