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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.08.2008 12.2008.156

25. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·684 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Astensione del Pretore, azionista, ammessa esclusione

Volltext

Incarto n. 12.2008.156

Lugano 25 agosto 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sulla dichiarazione di astensione 7 agosto 2008 dell'avv. dott. IS 1, Pretore della giurisdizione del distretto di Leventina, dall'occuparsi della causa inc. EF.2008.71, chiedente il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Leventina e promossa il 18 luglio 2008 da

 CO 1, __________ rappr. dal __________

  contro  

CO 2 rappr. dall’amministratore unico RA 2  

Letti ed esaminati gli atti,

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con istanza 18 luglio 2008 lo CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina il rigetto dell’opposizione interposta da CO 2 al PE n. __________ dell’UEF di Leventina;

                                         che il 7 agosto 2008 il Pretore della Pretura del distretto di Leventina ha dichiarato di escludersi dal trattare la procedura nei confronti di CO 2, evidenziando come il suo defunto padre, avv. __________, era stato negli ultimi anni e fino alla sua scomparsa - avvenuta il 3 agosto 2006 - legale sia della società sia di RA 2, amministratore unico di quest’ultima, e inoltre di essere azionista di CO 2;

                                         che la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

                                         che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice come appare verificarsi in concreto, dal momento che né CO 2, né l’istante hanno presentato osservazioni nel termine di 5 giorni di cui all’art. 28 cpv. 2 CPC, l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);

                                         che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

                                         che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale risulta, quale azionista, avere un interesse e nella quale in precedenza avrebbe dovuto astenersi in quanto figlio del patrocinatore della società e dell'amministratore della stessa;

                                         che, anche se si volesse negare per quest'ultima circostanza l'esistenza di un impedimento previsto dall'art. 26 lettera a CPC per il fatto che l'avv. __________ è deceduto, tale situazione, unitamente all'interesse personale per il fatto di essere azionista e alla singolarità della fattispecie concreta, ben può essere considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la ricusa del giudice, tanto da dover confermare la decisione d'astensione;

                                         che sull’eventuale esclusione del Segretario assessore statuirà, dandosene il caso, il Pretore viciniore (art. 30 cpv. 1 CPC);

                                         che non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa decisione;

Per i quali motivi

visti gli art. 26 e seg. CPC

decreta:

                                   1.   È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Leventina, avv. dott. IS 1, dall'occuparsi della procedura inc. EF.2008.71 avente per oggetto CO 2.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

                                   3.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72, 92, 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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