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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.09.2011 12.2008.104

13. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,437 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Convenzione di Lugano - riconscimento e exequatur di sequestro conservativo italiano

Volltext

Incarto n. 12.2008.104

Lugano 13 settembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. CN.2008.414 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 23 aprile 2008 da

  AP 1      AP 2      AP 3    AP 4    AP 5  tutti rappr. da  RA 1   

contro  

 AO 1   

con cui gli istanti hanno chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 3 aprile 2008 con cui il Tribunale civile di __________ __________ confermava l’ordinanza 31 dicembre 2007 autorizzando a favore degli istanti il sequestro conservativo del saldo attivo del conto bancario cifrato, presso __________ __________ __________, denominato “__________” di pertinenza del convenuto fino a concorrenza di                 € 600'000.- (corrispondenti a fr. 963'619.15), con il conseguente ordine all’UE di eseguire un pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato alle esigenze dell’art. 39 CL) di tutti i suoi averi patrimoniali depositati in banca, domande che il Pretore, con sentenza 24 aprile 2008, ha accolto, riconoscendo e dichiarando esecutiva l’ordinanza 3 aprile 2008, nonché ordinando quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL il pignoramento provvisorio (adattato) degli averi patrimoniali del convenuto, di cui ha pure previsto alcune condizioni di decadenza;

ed ora sull’opposizione 2 maggio 2008 degli istanti, che, previa adozione di misure supercautelari e cautelari, chiedono la parziale riforma della sentenza pretorile nel senso di ordinare quale corollario del giudizio di exequatur il pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) degli averi patrimoniali del convenuto senza prevedere condizioni di decadenza del provvedimento o prevedendone solo alcune, e di stralciare o modificare le condizioni di decadenza del pignoramento provvisorio ex art. 39 CL (adattato) ordinato dal Pretore, il tutto protestando spese e ripetibili;

sentite le parti all’udienza di discussione del 17 novembre 2008 e all’udienza di dibattimento finale del 6 luglio 2011, alla quale il convenuto non è comparso;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Con ordinanza 3 aprile 2008 (doc. B) il Tribunale civile di __________, confermando di fatto un’analoga ordinanza resa il 31 dicembre 2007, ha autorizzato AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 al sequestro conservativo ex art. 671 CPC/It, fino a concorrenza di € 600'000.-, del saldo attivo del conto bancario cifrato denominato “__________” e di pertinenza di AO 1, presso __________; esso ha inoltre fissato un termine di 60 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito.

2.Con istanza 23 aprile 2008 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 (in seguito: istanti) hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 3 aprile 2008 del Tribunale civile di __________ che, dopo contraddittorio, ordinava il sequestro conservativo, postulando che fosse di conseguenza ordinato all’UE di Lugano di procedere in loro favore al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato alle esigenze dell’art. 39 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile [CL], RS 0.275.11) di tutti gli averi patrimoniali di AO 1 depositati in banca (in seguito: convenuto) fino a concorrenza dell’importo stabilito nell’ordinanza, corrispondente a fr. 963'619.15.

3.Il Pretore, con sentenza 24 aprile 2008, ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1). Egli ha innanzitutto riconosciuto e dichiarato esecutiva l’ordinanza 3 aprile 2008 (dispositivo n. 1§). Ha quindi ordinato quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL il pignoramento provvisorio degli averi patrimoniali del convenuto (dispositivo n. 2), precisandone le condizioni di attuazione (dispositivi n. 3-3.5) e di decadenza (dispositivi n. 4-4.5). Ha infine posto gli oneri processuali, di complessivi fr. 500.-, a carico del convenuto, senza attribuzione di ripetibili (dispositivo n. 5).

4.Con opposizione 2 maggio 2008, corredata di una richiesta di adozione di misure supercautelari e cautelari (e meglio lo stralcio o in subordine la modifica delle condizioni di decadenza del provvedimento conservativo nel frattempo ordinato), gli istanti hanno chiesto la parziale riforma della sentenza pretorile nel senso di ordinare quale corollario del giudizio di exequatur di cui al dispositivo n. 1§ il pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) degli averi patrimoniali del convenuto senza prevedere condizioni di decadenza del provvedimento o prevedendone solo alcune, e di stralciare o almeno modificare le condizioni di decadenza del pignoramento provvisorio ex art. 39 CL (adattato) ordinato dal Pretore ai dispositivi n. 4.4-5, protestando spese e ripetibili. Essi hanno in sostanza rilevato che il giudice di prime cure aveva omesso di ordinare il pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) da loro richiesto, qui reiterato, e che le condizioni di decadenza del provvedimento ordinato dal primo giudice - di per sé non contestato, anche se mai richiesto - non erano giustificate alla luce del fatto che il giudizio italiano oggetto di exequatur non era una decisione di merito ma una semplice misura cautelare.

5.Citato all’udienza di discussione dell’8 luglio 2008, il convenuto, con fax 3 luglio 2008, ha chiesto di rinviare l’udienza e di poter accedere al gratuito patrocinio. In occasione dell’udienza di discussione, così rinviata al 20 agosto 2008, gli istanti si sono confermati nella loro opposizione, sia per quanto riguardava le domande cautelari sia per quelle di merito. Accertato che la relativa citazione non era però pervenuta al convenuto, l’udienza di discussione è stata ripetuta il 17 novembre 2008. In quell’occasione, presenti entrambe le parti, gli istanti hanno ribadito le contestazioni enunciate nell’opposizione segnalando di aver tempestivamente avviato l’azione di merito in Italia, mentre il convenuto si è opposto sia al sequestro conservativo sia all’opposizione di controparte ed ha nel contempo chiesto di poter partecipare alla procedura con l’assistenza di un legale da lui già contattato, con conseguente richiesta di rinvio della discussione, al che la presidente della Camera gli ha assegnato un termine di 15 giorni per indicare il nome del suo legale svizzero, precisando che le parti sarebbero state in seguito citate per il dibattimento finale. Preso atto che il termine assegnato era infruttuosamente scaduto, la presidente ha quindi citato le parti all’udienza di dibattimento finale, che, dopo varie vicissitudini (rinvii, difficoltà di intimazione all’estero, mancata comparsa di entrambe le parti all’udienza), ha infine potuto aver luogo il 6 luglio 2011. In quell’occasione gli istanti hanno ribadito l’opposizione; il convenuto non è invece comparso.

                                   6.   In questa sede occorre pronunciarsi sull’opposizione e non già solo sulle domande cautelari inoltrate contestualmente alla stessa. Non è innanzitutto chiaro se queste ultime domande siano state mantenute in occasione dell’udienza di discussione, esse essendo sì state menzionate dagli istanti nel corso dell’udienza del 20 agosto 2008, di fatto poi annullata, ma non in quella successiva del 17 novembre 2008. In ogni caso, esse non sono più state menzionate in occasione dell’udienza di dibattimento finale del 6 luglio 2011. Ma non solo. La frase verbalizzata nel corso di quell’udienza secondo cui “la Camera deciderà sull’opposizione senza ulteriori formalità” lascia intendere che il presente giudizio avrebbe per l’appunto riguardato l’opposizione, senza quindi necessità di pronuncia sulle eventuali domande cautelari, di fatto abbandonate, al più tardi, a quel momento. E comunque, con l’emanazione di questo giudizio di merito, l’eventuale richiesta di adozione di misure cautelari sarebbe divenuta priva d’oggetto.

                                   7.   A questo stadio della lite non è contestato che l’ordinanza 3 aprile 2008 del Tribunale civile di __________ debba essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (dispositivi n. 1 e 1§). Neppure è contestato il pignoramento provvisorio ex art. 39 CL degli averi patrimoniali in banca del convenuto ordinato dal Pretore (dispositivo n. 2) con le rispettive condizioni di attuazione (dispositivi n. 3-3.5), le uniche censure riguardando - come detto - le condizioni di decadenza del provvedimento di cui ai dispositivi n. 4-4.5 e l’adozione (aggiuntiva) del pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) quale corollario del giudizio di exequatur di cui ai dispositivi n. 1 e 1§. La contestazione del convenuto nei confronti del sequestro conservativo italiano, ossia della decisione oggetto di exequatur, è invece irricevibile, siccome non formulata con una formale opposizione e neppure motivata, e comunque è infondata anche nel merito, non essendo possibile contestare il buon fondamento della decisione da riconoscere all’estero (art. 34 cpv. 3 CL).

                                   8.   Nel dispositivo n. 4 il Pretore ha stabilito che il pignoramento provvisorio (adattato) da lui ordinato quale misura conservativa ai sensi dell’art. 39 CL sarebbe decaduto a determinate condizioni e meglio: nel caso in cui il convenuto ottiene una decisione di reiezione della decisione di exequatur debitamente cresciuta in giudicato (dispositivo n. 4.1); se la parte istante non avvia la procedura esecutiva nel termine di due mesi dalla crescita in giudicato della decisione di exequatur, così come se nel termine di due mesi dalla ricezione del precetto esecutivo cui è stata interposta opposizione non viene richiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice competente (dispositivo n. 4.2); se la procedura esecutiva è già stata iniziata e la parte istante non richiede il rigetto definitivo dell’opposizione entro un mese dalla crescita in giudicato della decisione di exequatur (dispositivo n. 4.3); nei casi di cui ai punti 4.2 e 4.3: se la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione viene respinta (dal giudice competente o dall’autorità di ricorso) e tale decisione non viene impugnata rispettivamente la decisione di reiezione del ricorso cresce in giudicato; se la parte istante dopo aver ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione e alla ricezione della decisione dell’ultima istanza non richiede entro 40 giorni la continuazione dell’esecuzione giusta l’art. 88 LEF (e ciò a prescindere dalla questione di sapere se al mezzo di impugnazione è stato o meno concesso effetto sospensivo) (dispositivo n. 4.4); se la parte istante ottiene il pignoramento definitivo oppure se il pignoramento definitivo non può essere concesso (dispositivo n. 4.5).

                                8.1   Con la prima censura gli istanti chiedono in via principale di stralciare le condizioni di decadenza del pignoramento provvisorio (adattato) ordinato dal Pretore e in via subordinata di modificarle nel senso che esso sarebbe decaduto solo: (1) nel caso in cui il convenuto ottiene una decisione di reiezione della decisione di exequatur debitamente cresciuta in giudicato; (2) se la parte istante non ossequia il termine di 60 giorni previsto nell’ordinanza 23 aprile 2008, oggetto dell’exequatur, per l’instaurazione del giudizio di merito; (3) nel caso di decisione cresciuta in giudicato di revoca dell’ordinanza 23 aprile 2008 o di decisione cresciuta in giudicato di reiezione del giudizio di merito; (4) se la parte istante non presenta in Svizzera un’istanza di exequatur del giudizio di merito cresciuto in giudicato entro il termine di due mesi dalla ricezione del medesimo; (5) nel caso in cui il convenuto ottiene una decisione cresciuta in giudicato di reiezione dell’istanza di exequatur della decisione di merito; (6) se l’istante non avvia la procedura esecutiva nel termine di due mesi dalla crescita in giudicato della decisione di exequatur del giudizio di merito, così come se nel termine di due mesi dalla ricezione del precetto esecutivo cui è stata interposta opposizione non viene richiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice competente; (7) se la procedura esecutiva è già stata iniziata e la parte istante non richiede il rigetto definitivo dell’opposizione entro un mese dalla crescita in giudicato della decisione di exequatur della decisione di merito; (8) nei casi di cui ai punti 6 e 7: se la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione viene respinta (dal giudice competente o dall’autorità di ricorso) e tale decisione non viene impugnata rispettivamente la decisione di reiezione del ricorso cresce in giudicato; se la parte istante dopo aver ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione e alla ricezione della decisione dell’ultima istanza non richiede entro 40 giorni la continuazione dell’esecuzione giusta l’art. 88 LEF (e ciò a prescindere dalla questione di sapere se al mezzo di impugnazione è stato o meno concesso effetto sospensivo); (9) se la parte istante ottiene il pignoramento definitivo oppure se il pignoramento definitivo non può essere concesso.         

                                8.2   Visto che il giudizio italiano oggetto di exequatur non era una decisione di merito ma una semplice misura cautelare, è a ragione che gli istanti hanno evidenziato che le condizioni di decadenza del pignoramento provvisorio (adattato) ordinate dal Pretore risultavano eccessivamente severe (in particolare i dispositivi n. 4.2-4.4) e che quelle ora proposte con la loro domanda subordinata tenevano meglio conto dell’effettiva situazione di fatto. La questione non necessita tuttavia di essere approfondita, dovendosi già accogliere la loro domanda principale, volta ad ottenere lo stralcio di tutte le condizioni di decadenza del pignoramento provvisorio (adattato) ordinato dal Pretore. La giurisprudenza cantonale, correttamente citata dagli istanti (II CCA 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2004.128, pubbl. in: NRCP 2005 552), ha in effetti già avuto modo di stabilire, in un caso - analogo a quello in esame - in cui il giudizio estero da riconoscere era un sequestro conservativo di beni in vista di una futura causa di risarcimento danni, che il provvedimento conservativo da ordinare non poteva andare oltre alla semplice esecuzione del pignoramento provvisorio e che in particolare non appariva opportuno (recte: giustificato) prevedere la decadenza del pignoramento provvisorio se la successiva procedura esecutiva rispettivamente, non essendo questa possibile, la successiva domanda di sequestro non fossero state promosse entro un determinato termine dalla crescita in giudicato della sentenza straniera statuente nel merito sulla pretesa di risarcimento, il destino dei beni bloccati dipendendo in effetti esclusivamente dalle successive decisioni adottate dal tribunale estero, fermo restando che le stesse, per poter esplicare i loro effetti in Svizzera, avrebbero a loro volta dovuto essere oggetto di una procedura di exequatur. Del resto, con il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza cautelare estera, quest’ultima esplica già di per sé i suoi effetti cautelari nel nostro Paese, per cui non è (più) necessario stabilire eventuali condizioni per la decadenza del provvedimento conservativo ordinato ai sensi dell’art. 39 CL, che come tale ha valenza solo fino alla crescita in giudicato della sentenza di exequatur ed è di fatto “sostituito” dalla sentenza cautelare estera riconosciuta e dichiarata esecutiva, tanto più che le stesse erano comunque escluse dalla dottrina e dalla giurisprudenza (riferite ad eventuali fissazioni di termini di decadenza o a eventuali procedure di convalida del provvedimento conservativo, cfr. CGCE 3 ottobre 1985 causa n. 119/84 Capelloni e Aquilini c/ Pelkmans n. 27 segg. e n. 31 segg.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 9 e 11 ad art. 47 EuGVO; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 122 ad art. 47 CLug; Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4127; Atteslander-Dürrenmatt, Sicherungsmittel “à discretion”? - Zur Umsetzung von Art. 39 LugÜ in der Schweiz, in: AJP 2001 p. 185; Kaufmann-Kohler, L’exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano: titres susceptibiles d’exécution, mainlevée définitive, procédure d’exequatur, mesures conservatoires, in: SJ 1997 p. 577; II CCA 4 dicembre 2002 inc. n. 12.2002.184 pubbl. in: NRCP 2003 513).

                                   9.   Con la seconda ed ultima censura gli istanti, ribadendo che in Italia il sequestro conservativo ex art. 671 CPC/It, ora riconosciuto e reso esecutivo in Svizzera, veniva messo in atto secondo le norme del pignoramento (art. 678 CPC/It), chiedono di completare il dispositivo n. 1§ della decisione pretorile nel senso che, quale corollario del giudizio di exequatur, sia ordinato all’UE di eseguire il pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF (adattato) degli averi patrimoniali del convenuto, il tutto senza prevedere condizioni di decadenza del provvedimento o prevedendone solo alcune (e meglio quelle da loro già proposte per il pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 39 CL, cfr. supra consid. 8.1). La richiesta è solo parzialmente fondata. La procedura di exequatur è di principio volta all’ottenimento di un semplice titolo e meglio della dichiarazione di esecutività (cosiddetto “titelschaffendes Verfahren”, cfr. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 227 e 243 ad art. 38 CLug), giudizio che si conclude di regola con l’autorizzazione all’esecuzione forzata e non con l’ordine vero e proprio di esecuzione forzata (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 233 ad art. 38 CLug). Se del caso il giudice è tuttavia autorizzato o persino tenuto, eventualmente anche solo su richiesta del creditore (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 160 seg. ad art. 38 CLug), a concretizzare la sua decisione mediante interpretazione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 243 e 155 ad art. 38 CLug), anche nel dispositivo (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 163 ad art. 38 CLug), fermo restando che è in particolare consigliabile fornire indicazioni precise qualora sia stata chiesta l’esecuzione di disposizioni con cui i giudici dello Stato richiesto non sono confrontati quotidianamente (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 161 ad art. 38 CLug). È quello che è avvenuto nel caso concreto, i giudici svizzeri non essendo confrontati tutti i giorni con un sequestro conservativo italiano.

                                         Accertata con ciò l’ammissibilità della richiesta degli istanti volta alla precisazione della sentenza di exequatur, resta da stabilire se essi possano pretendere la sua completazione con l’ordine all’UE di eseguire, in applicazione dell’art. 83 LEF, il pignoramento provvisorio (adattato) di tutti gli averi patrimoniali depositati in banca e di competenza del convenuto. Il quesito va risolto negativamente. Nonostante la legislazione italiana prescriva che il sequestro conservativo su beni mobili debba essere eseguito secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (art. 678 CPC/It), si osserva in effetti che il provvedimento oggetto di exequatur, concernente il sequestro conservativo, presso __________, del saldo attivo del conto bancario cifrato denominato “__________” e di pertinenza del convenuto, è in Svizzera meglio assimilabile ad un sequestro ex art. 274 segg. LEF, visto che la sentenza del Tribunale civile di __________ definiva con precisione l’oggetto da sequestrare e non faceva alcun obbligo al debitore di pronunciarsi su altri eventuali beni da pignorare. In definitiva, la soluzione corretta, che dev’essere adottata, è quella di completare il giudizio di exequatur con l’ordine all’UE di eseguire, in applicazione degli art. 274 segg. LEF, il sequestro di tutti gli averi patrimoniali depositati in banca di competenza del convenuto.

                                10.   Ne discende il parziale accoglimento dell’opposizione 2 maggio 2008 nel senso che, in parziale riforma della sentenza 24 aprile 2008, le condizioni per la decadenza del pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 39 CL (adattato) ordinato dal Pretore ai dispositivi n. 4-4.5 devono essere annullate e il giudizio di exequatur di cui al dispositivo n. 1§ deve essere completato con l’ordine all’UE di eseguire, giusta l’art. 274 segg. LEF, il sequestro di tutti gli averi patrimoniali depositati in banca di competenza del convenuto (nuovo dispositivo n. 1§§).

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che il convenuto, che aveva a suo tempo instato per l’ottenimento del gratuito patrocinio, può essere esentato dal pagamento dei limitati oneri processuali della causa qui posti a suo carico, la sua situazione di indigenza essendo stata resa verosimile già dal fatto di essere stato oggetto di sequestri conservativi insufficienti al suo luogo di domicilio (doc. D) e la sua attuale resistenza in lite risultando almeno in parte giustificata (art. 3 e 14 Lag); ciò non toglie il suo obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità ripetibile.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’opposizione 2 maggio 2008 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 è parzialmente accolta. Di conseguenza la sentenza 24 aprile 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, invariati gli altri dispositivi, é così riformata:

                                      1§§    (nuovo) Viene fatto ordine all’Ufficio esecuzioni di Lugano di procedere al sequestro giusta gli art. 274 segg. LEF di tutti gli averi patrimoniali di qualsiasi natura, compresi crediti, titoli azionari, obbligazioni e simili, depositati sulla relazione bancaria di cui al conto cifrato “__________” n. __________, intestato a AO 1, __________, __________ __________, presso __________, __________, o comunque ad essa inerenti, nonché ogni altro avere patrimoniale di qualsiasi natura intestato a AO 1 presso la medesima banca fino a concorrenza dell’importo di € 600'000.- corrispondenti a fr. 964'232.02.  

                                         4-4.5 (annullati)    

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione presentata da AO 1 è accolta.

                                  III.   Le spese della procedura d’opposizione consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.     400.b) spese                          fr.     200.-

                                         Totale                               fr.     600.sono caricate agli opponenti in solido per 1/4 e per 3/4 sono poste a carico del convenuto e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. Il convenuto rifonderà agli opponenti fr. 500.- per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

-       -        

                                         Comunicazione:

- Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

- Ufficio esecuzioni, Lugano

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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