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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.10.2008 12.2008.29

9. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,403 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Diritto del lavoro: licenziamento immediato ingiustificato

Volltext

Incarto n. 12.2008.29

Lugano 9 ottobre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.143 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 12 luglio 2007 da

AP 1 ora rappr. dall’ RA 2  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 24'000.- di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, vantato nei suoi confronti da AO 1;

domanda avversata dal convenuto e che il Segretario assessore, con sentenza 11 gennaio 2008, ha respinto;

appellante l’attrice con atto di appello 24 gennaio 2008, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l’azione, in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 11'629.65, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 8 febbraio 2008 propone di dichiarare l’appello irricevibile, in via subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che all’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe valso come rinuncia a prevalersi del vizio di forma, l’appellante ha rinunciato a prevalersi di tale vizio, mentre AO 1 è rimasto silente, per poi, il 18 luglio 2008, comunicare di rinunciare anch’esso a prevalersi del vizio in questione;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1, __________ (attiva nella micronizzazione di prodotti farmaceutici e nella vendita d’impianti per tale micronizzazione), ha assunto dal 1° ottobre 2003 AO 1 in qualità di direttore commerciale della società. Il contratto di lavoro 23 settembre 2003, di durata determinata fino al 30 settembre 2008, prevedeva uno stipendio di fr. 8'000.- lordi mensili, oltre la tredicesima e una commissione dello 0.5% del fatturato consolidato nel 2002 e dell’1.5% dell’incremento annuo rispetto al fatturato del 2002 (doc. A).

                                  B.   Con e-mail 22 dicembre 2006 AO 1 ha preso atto della proposta della datrice di lavoro di modificare la sua funzione dal 1° gennaio 2007 a direttore di __________, ricordandole che il contratto di lavoro prevedeva la funzione di direttore commerciale del gruppo AP 1 fino a fine settembre 2008. Il 22 dicembre 2006 __________ __________, direttore generale di AP 1, ha ribadito la proposta della datrice di lavoro (inc. rich. OA.2007.30: doc. C). Il 29 dicembre successivo lo stesso ha informato i collaboratori del cambiamento di funzione testé citato, motivandolo nella maniera seguente: "The AP 1 recognizes great importance to the business of __________ and is convinced that a person like Mr AO 1 represents the necessary added value to give a strong impulse forward to the commercial expansion of the same company" (inc. rich. OA.2007.30: doc. D). Ricevuto notizia dello scritto testé citato, il 25 gennaio 2007 il lavoratore ha scritto ad __________ __________ ricordando di non aver accettato "di sciogliere il contratto 23 settembre 2003", valido fino al 30 settembre 2008 (inc. rich. OA.2007.30: doc. E).

                                  C.   Con scritto 8 febbraio 2007 inviato per via raccomandata __________ __________ ha ribadito la volontà della datrice di lavoro, comunicata nel dicembre 2006, di non confermare AO 1 nella mansione di direttore commerciale dal 1° gennaio 2007. Egli ha quindi invitato con effetto immediato il lavoratore a non presentarsi più in azienda, né ad utilizzare il nome della società o ad agire in suo nome (doc. B). Su richiesta del lavoratore, il 16 febbraio 2007 la datrice di lavoro, per il tramite del proprio legale, ha motivato la disdetta del rapporto di lavoro "perché le prestazioni del dipendente sono apparse lacunose e insufficienti. Basti dire che dal momento in cui il tuo mandante è entrato in scena quale direttore commerciale il fatturato aziendale ammontava a franchi otto milioni. Ad oggi si è ridotto a franchi cinque milioni. Per il che il signor AO 1 ha dimostrato di non avere capacità e competenze quale direttore commerciale dimostrando tutti i suoi limiti nel gestire il rapporto con la struttura" (inc. rich. OA.2007.30: doc. H). L’8 marzo 2007 il patrocinatore di AO 1 ha contestato la disdetta, ritenendola ingiustificata, arbitraria e ritorsiva, e ha chiesto il pagamento, entro il 30 marzo 2007, dello stipendio (oltre le commissioni) fino al 30 settembre 2008 (inc. rich: OA.2007.30: doc. I).

                                  D.   Non avendo ottenuto alcuna risposta da parte della datrice di lavoro, AO 1 ha fatto spiccare dall’UEF di Mendrisio sia il PE n. __________ per l’importo di fr. 181'999.- oltre interessi nei confronti di AP 1, indicando quale titolo del credito "stipendio dal 1.1.2007 al 30.8.2008, come da contratto di lavoro 23.9.2003", sia il PE n. __________ per l’importo di fr. 200'000.- oltre interessi con causale "salario aggiuntivo/commissioni, come da contratto di lavoro 23.9.2003" (inc. rich.: OA.2007.30: doc. L1 e L2). Egli ha altresì fatto spiccare nei confronti di __________ __________ il PE n. __________ per l’importo di fr. 381'999.- per "danno economico provocato illecitamente dal debitore nella sua qualità di partner contrattuale e di presidente CdA e direttore di AP 1, __________. L’importo è costitutivo di salario, salario aggiuntivo/commissioni, come da contratto di lavoro 23.9.2003 sottoscritto tra il creditore e AP 1 " (inc. rich. OA.2007.30: doc. L3). Ai precetti esecutivi in questione essendo stata interposta opposizione, l’escutente ha in particolare chiesto alla Pretura del Distretto di Mendrisio il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ limitatamente a complessivi fr. 24'000.- quali stipendi da gennaio a marzo 2007 compresi, oltre accessori. Tale rigetto è stato ammesso il 21 giugno 2007 (inc.rich. EF.2007.126).

                                  E.   Con petizione 12 luglio 2007 AP 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 24'000.- di cui al rigetto all’opposizione n. __________. Essa ha altresì postulato la compensazione della pretesa salariale per il mese di gennaio 2007 e per i primi nove giorni del mese di febbraio 2007 con un importo "ancora da quantificare dettagliatamente (ma in ogni caso ben superiore a fr. 15'000.-)" a titolo di risarcimento danni per violazione del contratto di lavoro che ha portato alla risoluzione immediata per motivi gravi. All’udienza di discussione 21 agosto 2007 il lavoratore si è opposto alla domanda di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel proprio, datato 30 novembre 2007, l’attrice ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il disconoscimento del debito di fr. 24'000.-, rispettivamente di fr. 13'597.corrispondente al salario dal 10 febbraio al 31 marzo 2007 asserendo il pagamento 26 settembre 2007 degli stipendi da gennaio al 9 febbraio 2007. Essa non ha invece più invocato la sua domanda di compensazione. Il convenuto non ha invece inoltrato le proprie conclusioni. Statuendo l’11 gennaio 2008, il Segretario assessore ha respinto la petizione. Nel frattempo, con petizione 2 maggio 2007 il lavoratore ha convenuto dinanzi alla Pretura di Mendrisio sia la datrice di lavoro sia __________ __________, chiedendo di condannare i convenuti al pagamento, in solido, di fr. 463'392.10 oltre interessi e di rigettare in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________, __________ e __________. Tale procedura è tuttora pendente.

                                  F.   Con appello 24 gennaio 2008 l’attrice ha chiesto l’annullamento della sentenza 11 gennaio 2008 e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione, in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 11'629.65. Con osservazioni 8 febbraio 2008 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame avversario. All’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della decisione alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007 ora pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe valso come rinuncia a prevalersi del vizio di forma, l’appellante ha rinunciato a prevalersi di tale vizio, mentre AO 1 è rimasto silente, per poi, il 18 luglio 2008, comunicare di rinunciare anch’egli a prevalersi del vizio in questione.

Considerato

in diritto:                  1.   Il convenuto contesta anzitutto la tempestività del gravame avversario. Egli sostiene che l’appellante non ha dimostrato di aver ritirato il giudizio impugnato unicamente lunedì 14 gennaio 2008 e non il 12 gennaio 2008. Di conseguenza, il termine per appellare sarebbe scaduto il 22 gennaio 2008 e non il 24 gennaio, data in cui il gravame è stato spedito (osservazioni, pag. 2 in alto). Effettivamente, essendo nella fattispecie la pretesa fatta valere di fr. 24'000.- e quindi inferiore ai fr. 30'000.- di cui all’art. 416 CPC, il termine per appellare è di 10 giorni (art. 398 per rinvio dell’art. 418 CPC; cfr. II CCA, sentenza inc. 12.1997.301 del 15 aprile 1998). L’onere di provare la tempestività di un atto compete in principio alla parte che ha inoltrato lo stesso (DTF 92 I 253 consid. 3). L’appellante ha spiegato nel proprio gravame di aver ricevuto la querelata sentenza lunedì 14 gennaio 2008 (appello, pag. 3 in mezzo). Unitamente all’appello essa ha prodotto la busta contenente la sentenza impugnata, intimata l’11 gennaio 2008, sulla quale è stato apposto, a tergo, un timbro con la data "12 gennaio 2008" e sull’altro lato un ulteriore timbro con la dicitura "14 gennaio 2008". Nelle circostanze testé illustrate, non vi è quindi motivo di dubitare che l’appellante abbia ritirato la raccomandata contente la sentenza unicamente lunedì 14 gennaio 2008 e non sabato, giorno in cui la stessa è stata ricevuta dall’Ufficio postale. D’altra parte, la parte appellata non contesta che quest’ultimo timbro non sia stato apposto dall’impiegato dell’Ufficio postale. Nulla osta, pertanto, alla trattazione del gravame.

                                   2.   Pacifica l’esistenza del contratto di lavoro 23 settembre 2003 con durata determinata fino al 30 settembre 2008 e la disdetta immediata 8 febbraio 2007 della datrice di lavoro giusta l’art. 337 CO, il giudice di prime cure ha esaminato anzitutto la legittimità della disdetta testé citata. Egli ha accertato che i motivi alla base della stessa, elencati nello scritto 16 febbraio 2007 e nella procedura di rigetto dell’opposizione, non erano particolarmente precisi e che gli stessi sono stati sostanziati la prima volta con l’inoltro della presente causa, ovvero ben cinque mesi dopo la notifica della disdetta, se non per la prima volta con le conclusioni. Di conseguenza, il Segretario assessore ha avanzato dubbi sul fatto che gli stessi fossero realmente alla base della disdetta. Inoltre, egli ha ritenuto che l’attrice non avesse provato le asserite violazioni contrattuali imputate al lavoratore, nemmeno l’esistenza di richiami e avvertimenti nei confronti del dipendente. Il primo giudice ha pertanto ritenuto il licenziamento ingiustificato e ha riconosciuto le pretese salariali di complessivi fr. 24'000.- fatte valere dal lavoratore.

                                   3.   Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente il suo annullamento o la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307). Sembrerebbe perciò scontato presumere che l’appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È pertanto ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte unicamente le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità del gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella trascrizione, testuale o quasi, dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace ai medesimi principi, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA, sentenza inc. 12.2006.192 del 25 gennaio 2008). Ciò vale anche nelle procedure per mercedi e salari dove vige la massima inquisitoria sociale sancita dall’art. 343 cpv. 4 CO (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.184 del 14 aprile 2008, consid. 5). Nel caso di specie, si constata che da pag. 4 a pag. 7 l’appello è perlopiù costituito dalla letterale trascrizione di lunghi passi delle conclusioni presentate dall’attrice in prima sede il 30 novembre 2007 e sui quali il Segretario assessore si era espresso (sentenza impugnata, pag. 5). In tale misura, per i motivi testé esposti, le motivazioni da pag. 4 a pag. 7 comprese sono irricevibili.

                                   4.   L’appellante critica la decisione del Segretario assessore di ritenere non comprovata né la motivazione alla base della disdetta, né la tempestività della stessa, così come l’assenza di avvertimenti di licenziamento. Essa sostiene che dall’istruttoria sarebbe emerso come tra le parti vi fossero "prevalentemente/unicamente contatti orali", di modo che è ovvia la mancanza di avvertimenti scritti. Al riguardo, l’attrice rinvia in particolare all’ultimo colloquio tra il lavoratore e il direttore generale, in occasione del quale si sarebbe discusso la consegna del master plan per il 2007 entro il 31 gennaio 2007, con avvertimento che in caso di mancata adempienza il rapporto di lavoro sarebbe stato disdetto. Per suffragare la propria tesi, l’appellante invoca "il complesso di documenti agli atti (sia dell’inc. EF.2007.126, DI.2007.143 e OA.2007.30) e le risultanze testimoniali", sostenendo che "suffragano in modo sufficientemente chiaro e preciso quanto sopra" (appello, pag. 8). L’appellante si diffonde in considerazioni generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (pag. 5), rinviando in maniera generica alle risultanze processuali, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309), per cui l’appello è anche su questo punto inammissibile.

                                   5.   L’attrice ritiene altresì che il Segretario assessore ha a torto ritenuto che essa ha parzialmente modificato la propria tesi in sede conclusionale, asserendo per la prima volta che il lavoratore aveva omesso di dare sufficienti istruzioni ai propri subalterni. L’appellante sostiene di avere invocato tale circostanza già nella petizione. Essa ritiene che non fornire sufficienti istruzioni ai propri subalterni significa non verificarne il rendimento e non prendere le decisioni che si impongono. L’attrice soggiunge infine: "di meridiana evidenza dunque la crassa violazione contrattuale di AO 1 e la legalità del pedissequo licenziamento in tronco" (appello, pag. 9 in alto). Se non che, l’appellante dimentica che il Segretario assessore si è comunque confrontato con tale censura, ritenendola non provata (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo, consid. 7.1). E con la stessa, una volta di nuovo, l’attrice non si confronta, limitandosi a considerazioni generiche, per nulla dimostrate. Anche al riguardo l’appello è pertanto irricevibile.

                                   6.   L’appellante ritiene altresì che il contenuto dell’e-mail 29 dicembre 2006 nulla ha a che vedere con le violazioni contrattuali del lavoratore, dato che esso è una comunicazione di carattere generale indirizzata ad alcuni dipendenti, agenti e partner di AP 1 e di __________ e, quindi, di un contesto totalmente avulso dalla questione del licenziamento (appello, pag. 9 in fondo). Al riguardo, il Segretario assessore ha espresso "di passata (…) una considerazione personale sulla verosimiglianza delle affermazioni di AP 1 ", ritenendo contraddittorio e inusuale il suo agire. Tale considerazione è stata quindi espressa a titolo abbondanziale e, come tale, conforta la decisione del primo giudice che è comunque suffragata da tutta una serie di altre argomentazioni, con le quali, come detto ai considerandi precedenti, l’appellante non si confronta. Ciò è già sufficiente per ritenere infondata la sua censura. La stessa non è comunque condivisibile. Invero, nell’e-mail testé citato il direttore generale __________ __________ comunicava a tutta una serie di collaboratori che dal 1° gennaio 2007 AO 1 sarebbe diventato direttore commerciale di __________ motivando tale decisione dal fatto che la società "recognizes great importance to the business of __________ and is convinced that a person like Mr. AO 1 represents the necessary added value to give a strong impulse forward to the commercial expansion of the same company" (inc. rich. OA.2007.30: doc. D). Non è quindi dato di comprendere in che misura tale scritto si riferisca a un contesto diverso da quello delle presunte violazioni del lavoratore, considerato che trattasi proprio della qualità del suo lavoro in seno alla datrice di lavoro.

                                   7.   L’attrice ribadisce infine di aver versato al lavoratore lo stipendio del mese di gennaio 2007 e dei primi nove giorni di febbraio 2007, così come la tredicesima pro-rata per il 2007. Al riguardo, il primo giudice ha spiegato che la sua imputazione alla pretesa del lavoratore era stata contestata da quest’ultimo e che la sua deduzione avrebbe comunque potuto avvenire a opera dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, una volta appurata definitivamente a quale posta dell’importo domandato dal convenuto con petizione 2 maggio 2007 (inc. OA.2007.30) avrebbe dovuto essere computato (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo, consid. 10). Secondo l’appellante, l’esistenza di tale pagamento emerge chiaramente dal doc. 1 di cui all’inc. rich. OA.2007.30 e posto che il lavoratore nelle diverse procedure da lui avviate fa valere unicamente il pagamento di stipendi e commissioni derivanti dal rapporto di lavoro appare evidente che il versamento da lei effettuato sia da dedurre da tali ed uniche pretese (appello, pag. 10). Il doc. 1 di cui all’inc. rich. OA.2007.30 è intitolato "conteggio settembre 2007". Come spiegato dal Segretario assessore, con lettera 3 ottobre 2007 il lavoratore, per mezzo del proprio legale, ha contestato lo stesso, osservando che non trattasi di avviso di accredito bensì unicamente di un conteggio di salario 2007. Egli ha altresì contestato le singole posizioni ivi riportate. Il lavoratore ha infine affermato che l’accredito di fr. 43'234.40 riportato in tale conteggio "avvenuto in favore del signor AO 1 in data 26 settembre 2007, che si riferirebbe ad un conteggio inesistente e comunque contestato, è dunque accettato ed imputato quale acconto sul debito di AP 1 /__________ per le commissioni dovute sino all’anno 2006" (inc. rich. OA.2007.30: doc. R). Di conseguenza, l’attrice non ha comprovato che il pagamento in questione, sempre che esista, si riferisca alle pretese avanzate in questa sede dal lavoratore, ovvero il pagamento da gennaio a marzo 2007. Anche al riguardo la censura dell’appellante non può pertanto essere condivisa.

                                   8.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello dev’essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili, commisurate in ogni caso alla stringatezza delle osservazioni, si tiene conto di un valore litigioso di fr. 24'000.-, valido anche quale valore per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 24 gennaio 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 60.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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