Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.02.2008 12.2008.47

19. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·871 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Contratto di lavoro, appello manifestamente infondato, nuove allegazioni in appello

Volltext

Incarto n. 12.2008.47

Lugano 19 febbraio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.317 (azione derivante dal contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 novembre 2007 da

AO 1 rappr. daRA 1  

contro

AP 1    

per chiedere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'921.25 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2007 a titolo di pretese salariali per gli stipendi di febbraio e marzo 2007, 5 giorni di vacanza e la quota parte di tredicesima mensilità e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. dell’UE di Bellinzona, domande alle quali la convenuta si è opposta e che il Pretore ha accolto limitatamente a fr. 5'281.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2007 con sentenza 30 gennaio 2008;

appellante la convenuta che con atto di appello rimesso alla posta il 12 febbraio 2008 chiede di rivedere i conti e il calcolo eseguito dal Pretore;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che il 26 giugno 2007 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. per l’incasso di fr. 9'921.25 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2007 per il mancato pagamento dei salari di febbraio e marzo 2007, la quota parte di tredicesima gennaio-marzo 2007 e i giorni di vacanza gennaio-marzo 2007;

                                                  che AO 1 si è rivolto con istanza 5 novembre 2007 al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'921.25 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2007 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al citato PE;

                                                  che all’udienza del 28 gennaio 2008 l’istante ha confermato le sue richieste, alle quali si è opposta la convenuta, rilevando che la disdetta del contratto di lavoro era stata data il 29 gennaio 2007 per la fine di febbraio 2007;

                                                  che con sentenza del 30 gennaio 2008 il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro era stato disdetto validamente il 29 gennaio 2007 per la fine del mese di febbraio successivo e ha quindi accolto l’istanza limitatamente a fr. 5'281.-, pari allo stipendio lordo di febbraio 2007 in fr. 4'000.-, alla quota parte di tredicesima in fr. 666.- e a quattro giorni di vacanza non goduti in fr. 615.-, e ha compensato le ripetibili, stante la vicendevole soccombenza delle parti;

                                                  che con appello 12 febbraio 2008 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo in sostanza di “riguardare” il calcolo eseguito dal Pretore, per il fatto che la tredicesima non sarebbe stata dovuta, l’occupazione non essendo durata almeno 8 mesi come previsto dal contratto collettivo, e che i giorni di vacanza erano stati goduti con la chiusura della ditta a Natale, mentre l’istante ha lavorato solo fino al 18 febbraio 2007, abbandonando poi il posto di lavoro e causando disagi in ditta;

                                                  che l'appello non è stato notificato alla controparte;

                                                  che nella fattispecie il socio gerente della convenuta, nel corso dell’udienza di discussione del 28 gennaio 2008, ha contestato le affermazioni dell’istante per quel che concerne la data di scadenza del contratto ma non si è espresso sui dettagliati conteggi dell’ex lavoratore, indicati nell’istanza medesima, sui giorni di vacanza non goduti e sul diritto alla tredicesima (cfr. verbale di udienza);

                                                  che di conseguenza le contestazioni sollevate solo ora in sede di appello sul calcolo delle vacanze, della quota parte di tredicesima e dello stipendio di febbraio 2007 non possono essere prese in considerazione, visto che il divieto di proporre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) vale anche nelle procedure per azioni derivanti dal contratto di lavoro;

                                                  che l'appello, manifestamente infondato, può così essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                                  che trattandosi di un’azione derivante dal contratto di lavoro non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all’istante, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:              1.   L'appello 12 febbraio 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15’000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).