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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2009 12.2008.75

23. März 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,916 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Appalto. Mercede

Volltext

Incarto n. 12.2008.75

Lugano 23 marzo 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.103 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 13 febbraio 2006 da

AO 1  rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'330.90 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da quest’ultima al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, omesso poi in sede di conclusioni;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che la Pretora con sentenza 12 marzo 2008 ha accolto nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 27'215.50 oltre interessi e rigettando l’opposizione interposta al PE summenzionato;

appellante la convenuta che con atto di appello 31 marzo 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni 30 aprile 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito della ristrutturazione dell’albergo __________ a __________ AO 1 è stato incaricato da AP 1 (in seguito: __________) di realizzare, trasportare, fornire e mettere in opera delle merci, da lui progettate, disegnate e costruite appositamente. Egli ha quindi chiesto il pagamento di tali prestazioni con fatture 5 agosto 2004, 2 settembre 2004, 8 ottobre 2004, 21 ottobre 2004, 21 dicembre 2004 e 24 febbraio 2005 (doc. J-N). In assenza di versamenti da parte della controparte, egli ha poi fatto notificare il 23 gennaio 2003 un precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano per complessivi fr. 27'330.- oltre interessi, al quale la precettata ha interposto opposizione (doc. T).

                                  B.   Con petizione 13 febbraio 2006 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 27'330.90 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da quest’ultima al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano. Con risposta 20 aprile 2006 la convenuta si è opposta alle domande di controparte. Con la replica e la duplica le parti hanno confermato le loro rispettive richieste. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale. La convenuta ha rinunciato anche alla presentazione di un memoriale scritto, mentre l’attore ha ribadito la propria domanda, salvo omettere quella di rigetto dell’opposizione. Statuendo con sentenza 12 marzo 2008 la Pretora ha accolto la petizione nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 27'215.50 oltre interessi e rigettando l’opposizione interposta al PE summenzionato.

                                  C.   Con atto di appello 31 marzo 2008 la convenuta è insorta contro il giudizio testé citato chiedendo di riformarlo nel senso di respingere integralmente la petizione. Con osservazioni 30 aprile 2008 l’attore postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   La Pretora ha vagliato la censura della convenuta secondo la quale non vi sarebbe stato alcun collaudo e, quindi, l’opera eseguita dall’attrice non poteva essere reputata consegnata. A tal fine, ella ha interpretato l’espressione "protocollo di fine lavori" formulata dalla convenuta negli ordini di acquisto, controfirmati "per conferma" dall’attore. La prima giudice ha quindi ritenuto che le parti avessero sì previsto un protocollo, che doveva essere redatto dalla convenuta con lo scopo di notificare eventuali difetti e che doveva essere controfirmato dall’attore. Inoltre, la Pretora ha ritenuto che siccome la convenuta aveva utilizzato l’opera già da diversi anni, anche solo per questo motivo essa doveva reputarsi consegnata e, quindi, la mercede era divenuta esigibile. Precisando che quanto appena detto non significava che la convenuta avesse accettato l’opera, la Pretora ha infine accertato che nei vari anni trascorsi dalla consegna la convenuta non aveva mai contestato i lavori svolti dall’attore. Di conseguenza, essa ha condannato la convenuta al pagamento delle fatture rimaste impagate, per complessivi Є 17'225.-, convertiti al tasso di cambio del giorno della sentenza a fr. 27'215.50.

                                   2.   Preso atto che la fattispecie presenta connotazioni di carattere internazionale, occorre preliminarmente esaminare se le parti abbiano optato sia per il foro a Lugano sia per l'applicazione del diritto svizzero. La Pretora non si è chinata su tali questioni. Gli ordini di acquisto di cui ai doc. da D a H – che la prima giudice ha ritenuto essere relativi alle fatture (doc. J-O), accertamento non contestato dalle parti – indicano Lugano come foro e prevedono l’applicazione del diritto svizzero. Negli allegati preliminari, poi, le parti hanno ritenuto pacifica l’applicazione di tale ordinamento giuridico (petizione, pag. 2 in alto; risposta, pag. 2 in mezzo). Ciò posto, nulla osta all’esame delle censure sollevate dall’appellante.

                                   3.   L’appellante contesta anzitutto l’accertamento pretorile sul suo utilizzo dell’opera per diversi anni (appello, pag. 5). Essa ritiene che tale circostanza non sia né stata allegata dalla controparte, né emerga dal carteggio processuale. Occorre da subito precisare che la Pretora ha evidenziato unicamente a titolo aggiuntivo che la convenuta aveva utilizzato per diversi anni l’opera, per cui anche solo per questo motivo la stessa era da considerarsi consegnata e la mercede esigibile (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Di conseguenza, nella misura in cui l’altra argomentazione pretorile come verrà illustrato (consid. 4) regge alle censure dell’appellante, non vi è motivo di chinarsi su tale questione.

                                   4.   La convenuta ribadisce che le parti avevano pattuito la sottoscrizione congiunta di un protocollo di fine lavori, con lo scopo di controllare insieme l’opera terminata. Prima di tale esame, mai avvenuto, non era quindi possibile per l’attrice chiedere il pagamento dell’opera (appello, pag. 4 segg.). L’appellante ritiene che sia l’interpretazione letterale sia quella fondata sul principio dell’affidamento impongono di interpretare l’espressione "protocollo di fine lavori firmato da entrambe le parti" quale un verbale di verifica dell’opera allestito in contraddittorio. Essa si chiede perché se si fosse stati in presenza di una semplice formalità unilaterale, si sarebbe dovuto prevedere la firma anche dell’attrice e condizionare a tale collaudo il pagamento della mercede, così come a una notifica dei difetti. Al riguardo, essa reputa che il meccanismo previsto era "chiarissimo" e aveva come scopo quello di ridurre lo spazio per eventuali contestazioni circa la completezza e la qualità dell’opera (appello, pag. 5 seg.).

                                4.1   In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concorde volontà delle parti sull’espressione controversa utilizzata negli ordini di acquisto, la Pretora ha determinato la stessa interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta. Siccome nella fattispecie gli ordini di acquisto erano stati formulati dalla convenuta, la prima giudice ha analizzato il senso che l’attore poteva e doveva ragionevolmente attribuirgli. Ciò posto, essa ha ritenuto che il tenore di tale espressione poteva essere interpretato unicamente nel senso di stabilire il termine dei lavori e non di imporre una particolare collaborazione all’attore se non quella di firmare un eventuale verbale allestito dalla convenuta. Tanto più che il punto n. 3 degli ordini concerneva la questione del pagamento della mercede, mentre quella della garanzia dell’opera era stata affrontata al punto n. 16. Stante alla prima giudice, quindi, con il protocollo controverso la convenuta si era impegnata a notificare eventuali difetti e l’attore avrebbe avuto unicamente l’obbligo di sottoscrivere tale verbale. Di conseguenza, l’attore poteva in buona fede ritenere che il senso di tale espressione non fosse quello di reputare incompiuta l’opera fino all’adempimento di un collaudo in comune. La prima giudice ha inoltre aggiunto che durante tale periodo la convenuta nemmeno aveva notificato l’esistenza di difetti, limitandosi in sede processuale a un’insufficiente contestazione generica delle prestazioni avversarie.

                                4.2   L’appellante non si confronta compiutamente con le argomentazioni testé menzionate. In particolare, le sue censure non inficiano l’interpretazione pretorile secondo la quale tale clausola non imponeva all’attrice di allestire di sua iniziativa un protocollo, ma eventualmente di firmarlo (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo), e che alla convenuta doveva essere ascritta la negligenza di non aver allestito tale protocollo di fine lavori (loc., cit., pag. 7 in mezzo). Essa afferma più volte che il pagamento a saldo era previsto solo dopo la firma del protocollo (appello, pag. 4 e 6 in fondo), reputando che in tal modo l’attore aveva riconosciuto la necessità di una verifica del proprio operato e aveva rinunciato al pagamento prima del collaudo. Tuttavia, il fatto di subordinare il pagamento alla firma di tale protocollo non significa ancora che esso non possa essere interpretato conformemente a quanto ritenuto dalla prima giudice. L’appellante afferma, inoltre, che il collaudo è stato differito "sine die" per ragioni imputabili all’attore (memoriale, pag. 7 in alto). Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza (risposte n. 8 e 10) per rogatoria di __________ __________, che ha lavorato quale libero professionista per conto della convenuta sul cantiere. Il teste ha dichiarato che "non è mai stato eseguito da parte mia un collaudo finale dell’opera, né è stato firmato un protocollo di fine lavori. Ricordo, infatti, di aver sollecitato al __________ uno scritto con il quale venisse comunicata la fine dei lavori. Tale scritto credo che non sia mai stato mandato in quanto io non l’ho mai visto" (risposta n. 8) e che "non ho mai chiesto al sig. AO 1 il collaudo dell’opera, in quanto con questi avevo rapporti sporadici. Come detto sopra l’ho richiesto al sig. __________, ma non ho mai ricevuto risposta" (risposta n. 10). Per comprensione della testimonianza testé citata, occorre precisare che __________ __________ ha lavorato quale consulente tecnico dell’attore. Se non che, come spiegato sopra, le parti non avevano pattuito l’esecuzione di un collaudo dell’opera e, quindi, l’attore non aveva alcun obbligo di eseguire lo stesso. Alla luce di quanto suesposto, l’argomentazione dell’appellante non può quindi essere condivisa.

                                   4.   Ne consegue che l’appello, nella misura in cui ricevibile, dev’essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che nella determinazione delle si è tenuto conto del fatto che l'onere per la redazione delle osservazioni della parte appellata è stato, tutto sommato, limitato. Quanto agli eventuali rimedi giuridici sul piano federale, il valore litigioso è di fr. 27'215.50.

Per i quali motivi,

richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 31 marzo 2008 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.b) spese                         fr.   50.fr. 800.sono posti a carico di AP 1, __________, che verserà a AO 1 fr. 500.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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