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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.03.2009 12.2008.135

31. März 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,638 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria - indigenza - probabilità di esito favorevole

Volltext

Incarto n. 12.2008.135

Lugano 31 marzo 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.19 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 7 febbraio 2008 da

 AP 1  rappr. da  RA 2 

contro  

 AO 1    AO 2  tutti rappr. da  RA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 49'767.- oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza per l’ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 4/7 febbraio 2008 dall’attrice, che il Pretore, con decreto 4 giugno 2008, ha respinto;

ricorrente l'attrice con atto 20 giugno 2008, con cui, previa concessione dell’assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AP 1, dall’estate 2005 a fine luglio 2007, ha svolto l’attività di merchandiser per alcuni fornitori che espongono la loro merce all’interno dell’ipermercato __________ a __________, ai quali era legata da un contratto di mandato, occupandosi in particolare delle loro ordinazioni, dell’esposizione della loro merce e del controllo della stessa;

                                         che con la petizione, fondata sugli art. 3 lett. a e 4 lett. a LCSl, 28 segg. CC e 41 segg. CO, essa ha chiesto la condanna in solido di AO 2, direttore dell’ipermercato, e di AO 1, datrice di lavoro di quest’ultimo, al pagamento di fr. 49'767.oltre interessi, osservando che il primo, con la tacita approvazione della seconda, dopo averla già fatta oggetto di angherie e di mobbing dall’estate del 2006, tra fine giugno e inizio luglio 2007 avrebbe indotto le ditte __________, __________, __________, __________ e __________ a farli recedere dai contratti con lei stipulati, anche al fine di accaparrarseli come clienti: di qui la richiesta di risarcimento della perdita di guadagno fino al giugno 2008 (fr. 27'528.-), delle spese mediche e terapeutiche (fr. 2'785.-), delle spese amministrative supplementari ai fornitori (fr. 100.-), delle spese per ore supplementari (fr. 200.-), delle spese per convalescenza (fr. 2'400.comprensive della perdita di guadagno e degli oneri per il collocamento del figlio), delle spese per una supplenza (fr. 380.-), delle spese legali preprocessuali (fr. 2'624.85) e dell’indennità per torto morale (fr. 13'750.-);

                                         che il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza per l’ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’attrice contestualmente alla petizione, ritenendo in sostanza come la procedura intentata difettasse del requisito della probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag): a suo giudizio, gli interventi dei convenuti ai fornitori dell’attrice erano innanzitutto la conseguenza dello scritto 21 giugno 2007 a AO 2 (doc. K), dal tenore diffamatorio, calunnioso e ingiurioso, con cui essa aveva lamentato pretesi episodi verificatesi 10 mesi prima e chiesto di essere risarcita; visto il contenuto e il tenore di quello scritto, la posizione dei convenuti di rifiutare di continuare a lavorare con l’attrice e la relativa comunicazione ai suoi mandanti non apparivano con sufficiente verosimiglianza finalizzati al suo allontanamento dall’ipermercato a fini commerciali; in definitiva non vi era nessun elemento che lasciasse anche solo presagire l’esattezza della teoria dell’attrice, secondo cui i convenuti avrebbero usato ad arte il suo scritto per farle perdere la clientela e accaparrarsela in maniera sleale, denigrando le sue opere e le sue prestazioni;

                                         che con il ricorso che qui ci occupa l'attrice, previa concessione dell’assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza: essa contesta innanzitutto che la lettera di cui al doc. K fosse effettivamente calunniosa; non condivide poi l’assunto pretorile secondo cui l’intervento dei convenuti non fosse finalizzato con sufficiente verosimiglianza al suo allontanamento dall’ipermercato a fini commerciali, finalità quest’ultima a suo dire comunque non determinante; e infine osserva che la causa inoltrata aveva per oggetto anche la questione delle molestie e del mobbing e per altro non era fondata solo sulle norme della LCSl, per altro realizzate, ma anche sull’art. 28 CC e 41 CO;

                                         che giusta gli art. 3 e 14 Lag l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente ha comprovato di essere indigente e se la procedura non è priva di possibilità di esito favorevole;

                                         che il requisito dell’indigenza è dato quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1); una domanda giudiziale è invece priva di possibilità di esito favorevole quando, ad un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I 225 consid. 2.5.3 pag. 236; ICCTF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997), le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono solo leggermente inferiori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag);

                                         che nel caso di specie è innanzitutto incontestabile, alla luce della documentazione allegata all’istanza, che l’attrice si trovi effettivamente in una situazione di indigenza;

                                         che d’altro canto nemmeno può essere condiviso l’assunto del giudice di prime cure secondo cui la procedura intentata difettava del requisito della probabilità di esito favorevole;

                                         che in effetti, a prescindere dalla questione a sapere se gli avvenimenti evocati costituissero angherie o atti di mobbing, il solo fatto, sin d’ora reso verosimile, che i convenuti, informando i fornitori dell’attrice (doc. EE, YY, AAA, PPP) dell’esistenza di un divieto per quest’ultima di accedere all’ipermercato da essi stessi emanato (doc. N), li abbiano dapprima “invitati” (doc. PPP; cfr. lettera 28 giugno 2007 nel plico doc. QQQ) e poi di fatto “costretti” (doc. PPP; cfr. lettera 3 agosto 2007 nel plico doc. QQQ) a rescindere i contratti che li legavano a lei, ciò che è poi stato fatto, è senz’altro tale - almeno ad un giudizio sommario - da influire sulla sua posizione commerciale (cfr. decreto di non luogo a procedere 29 aprile 2008 consid. 5, doc. 11) e con ciò da imporre l’applicazione degli art. 2 segg. LCSl (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, n. 287 seg. ad art. 2 LCSl); d’altro canto il loro intervento, quand’anche non avesse avuto come scopo la stipulazione di un nuovo contratto con loro - comunque poi intervenuta almeno in un caso (cfr. doc. KKK e e.mail 20 luglio 2007 nel plico doc. QQQ) - ma fosse avvenuto solo per malanimo o spirito di rivalsa, potrebbe verosimilmente essere pure costitutivo di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 CO (Baudenbacher, op. cit., n. 1 ad art. 4 LCSl);

                                         che a questo stadio della lite è poi tutt’altro che scontato che quanto posto in atto dai convenuti possa essere legittimato in virtù del tenore e del contenuto dello scritto che l’attrice aveva inviato il 21 giugno 2007 a AO 2, con copia per conoscenza ai suoi superiori (doc. K): a parte il fatto che il carattere calunnioso dello stesso non è stato a tutt’oggi ancora dimostrato - ed al proposito si imporrà l’accertamento istruttorio - pare in effetti già sin d’ora verosimile che la reazione da essi avuta sia stata sproporzionata e comunque eccessiva; il tutto, anche se a carico dell’attrice non può non essere riconosciuta un’importante concolpa;

                                         che, alla luce di quanto precede, il ricorso può dunque essere accolto, con la conseguente concessione a favore dell’attrice dell’assistenza giudiziaria per entrambe le sedi;

                                         che non si prelevano oneri processuali per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag), né possono essere caricate ripetibili ai convenuti i quali, oltre a non aver presentato osservazioni, neppure possono essere considerati parte nell’incidente processuale, che in effetti oppone il richiedente allo Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; I CCA 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84; II CCA 26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65): l’indennità ripetibile a favore dell’attrice va dunque posta a carico di quest’ultimo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 4 Lag; I CCA 26 novembre 2008 inc. n. 11.2008.154);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   Il ricorso 20 giugno 2008 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 1 del decreto 4 giugno 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformato:

                                         1.     La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di AP 1 è accolta.

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio dell’RA 2.

                                  III.   Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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