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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2009 12.2008.173

23. März 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,157 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Notifiazione di atto giudiziario. Tempestività

Volltext

Incarto n. 12.2008.173

Lugano 23 marzo 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.99 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 20 maggio 2008 da

AP 1  rappr. dall’amministratore unico __________  

  contro  

AO 1   rappr. dall’  RA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 600'000.oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008 a titolo di risarcimento del danno subito per aver negato e impedito il rilascio di autorizzazioni per un esercizio pubblico;

e ora sull’istanza 10 luglio 2008 con cui l’attrice ha postulato lo stralcio dagli atti per tardività della risposta datata 7 luglio 2008 e dei relativi allegati e che il Pretore con decreto 11 agosto 2008 ha respinto;

appellante l’attrice con atto d’appello 2 settembre 2008 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di stralcio per tardività, protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili;

mentre il convenuto con osservazioni 8 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Letti ed esaminati i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto

                                   1.   Con petizione 20 maggio 2008  ha convenuto in giudizio lo AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di un indennizzo di fr. 600'000.- per il danno causato dall’aver negato e impedito il rilascio di autorizzazioni per un esercizio pubblico. Il medesimo giorno il Pretore disponeva l’intimazione dell’allegato e fissava alla parte convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta. Trascorso infruttuoso tale termine, AP 1 ha instato per l’assegnazione alla parte convenuta del termine di grazia previsto dall’art. 169 cpv. 1 CPC. Il 24 giugno 2008 il Pretore ha impartito un ultimo termine di 10 giorni allo AO 1 per presentare la sua risposta. Un funzionario della Pretura ha consegnato tale ordinanza alla Messaggeria governativa ancora il 24 giugno 2008, poco prima delle 17.30. La parte convenuta ha presentato la risposta il 7 luglio 2008.

                                   2.   L’attrice ha inoltrato istanza di stralcio dagli atti per tardività della risposta datata 7 luglio 2008, poiché a suo avviso la consegna alla Messaggeria dello Stato equivaleva alla notifica dell’ordinanza, motivo per cui il computo del termine era già cominciato il 24 giugno 2008 ed era scaduto il 4 luglio 2008. Con decreto 11 agosto 2008 il Pretore ha respinto l’istanza, ritenendo che la Messaggeria governativa funzionasse come il servizio postale tradizionale e che di conseguenza non ci fossero motivi per fare distinzioni tra il servizio postale ordinario e quello interno. È pertanto giunto alla conclusione che la Messaggeria non poteva essere assimilata alla convenuta in quanto solo tramite tra la Pretura e la parte in causa e che dunque il termine di grazia aveva iniziato a decorrere il 26 giugno 2008, giorno successivo al ritiro dell’ordinanza da parte della Cancelleria del Consiglio di Stato, ed era scaduto lunedì 7 luglio, sicché la risposta era tempestiva.

                                   3.   Con atto di appello del 2 settembre 2008 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di stralcio per tardività, protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili. La parte convenuta, nelle proprie osservazioni dell’8 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha concesso con decreto 3 settembre 2008 effetto sospensivo all’appello, presentato contro un decreto processuale (art. 96 cpv. 3 CPC). Nulla osta quindi alla trattazione dell’appello.

                                   5.   L’appellante contesta innanzitutto il paragone, basato sulla similitudine di funzionamento, tra servizio postale esterno e interno. Infatti, il servizio postale interno istituito dallo Stato non è equiparabile al servizio postale ai sensi della Legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO): da una parte poiché tale servizio non necessita del consenso del Dipartimento Federale come previsto dalla suddetta legge, dall’altra in quanto all’interno dello Stato non valgono le direttive postali. L’unità preposta alla gestione di questo sistema postale interno è la Messaggeria governativa, la quale non solo è composta di funzionari statali, ma dipende anche direttamente dalla Segreteria del Consiglio di Stato e in ultimo dalla Cancelleria dello Stato e dal Presidente del Consiglio di Stato. Tutta la posta interna o esterna indirizzata a quest’ultimo, per sua scelta o comunque per scelte di gestione dell’appellata, passa quindi esclusivamente attraverso la Messaggeria, che in nessun caso può essere considerata un’unità autonoma e indipendente da direttive statali. Non potendo dunque applicare le regole di notifica che vigono per il servizio postale esterno nel caso di gestione interna della posta, non è corretto parificare i due servizi postali per quanto concerne la prassi di notificazione. Inoltre, visto che la corrispondenza della Pretura di Bellinzona è portata la sera al centro Messaggeria di Palazzo Governo senza passare per la spedizione postale esterna e resta così nelle mani dei funzionari dello Stato che ne decidono gli orari e le modalità di consegna e di ritiro, l’ordinanza pretorile con il termine di grazia si trovava già in pieno potere dei servizi statali il pomeriggio del 24 giugno 2008. A mente dell’appellante, il fatto che il collaboratore del Presidente del Consiglio di Stato abbia ritirato la raccomandata dalla casella unicamente la mattina seguente è ininfluente. Rilevante per il computo dei termini è infatti il momento della notificazione e non quello della percezione, i quali non vanno assolutamente confusi: un invio esterno o una consegna da parte di un privato cittadino all’attenzione di un ufficio presso la residenza governativa vale per notificato quando la Posta o il mittente stesso lo consegnano alla Messaggeria. Di conseguenza, la situazione risulta essere la medesima per la Pretura di Bellinzona che consegna la corrispondenza interna alla Messaggeria per il tramite di un suo funzionario.

                                   6.   La parte convenuta ribadisce nelle proprie osservazioni che la raccomandata contenente l’ordinanza di fissazione del termine di grazia è stata consegnata presso la Messaggeria dal funzionario della Pretura il 24 giugno 2008 intorno alle 17.30 ed è stata ritirata il giorno successivo, ossia il 25 giugno 2008, da un responsabile del competente ufficio; di conseguenza essa non poteva trovarsi nel pieno potere dei servizi statali già la sera del 24 giugno 2008. Difatti, per la struttura organizzativa della Messaggeria governativa, oltre che per la consegna nell’imminenza della chiusura, la raccomandata non poteva in alcun caso essere notificata all’ufficio competente prima del giorno lavorativo seguente. Quindi, benché nessuno pretenda che il servizio postale interno instaurato dallo Stato sia retto dalla Legge federale sulle poste, è indubbio che esso funziona in maniera del tutto identica al servizio postale ordinario, per cui la consegna alla Messaggeria non può e non deve essere considerata diversamente dalla consegna ad un ufficio postale esterno. A mente dell’appellata, la controparte confonde la notifica con l’intimazione, ossia la spedizione a opera dell’autorità giudiziaria. Inoltre, la parte convenuta ritiene assurdo il paragone con gli invii esterni all’attenzione delle unità dello Stato poiché essi vengono consegnati all’alba alla Messaggeria governativa e al momento dell’apertura degli uffici già si trovano nelle rispettive caselle pronti ad essere ritirati dai funzionari dei singoli uffici.

                                   7.   La notificazione di un atto giudiziario è avvenuta quando l’invio è giunto nella sfera di potere del destinatario (DTF 122 III 320; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., 12a, pag. 235). In caso di consegna a mano, determinante per il rispetto del termine è il momento della ricezione. Non essendo sempre possibile incontrare personalmente il destinatario della comunicazione, è necessario distinguere tra quest’ultimo e il ricevente, ossia un terzo che in caso di assenza del destinatario è legalmente abilitato a ricevere la notificazione. Tale differenziazione è di fondamentale importanza per la consegna di un invio a una persona morale o a un’autorità poiché, considerato che il destinatario non è in grado di prendere fisicamente possesso di una notifica, questa avviene sempre per mezzo di uno dei suoi organi o di una persona autorizzata (Y. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne, 2002, pag. 114 e ss e 182 e ss.).

                                   8.   A norma dell’art. 121 cpv. 1 lett. a CPC, gli atti giudiziari sono notificati alla Repubblica e Cantone Ticino nella persona del presidente del Consiglio di Stato. Nel caso questi non si trovi in ufficio, a un funzionario (cpv. 2). La consegna e la ricezione della posta all’interno dello Stato è garantita dalla Messaggeria governativa, un’unità amministrativa che si occupa del ritiro e della smistamento ai vari uffici amministrativi e giudiziari di tutti gli invii postali sulla base di precise disposizioni emanate dalla Cancelleria dello Stato. La Camera dei Ricorsi penali ha ritenuto conforme alla realtà e ragionevole ritenere che la consegna da parte di un ufficio al servizio usuale di messaggeria vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale ricezione per l’ufficio destinatario, se questo è pure servito dal medesimo servizio di messaggeria. La messaggeria è infatti simultaneamente il luogo di consegna e di ricezione della posta e poiché determinante per la notifica a mano è il momento di ricezione e non quello di percezione, la notifica è da ritenersi compiuta al momento della consegna alla messaggeria (RtiD I-2006, nr. 8, pag. 21). Nonostante sia pacifico che il servizio di Messaggeria governativo funzioni come il servizio postale tradizionale, non si può concordare con la decisione pretorile secondo cui esso funga unicamente da tramite tra la Pretura e la parte in causa. Innanzitutto, essendo la Messaggeria governativa un’unità amministrativa facente parte dell’amministrazione cantonale ed essendo da quest’ultima totalmente dipendente, contrariamente al servizio postale ordinario gestito da una società terza, si identifica con una parte in causa, ossia nella fattispecie la parte convenuta, e manca dunque della necessaria indipendenza per poter essere un mero tramite tra i contendenti. Inoltre, poiché per decisioni strategiche interne alla parte convenuta ogni invio deve essere consegnato alla Messaggeria governativa, la quale si occupa poi di depositarlo nella casella del competente ufficio, la notifica nella persona del Presidente del Consiglio di Stato come previsto dall’art. 121 cpv. 1 CPC non è mai possibile. Di conseguenza, considerato che l’art. 121 cpv. 2 CPC prevede che, in caso di impossibilità di notificare l’atto giudiziario direttamente al destinatario designato dalla legge la notificazione deve essere fatta a un funzionario e che tale è la qualifica degli impiegati nella Messaggeria governativa, si può ritenere, come anche stabilito dalla Camera dei Ricorsi penali nella succitata sentenza, per altro nota alla parte convenuta, che la consegna di un atto brevi manu da parte della Pretura alla Messaggeria governativa equivalga alla notificazione al suo destinatario, nella fattispecie al Presidente del Consiglio di Stato. L’ordinanza con la fissazione del termine di grazia è stata dunque notificata il 24 giugno 2008 con la consegna alla Messaggeria da parte dell’impiegato della Pretura di Bellinzona (doc. 2 allegato alle osservazioni 7 agosto 2008, IV), indipendentemente dal fatto che la Messaggeria l’abbia recapitata al Consiglio di Stato il giorno successivo (doc. 3). Il termine di grazia di 10 giorni ha preso quindi avvio il giorno successivo alla notifica, 25 giugno 2008, ed è scaduto venerdì 4 luglio 2008. Ne consegue che la risposta presentata il 7 luglio 2008 è tardiva e deve essere espunta dal fascicolo processuale, con la preclusione della parte convenuta. L’appello si rivela quindi fondato e deve essere accolto.  

                                   9.   Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza di quest’ultima giusta l’art. 148 CPC. Per la commisurazione degli oneri processuali si tiene conto del fatto che il giudizio impugnato era un decreto incidentale che non metteva fine alla lite (art. 19 cpv. 1, 24 LTG).  

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC, la LTG ed il regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 2 settembre 2008 di AP 1 è accolto, e il decreto pretorile è così riformato:

1.1 L’istanza è accolta.

1.2 La risposta 7 luglio 2008 e i relativi documenti sono

     tardivi e devono dunque essere stralciati dall’incarto.

.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.b) spese                         fr.   50.fr. 400.già anticipati dall’appellante, sono a carico della parte appellata la quale rifonderà all’attrice l’importo di fr. 2'000.- per ripetibili di appello.                             

                                  III.   Intimazione:

- __________ -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     Ia segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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