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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.07.2010 12.2008.187

3. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,892 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Eccezione di carenza di legittimazione passiva e di legittimazione attiva, incompetenza territoriale, contratto per opere da architetto progettista e per direzione dei lavori, litisconsorzio facoltativo improprio attivo

Volltext

Incarto n. 12.2008.187

Lugano 3 luglio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.241 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 aprile 2006 da

AO 1 e AO 2 entrambi rappr. dall' RA 1  

contro

AP 1 e AP 2 entrambi rappr. dall' RA 2  

con cui gli attori hanno chiesto di condannare in solido i convenuti al versamento di fr. fr. 1'875'449.- oltre interessi all'arch. AO 1 e di fr. 760'959.- oltre interessi a AO 2;

domanda avversata dai convenuti che hanno altresì eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di AP 2, di legittimazione attiva di AO 2 e di incompetenza territoriale;

limitata l'udienza preliminare alle eccezioni sollevate dai convenuti, con decreto 21 luglio 2008 la Pretora ha respinto le medesime;

appellanti i convenuti che con appello 4 settembre 2008 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le eccezioni da loro sollevate;

mentre gli attori con osservazioni 10 ottobre 2008 postulano la reiezione del gravame;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 6 aprile 2006 l'arch. AO 1 e AO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, di condannare in solido AP 1 e AP 2 al versamento di fr. fr. 1'875'449.- oltre interessi all'arch. AO 1 a titolo di corrispettivo per opere di architetto-progettista e di fr. 760'959.- oltre interessi a AO 2 quale mercede per la direzione lavori, tutte prestazioni inerenti all'edificazione della villa sul fondo n. __________ RFD di __________. Con risposta 22 agosto 2006 i convenuti si sono opposti alla domanda, eccependo altresì in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di AP 2, di legittimazione attiva di AO 2 e di incompetenza territoriale. Con replica e duplica le parti hanno ribadito il loro punto di vista, così come all'udienza preliminare 12 febbraio 2007, limitata alle eccezioni sollevate dai convenuti. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti, nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo con decreto 21 luglio 2008 la Pretora ha respinto tutte le eccezioni.

                                  B.   Con appello 4 settembre 2008 AP 1 e AP 2 sono insorti contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere le eccezioni da loro sollevate. Con osservazioni 10 ottobre 2008 gli attori postulano la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   La Pretora ha respinto sia l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di AO 2, sia quelle di legittimazione passiva di AP 2 e di incompetenza territoriale. Gli appellanti contestano integralmente il decreto pretorile. Le singole censure sono vagliate in appresso.

                                   2.   I convenuti criticano la reiezione dell'eccezione di mancanza di legittimazione attiva di AO 2 (appello, pag. 4-11). Essi ritengono che non basta che una parte abbia "in qualche modo operato sul cantiere" per comportare l'esistenza di un contratto di mandato. AO 2 è, semmai, da reputarsi un'ausiliaria dell'arch. AO 1.

                                2.1   Secondo la Pretora dalla documentazione agli atti emerge che AO 2 ha eseguito opere di direzione lavori e altre prestazioni in favore dei convenuti. La prima giudice ha rinviato ai doc. 9 e 10 per quanto concerne il mandato concernente l'acquisto della particella n. __________ RFD di __________, al doc. G per la stesura dei contratti tra gli artigiani e i convenuti, ai doc. V, AB e AU per la sua presenza in qualità di direttrice lavori alle riunioni di cantiere, ai doc. AC AAD, AAF, AAG e AAH per le lettere e comunicazioni agli artigiani e al doc. AAI per il programma dei lavori attinente ai vari artigiani. La Pretora ha poi precisato che l'esecuzione di lavori per i convenuti è confermata anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (H2, H3, H5-H14, H16 e H17 e H23).

                                2.2   Gli appellanti contestano anzitutto la pertinenza dei doc. 9 e 10. Essi ritengono, invero, che dagli stessi emerge, semmai, che AP 1 ha conferito mandato alla persona fisica __________, non a AO 2 (pag. 8 in fondo). Nello scritto 11 agosto 2000 (doc. 9), indirizzato a __________, il convenuto testé menzionato ha scritto "je vous donne mandat d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de me permettre d'acquérir la parcelle __________ à __________ ". Se non che, con la presente causa AO 2 non chiede il pagamento di tale prestazione. Nella petizione gli attori hanno postulato, per quanto concerne AO 2, il pagamento di complessivi fr. 1'101'700.-, facendo riferimento al "conteggio di liquidazione allestito con scadenza al 31.12.2004 (costo determinante per le 4 fasi dei lavori: fr. 30'792'750.-)". Da tale importo è stato dedotto l'acconto di fr. 501'875.-, mentre è stato aggiunto un importo di fr. 161'134.- inerente a "5 fatture di cui alla ricapitolazione 2.9.2005 e fattura 31.8.2005" (petizione, pag. 17 seg.). L'importo di fr. 1'101'700.- concerne la fase 4 (esecutiva), concernente i contratti con gli imprenditori e la direzione dei lavori, rispettivamente la fase 5 (fase finale) di liquidazione finale e direzione dei lavori di garanzia (doc. AT). Per quanto concerne la fattura 31 agosto 2005 (allegata al doc. P), dalla lettura della medesima si evince che anch'essa non concerne il mandato di cui ai doc. 9 e 10. Nella "fattura finale" (doc. Q), ove sono indicate anche le cinque fatture di complessivi fr. 5'937.38, è indicato che essa concerne le prestazioni tecniche di AO 2 al "31.12.2004 inerenti la prima, seconda, terza e quarta fase dei lavori". Sulla scorta del doc. AT, quindi, se ne deduce che anche tali fatture non concernono il mandato dibattuto in questo punto. Ne consegue che la censura, seppur fondata sull'indicazione errata della Pretora secondo la quale la legittimazione attiva di AO 2 si fonda anche sui documenti in questione, non ha rilevanza ai fini del giudizio.

                                2.3   Gli appellanti ritengono, altresì, che il doc. G sia inconferente sulla questione, dato che non dice alcunché sui rapporti tra le parti (memoriale, pag. 9 in alto e 11). La prima giudice ha spiegato che lo stesso attesta la stesura, da parte di AO 2, di contratti tra gli artigiani e i convenuti. Secondo questi ultimi, invece, siccome sotto la dicitura "direzione lavori" appare la firma dell'arch. AO 1, da tale documento emerge che AO 2 è unicamente persona ausiliaria all'architetto. Non si comprende tuttavia la censura. Dal doc. G risulta invero che sotto tale dicitura vi è sia la firma dell'arch. AO 1 sia degli organi o rappresentanti di AO 2. Anzi, in un contratto manca una firma, ma è quella dell'arch. AO 1 (doc. G, pag. 4). In due contratti (loc. cit., pag. 10 seg.) manca la firma di AO 2, ma è anche vero che per quanto concerne il ruolo di quest'ultima essa appare direttamente a destra della dicitura "direzione dei lavori", mentre l'arch. AO 1 appare alla sua sinistra. Il fatto, poi, che anche quest'ultimo sia indicato sotto tale dicitura non sta ancora a significare che egli facesse i medesimi lavori di AO 2. Invero, non va dimenticato che gli attori stessi sostengono che l'arch. AO 1 si sia occupato del progetto e della sorveglianza architettonica della costruzione, tant'è che, come verrà illustrato in seguito, AP 1 gli ha inviato delle missive proprio riguardanti tale aspetto (consid. 2.5). La tesi degli appellanti non può quindi essere seguita.

                                2.4   Per quanto concerne le lettere e comunicazioni agli artigiani (doc. AC, AAD, AAF, AAG, e AAH), gli appellanti ritengono che non provano in alcun modo l'esistenza di un contratto di mandato di direzione lavori con AO 2. Essi ribadiscono che quest'ultima ha agito quale ausiliaria dell'arch. AO 1 (memoriale, pag. 9 e 11). Dal doc. AC emerge che AO 2 ha inviato alle "ditte operanti in cantiere" rispettivamente alle "ditte interessate" diverse missive o fax concernenti la costruzione in questione, datati 16 luglio, 1° settembre, 15 settembre, 28 settembre (= doc. AAG) e 18 ottobre 2004 (= doc. AAH). Dalle medesime emerge che esse – a parte quella 18 ottobre 2004 – sono state mandate in copia anche a AP 1, ciò che gli appellanti non contestano. Da tale circostanza ne deriva, quindi, che essa ha informato l'attore direttamente, non per il tramite dell'architetto. Inoltre, lo stesso AP 1 ha inviato il 28 maggio 2004 un fax all'arch. AO 1, con copia a __________. La Pretora ha ritenuto che AO 2 aveva effettuato le proprie prestazioni per il tramite di __________. Gli appellanti contestano tale circostanza (memoriale, pag. 8 in fondo). Se non che, come testé detto la corrispondenza indirizzata da AO 2 agli artigiani di cui al doc. AC è stata inviata in copia anche a AP 1, che non poteva quindi ignorare che era essa ad agire e non il suo delegato in nome proprio. Per tacere del fatto che gli appellanti hanno sostenuto tale tesi unicamente in relazione ai doc. 9 e 10, che non concernono, come esposto sopra (consid. 2.2), la direzione dei lavori oggetto della presente causa. Inviando, quindi, la sua missiva in copia a __________, AP 1 ha informato AO 2. Si aggiunga, seppur a titolo abbondanziale, che un indizio sul ruolo di __________ risulta anche dal fatto che all'epoca dei fatti egli era delegato con firma individuale della società testé menzionata. Quanto scritto sopra vale anche per le missive di cui ai doc. AAF e scritti 10 ottobre 2004 (doc. AAI), inviati in copia anche a AP 1, cosa, quest'ultima, che gli appellanti non contestano. Tale modo di procedere non conforta quindi in alcun modo la tesi degli appellanti, mentre conferma il giudizio pretorile. Il doc. AAD, per concludere, è un avviso importante agli artigiani confezionato dalla direzione lavori e sottoscritto da __________. Sebbene i convenuti possano dirsi ignari del medesimo, alla luce di quanto suesposto il medesimo risulta non determinante ai fini del giudizio. Anche su questo punto l'appello è pertanto respinto.

                                2.5   Gli appellanti contestano altresì la rilevanza della corrispondenza tra le parti di cui al doc. H. Al riguardo, essi ribadiscono che il ruolo di AO 2 era quello di ausiliaria dell’architetto e che da tali missive non emerge in alcun modo l'esistenza di un contratto di mandato da loro conferito alla società in questione (memoriale, pag. 9 in fondo e 11). Il doc. H2 è un fax 26 novembre 2004 di AP 1 all'artigiano __________. Esso è inviato in copia a __________ e all'arch. AO 1. Come esposto sopra, non si comprende il motivo di inviare tale missiva in copia anche a __________ se AO 2 fosse stata unicamente un'ausiliaria dell'arch. AO 1. Già si è detto sopra (consid. 2.4) sul ruolo di __________. Per tacere del fatto che il fax di cui al doc. H4, indirizzato da AP 1 al medesimo artigiano, è stato inviato in copia unicamente a __________. Con i fax di cui ai doc. H5 e H6, poi, AP 1 ha inviato un fax concernente i lavori sul cantiere direttamente a __________, con la specificazione, dopo tale destinatario, di "AO 2". Lo stesso dicasi della missiva doc. H16 (= doc. 14), inviata da AP 1 a AO 2. Con la medesima egli diffida l'attrice dall'inviare dei "préavis de paiement visés par vous aux entrepreneurs sans m'avoir consulté auparavant ni avoir reçu mon accord préalable. Je vous confirme à nouveau l'interdiction de vous exprimer en mon nom et pour mon compte par tout acte vis-à-vis de tiers sans mon express et entière approbation". Egli specifica, peraltro, "de rechercher votre responsabilité en ce qui concernerait ces paiements excédentaires". Da tale missiva emerge quindi chiaramente che l'attore si è rapportato direttamente a AO 2, non ritenendola ausiliaria dell'arch. AO 1. Tant'è che lo stesso giorno egli ha mandato la medesima missiva, separatamente, anche all'arch. AO 1 (doc. 13). Nella missiva di cui al doc. H17 (= doc. 16), di contenuto identico a quello testé menzionato, la società AP 2 ha anch'essa scritto direttamente a AO 2 e, separatamente, all'architetto (doc. 15). Al riguardo gli appellanti affermano che gli scritti H16 e H17 sono precedenti alla contestata nota d'onorario 15 gennaio 2005 allegata al doc. H32 e al "récapitulatif général" di cui al doc. P, foglio 6. Essi affermano che tale circostanza significherebbe che l'arch. AO 1 abbia inteso "le citate manifestazioni di volontà delle appellanti (…) nel senso di ritenersi l'unico avente diritto delle contestate pretese derivanti dalle opere di edificazione" (appello, pag. 10 in alto). La censura non influisce sul giudizio, dato che anche qualora si volesse seguire la tesi degli appellanti sulla comprensione dell'architetto, quanto da lui inteso non comporterebbe l'inesistenza di un mandato tra i convenuti e AO 2. Con fax doc. H7, H9, H11, H12 e H13, poi, AP 1 ha scritto all'arch. AO 1 con copia a "__________, AO 2". Gli attori hanno affermato che l'arch. AO 1 si è occupato del progetto e della sorveglianza architettonica della costruzione (petizione, pag. 8 in mezzo). Il fax doc. H7 concerne proprio questioni di architettura interna e la precisazione: "en attendant que tu me proposes une solution, il est bien évident que __________ ne doit pas poser les rampes de l'escalier (…)". Con il fax doc. H11 AP 1 ha informato che un responsabile di tale ditta "est venu demandé un acompte", soggiungendo che "il y a deux jours c'était __________, auparavant, __________ e __________, tous prétendent que tu m'as remis des demandes d'acompte". Considerato che dallo scritto H7 emerge che l'arch. AO 1 ha dovuto, su richiesta della controparte, coordinare l'intervento della ditta __________ per ragioni di architettura interna, risulta credibile che abbia potuto interloquire con la medesima anche a proposito di acconti, senza che tale circostanza possa comportare che egli si occupasse anche della direzione dei lavori che invece, come asserito dagli attori, competeva a AO 2. Il fatto, poi, che siano menzionate anche altre ditte non può, a sé stante, inficiare quanto accertato dalla Pretora. Anche il fax doc. H12, inoltre, concerne questioni architettoniche, ovvero il regolamento di "seuils planète". Tale aspetto è l'oggetto anche del fax doc. H9. Quanto, infine, alla raccomandata doc. H8 e al fax doc. H10, esse sono state inviate da AP 1 alla ditta __________ e in copia sia all'arch. AO 1 sia a __________. Lo stesso dicasi della missiva doc. H20 indirizzata ad alcuni artigiani. Tale modo di procedere lascia quindi intendere che AO 2 non fosse semplicemente un'ausiliaria dell'architetto. Gli appellanti contestano anche l'apprezzamento della Pretora del doc. H 23 (memoriale, pag. 10 in mezzo e in fondo). In tale missiva 9 marzo 2005 il legale dei convenuti ha scritto all'arch. AO 1 affermando: "con riferimento alla sua lettera del 25 gennaio 2005 attinente al sua nota d'onorario risp. quella della AO 2 (…)", "per le sue prestazioni e per quelle della AO 2 era stato pattuito un onorario forfetario pari a complessivi fr. 1'650'000.- (…)", "ad ogni buon conto, ritengo comunque opportuno fissare un colloquio e/o incontro con lei e gli organi della AO 2 (…) per esperire trattative atte a dirimere l'attuale controversia in via del tutto bonale". La Pretora ha ritenuto che il fatto di menzionare separatamente AO 2 conferma che essa ha svolto dei lavori per i convenuti. Si condivide con gli appellanti che la circostanza di aver eseguito delle prestazioni non significa ancora che essa non abbia agito quale ausiliaria dell'architetto. Tuttavia, dal contenuto della missiva testé citata emerge che la medesima, menzionata sempre separatamente, aveva anche agli occhi degli appellanti un ruolo distinto da quello dell'arch. AO 1. Qualora ne fosse stata l'ausiliaria, non si sarebbe invero resa necessaria tale distinzione. Gli appellanti menzionano, altresì, la risposta dell'architetto di cui al doc. H24. Egli contesta, con tale scritto, quanto addebitatogli da controparte. Non si comprende tuttavia come tale risposta possa suffragare la tesi degli appellanti. Né sono utili le missive doc. H33 e H36 del legale dei convenuti. D'altra parte, gli appellanti nemmeno sostanziano il loro asserto, sicché al riguardo l'appello è finanche irricevibile. Ma anche se si volesse dedurre che siccome con lo scritto doc. H36 il legale dei convenuti ha contestato l'esistenza di un rapporto di mandato con AO 2, ciò non significherebbe che i documenti summenzionati perdano il loro valore probatorio.

                                2.6   Gli appellanti sostengono che la Pretora non avrebbe vagliato dei documenti a favore della loro posizione (memoriale, pag. 6). Essi affermano anzitutto che l'ammontare della contestata nota d'onorario di cui al doc. Q, mai notificata prima della petizione ai convenuti, corrisponde all'ammontare rivendicato dall'arch. AO 1 (cfr. doc. P1). Nel doc. P foglio 1 l'architetto ha indicato un importo con la dicitura "architecte" e un altro, corrispondente a quello della fattura di AO 2, con la dicitura, per l'appunto, "AO 2 ". Dal doc. Q emerge, poi, che la fattura di AO 2 è stata mandata a "AP 1" presso lo studio di architettura di AO 1. Motivo per cui questi ha ripreso la medesima nel doc. P foglio 1, distinguendo però gli onorari di architetto da quelli della medesima. Tant'è che ha specificato al plurale "solde en notre faveur". Sulla scorta di tali risultanze non si può quindi seguire la tesi degli appellanti. Nel "récapitulatif général" di cui al doc. P foglio 6 l'architetto ha invece indicato: "total en ma faveur". Tale ricapitolazione, che porta la medesima data della fattura di cui al doc. P foglio 1, è proprio la ricapitolazione di quanto indicato nel doc. P foglio 1, nel doc. P foglio 2 che concerne prestazioni dell'architetto "hors honoraires" e nel doc. P foglio 5 dell'architetto. La sola circostanza, quindi, che nella ricapitolazione egli abbia indicato "total en ma faveur" non può comportare la rettifica di quanto da lui indicato nel doc. P foglio 1. Anzi, il fatto che in tale fattura egli abbia specificato separatamente gli onorari di AO 2 e abbia precisato "solde en notre faveur", mentre nelle altre fatture abbia indicato "en ma faveur", sposa la tesi degli attori. I convenuti rinviano, altresì, al doc. O, sostenendo che il totale ivi riportato corrisponde a quello indicato dall'arch. AO 1 nella fattura allegata al doc. H32. Se non che, anche in tale documento l'architetto ha suddiviso gli onorari con la dicitura "architecte" da quelli "AO 2 ". Si rinvia al riguardo a quanto argomentato sopra. Gli appellanti asseriscono che il fatto che tutte le fatture emesse da AO 2 siano state notificate all'arch. AO 1 e che questo presentava le sue note di onorario comprensive di tali importi significa che essa era una sua ausiliaria. Come si è detto, tuttavia, AO 2 ha sì inviato le sue fatture all'architetto, ma unicamente quale indirizzo (c/o) di AP 1. Inoltre, già si è detto che l'arch. AO 1 ha distinto le diverse rivendicazioni, indicando nel dettaglio di cui al doc. P foglio 1 "solde en notre faveur". I convenuti sostengono che siccome egli ha calcolato l'IVA in suo favore anche sugli onorari di AO 2, essi sono da considerarsi facenti parte della sua cifra di affari. Se non che, il fatto di aver calcolato un'unica IVA non significa ancora che la stessa non possa essere facilmente suddivisibile tra i due attori. Tant'è che, si ribadisce, l’architetto ha chiesto nel dettaglio il pagamento dell'importo comprensivo di IVA in favore di entrambi e non unicamente di lui medesimo. Sia come sia, un eventuale errore dell'architetto non può comportare l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra i convenuti e AO 2.

                                2.7   Gli appellanti sostengono che nelle richieste di acconto e nei relativi richiami di pagamento dell'arch. AO 1 sia compresa anche la posta relativa alla direzione dei lavori (memoriale, pag. 7 in mezzo). Tale circostanza emerge dai doc. 1-7. Gli attori hanno spiegato, come già evidenziato dinanzi alla prima giudice, che ciò è da ricondurre al fatto che la controparte aveva accettato che tali richieste le venissero trasmesse per il tramite dell'arch. AO 1 (osservazioni, pag. 7 in alto). Non vi è evidenza agli atti di tale aspetto. Tuttavia, a fronte delle risultanze sopra esposte, segnatamente che nelle fatture tale posta è invece sempre stata indicata separatamente per AO 2, così come della corrispondenza intercorsa direttamente tra la controparte e quest'ultima, non si può ravvisare nel fatto, per l'architetto, di aver chiesto un acconto anche per la direzione lavori il fatto che non ci fosse un legame contrattuale tra la controparte e AO 2.

                                2.8   I convenuti ritengono, altresì, che a suffragio della loro tesi vi è che essi non hanno mai pagato nulla direttamente a AO 2, bensì all'arch. AO 1 (appello, pag. 8 in mezzo). Posto che, come illustrato sopra, è emerso che quest'ultimo ha chiesto alla controparte il pagamento anche della parte di acconti e onorari di spettanza di AO 2, anche qualora il loro asserto fosse dimostrato la censura sarebbe comunque ininfluente ai fini del giudizio.

                                2.9   Gli appellanti rinviano, infine, all'interrogatorio formale di AP 1 (memoriale, pag. 7 in basso, 8 in alto e 9 in fondo). Egli ha dichiarato: "le mie comunicazioni al signor __________ avvenivano quando il signor AO 1 non era raggiungibile o era assente" (verbale 14 maggio 2008, pag. 3, risposta n. 9). Dalla documentazione summenzionata (cfr. segnatamente doc. H) emerge, tuttavia, che quest'ultimo ha mandato le comunicazioni relative al cantiere in corso sia all'architetto sia a AO 2, in copia o direttamente. Dagli atti non emerge quindi che la controparte abbia comunicato con quest'ultima unicamente qualora l'arch. AO 1 fosse stato assente. Anche su questo punto l'appello è pertanto respinto. Di conseguenza, la decisione della Pretora di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di AO 2 dev'essere confermata.

                                   3.   Gli appellanti contestano, inoltre, la decisione della prima giudice di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta AP 2.

                                3.1   La Pretora ha spiegato che dagli estratti dei registri di commercio e fondiario, così come dall'atto notarile di costituzione della convenuta, risulta che essa è divenuta proprietaria del fondo in questione in corso di edificazione dell'abitazione e che il suo capitale sociale è detenuto prevalentemente (2'398 azioni su 2'400) da AP 1, presidente e delegato con firma individuale. Tale società ha inoltre stipulato contratti con gli artigiani allestiti dagli attori, inviato loro delle lettere pertinenti alla presente fattispecie e ha liquidato varie fatture dell'arch. AO 1. Essa è, infine, beneficiaria di una garanzia emessa da __________ per le opere eseguite da artigiani sul cantiere in questione.

                                3.2   I convenuti affermano, anzitutto, che dal decreto impugnato non sarebbe dato di sapere a fronte di quale atto giuridico la società AP 2 avrebbe concluso o assunto il rapporto contrattuale controverso (appello, pag. 12 in alto). Come esposto sopra, la prima giudice ha motivato la propria decisione. Gli appellanti, limitandosi alla contestazione generica testé menzionata, non si confrontano quindi con le argomentazioni pretorili, sicché su questo punto il gravame è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

                                3.3   Gli appellanti, poi, non contestano gli accertamenti pretorili. Essi sostengono, tuttavia, che tali circostanze non significano ancora che la società in questione abbia concluso un contratto con gli attori (memoriale, pag. 12 in basso e 13 in alto). Essi affermano che il fatto di aver stipulato dei contratti con altri artigiani sia irrilevante (memoriale, pag. 15 in fondo e 16 in basso). I convenuti dimenticano, tuttavia, che come precisato dalla prima giudice tali contratti sono stati allestiti dagli attori, e che oltre ad apparire lei quale committente sono indicati anche l'arch. AO 1 e AO 2. Gli appellanti soggiungono che il fatto, per la società AP 2, di aver esplicitamente dichiarato di assumere il debito di AP 1 nei confronti delle ditte __________ ed __________ (doc. 26) costituisce la "chiara prova che ove (…) intendeva vincolarsi, essa doveva contrarre effettivamente un obbligo" (memoriale, pag. 16 in alto). Se non che, per essere partner contrattuale non è necessaria una simile convenzione e, in ogni caso, il fatto che in tale frangente la società AP 2 l'abbia sottoscritta non può comportare, automaticamente, l'esclusione di tale suo ruolo. Anche su questo punto l'appello è respinto.

                                3.4   I convenuti reputano che nella loro petizione gli attori abbiano escluso un ruolo della società AP 2 nella relazione "del contratto d'architetto". Unicamente con la replica essi avrebbero invocato l'assunzione di obblighi giusta l'art. 181 CO. Gli appellanti sostengono che ciò emergerebbe dal punto 3 dei fatti della petizione (appello, pag. 13 in fondo). Se non che, la circostanza che gli attori abbiano affermato che AP 1 aveva conferito un mandato all'arch. AO 1 non significa che la società AP 2 non sia anch'essa parte contrattuale. Invero, a quella data essa non esisteva ancora, tant'è che gli attori hanno menzionato la sua costituzione al successivo punto 7. La censura è quindi inconsistente.

                                3.5   Gli appellanti sostengono, altresì, che l'arch. AO 1 ha inviato le richieste di acconto e i relativi richiami di pagamento unicamente a AP 1, che avrebbe corrisposto i relativi importi (memoriale, pag. 14 e 17). Inoltre, essi ritengono che, a differenza di quanto accertato dalla Pretora, la società AP 2 non avrebbe corrisposto alcunché all'architetto (doc. AR). Gli appellanti rinviano a una dichiarazione di AP 1 quale presidente del Consiglio di amministrazione della società AP 2, con la quale afferma che quest'ultima non ha mai effettuato alcun pagamento in favore dell'arch. AO 1 (mappetta doc. III – 32, erroneamente indicato dalle parti quale doc. 57). Essa è stata prodotta nell’ambito della domanda di edizione da controparte e nella medesima è indicato che è stata richiesta dalla Pretora. Tale dichiarazione si esaurisce in un mero asserto di parte che neppure riunisce i presupposti dell'art. 208 CPC sul giuramento di edizione. Gli appellanti ritengono che il doc. AR sul quale la prima giudice ha fondato il suo giudizio non dimostra gli avvenuti pagamenti da parte della società AP 2 nei confronti dell'arch. AO 1 (memoriale, pag. 17 in mezzo). Esso contempla, a loro dire, "i valori che facevano parte del fondo part. no. __________ al momento del suo conferimento ai sensi dell'art. 634 CO alla società AP 2 (sino a dicembre 2002), atto a stabilire il prezzo d'apporto, oltre ai valori corrispondenti alle prestazioni di cui ai cennati espressi obblighi contratti dalla AP 2 con i diversi citati artigiani (…) nell'ambito dell'ultimazione dei lavori relativi all'edificazione della part. no. __________ ai sensi di quanto si proponeva al momento della sua costituzione". Nel doc. AR, intestato a AP 2, emergono degli importi che sarebbero stati versati all'arch. AO 1, in un periodo precedente alla costituzione della società in questione, nonché a diversi artigiani, prima e dopo la sua costituzione. Dall'estratto RC emerge: "conferimenti in natura e assunzione di beni: apporto inventario della particella no. __________ RFD di __________ per il valore complessivo di CHF 5'664'900.-". Non è dato di capire in che misura l'elenco delle spese per architetto possa essere determinante per stabilire il valore del conferimento in natura. Altri costi relativi alle prestazioni dell'arch. AO 1 sono inoltre elencati nel doc. AS, intestato a AP 1. Quest'ultimo ha confermato di aver allestito entrambi i documenti (verbale interrogatorio formale, pag. 2, risposta n. 3). Nel doc. AD, poi, sotto la dicitura "montant des contrats avec AP 2 " è indicata una posta denominata "architecte". Anche in questo caso AP 1 ha dichiarato che le annotazioni su tale documento sono state scritte da lui (loc. cit., risposta n. 1). Non va dimenticato che egli è il presidente e delegato con firma individuale di tale società. Le sole circostanze evocate dagli appellanti non significano quindi ancora che la ditta in questione non sia parte contrattuale, posto che il suo ruolo emerge peraltro dalla documentazione, come esposto sopra, dalla Pretora.

                                3.6   I convenuti affermano, inoltre, che l'arch. AO 1 ha sempre ritenuto suo partner contrattuale unicamente AP 1. Ciò emergerebbe dal doc. H24 (appello, pag. 15 in alto e 17). In tale missiva l’architetto afferma che "que vient faire la société "AP 2 " à laquelle je n'ai jamais adresser (recte: adressé) la moindre facture?". Egli ha risposto allo scritto di cui al doc. H23 del legale dei convenuti, nel quale questi ha affermato di tutelare gli interessi sia di AP 1 sia della società in questione e di contestare la sua nota d'onorario. Egli ha rinviato, peraltro, a due missive 20 gennaio 2005, ciascuna dei convenuti. In realtà, una delle due lettere è datata 24 gennaio 2004 (doc. 15). L'altra è il doc. 13. Se non che, l'arch. AO 1 si è unicamente domandato perché la società in questione contestava la sua fattura, dato che egli non aveva chiesto a lei il pagamento. Tuttavia, non va dimenticato che nella petizione gli attori hanno domandato la condanna dei convenuti in solido. La circostanza che l’architetto abbia affermato di aver indirizzato la fattura unicamente a AP 1 non sta ancora a significare che non ritenesse parte contrattuale anche la società. Non va dimenticato, inoltre, che lo stesso legale dei convenuti ha agito in rappresentanza di entrambi, rinviando peraltro a loro missive nei confronti dell'architetto. Tutto lascia quindi intendere che anche la ditta AP 2 fosse partner contrattuale degli attori.

                                3.7   I convenuti contestano la rilevanza dei doc. 15 e 16 citati dalla Pretora. Essi affermano che con tali missive la società AP 2 avrebbe comunicato agli attori di non trasmettere a terzi artigiani preavvisi di pagamenti, nonché a non agire in suo nome e per suo conto. Da qui la volontà, a dire degli appellanti, di non essere rappresentata dai medesimi (memoriale, pag. 18 in alto). Con tali missive la società AP 2 ha comunicato il 24 gennaio 2005 all'arch. AO 1, rispettivamente a AO 2: "nous vous prions de cesser immédiatement votre pratique qui consiste à envoyer des préavis de paiement visés par vous aux entrepreneurs sans nous avoir consultés auparavant ni avoir reçu notre accord préalable. Nous vous confirmons à nouveau l'interdiction de vous exprimer en notre nom et pour notre compte par tout acte vis-à-vis de tiers sans notre expresse et entière approbation". Essa non afferma, quindi, in maniera generale di non agire in sua vece, ma precisa che gli attori possono farlo solo con il suo accordo. Non va inoltre dimenticato che due missive di contenuto identico sono state inviate agli attori anche da AP 1, con il quale nemmeno gli appellanti contestano che esistesse un rapporto contrattuale con la controparte (doc. 13 e 14).

                                3.8   Gli appellanti affermano, infine, che a dimostrazione della loro tesi vi è il fatto che l'arch. AO 1 ha inviato le proprie fatture unicamente a AP 1 (memoriale, pag. 18 in mezzo). Alla luce di quanto suesposto, tale circostanza non è sufficiente a negare il ruolo quale parte contrattuale di AP 2. Non va invero dimenticato che AP 1 era ed è tuttora presidente e delegato con firma individuale di tale società. Lo stesso dicasi del doc. AE (appello, pag. 16 i mezzo). Anche se si volesse escludere la sua rilevanza probatoria, le conclusioni suesposte non verrebbero modificate. In definitiva, al riguardo l'appello dev'essere respinto e dev'essere confermata la decisione della Pretora di respingere l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva della società AP 2.

                                   4.   Resta da esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale ribadita dagli appellanti. La Pretora ha ritenuto che fossero riuniti i presupposti dell'art. 7 cpv. 1 LForo. In virtù del domicilio a __________ della convenuta AP 2, ella ha quindi respinto l'eccezione di incompetenza.

                                4.1   I convenuti eccepiscono l'incompetenza anzitutto perché non vi sarebbe la legittimazione passiva di AP 2 (appello, pag. 19 in mezzo). Alla luce di quanto suesposto (consid. 3), tale censura non può essere seguita.

                                4.2   Essi sostengono, altresì, che l'art. 7 cpv. 1 LForo non sia applicabile alla fattispecie poiché non esisterebbe tra di loro un litisconsorzio necessario o facoltativo. Al riguardo, essi rinviano a quanto illustrato nelle loro conclusioni, richiamandole integralmente (appello, pag. 19 in fondo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Non è inoltre applicabile alla fattispecie l'art. 97 cfr. 3 CPC, secondo il quale il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la competenza per materia, per valore e quella territoriale se il foro è imperativo. Il foro previsto dall'art. 7 cpv. 1 LForo non è definito come tale. Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.

                                   5.   Allo stadio in cui si trova la causa (istruttoria limitata alle eccezioni) si può ritenere che esistono due contratti: uno di progettazione tra l’attore AO 1 e i due convenuti e uno di direzione dei lavori tra l’attrice AO 2 e i due convenuti. Inizialmente i due contratti sono invero stati conclusi tra i singoli attori e il convenuto AP 1, ma dopo il passaggio di proprietà alla convenuta AP 2 SA gli attori hanno continuato a prestare la loro attività per il medesimo progetto, senza che il primo committente sia stato formalmente sostituito dalla nuova proprietaria. Con alcuni artigiani vi è invero stata una formale sostituzione del committente, ma tale circostanza non è di aiuto in concreto, poiché tali contratti sono estranei al contenzioso qui in esame, promosso dall’architetto progettista e dalla direttrice dei lavori. Si deve quindi concludere che entrambi i convenuti erano congiuntamente parte a ognuno dei due contratti con i singoli attori. Ci si trova dunque in presenza di un litisconsorzio passivo. È dunque applicabile l’art. 7 LForo. Il Codice di procedura civile ticinese non ammette tuttavia il litisconsorzio facoltativo improprio, né attivo né passivo (Rep. 1990 264, RtiD II-2005 n. 7c 670). Ne deriva che il Pretore dovrà assegnare ai due attori un termine per presentare due distinti allegati per le parti convenute, uno per il contratto dell’architetto progettista e uno per il contratto della direttrice dei lavori.

                                   6.   Alla luce di quanto suesposto il gravame, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Gli oneri processuali di appello sono a carico, in solido, degli appellanti, che verseranno, sempre con il vincolo di solidarietà, un'adeguata indennità per ripetibili agli appellati (art. 148 CPC). Nella determinazione della tassa di giustizia si tiene conto da un lato dell’elevato valore della vertenza e dall’altra della complessità dei temi portati a giudizio. Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 2'636'408.- in virtù dell'art. 52 LTF.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello 4 settembre 2008 di AP 1 e di AP 2 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’500.b) spese                         fr.    100.fr. 1’600.sono posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno, sempre con il vincolo di solidarietà, complessivi fr. 4'000.-  all'arch. AO 1 e a AO 2 per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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