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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.05.2009 12.2008.108

19. Mai 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,656 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Rappresentanza

Volltext

Incarto n. 12.2008.108

Lugano 19 maggio 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.689 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 settembre 2005 da

AO 1 ) rappr. dall'  RA 1 )  

Contro

 AP 1  rappr. dall'  RA 2   

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 17'063.20 oltre accessori quale mercede di un contratto d'appalto, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no __________ dell'UE di Lugano, domande avversate dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 5 maggio 2008 ha accolto;

appellante il convenuto che, con atto di appello 23 maggio 2008, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 6 novembre 2004 AP 1, al volante di un'autovettura Audi S3 Quattro immatricolata TI __________ – da lui detenuta in leasing – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione a __________. Il veicolo, gravemente danneggiato, è stato trasportato da un carro attrezzi fino al garage ____________________ __________ di __________, dove sono state fatte le riparazioni delle parti meccaniche. Le riparazioni della carrozzeria sono invece state eseguite presso la AO 1 (in seguito __________) di __________

                                         Per il proprio intervento AO 1 ha emesso una fattura di fr. 17'063.20, rimasta impagata.

                                  B.   Con petizione 28 settembre 2005, AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 17'063.20 oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no __________ dell'UE di Lugano.

                                         Con risposta 3 gennaio 2006 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione, eccependo avantutto la propria carenza di legittimazione passiva, contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra lui e l'attrice, adducendo di aver consegnato il veicolo per le riparazioni del caso al garage ____________________ __________ con il quale egli ha concluso un contratto d'appalto. ____________________ M__________ ha a sua volta incaricato l'attrice dei lavori di riparazione della carrozzeria, concludendo con la medesima un contratto di subappalto, al quale egli però sarebbe estraneo. Ha poi contestato che l'attrice abbia eseguito tutti i lavori fatturati, così come ha contestato che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte.

                                         Con gli allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  C.   Con sentenza 5 maggio 2008 il Pretore ha accolto la petizione. Ritenuto che controparte contrattuale dell'attrice era effettivamente il convenuto, il primo giudice ha poi constatato la tardività della notifica di eventuali difetti e ha quindi condannato il convenuto al pagamento delle riparazioni.

                                  D.   Con appello 23 maggio 2008 AP 1 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione.

                                         Con osservazioni 3 luglio 2008 l'appellata propone la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   Non è contestato che le prestazioni fornite dall'attrice siano tipiche del contratto d'appalto. Contestato è invece chi sia da considerare sua controparte nel contratto.

                                         Per l'art. 32 CO vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 e 2 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. L’onere della prova in ordine all’esistenza di una rappresentanza diretta incombe alla parte che se ne prevale (art. 8 CC), per cui nelle cause, come quella in esame, promosse dal terzo contro il rappresentato, spetta al primo l’onere di provare le circostanze a sostegno dell’applicazione della norma (II CCA 31 agosto 2005 inc. n. 12.2004.208, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 29 settembre 2008 inc. 12.2007.179).

                                   2.   Il Pretore, applicando le regole della rappresentanza, ha ritenuto che il contratto relativo alla riparazione del veicolo era nato tra le parti in causa. L'appellante contesta questa conclusione, rimproverando al primo giudice di aver emanato un giudizio contraddittorio perché, dopo aver riconosciuto che il convenuto aveva incaricato ____________________ M__________ di tutte le riparazioni, ha poi ritenuto che il rapporto era comunque nato tra le parti in causa.

                                         Va qui rilevato che, in effetti, il veicolo del convenuto era stato affidato al garage ____________________ M__________, il quale, per le riparazioni della carrozzeria, aveva poi preso contatto con l'attrice. Incombeva pertanto a quest'ultima l'onere di provare che il responsabile di ____________________ M__________ aveva agito in rappresentanza del convenuto. Il teste ____________________ ____________________ ha riferito genericamente che il __________, di cui era titolare, non si occupava di riparazioni di carrozzeria, lavori per i quali si appoggiava all'attrice, situazione della quale generalmente rendeva edotti i clienti. Ha poi rammentato che erano possibili diversi modi di procedere, adottati di caso in caso: fatturazione della carrozzeria direttamente al cliente, fatturazione della carrozzeria ____________________ M__________ che poi rifatturava al cliente, fatturazione diretta all'assicurazione o fatturazione da __________ al cliente con rifatturazione a ____________________ M__________ (verbale 6 giugno 2007, pag. 2). Per quanto concerne il caso concreto, il teste non è però stato in grado di ricordare in che modo le parti si fossero accordate e la sua testimonianza, invero lacunosa, imprecisa e a tratti contraddittoria, non permette una visione chiara della fattispecie di cui trattasi. Risulta dai documenti prodotti che il 2 dicembre 2004 vi è stato un incontro presso ____________________ ____________________, al quale hanno presenziato il titolare di ____________________ M__________, il signor ____________________, il responsabile dell'assicurazione ____________________ - presso la quale il convenuto era assicurato - e il convenuto personalmente, dove è stato convenuto che AO 1 avrebbe trasmesso la fattura per la riparazione della carrozzeria direttamente alla compagnia d'assicurazioni, e altrettanto avrebbe fatto ____________________ ____________________ per la riparazione delle parti meccaniche (doc. C), circostanza questa che potrebbe lasciar intendere che controparte contrattuale di AO 1 era effettivamente il convenuto. Se non che, tale modo di procedere è stato adottato per agevolare all'assicurazione la liquidazione del caso (teste ____________________ G__________, verbale 29 novembre 2006, pag. 2), sicché nulla se ne ricava circa i rapporti contrattuali. Di rilievo è invece il fatto che ____________________ M__________ ha inviato alla ____________________ due fatture, entrambe intestate a sé e datate 12 gennaio 2005, l'una di fr. 16'200.- per i lavori di carrozzeria e l'altra di fr. 3'598.- per le riparazioni meccaniche. Sulla base di queste due fatture ____________________ ha poi stipulato con il convenuto la convenzione 1° febbraio 2005 sul versamento delle prestazioni d'assicurazione, sulla scorta della quale AP 1 ha ricevuto l'importo di fr. 18'798.- (Richiamo doc. dalla ____________________, doc. 3, 4, 5).

                                         Questo modo di procedere lascia sottintendere che in effetti ____________________ ____________________ si considerava controparte contrattuale di AO 1, le cui prestazioni ha rifatturato al cliente, rispettivamente all'assicurazione. In effetti, quando successivamente AO 1 ha inviato la propria fattura 24 febbraio 2005 per l'importo di fr. 17'063.20 alla ____________________ e questa, stante l'avvenuta liquidazione, l'ha fatta proseguire all'attore (doc. F), quest'ultimo, con scritto 9 marzo 2005, l'ha prontamente contestata, adducendo di non aver commissionato alcun lavoro a AO 1, bensì unicamente a __________ ____________________, con la quale era in corso un contenzioso in merito al veicolo di cui trattasi (doc. G). AP 1 è sempre stato coerente con questa sua posizione, tant'è che sin dall'inizio della controversia egli ha sempre sostenuto di non aver conferito l'incarico per la riparazione AO 1 bensì a ____________________ ____________________, rivolgendosi a quest'ultima con le proprie doglianze in merito alle riparazioni non eseguite correttamente (doc. 3). È poi ____________________ ____________________ a essere intervenuta presso AO 1 per sollevare contestazioni circa le riparazioni (doc. 4, 6; richiamo IV doc. 1). Peraltro, anche la convenuta, con lettera 18 marzo 2005 con la quale chiedeva il pagamento della fattura al convenuto, rilevava che "dopo la perizia effettuata dal signor ____________________ siamo stati incaricati dal garage ____________________ di __________ dopo suo ordine di procedere alla riparazione" (doc. H),

                                         Così stando le cose, è da ritenere, diversamente da quanto fatto dal primo giudice, che tra il convenuto e AO 1 non sia stato stipulato alcun contratto, quest'ultima essendo invece legata a ____________________ ____________________ con un contratto di subappalto. Il fatto che il veicolo di cortesia sia stato messo a disposizione dall'attrice non è suscettibile di modificare queste conclusioni.

                                         Di conseguenza la fattura di cui trattasi non può essere messa a carico del convenuto AP 1.

                                         L'appello è quindi accolto e la decisione impugnata va riformata di conseguenza. Spese e ripetibili di prima e seconda istanza sono poste a carico di AO 1 (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:               I.   L'appello 23 maggio 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza del __________Lugano, sez. 3, è riformata come segue:

                                 1.     La petizione 28 settembre 2005 di AO 1è respinta.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese, da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 2'300.- di ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   600.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr.   650.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, con l'obbligo di rifondere all'appellante fr. 800.- di ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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