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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.05.2008 12.2007.91

20. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,632 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Azione di responsabilità contro lo stato

Volltext

Incarto n. 12.2007.91

Lugano 20 maggio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.118 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 28 luglio 2003 da

AP 1 rappr. dall' RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall' RA 2  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 96'362.15 oltre accessori, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore, con sentenza 16 marzo 2007 ha respinto;

appellante l'attore che, con atto d’appello 18 aprile 2007, chiede l'annullamento del querelato giudizio e la riforma del medesimo nel senso di accogliere la petizione;

mentre il convenuto con osservazioni 1° giugno 2007 postula la reiezione dell’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    1.   In data 8 settembre 1999 il giudice unico del tribunale distrettuale di M__________ (SZ) ha decretato il fallimento diAP 1, società con sede a L__________. L'Ufficio Fallimenti di M__________, nella cui competenza giurisdizionale cadeva la fallita, rilevato che tra gli attivi della fallita vi erano, per quanto qui interessa, 16 appartamenti nel comune di A__________ (fogli PPP ni __________, fondo base no __________ RFD di A__________: Condomino A__________), in data 23 settembre 1999 ha incaricato l'UEF di L__________ di procedere all'inventario, alla stima e all'amministrazione di tali proprietà immobiliari. Fra i creditori della fallita figurava, tra altri, U__________, con un credito complessivo di fr. 9'499'580.40, garantito nella misura di fr. 3'903'000.- da cartelle ipotecarie gravanti le menzionate quote PPP. Altre cartelle ipotecarie gravavano per fr. 780'000.- la particella no __________ RFD di A__________, rispettivamente per fr. 4'356'000.- la particella no__________ di P__________, anch'esse di proprietà della fallita. Con atto 8 gennaio 2001, U__________ ha ceduto tale credito, con le relative garanzie ipotecarie, a R__________ e M__________. L'11 giugno 2001 l'UEF di L__________ ha conferito l'amministrazione delle PPP di Ascona all'Immobiliare e fiduciaria __________ R__________ di M__________. Nel frattempo, K__________, azionista e già amministratore unico di AP 1, alla ricerca di finanziamenti per evitare la liquidazione della società, il 19 novembre 2001 ha stipulato con R__________ e M__________ una convenzione che, in sintesi, consisteva nella cessione a lui di crediti vantati dai cedenti che ne erano divenuti titolari a seguito della menzionata cessione in loro favore da parte di U__________ - nei confronti di AP 1 per complessivi fr. 5'136'000.- e delle relative cartelle ipotecarie al portatore gravanti i fondi no __________ RFD di A__________ e __________ di RFD di P__________ che li garantivano, al prezzo di fr. 4'000'000.-, importo da pagare entro l'8 agosto 2001. Vi era inoltre l'impegno di R__________ e M__________ di acquistare da AP 1 le 16 quote di PPP di cui essa era proprietaria, ciò entro una settimana dalla revoca del fallimento. L'accordo conteneva poi ulteriori clausole, intese a permettere la revoca del fallimento della società. Il 23 aprile 2002 il fallimento di AP 1 è stato revocato. Il 27 aprile 2004 AP 1 ha venduto le 16 quote PPP di sua proprietà a R__________ e M__________.

                                   2.   Con petizione 28 luglio 2003 AP 1 ha chiesto la condanna della Repubblica e Cantone Ticino al pagamento dell’importo di fr. 96'362.15 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno causato dall'UEF di L__________ nell'ambito del fallimento di AP 1. L'attrice sostiene che R__________, amministratore delle PPP di proprietà di AP 1, avrebbe chiesto e ottenuto dall'UEF di L__________ l'autorizzazione a eseguire non meglio precisati interventi urgenti di manutenzione all'immobile, e un importo di fr. 100'000.- per la loro esecuzione. Egli avrebbe quindi proceduto a far eseguire lavori di manutenzione ordinaria e miglioria negli appartamenti poi in seguito da lui stesso acquistati unitamente a M__________. Contrariamente a quanto prospettato, tali lavori non sarebbero però stati né urgenti né improcrastinabili e neppure avrebbero riguardato le parti comuni, segnatamente condotte e tubature. Questo modo di agire dell'amministratore e dell'UEF di L__________, che ha dato le autorizzazioni senza esperire le necessarie verifiche, costituirebbe un atto illecito e, in applicazione dell'art. 5 LEF, l'ente pubblico sarebbe responsabile del danno che ne è derivato a AP 1.

                                   3.   Con risposta 10 novembre 2003 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Sollevata preliminarmente l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, parte convenuta ha poi rilevato che nell'autunno del 2001 si erano resi necessari importanti lavori di manutenzione e di ristrutturazione per le PPP. Immobiliare e Fiduciaria __________ aveva segnalato la situazione all'UEF di L__________, indicando, oltre all'elenco dei lavori da eseguire, che la spesa era preventivata in oltre fr. 150'000.-. L'UEF ne avrebbe a sua volta reso edotto il legale dell'attrice il quale, stante la situazione, aveva poi acconsentito al versamento di fr. 100'000.- per gli interventi prospettati. Peraltro, poiché il creditore garantito da pegno manuale costituito su titoli di pegno ha un diritto preferenziale sul provento delle pigioni relative al periodo tra l'apertura del fallimento e la realizzazione del fondo, gli introiti derivanti dal versamento delle pigioni sarebbero di competenza del creditore ipotecario in concreto di R__________ e M__________ quali creditori e portatori delle cartelle ipotecarie cedute loro da U__________ - e non sarebbero di conseguenza mai stati di pertinenza della massa. Contesta quindi l'esistenza dei presupposti dell'azione risarcitoria, in particolare del danno, ma anche dell'illiceità dell'agire dell'UEF e dell'amministratore, ritenuto che il modo di procedere era stato autorizzato dall'attrice medesima sicché la successiva contestazione del loro operato sarebbe abusiva. Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande, e così con le conclusioni.

                                   4.   Con sentenza 16 marzo 2007 il Pretore ha respinto la petizione, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. A titolo abbondanziale ha poi rilevato che, comunque, neppure era dato il requisito del danno, non essendo dimostrato che a dipendenza dell'utilizzazione dei fondi per la manutenzione dello stabile ne sia derivato all'attrice una perdita economica.

                                   5.   Con appello 18 aprile 2007 l'attrice postula l'annullamento del giudizio di prima istanza e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione.

                                         Con osservazioni 1° giugno 2007 l’appellato postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  6.   L'art. 5 LEF dispone che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza, e giudiziarie così come dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla LEF medesima. Presupposti per l'azione di responsabilità sono un comportamento illecito, un danno e un nesso causale tra comportamento illecito e danno. Trattandosi di responsabilità causale, non è invece necessaria una colpa (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 13 ad art. 5 LEF; Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, no 1 ad art. 5 LEF).

                                   7.   Il Pretore ha respinto la domanda dell'attore ammettendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. A mente del primo giudice l'attrice aveva potuto rendersi conto dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi già al momento in cui ha ricevuto il conteggio intermedio 9 aprile 2002, ritenuto che per quanto concerne tali lavori il conteggio finale del settembre 2002 si scostava in modo minimo da quello provvisorio, tanto più che la fiduciaria che lo aveva allestito aveva indicato di essere a disposizione per eventuali spiegazioni o verifiche. L'appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il conteggio è generico, privo di indicazioni precise circa la tipologia e la natura dei lavori effettuati tanto che, non avendo ricevuto i giustificativi, essa non era in grado di accertare l'esistenza di un danno e la sua entità. Inoltre, rileva che il conteggio provvisorio attestava un disavanzo di fr. 31'648.35, mentre quello definitivo, presentato 4 mesi dopo la revoca del fallimento, presentava un utile di fr. 24'973.20, con una differenza di oltre fr. 56'000.-, sicché i conteggi non potrebbero essere considerati identici. In considerazione poi del fatto che la società era, all'epoca, in fallimento, con la conseguenza che K__________ era impossibilitato a intraprendere azioni a tutela del patrimonio della fallita, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della revoca del fallimento, avvenuta il 23 aprile 2002.

                                7.1   Vero è, come peraltro già constatato dal Pretore, che le spese per l'esecuzione dei vari lavori di miglioria già figuravano nel conteggio intermedio del 9 aprile 2002, dal quale si può altresì desumere che, salvo poche voci non meglio definite, gli interventi erano relativi ai singoli appartamenti. La mancanza dei giustificativi nulla vi cambia, tanto più che la fiduciaria __________ si era esplicitamente messa a disposizione "per ogni spiegazione e verifica". Se, in questa situazione, l'interessato non ha ritenuto di dover operare verifiche, egli non può oggi in buona fede sostenere che le informazioni non erano sufficienti per poter comprendere compiutamente la situazione e di conseguenza che la prescrizione non poteva aver cominciato a decorrere al momento in cui ha ricevuto il conteggio intermedio. Vero è però anche che, trattandosi di conteggio provvisorio, lo stesso era suscettibile di successive modifiche. Ciò comunque nulla toglie alla circostanza che i lavori erano stati fatti e restavano da liquidare ancora alcuni artigiani, come risulta dall'indicazione "fatture da pagare" (doc. O). Come ben emerge dalla perizia giudiziaria 31 luglio 2005, le modifiche intervenute nel conteggio finale riguardano infatti in minima parte le uscite - che presentano anzi un costo minore per i lavori rispetto al conteggio provvisorio (meno fr. 3'278.65) - la differenza sostanziale essendo dovuta ai maggiori ricavi per le pigioni del mese di aprile 2001 e un ulteriore versamento dell'UEF (perizia giudiziaria, pag. 11). In questa situazione è perlomeno discutibile l'argomento dell'appellante a detta della quale il conteggio intermedio non era idoneo per la quantificazione del danno. Altrettanto discutibile appare poi l'argomento che la prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della revoca del fallimento, quando solo si consideri che l'azionista e amministratore della società si è sempre interessato alla situazione, essendo sua intenzione ottenere la revoca del fallimento. La questione non necessita comunque di essere decisa definitivamente, ritenuto che la petizione va comunque respinta e la sentenza impugnata confermata, come si dirà appresso, nella misura in cui il Pretore l'ha respinta perché ha ritenuto non provato il danno.

                                   8.   L'appellante contesta la decisione del Pretore, sostenendo che con il loro agire i funzionari dell'UEF di L__________ e R__________ avrebbero sottratto con l'inganno ingenti somme alla massa utilizzandole per gli appartamenti che, in base agli accordi già stabiliti, erano destinati a diventare proprietà di R__________ e M__________.

                                         Si rileva avantutto come, in sede di petizione, l'attrice aveva sostenuto che all'origine del danno - corrispondente alla spesa sostenuta per gli interventi nei vari appartamenti - vi è la circostanza che la somma erogata dall'UEF di L__________ all'amministratore del fallimento non era stata usata per fare i lavori prospettati, ma era servita a riparare e mettere a nuovo gli appartamenti poi diventati di proprietà di R__________ e M__________. Risulta in proposito dagli atti che la fiduciaria __________, alla quale era stata affidata l'amministrazione dell'immobile, aveva chiesto all'UEF di L__________ l'autorizzazione per eseguire vari lavori per un costo totale di fr. 151'705.- (doc. 4). Premesso di aver dovuto intervenire perché vi erano problemi con le tubazioni delle acque luride, la fiduciaria aveva poi rilevato che erano preventivate spese per fr. 82'371.08 per lavori interni (pittura, pavimenti, cucine) e per fr. 55'543.20 per lavori esterni (risanamento gronde e balconi), spese necessarie per poter locare convenientemente gli appartamenti. Constatato il cattivo stato di manutenzione degli appartamenti e la necessità di procedere al risanamento, G__________, giurista attivo presso l'UEF di L__________ che si occupava della pratica, ha autorizzato tali lavori, affinché gli appartamenti potessero essere dati in locazione permanente e non solo per bevi periodi per vacanze (testi G__________ e R__________, verbale 2 dicembre 2004, pag. 5 e 7). __________ P__________, tecnico indipendente che collaborava con l'Immobiliare __________ incaricato di occuparsi della locazione, ha confermato che lo stato degli appartamenti era assai precario e l'esecuzione dei lavori era stata necessaria per poter locare gli appartamenti per periodi lunghi (teste __________ P__________, verbale 25 aprile 2006, pag. 11), ritenuto comunque che lavori non considerati urgenti neppure sono stati fatti. Così stando le cose non si può ritenere che, autorizzando l'esecuzione dei lavori il funzionario dell'UEF, rispettivamente __________ abbiano abusato o ecceduto nel proprio potere d'apprezzamento e quindi commesso un atto illecito.

                                8.1   Il fatto che già era in essere un accordo tra K__________ da una parte e R__________ e M__________ dall'altra, con il quale questi ultimi si impegnavano, tra l'altro, ad acquistare da AP 1 le 16 quote di PPP di cui essa era proprietaria - ciò entro una settimana dalla conclusione della procedura di fallimento - non è circostanza che induce a diversa conclusione. Se anche la nomina della Fiduciaria __________ quale amministratrice del condominio può apparire per certi versi inopportuna - ciò per la semplice ragione che il titolare della fiduciaria era creditore ipotecario - non va dimenticato che la fiduciaria non è stata nominata amministratrice del fallimento, ma unicamente dell'immobile. Essa doveva quindi comunque sottostare, per quanto esulava dall'ordinaria gestione, alle direttive dell'UEF di L__________. Inoltre, la possibilità di acquistare le PPP era subordinata alla revoca del fallimento, circostanza che non risultava imminente ed era tutt'altro che acquisita. Non v'era quindi certezza che R__________ e M__________ avrebbero poi potuto appropriarsi degli investimenti fatti negli appartamenti. A ogni buon conto, fino all'eventuale revoca del fallimento, rispettivamente fino alla liquidazione, la fiduciaria era tenuta a amministrare convenientemente l'immobile, ciò che include la locazione degli appartamenti e, dove necessario, l'esecuzione di lavori di manutenzione. Non si può quindi sostenere che, attingendo ai beni della massa per eseguire i lavori negli appartamenti, da tutti ritenuti necessari, l'amministrazione del fallimento e dello stabile abbiano agito in modo contrario agli interessi dei creditori, neppure essendo dato di sapere - e comunque nulla è stato sostenuto o risulta in proposito - se per quanto tempo e con quale reddito gli appartamenti avrebbero eventualmente potuto essere locati anche senza l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

                                         Vero è che, a seguito delle mutate circostanze, e meglio della revoca del fallimento, R__________ e M__________ hanno potuto acquistare le PPP, beneficiando di fatto degli investimenti fatti per rimetterli in sesto. Per i motivi che precedono ciò non è però sufficiente per far apparire illecito il comportamento dell'amministrazione del fallimento.

                                   9.   La petizione andrebbe poi respinta anche perché neppure è provata l'esistenza del danno. È infatti ancora da dimostrare - anche se appare assai improbabile - che, stante il precario stato di manutenzione degli appartamenti, gli stessi avrebbero potuto essere locati anche senza procedere ai lavori di cui trattasi, ottenendo nondimeno gli stessi canoni di locazione ricavati dopo l'esecuzione degli interventi di manutenzione. Ne segue la reiezione dell'appello. Tassa di giustizia, spese e ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello 18 aprile 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 800.sono posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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