Incarto n. 12.2008.204
Lugano 22 dicembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.57 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 gennaio 2007 da
AO 1 rappr. dall' RA 1
contro
AP 1 rappr. dall' RA 2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'014.90 oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 9 settembre 2008 ha accolto limitatamente a fr. 6'852.30 oltre interessi;
appellante la convenuta che con appello 1° ottobre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre l'attrice con osservazioni 18 novembre 2008 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stata assunta da __________ dal 3 luglio 2000 quale centralinista con uno stipendio mensile di fr. 3'700.- lordi oltre la tredicesima (doc. A e M1). La datrice di lavoro ha concluso per i propri dipendenti con "AP 1 (in seguito: Assicurazione) un contratto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA, retta dalle condizioni generali edizione maggio 1999 (doc. Z = doc. A72) che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario assicurato per un massimo di 730 giorni. Il periodo di attesa è stato fissato in 30 giorni (cfr. doc. L e A48).
B. Dall'ottobre 2001 l'assicurata è stata più volte inabile al lavoro per malattia (doc. M2, M3, M4, M6, M10, M11, M13 e M14). Nei diversi annunci all'Assicurazione rispettivamente referti medici ove è stata certificata un'inabilità lavorativa la diagnosi è stata indicata nella maniera seguente: "angor instabile con stenosi della arteria coronaria destra e stent sull'arteria coronaria destra, così come ipertensione arteriale" (doc. M5); "sindrome coronaria acuta, con leggere necrosi" (doc. M7), "infarto miocardio acuto di piccole dimensioni (microinfarto)" (doc. M9), "cardiopatia con stato dopo posa di stent, ipertensione arteriale, insufficienza renale" (doc. M10 e M11) e "leggero angor e dispnea" (doc. M15). La penultima volta in cui l'assicurata è stata dichiarata inabile al lavoro, sempre per malattia, è stato nel periodo dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 (doc. M18 e M20). La causa indicata nel certificato medico 19 gennaio 2005 del dott. med. chirurgo __________ __________ è "lupus eritematoso" (doc. M18). Dal referto 1° febbraio 2005 del dott. med. __________ __________, specialista FMH Medicina Interna (doc. M20, pag. 2), emerge che il 23 novembre 2004 il dott. med. __________, specialista in dermatologia e immunologia, ha diagnosticato alla paziente il "Lupus erythematodes subacuto cutaneo nella forma clinica particolare nella sindrome di Rowell, sindrome di Sjögren primaria o secondaria, e una sindrome di Raynaud". Il 1° febbraio 2005 la paziente è stata visita dal dott. med. __________, specialista FMH Medicina Interna, intervenuto su richiesta dell'Assicurazione, che ha certificato l'abilità lavorativa della paziente. Egli ha giustificato la sua constatazione affermando: "per ciò che riguarda la cardiopatia ischemica la paziente è asintomatica se si eccettuano alcune palpitazioni che appaiono però soltanto a riposo. Per quanto riguarda l'affezione cutanea il quadro clinico attualmente non giustifica un'incapacità lavorativa in un'attività prettamente d'ufficio. Per concludere ritengo che nonostante vi siano numerosi diagnosi che forse vanno sotto lo stesso cappello di affezione immunologica, non vi sono attualmente motivi che giustifichino un'incapacità lavorativa (…)" (doc. D = doc. M20). A partire dal 7 febbraio 2005 la lavoratrice è stata nuovamente dichiarata inabile al lavoro con certificato del dott. med. __________ __________, con l'indicazione quale diagnosi di: "in osservazione medica" (doc. M21). Con scritto 11 maggio 2005 il medico ha precisato che l'inabilità della paziente dal 7 febbraio 2005 era da ricondurre a una "imponente depressione" rispettivamente a uno "stato dopo broncopolmonite", occorsa nel periodo dal 31 marzo al 12 aprile 2005 (doc. M22). Il 30 dicembre 2005 egli ha precisato che la forma "depressivo-ansiosa cronica" si stava trasformando in un quadro "fobico-panico" (doc. M27). Il dott. med. __________ __________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, ha inviato il 13 marzo 2006 un rapporto all'Ufficio AI, ritenendola stabilmente inabile al lavoro. Nel suo scritto 16 giugno 2006 egli ha precisato che la paziente presentava un complesso quadro di multiple patologie: sindrome depressiva grava, disturbo di personalità misto, lupus eritematoso, sindrome di Sjögren, sindrome di Raynaud, cardiopatia ischemica con stent primario dell'arteria coronaria destra (2001), ipertensione arteriosa mista, stenosi dell'arteria renale destra con rene escluso, stato dopo pericardie e miocardite (1994) e ictus cerebri di breve durata della capsula interna destra (1998) (doc. M34).
C. Con scritto 27 aprile 2006 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1 per il 30 giugno 2006 (doc. A47, foglio 2). L'avv. RA 1, patrocinatore della lavoratrice, ha affermato che la disdetta era stata recapitata alla sua cliente unicamente il 2 maggio 2006, motivo per cui avrebbe avuto effetto unicamente per il 31 luglio 2006 (loc. cit., foglio 4). L'assicurazione ha riconosciuto e versato le proprie prestazioni di indennità giornaliera per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 (90 giorni), dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 (20 giorni), dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 (65 giorni) e dal 7 febbraio 2005 al 31 maggio 2006 (479 giorni), per un totale di 654 giorni. Con scritto 9 giugno 2006 essa ha poi precisato che le prestazioni massime di 700 giorni sarebbero state completate il 16 luglio 2006 (doc. A50). Con scritto 14 giugno 2006 il legale ha comunicato all'Assicurazione che l'inabilità dal 7 febbraio 2005 era da ricondurre a un nuovo caso di malattia (doc. A53). L'Assicurazione, rinviando all'art. B3, cpv. 3 delle CG – secondo il quale "se, durante una malattia ne subentra una nuova, i giorni per cui si ha diritto alle prestazioni relative al primo caso vengono considerati nel computo della durata delle prestazioni" – ha affermato che i giorni andavano cumulati (A55). Il 23 giugno 2006 il patrocinatore ha dichiarato che l'indennità andava calcolata dal 7 febbraio 2005 e corrisposta per l'intero periodo previsto dalla polizza, dato che la nuova malattia si era verificata in tale data quando la sua cliente era abile al lavoro (doc. A56). L'Assicurazione ha risposto che alcune delle patologie sofferte dalla paziente dopo il 7 febbraio 2005 (Lupus eritematoso e sindromi di Rauynaud e Sjörgren) erano in realtà già presenti durante l'incapacità lavorativa dal 2 (recte: 22) novembre 2004 al 25 gennaio 2005. Essa ha quindi prolungato fino al 4 novembre 2006 il diritto alle indennità per perdita di guadagno, versando il relativo importo, in considerazione del fatto che le assenze dal posto di lavoro dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 erano da ricondurre a un caso di malattia separato (doc. A59 e A59a). Il patrocinatore della lavoratrice ha contestato tale interpretazione dell'art. 3B cpv. 3 delle CG (doc. A60) e ha altresì chiesto, il 7 novembre 2006, che le prestazioni fossero fornite fino al 7 febbraio 2007 "in quanto la nuova malattia di natura nervosa, che è quella che ha determinato l'attuale incapacità lavorativa, non è subentrata durante una malattia ma quando la signora AO 1 era abile la lavoro" (doc. A66). L'Assicurazione ha ribadito il proprio punto di vista (doc. A67).
D. Con petizione 25 gennaio 2007 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la condanna dell'Assicurazione al pagamento di fr. 10'014.90 oltre interessi, ribadendo che la malattia di cui all'inabilità al lavoro dal 7 febbraio 2005, di origine psichica, era nuova rispetto a quella fisica relativa alle inabilità precedenti. Essa si sarebbe manifestata, inoltre, quando la lavoratrice era abile al lavoro e, quindi, ella avrebbe diritto alle prestazioni fino al 7 febbraio 2007. L'attrice ha calcolato l'importo da lei richiesto moltiplicando fr. 105.42 di indennità giornaliera per 95 giorni. Nella propria risposta 28 febbraio 2007 la convenuta ha postulato in via principale l'irricevibilità della petizione per incompetenza per materia e, in via sussidiaria, la sua reiezione. Rinviando a diversi referti medici sulla paziente agli atti, essa ha sottolineato in particolare che la malattia di cui all'inabilità dal 7 febbraio 2005 non poteva essere considerata "nuova". In ogni caso, ci si troverebbe confrontati con una ricaduta, rispettivamente con una malattia subentrata durante il decorso di un'altra. In un'ipotesi come nell'altra l'inabilità lavorativa dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 andrebbe quindi computata nel calcolo complessivo del diritto alle prestazioni. La convenuta ha infine contestato il conteggio dei giorni restanti, precisando che qualora si fosse in presenza di una nuova malattia l'attrice dovrebbe attendere il periodo di attesa di 30 giorni prima di avere diritto alle prestazioni. Infine, l'Assicurazione ha contestato che dal maggio 2006 la lavoratrice fosse inabile al lavoro. Nella propria replica 16 aprile 2007 l'attrice ha ribadito il proprio punto di vista. Con decreto 6 novembre 2007 il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza materiale. Con i rispettivi allegati conclusivi le parti hanno ribadito le loro rispettive domande. Statuendo con sentenza 9 settembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 6'852.30 oltre interessi.
E. Con appello 1° ottobre 2008 l'Assicurazione è insorta contro il giudizio testé citato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle proprie osservazioni 18 novembre 2008 l'attrice postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto, sulla scorta del carteggio processuale, che non vi fosse correlazione tra la depressione diagnosticata dal 7 febbraio 2005 e i problemi di salute riscontrati dall'assicurata nel periodo di inabilità lavorativa precedente, dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005. Egli ha respinto anche la tesi della ricaduta e dell'insorgenza della nuova malattia durante un'altra. Il primo giudice ha quindi riconosciuto all'attrice il diritto di percepire ancora 65 giorni di indennità per il periodo dal 4 novembre 2006 all'8 gennaio 2007, pari a fr. 6'852.30.
2. La convenuta sottolinea che "la concessione di computare nel periodo di calcolo solo i giorni di inabilità lavorativa intervenuti dopo il 4 novembre 2004" è stata resa con l'intento di un accordo bonale (appello, pag. 6 in mezzo). Il Pretore ha evidenziato l'atteggiamento a suo dire contraddittorio dell'Assicurazione, che da una parte ha affermato che la depressione sarebbe iniziata già nel contesto dell'infarto miocardio del 2003, dall'altra che ha considerato i periodi di inabilità dovuti a questo problema cardiaco (dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004) casi di malattia completamente separati e indipendenti rispetto all'inabilità dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 e rispetto a quella iniziata il 7 febbraio 2005 (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Con scritto 9 giugno 2006 l'Assicurazione ha computato nel calcolo dei giorni totali anche le prestazioni erogate dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 (doc. S). Con scritto 14 giugno 2006 il legale dell'attrice ha precisato che il caso aperto il 7 febbraio 2005 era da considerarsi "nuovo", con nulla a che vedere con i casi precedenti (doc. N). Il 19 giugno 2006 la convenuta ha risposto che in virtù dell'art. B3 cpv. 3 delle CG se durante una malattia ne subentra una nuova, i giorni per cui si ha diritto alle prestazioni relative al primo caso vengono considerati nel computo della durata delle prestazioni. Essa ha quindi ritenuto che "le diverse diagnosi vanno a cumulare le prestazioni già da noi versate" (doc. O). L'avv. RA 1 ha precisato il 23 giugno 2006 che la nuova malattia si era verificata il 7 febbraio 2005, allorquando la lavoratrice era abile al lavoro (doc. R). Il 14 luglio 2006 la convenuta ha comunicato "di aver rivalutato la problematica tenendo conto delle sue considerazioni espresse in occasione del suo scritto del 23 giugno 2006. In tal senso la informiamo che a riguardo delle diagnosi poste dai medici, rileviamo che per le patologie sofferte dalla signora AO 1 a partire dal 7 febbraio 2005, alcune di esse (Lupus eritematoso e sindromi di Raynaud e Sjörgren) erano già presenti in occasione dell'incapacità lavorativa dal 2 novembre 2004 al 25 gennaio 2005". Essa ha informato che tale periodo rientrava pertanto nel computo delle prestazioni e che in tal senso doveva applicare l'articolo da lei menzionato. Essa ha quindi precisato che "in considerazione di quanto sopra, la informiamo che possiamo accogliere in parte la sua pretesa di prolungo delle nostre prestazioni in caso di perdita di guadagno dovuta a malattia. Pertanto alla luce di quanto sovraesposto, le comunichiamo che le prestazioni massime (…) per l'attuale caso di malattia verranno raggiunte in data 4 novembre 2006. Il prolungo dal 16 luglio 2006 al 4 novembre 2006 in effetti è giustificato in quanto non possiamo considerare le incapacità lavorative dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 che vengono considerate come un caso di malattia separato" (doc. S). Essa ha quindi esplicitamente dichiarato di "non potere" computare i periodi di inabilità lavorativa summenzionati. Al contrario di quanto affermato dall'appellante, dal carteggio processuale non emerge quindi che essa abbia espresso tale considerazione in vista di un'intesa bonale, con le riserve che la medesima non avrebbe avuto conseguenze giuridiche in caso di mancata transazione. D'altra parte, nella propria risposta essa ha affermato, al riguardo: "dopo l'intervento del patrocinatore dell'attrice, la parte convenuta ha rivisto in parte la propria posizione, comunicando alla stessa di riconoscere le prestazioni ancora per il periodo 16.6.06 – 4.11.06 (…). Tale prolungamento sarebbe giustificato dal fatto che i casi di malattia del 2002 – 2004 andrebbero considerati come casi separati (…). Anche tale soluzione non è stata accettata dalla parte, che ha richiesto ulteriori prestazioni" (risposta, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Anche nella propria risposta essa ha quindi precisato che il prolungamento è da ricondurre al fatto che i casi 2002-2004 sono da ricondurre a un'altra malattia. Su questo punto la tesi esposta della convenuta in questa sede non può quindi essere seguita.
3. L'appellante reputa, inoltre, che non le possa essere contestato di aver versato prestazioni anche dopo il mese di maggio 2006 (memoriale, pag. 5 segg.). Essa sottolinea che con il rapporto 6 febbraio 2006 il dott. med. __________ __________ ha attestato l'abilità lavorativa completa dell'attrice al più tardi dal maggio 2006 (doc. M30) e che quindi dopo tale data nulla è dovuto all'assicurata. Il Pretore ha spiegato che la convenuta non poteva avvalersi di tale referto già solo per il fatto che essa ha versato le proprie indennità fino al 4 novembre 2006, quindi ben oltre i tre mesi a decorrere dal febbraio 2006 indicati nel referto testé citato (sentenza impugnata, consid. 7). L'appellante ribadisce di aver riconosciuto tali prestazioni successive al mese di maggio 2006 in vista di una composizione bonale. La censura non può essere seguita per i motivi esposti sopra (consid. 2). La convenuta sottolinea su questo punto l'inconferenza del referto 16 giugno 2006 dello psichiatra curante __________ __________ (doc. M34), cui il Pretore fa riferimento e che ha attestato nel giugno 2006, quindi successivamente alla scadenza di maggio prospettata dal dott. med. __________ __________, un'inabilità lavorativa stabile in misura del 100%. L'appellante afferma che tale certificato non avrebbe portata probatoria perché si esaurisce in poche righe ed è emanato dal medico curante dell'attrice, più propenso a suo dire alla tesi dell'attrice (memoriale, pag. 15). Non si può tuttavia seguire tale argomentazione. Invero, le dichiarazioni dei medici curanti di una parte non possono dirsi sprovvisti di rilevanza probatoria semplicemente per tale circostanza. Nemmeno si può ritenere che affermazioni espresse da un medico intervenuto su richiesta della controparte siano per la loro stessa natura preminenti sulle altre risultanze processuali. Occorre piuttosto valutare quanto emerso dall'istruttoria nel suo insieme. Cosa che ha, per l'appunto, fatto il Pretore. Invero, egli ha considerato che oltre alla presenza del rapporto del dott. med. __________ __________ la medesima attrice, come esposto sopra, aveva versato indennità fino al novembre 2006 e che non si può dire, sulla base dell'istruttoria, che essa abbia fatto ciò unicamente in vista di un accordo bonale. Del resto dal referto di cui al doc. M30 emerge che il medesimo dott. med. __________ __________ non ha escluso la possibilità di una “cronicizzazione e di una deriva verso l’invalidità” (pag. 4), mentre il medico psichiatra curante ha ritenuto, in data posteriore e meglio il 16 giugno 2006, che l’incapacità lavorativa al 100% era stabile. Anche su questo punto l'appello è di conseguenza respinto.
4. L'appellante contesta, altresì, l'apprezzamento delle prove da parte del Pretore in relazione all'inizio della malattia depressiva, in particolare dei rapporti medici (memoriale, pag. 7 segg.). Essa sostiene che il primo giudice avrebbe "più volte dato la preferenza" ai referti dei medici curanti, in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale, non valutando altri referti medici che concluderebbero per l'esistenza di tale malattia già prima del 7 febbraio 2005.
4.1 Il primo giudice ha evidenziato (sentenza impugnata, pag. 3 in alto) che il dott. __________ __________ ha nel suo primo rapporto indicato che la sintomatologia ansioso-depressiva era iniziata nel 2003 (doc. F, pag. 5 = doc. M23) per poi specificare, nel suo secondo referto, che la medesima era insorta nel 2001 (doc. G, pag. 1 = doc. M25). Da qui la prima contraddittorietà. Inoltre, il Pretore ha sottolineato, a ragione, che egli non ha indicato la fonte di tali sue affermazioni. Il primo giudice ha poi spiegato che l'insorgenza di tale malattia già nel 2001/2003 "è tutt'altro che confermata dallo psichiatra curante" __________ __________. Il dott. med. __________ __________, anch'esso medico curante della lavoratrice, "sembra attestare l'insorgenza della depressione soltanto a partire dal 7 febbraio 2005". Suffragano, infine, tale tesi i rapporti del dott. __________ __________, che non fanno alcun riferimento a un'incipiente sindrome depressiva, ma addirittura accertano il buono stato di salute dell'attrice dal 22 luglio 2003, rispettivamente dal 25 gennaio 2005.
4.2 Su questo aspetto l'appellante ritiene che al contrario di quanto accertato dal Pretore i referti del dott. med. __________ __________ –specialista FMH psichiatria e psicoterapia (che ha visitato l'attrice in due occasioni su incarico della convenuta) – non siano contraddittori, rispettivamente eventuali contraddizioni "non sono di una rilevanza tale da poter inficiare l'intervenuta valutazione del perito". L'appellante afferma anzitutto che il dott. med. __________ __________, già responsabile del servizio cantonale psicosociale, sia "al di sopra di ogni sospetto di parzialità". La censura è ininfluente ai fini del giudizio. Il Pretore non ha invero evidenziato la parzialità di tale medico, bensì ha valutato l'istruttoria nel suo insieme, rilevando le contraddizioni di quest'ultimo e la mancanza di riferimenti a sostegno delle sue affermazioni. Essa soggiunge che i rapporti del dott. med. __________ __________ sono completi, redatti dopo un approfondito esame, completi di anamnesi, quadro clinico e diagnosi approfondita. Il Pretore ha tuttavia sottolineato che egli non ha indicato la fonte delle sue affermazioni sull'inizio della depressione. Con tale argomentazione la convenuta non si confronta, sicché al riguardo il gravame è finanche irricevibile. L'appellante soggiunge che l'incongruenza sulla data di inizio di tale malattia sia da ricondurre a una svista manifesta nel doc. F, laddove il medico fa riferimento all’infarto del 2003, in realtà subìto nel 2001. Anche se si volesse seguire tale tesi, resta che il medico in questione non ha indicato le fonti di tale sua affermazione e che, unitamente a quanto emerge dal resto dell'istruttoria, non vi è motivo di riformare, come verrà illustrato appresso, la decisione pretorile.
4.3 La convenuta ritiene che quanto asserito dal dott. med. __________ __________ sia inconferente, poiché medico curante dell'attrice, rispetto a quanto dichiarato dal dott. med. __________ __________. Non si può tuttavia seguire tale argomentazione. Invero, già si è detto che le dichiarazioni dei medici curanti di una parte non possono dirsi sprovvisti di rilevanza probatoria solo per tale motivo. Nemmeno si può ritenere che affermazioni espresse da un medico intervenuto su richiesta della controparte siano per la loro stessa natura preminenti sulle altre risultanze processuali. Occorre piuttosto valutare quanto emerso dall'istruttoria nel suo insieme. Cosa che ha, per l'appunto, fatto il Pretore. L'appellante soggiunge che quanto affermato dal dott. med. __________ __________ si esaurirebbe in "poche righe". Anche tale circostanza non è tuttavia atta a minare la rilevanza probatoria del suo asserto. Tanto più che nella fattispecie il dott. med. __________ __________, cui essa fa riferimento, non ha nemmeno indicato, si ribadisce, la fonte delle sue affermazioni. La convenuta sostiene che, in ogni caso, il dott. med. __________ __________ non si sarebbe pronunciato sulla data di origine di tale malattia. Anzi, precisando che essa è da ricercare nella difficoltà di accettare i propri limiti legati alle patologie somatiche, rispettivamente nel focalizzare sui propri malesseri fisici e psichici, egli avrebbe ricondotto la sua origine e il suo inizio nell'infarto subìto dalla paziente. Tuttavia, non va confusa la causa di una malattia con la sua qualifica come "nuova" e, quindi, il suo inizio. Le CG applicabili alla fattispecie (doc. Z e A72) fanno dipendere le prestazioni dalla qualifica della malattia come "nuova". Anche qualora si volesse condividere la tesi secondo la quale la depressione sarebbe da ricondurre, totalmente o parzialmente, allo stato della paziente a seguito delle malattie pregresse, ciò non significherebbe ancora che la depressione sia la medesima malattia di quelle fisiche precedenti. D'altra parte, nemmeno l'appellante sostiene che la malattia psichica sia l'inequivocabile o, tutt'al più, probabile conseguenza delle malattie fisiche riscontrate precedentemente nell'attrice. Il medico riferisce sulla difficoltà della paziente nell'accettare i propri limiti legati alle patologie somatiche, della sua focalizzazione sui propri malesseri, ma non sostiene che la depressione sia la conseguenza dell'infarto. In altre parole, l'appellante medesima afferma che l'origine della depressione è da ricercare nel rapporto della paziente con i suoi disagi fisici, non che essa sia la conseguenza dell'infarto e delle altre sue patologie. La censura dell'appellante è quindi inconferente. Per quanto, invece, concerne la rilevanza dei rapporti del dott. med. __________ __________, anche volendo fare astrazione su questo punto dai suoi referti, a sostenere la tesi del Pretore resterebbero, come illustrato sotto, quelli del dott. med. __________ __________ e del dott. med. __________ __________ (consid. 4.5 e 4.6).
4.4 L'appellante critica anche la rilevanza del referto 11 maggio 2005 del dott. med. __________ __________. Essa ribadisce, anzitutto, che egli è medico curante della lavoratrice. Su questo aspetto si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 3). La convenuta ritiene, inoltre, che il suo rapporto non sia completo nell'esposizione, privo di anamnesi e di spiegazione approfondita o riferimento relativo all'inizio della malattia. In particolare, sostiene che egli si sia limitato a indicare che "il certificato attestante una nuova incapacità lavorativa viene stilato il 7 febbraio 2005", di modo che non si è espresso sull'inizio della malattia psichica, bensì ha unicamente indicato quando per la prima volta ha stilato un certificato relativo al suo stato di salute. Se non che, l'appellante dimentica che il medico in questione ha specificato, al riguardo, che l'attrice era da considerarsi inabile al lavoro dal 7 febbraio 2005 "non più per i postumi di una malattia fisica ben confermata ma per una imponente depressione. Trattasi quindi di una malattia per la quale la signora AO 1 finora non era stata trattata e per la quale non aveva avuto dei periodi di inabilità al lavoro" (doc. E = doc. M22).
4.5 Infine, la convenuta contesta anche l'accertamento pretorile relativo ai referti del dott. med. __________ __________. Essa sottolinea che tale medico ha segnalato già nel 2002 un "probabile sviluppo ansioso" (doc. M). A parte il fatto che come precisato sopra la stessa convenuta ha ritenuto che i casi precedenti al novembre 2004 erano da ricondurre a un'altra malattia (consid. 3), va detto che il medico ha rilevato "talvolta disturbi ansiosi" (doc. M, pag. 2 in alto), disturbi che non possono essere confusi con una depressione, e nelle conclusioni ha sì riferito quanto indicato dall'appellante (loc. cit., pag. 2 in fondo), ma riferendosi a un evento futuro ("sviluppo") che in quel momento non si era verificato e non necessariamente, seppur da lui ritenuto probabile, si sarebbe verificato. Nel suo referto 1° febbraio 2005 (doc. D), cui il primo giudice fa riferimento, il dott. med. __________ __________ ha ritenuto che la paziente fosse abile al lavoro. Qualora fosse stata presente la malattia depressiva di cui all'inabilità dal 7 febbraio 2005, essa sarebbe stata senz'altro rilevabile. Su questo punto l'appellante ritiene che tale considerazione nulla muta al fatto che tale malattia trova la sua origine nel 2001. Già si è detto sopra su tale censura (consid. 4.3). La convenuta conclude, al riguardo, rilevando che il dott. med. __________ __________ non è uno specialista in psichiatria. Se non che, il dott. med. __________ __________, FMH Medicina generale, specialista FMH Medicina Interna e quindi anch'egli non specialista in tale ambito, ha rilevato nel febbraio 2005 nella paziente "senso di inutilità, senso di abbandono e di incapacità a intraprendere qualsiasi attività e affrontare le persone compresi i familiari. Senso di vuoto attorno a sé, insonnia con umore depresso, mimica scarsa e ipocinetica" (doc. E, pag. 2). Tali sintomi, se già sussistenti il 1° febbraio 2005, non potevano non essere percepiti dal dott. med. __________ __________. Si conclude a titolo abbondanziale sottolineando che qualora si volesse seguire la tesi della convenuta secondo la quale i referti dei medici curanti sarebbero inconferenti, non va dimenticato che il dott. med. __________ __________ è stato invitato a visitare la lavoratrice proprio dall'Assicurazione (doc. A4).
5. La convenuta sottolinea, inoltre, che l'attrice si era già lamentata prima del 7 febbraio 2005 di disturbi quali: "stanchezza, disturbi ansiosi", "sopraggiunta sintomatologia vertiginosa e cefalea" e "insonnia, incertezza nel camminare, paura del guidare", "sensazione di stanchezza" e "non ce la faccio, non posso rendere come prima" (appello, pag. 10 in alto). Tuttavia, non vi sono risultanze agli atti che permettano di identificare queste sensazioni e disturbi con la sintomatologia di una "imponente depressione" o, per lo meno, con un preludio della medesima. Al contrario, come evidenziato dal Pretore e illustrato sopra i rapporti del dott. med. __________ __________, di cui uno, si ricorda, è datato 1° febbraio 2005 e nel quale figura proprio l'asserzione "non ce la faccio, non posso rendere come prima", non fanno stato di un'incipiente sindrome depressiva. Se così fosse stato, tale medico non avrebbe potuto d'altra parte sancire l'abilità lavorativa della paziente.
6. L'appellante rinvia ai doc. M23, M24, M25; M30 e M34 per affermare che sia il dott. med. __________ __________ sia il dott. med. __________ __________ hanno confermato a chiare lettere e a più riprese l'esistenza di un nesso causale stretto e deciso fra le patologie in discussione (appello, pag. 10 in mezzo). Il rinvio ai documenti di causa senza la specificazione dei passaggi che suffragherebbero la sua tesi non confà ai requisiti di esigenza minimi posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, sicché tale censura è finanche irricevibile. Sia come sia, l'argomentazione non può essere condivisa. Invero, si rinvia per quanto concerne i referti del dott. med. __________ __________ a quanto già detto (sopra, consid. 4.3). Per tacere del fatto che per quanto concerne il doc. M24, tale medico ha affermato di un "aggravio" e non che tale approccio della paziente sia la causa della depressione. Quanto ai referti doc. F (= doc. M23) e G (= doc. M25) del dott. med. __________ __________, si rinvia a quanto già precisato (sopra, consid. 4.2). Infine, non si intravede dal doc. M30 alcuna indicazione su un suo eventuale collegamento con le sue patologie precedenti.
7. Per suffragare la propria tesi che non si sia in presenza di una nuova malattia, l'Assicurazione menziona una sentenza 30 marzo 2006 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich (appello, pag. 10 in fondo). Dalla lettura del passaggio indicato dall'appellante emerge tuttavia sin dall'inizio che il fatto, per la malattia fisica, di essere sfociata ("mündete") in una malattia psichica risulta inequivocabilmente ("zwang- und widerspruchslos") dai referti medici agli atti. Al contrario di quanto affermato dall'appellante tale fattispecie non è quindi paragonabile, per i motivi illustrati sopra, al presente caso.
8. La convenuta ritiene che si debba ammettere l'inesistenza di una nuova malattia già per la ragione che l'attrice si è rifiutata di dare il suo consenso al richiamo dell'incarto AI di sua pertinenza (appello, pag. 11 in mezzo). Sebbene nella propria risposta di causa la convenuta abbia postulato tale produzione "per un accertamento e una valutazione più dettagliati della fattispecie dal profilo medico e in merito all'esigibilità della ripresa lavorativa", nelle osservazioni 10 gennaio 2008 al rifiuto dell'attrice di produrre tale incarto la convenuta ha precisato di aver chiesto il richiamo "segnatamente con riferimento all'accertamento della capacità risp. incapacità lavorativa della parte attrice durante il periodo novembre 2006 – febbraio 2007". Nel consegue che essa non ha ritenuto rilevante il richiamo in questione al fine di accertare se la depressione era una nuova malattia. Essa non può prevalersi quindi ora di un argomento che risulta essere, in definitiva, nuovo.
9. In via subordinata l'appellante afferma che trattasi di una "ricaduta" giusta l'art. A7 delle CG (memoriale, pag. 11 segg.). Il primo giudice ha spiegato che tale argomentazione non può essere condivisa già per il solo motivo che non è stata dimostrata l'insorgenza di un'inabilità lavorativa causata da sintomi di depressione negli ultimi dodici mesi precedenti al caso di malattia apertosi il 7 febbraio 2005. La convenuta contesta l'interpretazione data dal Pretore della clausola in questione. Essa sostiene che come "ricaduta" si intende ogni nuovo caso di malattia, indipendentemente dalle sue cause. Una ricaduta in tal senso è considerata nuovo caso di malattia che dà diritto all'intero periodo di prestazioni solo se interviene almeno 12 mesi dalla cessazione della precedente malattia. Tale tesi è, tuttavia, nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Invero, con la propria risposta la convenuta ha affermato in merito alla sua tesi sulla "ricaduta" che, oltre a quello da lei espresso in merito alla precedente manifestazione della malattia psichica, l'inabilità era intervenuta a soli dieci giorni dalla data ripresa lavorativa (pag. 7 in fondo). Sulla questione, poi, della "nuova espressione (psichica) della stessa malattia" (appello, pag. 13 in alto), si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 4.3).
10. Sempre in via subordinata l'appellante asserisce che nella fattispecie trattasi di malattia intervenuta durante una malattia in corso, come previsto dall'art. B3 delle CG (memoriale, pag. 13 seg.). Il Pretore ha spiegato che non vi è evidenza agli atti della presenza di una malattia già esistente in data 7 febbraio 2005. Al contrario, dal rapporto 1° febbraio 2005 del dott. med. __________ __________ emerge un'abilità lavorativa completa dal 25 gennaio 2005 (sentenza impugnata, consid. 5). La convenuta ribadisce che tra l'abilità lavorativa e la nuova inabilità sono trascorsi unicamente dodici giorni. Essa sottolinea che il dott. med. __________ __________ ha accertato la presenza di una depressione già in passato e che tale constatazione non è smentita dal rapporto summenzionato del dott. med. __________ __________, che avrebbe "evidentemente trascurato gli aspetti psichiatrici". Al riguardo, si rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 4.2, 4.3 e 4.6).
11. L'appellante conclude affermando che l'attrice doveva dimostrare, in ogni caso, di aver diritto alle prestazioni dopo il 4 novembre 2006, ovvero dopo l'ultimo suo pagamento (memoriale, pag. 14 seg.). Essa ribadisce che il dott. med. __________ __________ ha attestato la sua abilità lavorativa dal maggio 2006 e che il referto 16 giugno 2006 del dott. med. __________ __________ è inconferente. L'appellante ritiene che il rifiuto da parte dell'attrice di produrre l'incarto AI significherebbe che ella non ha dimostrato la sua inabilità dopo il 4 novembre 2006. Confrontata con l’esplicita contestazione della convenuta (risposta, pag. 8), l’attrice doveva dimostrare la propria inabilità al lavoro nel periodo 4 novembre 2006-7 febbraio 2007. Nella risposta di causa la convenuta ha postulato la produzione dell'incarto AI "per un accertamento e una valutazione più dettagliati della fattispecie dal profilo medico e in merito all'esigibilità della ripresa lavorativa". Nelle osservazioni 10 gennaio 2008 la convenuta ha precisato di aver chiesto il richiamo dell'incarto AI "segnatamente con riferimento all'accertamento della capacità risp. incapacità lavorativa della parte attrice durante il periodo novembre 2006 – febbraio 2007". All'udienza preliminare 7 dicembre 2007 il Pretore ha ammesso il richiamo dell'incarto AI assegnando all'attrice un termine per produrre una dichiarazione di assenso in tal senso. L'attrice si è tuttavia rifiutata di dare il proprio consenso all'Ufficio AI per la produzione del relativo incarto (lettera 12 dicembre 2007 fascicolo richiamo incarto AI). A suo parere, infatti, la pratica AI era totalmente distinta e indipendente dalla vertenza giudiziaria civile (lettera 30 gennaio 2008 fascicolo richiamo incarto AI).
È vero che nel certificato medico del 16 giugno 2006 il dott. med. __________ __________ ha dichiarato "stabilmente inabile al lavoro nella misura del 100%" l'attrice e ha indicato di aver inviato nel marzo 2006 un rapporto all'Ufficio AI (doc. H, pag. 2). Ciò non sta tuttavia ancora a significare che l'inabilità lavorativa dell’interessata sia dimostrata nel periodo dal 4 novembre 2006 all'8 gennaio 2007, come invece accertato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 7), anche per il fatto che il dott. __________ ha ritenuto esigibile una ripresa dell’attività lavorativa a tempo pieno dal maggio 2006, salvo “clamorosi peggioramenti”, ciò che non risulta dal successivo certificato dello psichiatra curante. Ora, competeva all'attrice l'onere di dimostrare la propria incapacità lavorativa nel periodo dal 4 novembre 2006 al 7 febbraio 2007. L’assicurato che pretende il versamento di indennità di perdita di guadagno, infatti, deve provare l’esistenza di un’incapacità lavorativa e di una perdita di salario o di guadagno conseguente alla malattia (consid. 2b non pubblicato in DTF 127 IV 154, 110 V 318 consid. 5 pag. 322). In presenza di due certificati medici in contrasto fra di loro sul punto cruciale della capacità lavorativa, non si può dire che l’inabilità lavorativa sia stata dimostrata. Inoltre, secondo l'art. 210 CPC se la parte obbligata a produrre il documento comune non lo produce o rifiuta di prestare il giuramento d’edizione, deve essere tenuto per vero il fatto che si trattava di provare o per conforme la copia prodotta. Deve quindi essere tenuta per vera la tesi della convenuta secondo la quale durante tale periodo l’attrice era abile al lavoro (cfr. su questo punto la sentenza 12 maggio 2005 dell'Handelsgericht di Zurigo pubblicata in: ZR 105 [2006] pag. 48 segg.). Ne discende che su questo punto l'appello va accolto. Ciò comporta la riforma della sentenza pretorile, nel senso che la petizione dev'essere integralmente respinta.
12. L'esito del presente giudizio comporta anche la riforma del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Il Pretore ha condannato la convenuta, soccombente nella misura di 7/10, al versamento all'attrice di fr. 600.- per ripetibili ridotte. Ne consegue che le ripetibili piene ammontano, secondo il suo calcolo, a fr. 850.-. L'appellante chiede la riforma di tale dispositivo nel senso di condannare l'attrice al pagamento di fr. 1'000.- quali ripetibili. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 51 ad art. 148 e n. 19 ad art. 150). Secondo la TOA in vigore al momento dell'emanazione del giudizio (cfr. art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili) per un valore di causa di fr. 10'014.90 le ripetibili erano stabilite tra fr. 801.20 e fr. 1'502.25. La decisione del primo giudice rientra quindi nei parametri della tariffa e come tale non è censurabile. Al riguardo l’appello va dunque respinto.
13. Gli oneri processuali seguono la soccombenza pressoché integrale dell'attrice, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello ridotte (art. 148 CPC). Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 6'852.30.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L'appello 1° ottobre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9 settembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione 25 gennaio 2007 di AO 1 è integralmente respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 550.- e le spese, da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico. L'attrice verserà inoltre alla convenuta fr. 850.- a titolo di ripetibili.
3. (Invariato).
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.b) spese fr. 50.fr. 400.già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di AO 1i per 9/10 e a carico di AP 1 per 1/10. L’attrice verserà inoltre alla controparte fr. 500.- per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).