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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.05.2010 12.2008.252

26. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,012 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Mandato - aliud - onere della prova

Volltext

Incarto n. 12.2008.252

Lugano 26 maggio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.92 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 maggio 2005 da

AO 1 rappr. dall' RA 2  

contro

AP 1 AP 2  entrambi rappr. dall'__________ RA 1  

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 67'720.85 (ridotto a fr. 61'112.85 con le conclusioni di causa) oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2005, domande avversate integralmente dai convenuti che, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 128'745.15;

domande che il Pretore ha evaso con sentenza 14 novembre 2008 accogliendo la petizione limitatamente a fr. 15'960.45 oltre interessi, ponendo le spese (fr. 3'100.–) e la tassa di giustizia (fr. 1'500.–) per 3/4 a carico dell'attrice e per 3/4 a carico dei convenuti in solido, con obbligo per l'attrice di rifondere ai convenuti fr. 3'000.– per ripetibili ridotte, e inoltre respingendo integralmente la domanda riconvenzionale, ponendo a carico degli attori riconvenzionali la tassa di giustizia di fr. 1'400.- e le spese di fr. 3'100. – con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 8'000.- per ripetibili;

appellanti i convenuti che con atto di appello 5 dicembre 2008 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni 29 gennaio 2009 postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo, al quale controparte si è opposta, chiede che la petizione sia accolta per l'importo di fr. 26'612.85, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 20 gennaio 2003 AP 1 e AP 2 e AO 1 hanno concluso un contratto di mandato con il quale il mandatario era incaricato " … di eseguire lo studio, i progetti e la direzione lavori, relativi alla costruzione di una nuova casa unifamiliare sul fondo RFD __________ in __________ ". Il mandato prevedeva " … l'esecuzione dello studio preliminare, della progettazione fino al rilascio della licenza edilizia, la progettazione esecutiva e la direzione lavori." A sua volta il mandante si impegnava " … a remunerare il lavoro svolto dal mandatario, secondo la tariffa SIA anno 2002".

                                         Il 22 luglio 2003, le medesime parti hanno poi stipulato un "contratto per le prestazioni nell'architettura" concernente una nuova casa unifamiliare al mappale __________ RFD A__________ __________ a __________, comprendente "Progetto di massima, Progetto definitivo, Progetto esecutivo e Direzione lavori".

                                         Prima che la costruzione fosse terminata, con scritto 26 febbraio 2003 (recte 2004) AP 1 e AP 2 hanno rescisso il contratto in essere, ritenendo non più dati i presupposti per la continuazione del mandato. Il 31 marzo 2005 AO 1 ha quindi emesso una nota d'onorario di fr. 44'506.15 per le proprie prestazioni relative al contratto di cui sopra, di cui i committenti hanno rifiutato il pagamento.

                                   2.   Con petizione 2 maggio 2005, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 2 e AP 1 al pagamento di fr. 67'720.85, di cui fr. 23'214.70 in base al contratto di mandato del 20 gennaio 2003, per gli studi preliminari, le analisi, il progetto di massima e il progetto definitivo relativo a una prima variante della costruzione di __________ non realizzata, e fr. 44'506.15 per le prestazioni eseguite sulla scorta del contratto d'architettura del 22 luglio 2003.

                                   3.   Con risposta 31 maggio 2005 AP 2 e hanno postulato la reiezione della petizione chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di fr. 67'720.85. Contestata la pretesa di fr. 23'214.70 relativa all'elaborazione di un primo progetto di massima per il fatto che lo stesso non rispecchiava le esigenze dei committenti, motivo per cui controparte ne aveva elaborato un nuovo in sostituzione del primo, essi contestano la nota d'onorario sia per la carente esecuzione del contratto dell'attrice, ritenuta responsabile per numerosi difetti della costruzione, sia per la mancata esecuzione di parte delle prestazioni fatturate. Riconosciuto un onorario di fr. 18'642.85, essi vi pongono in compensazione una propria pretesa risarcitoria di fr. 147'388.facendo valere la differenza di fr. 128'745.15 in via riconvenzionale.

                                         Con replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni di causa, l'attrice ha ridotto la propria domanda a fr. 61'112.85, mentre i convenuti hanno confermato integralmente le proprie domande.

                                   4.   Con sentenza 14 novembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 15'960.45 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2005, respingendo per contro la domanda riconvenzionale.

                                         Il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto in essere tra le parti quale negozio giuridico misto, ha sottoposto alle regole sul mandato la questione se l'architetto abbia svolto correttamente il mandato e le conseguenze di un'eventuale carente diligenza.  Chinatosi poi sulle singole pretese, egli ha ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti per ritenere gratuita l'elaborazione del primo progetto, che andava quindi remunerato per fr. 23'214.70. Per quanto concerne la seconda fattura, relativa alla costruzione effettivamente realizzata, ha quantificato la mercede dovuta in fr. 37'898.15. In merito ai difetti lamentati dalla parte convenuta, il Pretore ne ha ritenuto parzialmente responsabile l'attrice, tenuto a risarcire controparte per complessivi fr. 45'152.40. Operando la compensazione, ne risultava quindi l'importo di fr. 15'960.45 a favore dell'attrice.

                                   5.   Con appello 5 dicembre 2008, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione.

                                         Con osservazioni e appello adesivo 29 gennaio 2009, AO 1 postula la reiezione del gravame e chiede la riforma del giudizio di prima sede nel senso di accogliere la petizione per fr. 26'612.85.

                                         Con osservazioni 3 marzo 2009 AP 1 e AP 2 chiedono che l'appello adesivo sia respinto.

sull’appello principale:

                                   6.   Gli appellanti contestano la decisione impugnata nella misura in cui il primo giudice ha ammesso la remunerazione del primo progetto, non realizzato, rilevando che sin dall'inizio della sua elaborazione, nel corso di molteplici riunioni il progettista era stato reso attento che quanto proposto non corrispondeva a quanto da essi richiesto e non era conforme alle loro esigenze, tanto da configurare un aliud. La necessità di elaborare un nuovo progetto non è quindi altro che la logica conseguenza delle manchevolezze del primo, per il quale peraltro non erano mai neppure stati allestiti i piani esecutivi. Rilevato che il mandato di progettazione è retto dalle norme del contratto d'appalto, gli appellanti adducono che controparte neppure ha mai realizzato un progetto che poteva essere sottoposto all'autorità per approvazione. L'appellata afferma a sua volta di aver allestito un progetto di massima per la casa d'abitazione degli attori, ciò che ha comportato un notevole dispendio di tempo. L'istruttoria non ha permesso di determinare che il progetto elaborato non rispecchiava le esigenze dei committenti, ma è verosimile che essi abbiano semplicemente cambiato idea circa la realizzazione della casa. Non vi sono quindi motivi per rifiutare la remunerazione per l'allestimento del primo progetto.

                                6.1   Nella misura in cui gli appellanti sostengono che il primo progetto di massima elaborato dall'appellato costituisce un aliud, essi contestano che controparte abbia adempiuto il contratto. In siffatta situazione era compito dell'attrice, che chiede il pagamento della mercede, dimostrare di aver fornito la prestazione contrattualmente pattuita. Agli atti non v'è però documentazione alcuna in merito al primo progetto di massima che permetta di verificare quanto fatto, e l'appellata medesima afferma che dalle risultanze istruttorie non è possibile determinare se il progetto elaborato rispecchiava le esigenze dei committenti (osservazioni all'appello, pag. 5). La differenza sostanziale evidenziata dall'appellato - tra il primo progetto di massima e quello poi realizzato, può effettivamente costituire un elemento a favore della tesi della difformità di quanto richiesto da quanto elaborato.

                                         Poiché l'appellata non ha provato di aver adempiuto il contratto, essa neppure può pretendere la relativa mercede. L'appello merita quindi accoglimento.

sull'appello adesivo:

                                   7.   L'appellante adesiva censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di aver riconosciuto a controparte due volte la somma di fr. 10'652.40, corrispondente ai costi presumibili per la sistemazione esterna del terreno. A mente dell'appellante adesiva, tale importo già è compreso nell'importo di fr. 15'000.corrispondente al danno derivante dal superamento dell'altezza massima consentita della gronda. 

                                         L'appello adesivo merita protezione. In effetti, il perito, rispondendo al quesito no 9 di parte convenuta, ha indicato in fr. 10'652.40 il costo per la sistemazione esterna del terreno sulla base di quanto imposto dal municipio di __________ a seguito del mancato rilascio del permesso di abitabilità (perizia 6 luglio 2007, pag. 8). Rispondendo poi al quesito no 13 di parte attrice - che ha chiesto di indicare il minor valore della casa alla luce dei difetti riscontrati, egli ha accertato una responsabilità totale dell'attrice per il mancato rispetto dell'altezza della gronda, che determina un minor valore di fr. 15'000.-, con la precisazione che "nella valutazione del minor valore è stato considerato l'importo necessario per l'innalzamento del terreno e un'indennità estetica" (perizia pag. 11). Avendo il primo giudice ammesso quest'ultimo importo quale posta di danno, già comprensiva del costo per la sistemazione esterna, la somma di fr. 10'652.40 non doveva più essere considerata.

                                   8.   Per i motivi che precedono, l'appello e l'appello adesivo vanno entrambi accolti. Di conseguenza la sentenza impugnata è riformata nel senso che in accoglimento dell'appello la pretesa dell'attrice per onorari è riconosciuta limitatamente a fr. 37'898.15 e in accoglimento dell'appello adesivo l'importo riconosciuto ai convenuti per difetti e minor valore dell'opera è ridotto a fr. 34'500.-. Ne discende che, operando la richiesta compensazione, la petizione dev'essere accolta per fr. 3'398.15 e la domanda riconvenzionale respinta. Tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:               I.   L’appello 5 dicembre 2008 di __________ e AP 2 e l'appello adesivo 29 gennaio 2009 di AO 1 sono accolti.

                                         Di conseguenza la sentenza 14 novembre 2008 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 e AP 2 sono condannati a versare in solido a AO 1 fr. 3'398.15 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2005.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 3'100.- dell'azione principale, con saldo da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico per 19/20 e sono poste per 1/20 a carico dei convenuti in solido. L'attrice rifonderà ai convenuti complessivi fr. 5'400.- per ripetibili ridotte.

                                         3, 4  Invariati

                                   II.   Gli oneri processuali dell'appello principale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr.   750.–

                                         b) spese                                 fr.     50.–

                                         totale                                       fr.   800.–

                                         anticipati dagli appellanti, sono posti a carico di AO 1, con l'onere di rifondere a AP 1 e AP 2 fr. 1'200.– complessivi a titolo di ripetibili.

                                  III.   Gli oneri processuali dell'appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr.   550.–

                                         b) spese                                 fr.     50.–

                                         totale                                       fr.   600.–

                                         anticipati dall'appellante adesivo, sono posti a carico di AP 1 e AP 2 in solido, con l'onere di rifondere inoltre a AO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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