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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.04.2008 12.2008.28

23. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,782 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova

Volltext

Incarto n. 12.2008.28

Lugano 23 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.103 (procedura in materia di contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 7 agosto 2006 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 AP 2   tutti rappr. dall’ RA 1  

con cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 13’200.oltre interessi a titolo di salario;

domanda avversata dai convenuti, che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 23'125.-;

in cui il Pretore con sentenza 8 gennaio 2008 ha accolto l’istanza per fr. 9’250.oltre interessi e respinto la riconvenzionale;

appellanti i convenuti, che con atto di appello del 21 gennaio 2008 chiedono che il querelato giudizio sia riformato nel senso della reiezione dell’istanza e dell’accoglimento della riconvenzionale;

mentre l’istante con osservazioni 5 febbraio 2008 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   A partire dall’autunno del 2003 le parti hanno svolto trattative finalizzate alla vendita dai convenuti all’istante (e al di lei padre __________) dell’azienda di apicoltura condotta da molti anni dai convenuti, e a questo fine l’istante per un certo periodo è stata coinvolta nell’attività aziendale dei resistenti. Stante un’offerta degli acquirenti di fr. 220'000.- e una richiesta dei venditori di fr. 310'000.- (doc. B), le trattative sono terminate con il diniego degli acquirenti, comunicato ai convenuti il 3 settembre 2004 (doc. D). Con il fallimento delle trattative, si è posto il problema della remunerazione delle prestazioni che l’istante riteneva di avere effettuato in favore dei convenuti durante i mesi delle trattative. I convenuti hanno accettato di rifondere all’istante le spese vive da lei sostenute, ma la questione è per il resto rimasta irrisolta, e ha condotto al presente contenzioso.

                                   2.   L’istante nel proprio allegato introduttivo ha sostenuto di avere lavorato a tempo pieno per i convenuti nel periodo marzo-giugno del 2004, dedicandosi alla sistemazione dei telai e alla smielatura. Essa avrebbe svolto, con intensità, lavori fisici e manuali comportanti notevole sforzo, e a mente sua sarebbe perciò stata utilizzata dai convenuti - se non sfruttata - alla stregua di manovalanza agricola. Dovendosi in queste circostanze ammettere l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, all’istante spetterebbe la relativa retribuzione, quantificata in fr. 20.- per 660 ore di lavoro prestate durante 88 giorni, ovvero complessivi fr. 13’200.- oltre interessi.

                                   3.   All’udienza di discussione dell’11 maggio 2007 i convenuti si sono opposti all’istanza, sostenendo che l’attività prestata dalla procedente sarebbe avvenuta nel contesto di un percorso formativo volto a farle acquisire le necessarie cognizioni al fine di poter rilevare e dare continuità alla loro azienda. Mai si sarebbe discusso di retribuzione, essendo sin dall’inizio chiaro ad entrambe le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito, oltretutto interrotto unilateralmente e senza dare disdetta dall’istante a metà giugno, ciò che avrebbe creato gravi disagi ai convenuti. Parte delle prestazioni, comunque, sarebbe stata effettuata nell’interesse dell’istante, e non in quello dei convenuti. Non sussisterebbe perciò alcun contratto di lavoro, di cui non sarebbero date le premesse legali. L’istante non avrebbe chiesto l’ipotetico salario di sua spettanza durante un anno, sicché commetterebbe abuso di diritto chiedendolo ora in causa. In via riconvenzionale i convenuti hanno per loro parte chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 23'125.- quale retribuzione, a fr. 50.- l’ora (tariffa ridotta della metà in considerazione dei servigi resi dall’istante), di 462.5 ore dedicate alla sua formazione. L’istante ha avversato siffatta pretesa, contestando l’esistenza di un rapporto contrattuale oneroso vertente sulla di lei formazione da parte dei convenuti. Essi avrebbero semmai impartito le istruzioni che un datore di lavoro è solito dare ai dipendenti, senza che ciò debba essere remunerato. Ha comunque prudenzialmente contestato anche il dispendio orario addotto dai convenuti, come pure il saggio orario richiesto.

                                   4.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti si sia perfezionato un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO, in virtù del quale l’istante ha svolto varie mansioni tra il marzo e il giugno 2004 nell’azienda dei convenuti a __________, qualificabili come prestazioni lavorative. Essa potrebbe pertanto richiedere di essere retribuita in ragione di fr. 20.all’ora per le 462.5 ore per le quali la presenza è stata ammessa dai convenuti. Dal che l’accoglimento dell’istanza per complessivi fr. 9'250.-, mentre che la riconvenzionale, a sostegno della quale non è stata fornita la benché minima prova, è stata respinta.

                                   5.   I convenuti con l’appello chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’istanza e dell’accoglimento della riconvenzionale. Ribadiscono la tesi dell’inesistenza di un contratto di lavoro, osservando che la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa, come invece richiesto dalla dottrina relativa all’art. 320 cpv. 2 CO. Sarebbe di contro stato chiaro sin dall’inizio ad entrambe le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito in vista della vendita dell’azienda. In ogni caso, gli appellanti avrebbero dedicato molto tempo alla formazione dell’istante, il cui contributo non sarebbe stato necessario all’azienda, alla quale avrebbe collaborato in forma minima, ed agendo nel proprio interesse e non per quello dei convenuti. Sarebbe in ogni caso costitutiva di abuso di diritto la richiesta di salario formulata per la prima volta solo il 20 giugno 2005, e il Pretore avrebbe disatteso il fatto che l’istante se n’è andata senza preavviso, allorché è divenuto evidente il fallimento della trattativa d’acquisto. Farebbero comunque difetto, nella specie, i quattro elementi essenziali del contratto di lavoro, ossia la prestazione lavorativa, il rapporto di dipendenza, l’elemento temporale e lo stipendio. Il Pretore avrebbe inoltre utilizzato un metodo errato per determinare il salario, determinandosi in base all’errato presupposto secondo cui un’ora di formazione corrisponderebbe a un’ora di prestazione lavorativa, quando invece l’istante, specie nel primo mese, avrebbe lavorato ben poco, dedicandosi principalmente alla formazione. Vero sarebbe perciò che l’istante non ha saputo provare con esattezza l’entità del lavoro svolto, ragione per cui l’istanza sarebbe da respingere per avere essa disatteso l’onere probatorio a suo carico. Quo alla riconvenzionale, il Pretore avrebbe negato a torto il suo fondamento, essendo essa stata sufficientemente comprovata dalle testimonianze degli altri dipendenti, in particolare S__________, e dagli interrogatori formali dei convenuti. Addirittura, la distinta delle ore svolte dai convenuti sarebbe stata posta a base del giudizio in favore dell’istante, ciò che sarebbe contraddittorio. In ogni caso, nell’ipotesi di soccombenza dei convenuti nella riconvenzionale le ripetibili sarebbero da ridurre a fr. 250.-. Errata sarebbe infine, a riprova della contraddittorietà del giudizio impugnato, la data di decorrenza degli interessi, fissata al 1° luglio 2005 come richiesto dall’istante invece che alla fine di ogni mese di lavoro.

                                   6.   Come già rettamente ritenuto dal Pretore nel proprio giudizio (consid. 1, pag. 4 e 5), oltre al caso - qui non verificato - della stipula del contratto di lavoro in termini espliciti, scritti o verbali, è anche possibile che esso abbia a perfezionarsi, a determinate condizioni, già solo qualora il lavoratore effettui la prestazione lavorativa e il lavoratore l’accetti. Il cosiddetto “faktisches Arbeitsverhältnis” ricade nel campo di applicazione dell’art. 320 cpv. 2 CO, secondo cui il contratto di lavoro sussiste quando il datore di lavoro accetta per un certo tempo l’esecuzione di un lavoro la cui prestazione egli, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario, rispettivamente se la remunerazione appare il principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa (II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; Aubert, Commentaire romand CR CO I, N. 8 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du droit du travail, N. 13 ad art. 320 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, N. 6 segg. ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a edizione, N. 6 ad art. 320 CO). La presunzione di onerosità così risultante (Staehlin, opera citata, N. 13 ad art. 320 CO) può essere sovvertita solo con la prova dell’avvenuta pattuizione della gratuità (Streiff/von Kaenel, ibidem).

                                   7.   Gli appellanti nel gravame non contestano questi invalsi principi, ma ritengono che nel caso di specie non siano verificati i presupposti per ammettere, in base ai medesimi, l’esistenza del rapporto di lavoro.

                                7.1   Gli appellanti sostengono in primo luogo che la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendosi trattato, a mente dei ricorrenti, di un periodo di formazione in vista dell’acquisizione dell’azienda (appello, pag. 4). Così argomentando, essi travisano tuttavia il reale significato dei principi poc’anzi enunciati. Il testo di legge, infatti, è esplicito nel porre quale criterio determinante quello di non potersi attendere, secondo le circostanze, che il lavoro prestato per un certo tempo dal lavoratore sia avvenuto a titolo gratuito. Tra le circostanze da valutare vi sono, in particolare, proprio la durata della prestazione lavorativa (cfr. la sentenza II CCA 22 agosto 1994, inc. 66/94, che ha negato l’esistenza del rapporto di lavoro a fronte di una prestazione lavorativa fornita per un solo giorno), nonché l’intensità della stessa, dovendo in specie valere l’assunto secondo cui tanto più essa tende ad occupare l’intera giornata del lavoratore, tanto meno si potrà ammettere che egli abbia un’altra attività retribuita da cui trarre sostentamento. Ebbene, sulla sola base di questi due criteri di valutazione emerge come l’istante - a dispetto delle affermazioni del contrario dei convenuti- sia stata a loro disposizione praticamente a tempo pieno durante circa 4 mesi. Posto infatti come i convenuti ancora in questa sede pretendono di essere retribuiti per 462.5 ore di formazione che essi avrebbero impartito all’istante, si deve necessariamente ammettere, assenza che ciò costituisca una forzatura, che essa è stata presente in azienda almeno per quel lasso di tempo in cui i convenuti affermano di averla istruita. Al proposito è opportuno rammentare ai convenuti che 462.5 ore corrispondono a più di 11 settimane e mezzo di 40 ore lavorative, e che pertanto, tenuto conto (ciò che il Pretore non ha fatto) anche dell’imperativo diritto a delle ferie pagate (art. 329a e 362 CO) pari a più di 6 giorni lavorativi in un periodo di 4 mesi, risulta assodato che in pratica l’istante ha fornito ai convenuti una prestazione lavorativa a tempo pieno sull’arco dei 4 mesi compresi tra marzo e giugno del 2004. Quanto al genere di lavoro, che lo stesso abbia assunto l’intensità di una prestazione suscettibile di remunerazione risulta già solo dalle affermazioni degli stessi convenuti. Come già evidenziato dal Pretore, essi nella corrispondenza preprocessuale fanno menzione di “lavoro fisico e di routine” (doc. G, pag. 1), di “ritmi intensi e sforzi fisici”, consistenti, concretamente, anche in “posa dei bancali, disboscamento, decespugliazione” (doc. G, pag. 2), ma anche nel caricare e scaricare camion, ossia, in sintesi, in tutta l’attività connessa allo scopo aziendale dei convenuti. Del resto, la prova indiretta dell’intensità, e dell’utilità per i convenuti del lavoro dell’istante è nuovamente fornita dagli stessi convenuti, laddove affermano che la cessazione subitanea della prestazione lavorativa ha creato loro seri problemi gestionali, in quanto “ci ha costretti a riorganizzare e adeguare rapidamente il programma e le modalità di lavoro” (doc. B, pag. 2) e ha inoltre comportato “gravi disagi costringendomi a riconvertire tutto il flusso dei lavori e la loro sequenza temporale” (doc. G, pag. 1). Ma comunque, anche qualora dovesse valere che l’apporto dell’istante è stato “minimo” e che il suo contributo non era necessario per l’azienda (appello, pag. 4), ciò non toglierebbe nulla all’onerosità della prestazione lavorativa, stante l’obbligo del dipendente di mettere a disposizione il proprio tempo e non di fornire un certo risultato e considerato il diritto del datore, per il caso di scarso rendimento, di pronunciare un licenziamento ordinario (CCC 13 luglio 2005, inc. 16.2005.8). A questa situazione nulla muta la prefata affermazione degli appellanti secondo cui la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa. Essi, infatti, fraintendono nuovamente il senso delle predette indicazioni dottrinali, visto che, manifestamente, la situazione in cui la remunerazione appare il principale motivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa non è un requisito cumulativo a quelli indicati dal testo di legge affinché si possa ammettere l’esistenza del contratto, ma bensì un’ulteriore protezione per il lavoratore (eccezionalmente attinente al suo foro interiore quando invece il rapporto contrattuale è “faktisch”, ossia dedotto da sole circostanze oggettive) affinché egli possa beneficiare della retribuzione nonostante che le circostanze oggettive non siano univoche. Espliciti, in tal senso, Streiff/von Kaenel (nel citato N. 6 all’art. 320 CO: “Es handelt sich um eine zwingende Schutzvorschrift zugunsten des Arbeitnehmers: Sein Stillschweigen oder noch schwebende Vertragsverhandlungen sollen ihn nicht um seinen Lohnanspruch bringen, wenn Lohn als mindestens mitentscheidender Grund einer solchen Leistung erscheint“).

                                7.2   I convenuti adducono dipoi che le prestazioni lavorative dell’istante non sarebbero state eseguite nell’interesse del datore di lavoro. Tale affermazione, nelle circostanze date, può solamente essere frutto di una nozione distorta del concetto dell’”interesse”. È in effetti incontrovertibile che i beneficiari economici della prestazione lavorativa dell’istante sono stati solamente i convenuti, che l’hanno utilizzata a loro profitto nell’ambito dell’attività aziendale. Negare questo assunto per il motivo che l’istante, allorché confrontata con “ritmi intensi e sforzi fisici”, imparava qualcosa a proprio beneficio costituirebbe, nuovamente, un’inammissibile forzatura dei concetti espressi dall’art. 320 cpv. 2 CO.

                                7.3   Gli appellanti negano quindi anche l’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’istante nei loro confronti, ma la censura si fonda su premesse fattuali manifestamente non verificate, quali l’assunto secondo cui l’istante non avrebbe rispettato degli orari prefissati, oppure non avrebbe dovuto seguire le istruzioni impartite dai ricorrenti. Il tema del rispetto di orari prefissati appare a questa Camera superato dal predetto accertamento del fatto che l’istante ha lavorato per l’equivalente di 40 ore settimanali per tutto il periodo della sua presenza, ragione per cui, in assenza di una più specifica regolamentazione (il che è logico nel contesto di un rapporto contrattuale di fatto), si constata come l’istante si sia comunque attenuta a una certa disciplina e regolarità nei tempi della propria prestazione di lavoro. La tesi dell’inesistenza di istruzioni dei convenuti all’istante è invece a prima vista risibile. Proprio la più volte dichiarata tesi della volontà dell’istante di apprendere dalla loro grande esperienza di apicoltori, e della sua inettitudine in quel settore, conduce necessariamente ad ammettere che essa ha svolto il proprio lavoro in esecuzione di direttive impartite dai convenuti.

                                7.4   In definitiva, merita perciò piena conferma il giudizio pretorile laddove ha accertato la venuta in essere tra le parti di un contratto di lavoro giusta l’art. 320 cpv. 2 CO, suscettibile di remunerazione da parte dei convenuti delle prestazioni fornite dall’istante.

                                   8.   Del tutto infondata è la censura relativa al preteso abuso di diritto dell’istante nel formulare la pretesa salariale a un anno di distanza dalla cessazione della prestazione lavorativa. Il lasso di tempo intercorso, infatti, è pari a circa un quinto della durata del periodo di prescrizione (art. 128 cifra 3 CO), ragione per cui non è dato di comprendere per quale ragione, in assenza di altre circostanze che i convenuti non menzionano, il solo trascorrere di un anno renderebbe abusiva la pretesa dell’istante.

                                   9.   Gli appellanti vorrebbero anche trarre diritto dalla cessazione senza preavviso del rapporto di lavoro, rimproverando genericamente il Pretore per non avere tenuto conto della circostanza. La doglianza, nella sua vaghezza, non è di ausilio ai ricorrenti. Essi, in particolare, non hanno in alcun modo mostrato, né prima e nemmeno durante la causa, di volersi prevalere dell’art. 337d CO (il che si spiega con il fatto che ciò avrebbe comportato di riconoscere l’esistenza del contestato rapporto di lavoro), ragione per cui il tema non merita maggiore approfondimento in questa sede.

                                10.   I ricorrenti insorgono anche contro il metodo utilizzato dal Pretore per determinare il credito dell’istante. Il rimprovero non concerne la retribuzione oraria di fr. 20.-, quanto piuttosto la decisione di assimilare un’ora di formazione a un’ora di prestazione lavorativa sulla scorta del conteggio allestito dai convenuti medesimi, mentre che l’istante non avrebbe in realtà mai fornito la prova delle ore lavorative svolte. Gli appellanti, tuttavia, anche in questo caso assumono per veri dei fatti che invece non sono stati comprovati, in particolare la circostanza di avere impartito 462.50 ore di formazione all’istante, a valere quale periodo di pratica nell’interesse della praticante (cfr. anche il considerando che segue). Già si è detto, invece, che è condivisibile la valutazione fatta dal Pretore secondo cui quel dato numerico costituisce piuttosto l’ammissione dei convenuti circa l’entità della presenza dell’istante presso la loro azienda, e che altre ammissioni degli stessi convenuti, confortate anche dai riscontri testimoniali, permettono di ritenere che l’istante (almeno) in quel lasso di tempo ha svolto attività lavorativa suscettibile di essere remunerata. Stante la conferma del giudizio al riguardo dei parametri di calcolo, deve conseguentemente essere confermata anche la quantificazione in fr. 9'250.- del credito della procedente.

                                11.   Il Pretore ha respinto la riconvenzionale ritenendo che non fosse stata fornita alcuna prova a sostegno della sua fondatezza (consid. 5, pag. 9), laddove la stringatezza della motivazione si giustifica con il fatto che la disamina degli atti aveva condotto ad un risultato incompatibile con la tesi addotta a suo sostegno, ciò di cui il Pretore aveva già lungamente dato atto, ossia quella dell’esistenza di un rapporto oneroso di lavoro, in contrapposizione a quello di mandato addotto dai convenuti e volto alla formazione dell’istante quale apicultrice. A fronte del giudizio di reiezione, i convenuti nell’appello (punto 9, pag. 9) si sono limitati ad affermare, in forma apodittica, che “durante l’istruttoria sono state apportate sufficienti prove a sostegno della riconvenzionale”, rinviando in forma generica a “le testimonianze degli altri dipendenti”, tra cui in particolare S__________, ai loro interrogatori formali, oltre che alla distinta delle ore da loro prodotta come doc. 3. Siffatto modo di argomentare non merita protezione. Confrontati con un giudizio di integrale reiezione per non avere assolto l’onere probatorio a loro carico, i convenuti avrebbero dovuto indicare concretamente e dettagliatamente quali risultanze probatorie deponevano in favore della loro tesi, precisando da quali specifiche affermazioni o dichiarazioni si poteva concludere per la sussistenza degli elementi fattuali necessari per potere ammettere l’esistenza del contratto invocato a sostegno della propria pretesa. La generica invocazione delle risultanze delle prove assunte, o di talune di esse, non solo non soddisfa l’onere probatorio a carico della parte, ma è inoltre modalità di argomentazione non ammissibile in sede di appello, non potendo essere stabilito quale sia in realtà l’effettivo contenuto delle doglianze dei ricorrenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 309; per analogia: m. 5 ad  art. 183). Ne consegue che su questo punto l’appello deve essere dichiarato nullo per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

                                12.   I convenuti si dolgono pure della quantificazione in fr. 1'600.- delle ripetibili a loro accollate a seguito della reiezione della domanda riconvenzionale. Si tratterebbe di importo sproporzionato siccome non adeguato all’onere di patrocinio causato, visto come la domanda verteva sul medesimo complesso di fatti dell’azione principale, non ha richiesto un’istruttoria particolare e non ha comportato maggiori prestazioni, se non in minima parte in sede di conclusioni. Si giustificherebbe pertanto la riduzione a fr. 250.dell’indennità anche nella denegata ipotesi della conferma sul tema del giudizio del Pretore. La censura si segnala in primo luogo per non possedere il pregio della coerenza, visto come i convenuti nella loro richiesta di giudizio (dispositivo n. 5, pag. 11) rivendichino per sé i fr. 1'600.- di ripetibili per la riconvenzionale che vorrebbero negare all’istante. Tanto basterebbe a determinarne la reiezione, ma a ogni buon conto essa è infondata anche nel merito. Stante infatti una domanda (riconvenzionale) di causa superiore a fr. 23'000.-, si ha che la parte istante, oltre a doversi difendere all’udienza di discussione, ha dovuto dedicare all’intera istruttoria della causa l’attenzione supplementare derivante dall’incombere di detta domanda, fondata - contrariamente a quanto ritengono gli appellanti - su di una situazione fattuale, oltre che giuridica, diversa da quella dell’azione principale, nella quale sarebbero esistite le premesse per ammettere il perfezionarsi tra le parti di un differente tipo di contratto vertente sulla di lei formazione quale apicultrice, in cui sarebbe stata l’istante a dovere remunerare i convenuti in misura doppia a quella del suo preteso credito. La personale convinzione dei convenuti circa l’identità fattuale, e la conseguente inutilità di una specifica istruttoria può forse concorrere nello spiegare l’esito della riconvenzionale, ma a mente di questa Camera, nondimeno, l’importo stabilito dal Pretore appare maggiormente consono al valore di causa e all’impegno richiesto per una diligente trattazione del tema.

                                13.   Gli appellanti segnalano infine un asserito errore nella decorrenza degli interessi moratori, sostenendo che essi dovrebbero essere computati dalla fine di ogni mese di lavoro, e non solo dal 1° luglio 2005, come stabilito dal Pretore. La censura, non priva di connotazioni autolesioniste, disattende che il Pretore si è determinato entro i limiti della richiesta dell’istante, senza eccederla, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 86 CPC. Il rilievo è perciò lungi dal dimostrare la pretesa contraddittorietà del querelato giudizio. Ne consegue la reiezione del gravame.

                                14.   Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto di un valore litigioso in questa sede di fr. 32'300.- (fr. 9'300.- per l’azione principale in materia di diritto di lavoro, fr. 23'000.- per la riconvenzionale).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC,

pronuncia:              1.   L’appello 21 gennaio 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 2 e AP 1 rifonderanno, in solido, a AO 1 fr. 900.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- avv. RA 1, - avv. RA 2,  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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