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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.07.2008 12.2008.12

30. Juli 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,878 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

UP diretta dal segretario assessore "in luogo e vece del Pretore a norma dell'art. 34 cpv. 1 LOG". Sentenza firmata da altro segretario assessore "in luogo e vece del Pretore a norma dell'art. 34 cpv. 2 LOG"

Volltext

Incarto n. 12.2008.12

Lugano 30 luglio 2008/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.377 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 giugno 2006 da

AP 1 (rappr. dall’ RA 2)  

contro  

AO 1 (rappr. dall’ RA 1)  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'880.– oltre accessori, domanda alla quale quest’ultima si è opposta e che il Segretario assessore, statuendo il 12 dicembre 2007, ha respinto in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;

appellante l’attore che con atto di appello 8 gennaio 2008 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta nelle proprie osservazioni del 19 febbraio 2008 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di prima sede;

preso atto che all’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007), l’appellante ha risposto chiedendo l’annullamento della sentenza e l’appellata ha rinunciato a prevalersi del vizio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                    1.   AP 1 ha convenuto con petizione 6 giugno 2006 AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al versamento di fr. 15'880.– oltre accessori. Nella risposta la convenuta si è opposta alla domanda, sollevando eccezione di prescrizione. Il Segretario assessore della Pretura, statuendo il 12 dicembre 2007, ha accolto l’eccezione e ha di conseguenza respinto la petizione. 

                                    2.   L’attore è insorto contro il citato giudizio con atto di appello 8 gennaio 2008, nel quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione. L’appellata ha proposto nelle osservazioni 19 febbraio 2008 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di prima sede. Con ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente della Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007). L’appellante ha risposto chiedendo l’annullamento della sentenza, mentre la convenuta rinuncia a prevalersi del vizio.

                                    3.   In una sentenza del 13 maggio 2008 il Tribunale federale (sentenza inc. 4A_512/2007 del 13 maggio 2008, destinata alla pubblicazione) è giunto alla conclusione che il Segretario assessore non dispone di un potere giurisdizionale autonomo parallelo a quello del Pretore. La Costituzione cantonale entrata in vigore il 1˚ gennaio 1998 ha abrogato l’art. 47 cpv. 2, secondo il quale la supplenza dei Pretori poteva essere organizzata sia per reciprocità, sia mediante i Segretari assessori. Al posto degli articoli da 39 a 49, che regolavano il potere giudiziario, il legislatore ha preferito optare per una costituzione cosiddetta "aperta", nel senso di dotarla di un contenuto normativo ridotto che assicura un ampio margine di poteri e competenze a favore del legislatore. Tale margine è stato esplicitamente previsto nell’art. 80 Cost/TI, secondo il quale il legislatore cantonale ha la facoltà di stabilire l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione e l’età massima per i magistrati. Se non che, il Tribunale federale ha ritenuto che tale disposto autorizza sì il legislatore a regolamentare l’organizzazione giudiziaria (ad esempio il numero dei Pretori per distretto), le competenze e le procedure, ma non a introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale, laddove i suoi detentori sono chiaramente e esaustivamente definiti nell’art. 75 Cost/TI. Esso ha nondimeno spiegato che anche qualora vigesse ancora l’abrogato art. 47 cpv. 2 Cost/TI, l’art. 34 cpv. 1 LOG/TI permetterebbe senz'altro al Segretario assessore di sostituire il Pretore nel quadro delle udienze se così richiesto dal magistrato per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità, ma non una sua sostituzione sistematica. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che in quella fattispecie, ove l’unico accenno alla figura del Pretore consisteva nel richiamo all’art. 34 cpv. 2 LOG/TI in ingresso all’atto impugnato e la sentenza era firmata unicamente dal Segretario assessore e dalla segretaria, il cittadino non era in grado di verificare che il Pretore si era assunto la responsabilità del giudizio. Il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza della Camera di cassazione civile, adita in seconda istanza, e ordinato il rinvio della causa alla Pretura per nuovo giudizio. Esso ha tuttavia aggiunto che diverso sarebbe stato il caso qualora il magistrato avesse firmato la sentenza accanto al Segretario assessore che l’aveva elaborata.

                                          Sulla questione del potere giurisdizionale del Segretario assessore il Tribunale federale si era già chinato in occasione della sentenza del 12 agosto 1991 pubblicata in DTF 117 Ia 175. In tale fattispecie il Segretario assessore aveva diretto le udienze, senza che dai verbali fosse desumibile per quale ragione egli avesse sostituito il Pretore. Egli aveva poi emesso la sentenza, sottoscritta unicamente da lui e dalla segretaria, nella quale figurava introduttivamente, con richiamo all’art. v11 LOG, che il Pretore era impedito. Il Tribunale federale ha spiegato che lo scopo del disposto testé citato esigeva di precisare la ragione della supplenza, affinché le parti potessero verificare se la norma era stata rispettata, pena la nullità del giudizio impugnato. Il Tribunale federale ha tuttavia specificato che, sebbene tale nullità dev’essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cpv. 1 n. 1 e 142 cpv. 2 CPC), il concetto di nullità previsto dall’art. 142 CPC è relativo, dato che l’art. 146 CPC dispone che la nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione. In altre parole, il legislatore ticinese ha sancito la prevalenza dei mezzi di impugnazione su quello della nullità.

                                          Nella sentenza inc. 5P.41/1996 del 18 marzo 1996, poi, il Tribunale federale ha sottolineato il carattere temporaneo dell’art. v11 cpv. 2 LOG/TI (entrato in vigore il 15 febbraio 1993 proprio a seguito della sentenza DTF 117 Ia 175), secondo il quale il Segretario assessore sostituisce inoltre il Pretore, su richiesta e sotto la responsabilità di quest’ultimo, quando lo esiga il funzionamento della Pretura. Nella fattispecie in questione, il ricorrente si era lamentato che il Segretario assessore non aveva indicato la ragione per cui suppliva il Pretore. Il Tribunale federale ha spiegato che nei casi di cui all’art. v11 cpv. 2 LOG/TI non vi era alcuna ragione di dover indicare il motivo della sostituzione, dato che spetta esclusivamente al Pretore decidere se il funzionamento della Pretura esiga una sua sostituzione temporanea. Il Tribunale federale ha infine precisato che si trattava comunque di una misura adottata per far temporaneamente fronte agli eccessi di lavoro in capo al Pretore, che avrebbe dovuto trovare una diversa soluzione in una nuova proposta legislativa allo studio. Se non che, con l’introduzione sia della nuova Cost/TI nel gennaio 1998, sia della nuova LOG/TI nel luglio 2006, il carattere temporaneo dell’art. v11 cpv. 2 LOG/TI si è protratto fino ad oggi, dato che il nuovo art. 34 cpv. 2 LOG/TI prevede la stessa normativa e, nel frattempo, come spiegato nella sentenza menzionata per prima nel presente considerando (inc. 4A_512/2007), l’art. 47 cpv. 2 Cost/TI è stato abrogato senza prevedere nella nuova Costituzione ticinese una norma analoga.

                                    4.   Nel caso qui in esame, l’udienza preliminare del 26 febbraio 2007, limitata all’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, è stata diretta dal Segretario assessore avv. Alessandra Danisi-Giezendanner, “in luogo e vece del Pretore a norma dell’art. 34 cpv. 1 LOG”. La sentenza, per contro, è stata emanata dal Segretario assessore avv. Massimo Romerio, che ha statuito “in luogo e vece del Pretore a norma dell’art. 34 cpv. 2 LOG”. Ne discende che la sentenza è stata emanata da persona alla quale difetta una competenza giurisdizionale propria parallela a quella del Pretore (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_512/2007 del 13 maggio 2008, consid. 2).

                                    5.   Un giudizio cui difetti un presupposto processuale non è nullo ma annullabile e passa in giudicato se non viene impugnato (art. 142 e 146 CPC). Nella fattispecie la sentenza 12 dicembre 2007 è stata impugnata e deve dunque essere annullata, la Camera dovendo rilevare d’ufficio la carenza della competenza giurisdizionale (art. 97 n. 1 CPC). Gli atti devono essere rinviati in prima sede affinché il Pretore assuma la responsabilità del giudizio ed emani la sentenza. Gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore, in particolare le udienze, sono per contro validi, come ha espressamente rilevato il Tribunale federale nella citata sentenza del 13 maggio 2008.

                                    6.   Viste le particolarità della fattispecie, riconducibile a una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese. L’appellante ottiene invero l’annullamento della sentenza, ma non è al momento possibile sapere quale sarà la decisione del Pretore, sicché l’esito della vertenza è ancora incerto. Si giustifica dunque di compensare le ripetibili tra le parti. Il valore litigioso – determinante per l’eventuale ricorso al Tribunale federale – è di fr. 15'880.–.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    1.   La sentenza 12 dicembre 2007 è annullata è la causa è rinviata al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per nuovo giudizio.

                                    2.   Non si prelevano tasse e spese. Le ripetibili sono compensate.

                                    3.   Intimazione:

–; –.  

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                          La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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