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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.02.2008 12.2008.13

19. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,690 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Edizione documenti da terzi

Volltext

Incarto n. 12.2008.13

Lugano 19 febbraio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.128 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 2 novembre 2006 da

rappr. da  

contro

AO 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 100'427.35 (pari a fr. 159'631.-), domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di edizione di documenti da AP 1 , presentata il 25 settembre 2007 dal convenuto, avversata dall’attrice e dal terzo in questione, e che il Pretore, con decreto 12 dicembre 2007, ha parzialmente accolto;

appellante il terzo astretto all’edizione, con appello 8 gennaio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

richiamato il decreto 9 gennaio 2008 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione PI 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di € 100'427.35 (pari a fr. 159'631.-), somma corrispondente al prezzo di vendita di 47 azioni (3% del capitale azionario) di T__________ SA - società che ha poi modificato la sua ragione sociale in AP 1 - sottoscritte dall’attrice per conto del convenuto in occasione dell’aumento di capitale effettuato il 31 gennaio 2003 e da questi mai pagate;

                                         che il convenuto si è opposto alla petizione rilevando come le azioni in questione non fossero state acquistate e quindi non dovessero essere pagate, i precedenti azionisti della società essendosi accordati di riconoscergli il 3% della stessa per il fatto che egli aveva in parte contribuito, con un investimento valutato in € 145'000.- a fronte dell’investimento totale di € 4'335'000.-, a mettere a disposizione le licenze e il know-how necessari alla realizzazione del “progetto __________”;

                                         che nelle more della causa il convenuto, al fine di provare le modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale del 31 gennaio 2003 e la valutazione delle licenze e del know-how apportati dai singoli soci e la conseguente ripartizione azionaria, ha chiesto a AP 1 l’edizione di alcuni documenti (i suoi bilanci e conti economici, unitamente alle schede contabili ed ai giustificativi delle scritture contabili, dal 2001 al 2006), avversata dall’attrice e dal terzo in questione, che il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto, facendo ordine al terzo di produrre entro 30 giorni i bilanci e conti economici dal 2001 al 2006, unitamente alle schede contabili ed ai relativi giustificativi delle scritture contabili inerenti i rapporti e le operazioni con l’attrice e con il convenuto;

                                         che con l’appello che qui ci occupa, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione, rilevando in sostanza che i documenti in questione non potevano essere ottenuti in via d’edizione in quanto il convenuto, che pure in parte già li deteneva, aveva a suo tempo omesso di produrli agli atti, tanto più che gli stessi non erano di alcun interesse per la lite; in tali circostanze si doveva sospettare che il convenuto, con la richiesta, intendesse in realtà perseguire altri scopi, quali promuovere un’azione nei confronti della società o cedere le informazioni così ottenute a concorrenti o ad altre persone interessate; poiché le schede contabili erano degli allegati al bilancio, non era in ogni caso concepibile che esse potessero essere prodotte o esaminate separatamente ai bilanci;

                                         che la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il terzo al quale si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione, ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni altra concernente conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 art. 211; II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142, 8 novembre 2005 inc. n. 12.2005.66), come pure la possibile lesione di segreti organizzativi, produttivi o commerciali di una società (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 e N. 396 ad art. 211; II CCA 12 maggio 2006 inc. n. 12.2005.152);

                                         che in considerazione di quanto precede, l’appello in esame deve senz’altro essere dichiarato irricevibile nella misura in cui il terzo censura l’esistenza delle premesse formali di cui agli art. 206 segg. CPC adducendo da una parte che la documentazione chiesta in edizione non sarebbe rilevante per l’esito della lite (II CCA 26 giugno 2000 inc. n. 12.2000.82, 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142, 8 novembre 2005 inc. n. 12.2005.66), e rilevando dall’altra che la domanda di edizione andava respinta per il fatto che il convenuto avrebbe a suo tempo omesso di produrre agli atti parte della documentazione richiesta, che egli pretende, senza per altro provarlo, già sarebbe stata in suo possesso;

                                         che il sospetto che il convenuto, con la sua richiesta, intendesse in realtà perseguire altri scopi, quali promuovere un’azione nei confronti della società - ipotesi questa per altro irrita siccome formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - o cedere le informazioni così ottenute a concorrenti o ad altre persone interessate, non giustifica ancora la reiezione dell’istanza di edizione: a parte il fatto che questo presunto comportamento “ostile” del convenuto, oltretutto solo adombrato dal terzo, non è stato sinora assolutamente provato (cfr. II CCA 26 giugno 2000 inc. n. 12.2000.82, 8 novembre 2005 inc. n. 12.2005.66), si osserva in effetti che la documentazione di cui il Pretore ha in definitiva ammesso l’edizione non è tale da compromettere i segreti organizzativi, produttivi o commerciali della società, trattandosi unicamente dei bilanci e dei conti economici societari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), mentre, a salvaguardia della sfera segreta della società, la produzione delle schede contabili e dei relativi giustificativi delle scritture contabili è stata correttamente limitata ai soli dati inerenti i rapporti e le operazioni con l’attrice e con il convenuto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 211); il terzo ha del resto preteso, sia pure senza averlo provato, che il convenuto sarebbe già stato in possesso dei bilanci e dei conti economici (osservazioni p. 2), aggiungendo poi che le schede contabili erano degli allegati al bilancio (appello p. 4), per cui, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe escludere che l’accoglimento della domanda di edizione nella misura decisa dal Pretore possa peggiorare la posizione di quella società;

                                         che è infine per la prima volta solo in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che il terzo pretende, senza per altro provarlo o anche solo averlo reso verosimile, che non sia concepibile che le schede contabili possano essere prodotte o esaminate separatamente ai bilanci;

                                         che il gravame, del tutto infondato, può quindi essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 159'631.-, sono poste a carico del terzo appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili né al convenuto, che nemmeno è stato invitato a presentare le sue osservazioni, né all’attrice, che per altro non è formalmente parte della procedura ricorsuale che vede opposto il terzo chiamato a produrre i documenti alla parte richiedente l’edizione (II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 8 gennaio 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 150.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- - - __________, __________  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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