Incarto n. 12.2008.71
Lugano 30 luglio 2008/kc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 27 marzo 2008 presentato da
AP 1 AP 2 (tutti rappr. dall’ RA 1)
contro
il decreto di sfratto emanato il 25 marzo 2008 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa promossa nei loro confronti da
AO 1 (rappr. dall’ RA 2)
richiamata l’ordinanza 22 aprile 2008 con la quale la presidente della Camera ha sospeso la causa, essendo in corso tra le parti trattative;
preso atto dello scritto 25 luglio 2008 del patrocinatore degli appellanti, con il quale comunica che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiede lo stralcio dai ruoli della procedura, con tasse e spese di giustizia a carico degli appellanti, compensate le ripetibili come dalla convenzione sottoscritta il medesimo giorno;
considerato che il valore di causa corrisponde a fr. 9'120.–, pari a sei mesi di locazione, il contratto prevedendo scadenze semestrali per la disdetta (doc. A);
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,
decreta 1. L’appello del 27 marzo 2008 diAP 1 e AP 2, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.– (fr. 50.– tassa di giustizia, spese fr. 50.–), già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico.
§ Compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.