Incarto n. 12.2008.180
Lugano 26 giugno 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle 3 seguenti cause della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con petizioni 31 gennaio 2005 da
nc. n. OA.2005.17
AO 1 AO 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
AP 1 AP 2 entrambi rappr. da RA 2
inc. n. OA.2005.19
AO 3 rappr. dall’RA 1, __________
contro
AP 1, __________ AP 2, __________ entrambi rappr. dall’avv. RA 2, __________
inc. n. OA.2005.20
AO 4 AO 5 entrambi rappr. dall’__________ RA 1, __________
contro
AP 1, __________ AP 2, __________ entrambi rappr. dall’__________ RA 2, __________
con cui gli attori di ogni causa hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 25'000.- oltre interessi nonché alla consegna dei piani relativi all’impianto elettrico e idraulico degli immobili ubicati sulla part. n. __________ RFD di __________, domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione delle petizioni denunciando la lite a CO 1 rappr. da RA 3 , la quale è intervenuta nella lite;
ed ora sull’istanza di completazione successiva dei fatti di causa e di assunzione suppletoria di prove presentata il 24 luglio 2008 dai convenuti, che il Pretore con decreto 21 agosto 2008 ha respinto;
appellanti i convenuti con atto di appello 1° settembre 2008, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori di ogni causa con osservazioni 20 ottobre 2008 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 2 settembre 2008 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che tra l’estate e l’autunno 2000 la ditta __________ ha venduto le 4 unità di PPP costituenti il fondo base n. __________ RFD di __________, da lei in precedenza edificate: la PPP n. __________ (di 245/1000) è stata venduta per fr. 380'700.a __________ e __________; la PPP n. __________ (di 255/1000) è stata venduta per fr. 355’000.- a AO 4 e AO 5; la PPP n. __________ (di 255/1000) è stata venduta per fr. 365'000.- a AO 1 e AO 2; e la PPP n. __________ (di 245/1000) è stata venduta per fr. 340'000.- a AO 3;
che con le petizioni in rassegna 3 dei 4 acquirenti delle singole PPP - AO 1 e AO 2 (inc. n. OA.2005.17), AO 3 (inc. n. OA.2005.19), AO 4 e AO 5 (inc. n. OA.2005.20) - hanno chiesto ciascuno la condanna in solido di AP 2 e AP 1 al pagamento di fr. 25'000.- oltre interessi a titolo di minor valore della cosa venduta nonché alla consegna dei piani relativi all’impianto elettrico e idraulico degli immobili ubicati sulla part. __________ RFD di __________;
che i convenuti si sono opposti alle petizioni, che il 24 agosto 2005 sono poi state formalmente riunite per l’istruttoria;
che il 24 luglio 2008, preso atto che nella delucidazione scritta della perizia giudiziaria resa il precedente 14 luglio l’esperto, tra le persone presenti al sopralluogo in loco, aveva indicato __________ con la menzione “ex AO 1”, i convenuti, con istanza di completazione successiva dei fatti di causa e di assunzione suppletoria di prove, hanno chiesto da una parte di poter far valere in causa la circostanza, da loro poi verificata a Registro fondiario, che il 3 aprile 2008 AO 1 e AO 2 avevano venduto a E__________ __________ la PPP n. __________ e dall’altra di assumere agli atti alcune prove (il richiamo dagli attori AO 1 del relativo atto notarile e di ogni altro documento o impegno in relazione con la vendita, l’ispezione a Registro fondiario e la testimonianza di E__________ __________), il tutto, allo scopo di comprovare che gli asseriti difetti, per altro contestati, non avevano interferito sul prezzo della compravendita né in ogni caso avevano comportato un minor valore dell’appartamento;
che il Pretore, con il decreto 21 agosto 2008 qui impugnato, prolato nell’ambito delle 3 predette cause, ha respinto l’istanza senza caricare spese o ripetibili alle parti, rilevando in sostanza che le prove offerte non apparivano suscettibili di influire sull’esito del giudizio finale;
che con l’appello 1° settembre 2008 che qui ci occupa, avversato da tutti gli attori con osservazioni 20 ottobre 2008, i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza - che di fatto costituiva una domanda di restituzione in intero - con cui era stata chiesta la completazione successiva dei fatti di causa e l’adduzione di nuove prove, il tutto con l’attribuzione di fr. 250.- di ripetibili per la prima sede: a loro dire, contrariamente all’avviso del Pretore, era d’importanza sapere a quale prezzo l’appartamento in questione era poi stato venduto, anche perché, raffrontando tale prezzo con quello di acquisto, sarebbe derivata un’indicazione concreta dell’incidenza sul valore dell’appartamento dei difetti pretesi dagli attori;
che - a prescindere dall’infelice terminologia utilizzata a suo tempo dai convenuti, poi fatta propria dal giudice di prime cure - è incontestabile che il Pretore, negando ai convenuti l’auspicata facoltà di completare i fatti di causa a seguito delle nuove evenienze e di assumere nuove prove a sostegno di tali fatti, abbia in sostanza respinto, con un decreto, di per sé appellabile, un’istanza di restituzione in intero in tal senso;
che la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che appaiono rilevanti per l’esito del processo è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC), ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC);
che questo istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità, che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati preliminari (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto nella valutazione dell’influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA 2 febbraio 2007 inc. n. 12.2007.21); la domanda di restituzione in intero non ha in ogni caso funzione integrativa delle prove assunte ma unicamente quella di acquisire agli atti uno o più elementi probatori nuovi e determinanti per il giudizio di merito (Cocchi/Trezzini, op, cit., m. 6 ad art. 138; II CCA 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2003.219 pubb. in: RtiD II-2005 n. 19c pag. 683): in tal senso, non può di principio essere considerata “influente” la nuova prova che non è idonea a giustificare, già al momento in cui è presentata, una formulazione di conclusioni diversa da quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza quel mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 138; II CCA 28 dicembre 1999 inc. n. 10.1995.98, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.163, 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2003.219 in: RtiD II-2005 n. 19C pag. 683, 12 marzo 2007 inc. n. 12.2007.60 pubb. in: NRCP 2007 450);
che nel caso di specie, nonostante la pacifica tempestività dell’istanza, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per la sua reiezione per l’assenza di rilevanza dei fatti che si volevano addurre e delle prove di cui in concreto era chiesta l’assunzione può senz’altro essere confermato;
che in effetti il prezzo con cui AO 1 e AO 2 hanno venduto nel 2008 il loro appartamento a E__________ __________ non è rilevante per l’esito della causa, ove si tratta invece di stabilire il minor valore dell’appartamento, a seguito della sua presunta difettosità, venduto ben 8 anni prima;
che in base al metodo relativo, questo minor valore si ottiene confrontando il prezzo di acquisto concordato allora (nel 2000), il valore dell’immobile al momento del trasferimento dei rischi senza i difetti, e quello, sempre a quel momento, con i difetti (cfr. Honsell, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 8 seg. ad art. 205 CO);
che ad ogni buon conto non è necessariamente vero che il prezzo di vendita pattuito nel 2008, oltretutto influenzato dall’aumento del costo della vita e dall’aumento del costo degli edifici intervenuto nel frattempo, corrisponda al valore oggettivo dell’appartamento; si aggiunga che la circostanza che i convenuti intendevano dimostrare, ovvero il valore dell’immobile con i presunti difetti, è per altro stata superata da altre prove ben più convincenti (II CCA 16 giugno 1999 inc. n. 12.99.84, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.76, 12 marzo 2007 inc. n. 12.2007.60 pubb. in: NRCP 2007 450) ed in particolare dalla prova peritale, nel frattempo esperita (II CCA 4 settembre 2007 inc. n. 12.2006.182), che si è già espressamente pronunciata sul minor valore;
che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale, che riguarda in sostanza solo l’inc. n. OA.2005.17 e quindi AO 1 e AO 2, seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolate su un valore litigioso di fr. 25'000.-;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 1° settembre 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 300.da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere, sempre in solido, a AO 1 e AO 2 fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).