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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.04.2008 12.2008.7

23. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,205 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Irricevibilità di appello contro ordinanza di rinvio udienza, divieto del formalismo eccessivo, non preclusione immediata per mancata comparsa di rappresentanti non autorizzati -

Volltext

Incarto n. 12.2008.7

Lugano 23 aprile 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro inc. DI.2007.1470 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 19 novembre 2007 da

AP 1 rappr. da RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'100.60 oltre interessi;

e ora sull’ordinanza 17 dicembre 2007, con cui il Pretore ha rinviato l’udienza di discussione al 29 gennaio 2008;

appellante l’istante, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 27 dicembre 2007 postula la riforma del querelato giudizio nel senso della declaratoria della preclusione della parte convenuta;

mentre che la parte appellata con osservazioni del 17 gennaio 2008 chiede che il gravame sia respinto con protesta di spese e ripetibili;

considerato

in fatto ed in diritto:

                                   1.   Con istanza del 16 novembre 2007 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta AO 1 (Svizzera), con sede a B__________, al pagamento di fr. 20'100.60 oltre interessi, di cui fr. 10'710.60 in pagamento delle pause, delle quali non avrebbe potuto beneficiare durante il rapporto di lavoro durato dal 25 marzo 2002 al 31 agosto 2007, e fr. 9'390.- a titolo di indennità per licenziamento abusivo.

                                   2.   Il 19 novembre 2007 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di discussione prevista dall’art. 417 cpv. 1 lett. a CPC, segnalando l’obbligo per le parti non patrocinate ai sensi degli art. 64 e 64a CPC di comparire personalmente, e precisando che le persone giuridiche devono essere rappresentate dai loro organi “secondo le modalità di firma previste”.

                                   3.   All’udienza per la convenuta sono comparsi M__________, capo dell’ufficio del personale, e P__________, entrambi dipendenti della resistente, ma privi del diritto di vincolarla con la propria firma. Dal verbale risulta che in quella sede è stata “valutata la possibilità di un accordo transattivo”, al quale non si è però addivenuti. Pertanto il Pretore, constatato che la convenuta non era validamente rappresentata, ha rinviato la discussione della causa a una nuova udienza, indetta per il 29 gennaio 2008.

                                   4.   Con l’appello del 27 dicembre 2007, al quale ha chiesto sia conferito effetto sospensivo, l’istante ha postulato la riforma della decisione pretorile nel senso di dichiarare la preclusione della parte convenuta. Posta l’ammissibilità dell’appello - il Pretore avrebbe emesso un’ordinanza per indire una nuova udienza quando avrebbe invece dovuto decidere con un decreto sul presupposto processuale della (mancata) legittimazione dei rappresentanti- il primo giudice, nel merito, avrebbe violato l’art. 418 CPC, che per il caso di mancata comparsa rinvia all’art. 295 cpv. 1 CPC, il quale prevede per l’appunto che in caso di mancata comparsa di una parte il giudice proceda nella lite, giudicando in base all’istanza e alle prove addotte. Ciò non costituirebbe eccesso di formalismo, atteso in particolare che la possibilità prevista dall’art. 99 cpv. 3 CPC di assegnare alla parte un breve termine per sanare il difetto del presupposto processuale esisterebbe solamente qualora si sia in presenza di un’omissione involontaria, mentre che la stessa non sarebbe praticabile nel caso di una deliberata e consapevole violazione delle norme processuali, ciò che si verificherebbe nel caso in rassegna, avendo la convenuta saputo con largo anticipo di dover comparire tramite i suoi organi, ovvero rappresentata da persone provviste della facoltà di vincolarla con la loro firma.

                                   5.   Delle osservazioni all’appello presentate dal legale della convenuta il 17 gennaio 2008 si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

                                   6.   L’art. 94 cpv. 1 CPC, dal titolo marginale “provvedimenti processuali”, stabilisce che il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento, mentre che negli altri casi pronuncia sulla domanda processuale mediante decreto. L’art. 95 cpv. 1 CPC, cui l’art. 94 cpv. 1 prima frase rinvia, stabilisce che le ordinanze sono emanate giusta l’art. 286 e non sono appellabili, mentre che contro i decreti può essere presentato l’appello (art. 307 cpv. 1 CPC), se la causa è in sé appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 96). Il criterio determinante per la distinzione tra ordinanza e decreto non è la forma o la terminologia usata dal giudice, ma la natura stessa del provvedimento. Vanno considerate ordinanze tutti quei provvedimenti che non toccano la sostanza del procedimento civile ma servono unicamente a disciplinarlo, ossia ad imporre alle parti il rispetto delle norme processuali (Cocchi/Trezzini, opera citata, m. 1 ad art. 94).

                                   7.   Nell’intestazione del proprio gravame (pag. 1) l’istante ha dichiarato di volere ricorrere “contro il “verbale di udienza” 17 dicembre 2007 (recte: decreto) della lodevole Pretura di Lugano”. È però pacifico che contro un verbale d’udienza non si possono introdurre mezzi d’impugnazione, visto che esso non ha carattere di decisione, ma costituisce unicamente la trasposizione in forma scritta delle risultanze dell’udienza. Dall’esame del verbale al quale fa riferimento l’appellante si evince che l’unica decisione presa dal Pretore in quella sede è quella di citare le parti ad una successiva udienza di discussione, ed è quindi questa l’unico possibile oggetto di impugnazione. Siffatta decisione è però manifestamente un’ordinanza, trattandosi del tipico provvedimento funzionale alla disciplina del procedimento (in tal senso: Cocchi/Trezzini, opera citata, m. 2 ad art. 94), e come tale essa non è appellabile.

                                         L’appellante è consapevole di questa situazione, ma ritiene che il provvedimento debba essere nondimeno appellabile, alla stregua di un decreto, per il motivo che il Pretore avrebbe dovuto decidere con decreto ai sensi dell’art. 96 CPC la preclusione della parte convenuta (appello, punto 1, pag. 4). Più in particolare, il ricorrente sostiene che “Non avendo pertanto statuito mediante decreto sull’eccezione di carenza della capacità di stare in lite AO 1 (Svizzera), ma riconvocando le parti ad una nuova udienza il giorno martedì 29 gennaio 2008 (doc. AA), si deve ritenere il “verbale di udienza” 17 dicembre 2007 al pari di un decreto pretorile che de facto ha respinto l’eccezione sollevata dal signor AP 1 in occasione della citata udienza”. Si tratta di un’impostazione che non può essere condivisa.

                                   8.   Infatti, a dispetto delle deduzioni dell’istante, quella da lui impugnata rimane una semplice ordinanza, che concerne un provvedimento (l’aggiornamento della prossima udienza) che poteva essere emesso solo nella forma dell’ordinanza, ragione per cui nemmeno torna applicabile la giurisprudenza per cui un’ordinanza può essere impugnata qualora essa, a prescindere dalla forma, sia in realtà un decreto in ragione del suo contenuto (cfr. Cocchi/Trezzini, opera citata, m. 1 ad art. 94, citata; II CCA 9 gennaio 2007, inc. 12.2006.226). Né giova all’istante sostenere che si tratterebbe di decreto con cui il Pretore (“de facto”) ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione dei rappresentanti della convenuta, dovendosi al contrario ritenere che tale (ipotetico) decreto avrebbe piuttosto protetto l’eccezione dell’istante, visto che ai rappresentanti intervenuti all’udienza non è stato consentito di patrocinare la convenuta. Di conseguenza, qualora fosse stato emanato un simile decreto, lo stesso sarebbe stato favorevole all’istante, che non avrebbe avuto motivo di impugnarlo.

                                         Vero è semmai che il reale oggetto della disputa risiede nella mancata preclusione della convenuta, che l’istante avrebbe auspicato in applicazione dei combinati art. 418 e 295 cpv. 1 CPC in conseguenza della comparsa all’udienza di rappresentanti non legittimati. Tuttavia, una decisione sul tema della preclusione della convenuta non risulta essere stata pronunciata dal Pretore, ragione per cui mal si comprende come la parte istante possa impugnare una decisione che non esiste e, di conseguenza, non risulta concepibile che questa Camera, adita con un appello, possa esaminare la motivazione non esistente di un provvedimento che non è mai stato emanato.

                                         Se l’istante voleva riservarsi la possibilità di introdurre un mezzo d’impugnazione, doveva prima avere cura di provocare una decisione suscettibile di essere impugnata. Egli pertanto, invece di limitarsi a generiche “contestazioni”, puntualmente messe a verbale dal Pretore (pag. 1), all’udienza del 17 dicembre 2007 avrebbe dovuto invece sollevare formalmente l’incidente presentando una domanda processuale ai sensi degli art. 92 e 93 CPC chiedente la preclusione della parte convenuta, domanda sulla quale il Pretore, dopo avere dato alla convenuta (ossia a suoi patrocinatori legittimati) la facoltà di esprimersi, avrebbe deciso con decreto ex art. 96 CPC, suscettibile di essere impugnato. In difetto di ciò l’appello, introdotto contro un’ordinanza, deve essere ritenuto inammissibile, ciò che non è qui di pregiudizio per l’istante, visto che la sua tesi è in ogni caso ingiustificata.

                                   9.   L’art. 134 cpv. 1 CPC, dal titolo marginale “omissione di atti processuali”, stabilisce che la parte che omette di compiere un atto processuale entro il termine perde il diritto di compierlo, salvo contraria disposizione del codice, mentre che l’art. 135 cpv. 1 CPC regola il caso di mancata comparsa di una parte ad un’udienza, stabilendo che essa ha luogo ugualmente con la sola parte comparsa. Ancor più incisivo l’art. 169 cpv. 1 CPC, che per il caso di omissione stabilisce che la parte convenuta nella procedura ordinaria non è più ammessa a contestare i fatti della petizione e non può proporre propri mezzi di prova. L’istituto processuale della preclusione si pone in manifesta collisione con il fondamentale diritto della parte di essere sentita in giudizio e di addurre prove in propria difesa, limitandolo del tutto o in parte, a seconda delle circostanze e del tipo di procedura.

                                         La giustificazione di questo incisivo provvedimento va ricercata nell’esigenza di porre rimedio in quei casi in cui la parte convenuta si disinteressa della lite o tenta di dilatarne i tempi con attitudine contraria alla buona fede, ad esempio disertando le udienze o non attenendosi altrimenti ai termini a lei impartiti. In tal caso la parte viene preclusa, dovendo essere anteposto il diritto della parte avversa di ottenere giustizia in tempi ragionevoli, e in genere l’esigenza per il buon funzionamento della giustizia di potere evadere con celerità i procedimenti anche qualora una parte se ne disinteressi, oppure tenti di procrastinarli, non meritando protezione chi assume un’attitudine defatigatoria. Avuto riguardo all’importanza del diritto di essere sentiti, il codice di rito contiene comunque dei correttivi, come il termine di grazia per la presentazione della risposta (art. 169 cpv. 1, laddove prima del 1° aprile 2001 esso era previsto anche per la duplica), la citazione a una seconda udienza preliminare qualora una parte diserti la prima (art. 177 cpv. 2; cfr. l’art. 135 cpv. 2 per il caso dell’assenza di entrambe le parti, mentre che l’abrogato art. 295 cpv. 2 prevedeva la citazione ad una seconda udienza anche nelle cause inappellabili), oppure l’assegnazione di un breve termine per rimediare a vizi di forma (art. 115 cpv. 3; 116 cpv. 2) o sostanziali (art. 39 cpv. 2; 45 cpv. 1 e 47; 99 cpv. 3), oltre naturalmente all’istituto della restituzione in intero (art. 137 e segg.). L’intento del legislatore è perciò chiaramente quello di un uso ponderato della facoltà di limitare il diritto di essere sentiti, distinguendo chi si disinteressa dalla lite o la vorrebbe procrastinare da chi invece non manifesta siffatte attitudini, ed è invece incorso unicamente in un errore scusabile secondo le circostanze. A questo riconoscimento della buona fede processuale della parte, meritevole di tutela, corrisponde il divieto di indulgere in un formalismo eccessivo.

                                10.   Nel caso concreto è addirittura manifesto che la parte convenuta non si è per nulla disinteressata della lite, come è ovvio dedurre dal fatto che ha inviato ben due persone da B__________ per parteciparvi, ed è quindi palese che essa non può essere gravata dall’applicazione delle norme previste per chi diserta un’udienza. Alla luce del fatto che essa ha sede in un altro cantone, soggetto ad altre norme di procedura e in cui vige una diversa lingua ufficiale, l’avvenuto invio di rappresentanti non legittimati giusta l’art. 64a CPC appare del tutto scusabile, ragione per cui bene ha fatto il Pretore a rendere attenta la convenuta dell’errore commesso e a indire una nuova udienza di discussione.

                                11.   Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 20'100.60.

Per i quali motivi,

visti gli art. 148 e segg. CPC

pronuncia:              1.   L’appello 27 dicembre 2007 di AP 1 è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 500.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         - avv. RA 1, Lugano;

                                         - avv. RA 2, Lugano;

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr.  15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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