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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.02.2008 12.2007.67

19. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,640 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Contratto di assicurazione. Reticenza. Diritto transitorio

Volltext

Incarto n. 12.2007.67

Lugano 19 febbraio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.224 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 29 ottobre 2004 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di una rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 sino alla cessazione dell’incapacità di guadagno oltre interessi del 5% sulle rendite scadute e, come postulato in sede di replica 9 marzo 2005, fr. 18'900.- per le “abusive trattenute dell’imposta preventiva”;

richiesta avversata dalla convenuta che con risposta 1° febbraio 2005 ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 450'198.70 oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2003, fr. 200.- per spese esecutive e fr. 500.- per tassa d’incasso, così come il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo n. 503707;

domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto con risposta riconvenzionale 9 marzo 2005;

petizione che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 16 febbraio 2007, condannando la convenuta a rifondere all’attore la rendita annua di fr. 108'000.- dal     1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità di guadagno, oltre interessi del 5% sulle rendite scadute;

domanda riconvenzionale che il primo giudice ha invece, con medesimo giudizio, integralmente respinto;

appellante la convenuta che con atto di appello 12 marzo 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con osservazioni 7 maggio 2007 propone la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 28 agosto 1995 AP 1 ha concluso con AO 1 una polizza assicurativa, valida dal 1° agosto 1995 al 1° agosto 2019 (doc. A). Tale polizza prevedeva il versamento di una rendita annua di fr. 63'000.-, dopo un periodo di attesa di 30 giorni, in caso d’incapacità di guadagno, rispettivamente di fr. 45'000.- annui dopo un’attesa di 720 giorni, nonché l’esonero dal pagamento dei premi dopo un periodo di attesa di 60 giorni. Compilando il 29 luglio 1995 il questionario “supplemento della proposta”, AO 1 ha risposto negativamente sia alla domanda n. 2.3 (“avete stipulato assicurazioni di rendite o d’indennità giornaliere per incapacità di guadagno presso un’altra società d’assicurazione”; doc. 1) sia a quella n. 2.4 (“avete stipulato o proposto assicurazioni sulla vita per una somma assicurata totale pari o superiore a fr. 750'000.- risp. rendite per IG pari o superiori a fr. 60'000.-”).

                                  B.   Il 29 settembre 1998 AO 1, a quel tempo impresario di __________, è risultato afflitto da un disturbo depressivo grave (poi sfociato in un disturbo di personalità di tipo paranoideo) che ha provocato una sua incapacità di guadagno, con un ricovero il 12 ottobre 1998 presso la __________ a __________, dove è rimasto fino al 2 settembre 1999, poi ancora dal 14 al 22 settembre 1999, dal 12 al 29 ottobre 1999 e dall’11 gennaio fino al 4 marzo 2000. Egli ha pertanto annunciato, nell’ottobre 1998, il caso a AP 1, chiedendo il versamento delle sue prestazioni. Ciò che quest’ultima ha fatto fino al 1° luglio 2003, quando essa ha comunicato per lettera raccomandata (doc. L) a AO 1 la rescissione del contratto per reticenza ai sensi dell’art. 6 della legge sul contratto di assicurazione (LCA), poiché egli avrebbe sottaciuto (rispondendo no alle domande n. 2.3 e 2.4 del doc. 1; sopra, lett. A) di aver concluso, già nel luglio 1995, assicurazioni per perdita di guadagno con altre compagnie d’assicurazione sulla vita. Essa ha peraltro chiesto il rimborso delle prestazioni fino a quel momento erogate all’assicurato, per un importo di complessivi fr. 450'198.70. AO 1 ha contestato con lettera 24 luglio 2003 tale rescissione e la richiesta di rimborso, chiedendo di indicare quali assicurazioni avrebbe stipulato e quando AP 1 è venuta a conoscenza della circostanza da lei allegata (doc. M).  AP 1 ha risposto di aver appreso della reticenza dopo un controllo da lei effettuato all’inizio di giugno 2003, ovvero dopo un colloquio telefonico 10 giugno 2003 con la collaboratrice di una società concorrente, e ha allegato le conferme 13 giugno 2003 in tal senso di __________, di __________ e di una terza società che si è poi rivelata essere __________ (doc. N). Nel frattempo, con decisione 12 aprile 2001 l’Assicurazione federale per l’invalidità ha accolto la domanda di invalidità di AO 1 e gli ha accordato una rendita dell’80% con effetto retroattivo dal 1° agosto 1999 (doc. 18).

                                  C.   Fallito ogni tentativo di concludere amichevolmente la vertenza, il 29 ottobre 2004 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al pagamento della rendita annua di  fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità di guadagno, oltre interessi del 5% “dalle singole scadenze di pagamento contrattuali”, e, come postulato in sede di replica 9 marzo 2005, fr. 18'900.- per le “abusive trattenute dell’imposta preventiva”. Le domande sono state avversate dalla convenuta che, con risposta 1° febbraio 2005, ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 450'198.70 oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2003, fr. 200.- per spese esecutive e fr. 500.- per tassa d’incasso, così come il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo n. 503707. L’attore si è opposto a sua volta alla domanda riconvenzionale con risposta riconvenzionale 9 marzo 2005. Con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a rifondere all’attore la rendita annua di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità di guadagno, oltre interessi del 5% sulle rendite scadute. Egli ha invece respinto integralmente, con medesimo giudizio, la domanda riconvenzionale.

                                  D.   Avverso la decisione del Pretore, il 12 marzo 2007 AP 1 ha presentato appello, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 7 maggio 2007 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella fattispecie è pacifico che tra le parti è stato sottoscritto un contratto misto di assicurazione sulla vita e di indennità per incapacità di guadagno, retto dalla legge sul contratto di assicurazione (LCA). Preliminarmente occorre quindi decidere il quesito, che il Pretore ha omesso, di sapere se nella fattispecie sia applicabile la LCA nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 – come attestato nella sentenza impugnata – o quella precedente.

                                1.1   Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la novella legislativa della legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 che ha modificato tra gli altri, e per quanto qui interessa, anche gli art. 4 e 6 relativi alle dichiarazioni obbligatorie per la conclusione del contratto, alla reticenza e alle sue conseguenze. La differenza tra la vecchia e la nuova normativa è sostanziale, poiché con la novella legislativa, al fine di attenuare le severe conseguenze in cui incorreva l’assicurato in caso di reticenza (rescissione del contratto ex tunc, obbligo per lo stipulante di restituire le prestazioni ricevute), il legislatore ha sì mantenuto il diritto alla rescissione del contratto e la liberazione dall’obbligo di prestazioni ma alla sola condizione che esista un nesso causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto e il sinistro intervenuto in seguito. Di conseguenza, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione rimane intatto se la reticenza non ha influito sull’insorgenza del sinistro o sull’estensione della prestazione da fornire. Negli altri casi tale obbligo viene meno e l’assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni già effettuate (messaggio del 9 maggio 2003 concernente una legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione e la modifica della legge federale sul contratto d’assicurazione, FF 2003, n. 1.2.5.2.1., pag. 3249, n. 2.2.2. ad art. 6 e 8, pag. 3298).

                                1.2   Riguardo agli art. 4 e 6 LCA la nuova legge non contiene alcuna disposizione transitoria, per cui tornano applicabili le norme transitorie di cui all’art. 102 LCA, il cui cpv. 4 dispone che si applicano per analogia gli art. 882 e 883 vCO, nel frattempo sostituiti dagli art. 1 e segg. del titolo finale del CC. L’art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice civile sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). La compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell’art. 1 Tit. fin. CC, per cui ogni violazione dell’obbligo di notifica avvenuta prima del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a quel momento, anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio 2006. In tal caso, l’assicuratore ha la possibilità di recedere dal contratto nell’estensione e con le conseguenze previste dall’art.  6 vLCA e di richiedere la restituzione delle prestazioni eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell’avvenuta violazione dell’obbligo di dichiarare i fatti determinanti da parte del proponente (cfr. anche Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung: Auswirkung der Revision auf die Praxis, in HAVE/REAS 1/2006, pag. 32). Stando così le cose, in concreto, visto che la presunta reticenza sarebbe stata commessa il 29 luglio 1995 (doc. 1), giorno in cui l’appellato ha sottoscritto la proposta assicurativa, e il 28 agosto 1995 (doc. A), data in cui la polizza è stata emessa dall’assicuratore e trasmessa all’interessato, tornano quindi applicabili in particolare gli art. 4 e 6 vLCA e non già le nuove norme sulla reticenza, come invece ritenuto nella sentenza impugnata (sentenza della II CCA del 17 dicembre 2007 inc. 12.2006.218). Sulle conseguenze di tale applicazione si dirà più sotto.

                                   2.   Il Pretore ha lasciato indecisa la questione di sapere se la dichiarazione di recesso sia sufficientemente precisa, poiché ha ritenuto tardiva la reazione da parte di AP 1. Secondo il primo giudice, invero, quest’ultima ha comunicato la rescissione del contratto il 1° luglio 2003, adducendo di aver avuto conoscenza della reticenza solo da inizio giugno 2003, mentre dal carteggio processuale è emerso che già in una lettera raccomandata 25 novembre 1995 l’assicurato le aveva comunicato, in occasione di un infortunio a una gamba, che “né la __________, né la __________, hanno preso posizione alcuna”. Di conseguenza, il Pretore ha accolto la petizione nella misura di fr. 108'000.- dal 1° agosto 2003 fino alla cessazione dell’incapacità  di guadagno, oltre interessi, e ha respinto integralmente la domanda riconvenzionale della convenuta.

                                   3.   Come spiegato dal Pretore, la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere dalla data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo della reticenza prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici sospetti che potrebbero indurre la compagnia assicurativa a verificare le dichiarazioni del proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine di rescissione di quattro settimane secondo l’art. 6 vLCA, il cui rispetto dev’essere provato dall’assicuratore (DTF 118 II 338 consid. 3), inizia a decorrere dalla conoscenza della reticenza, ovvero da quando l’assicuratore è completamente orientato su tutti i punti che vertono sulla reticenza, rispettivamente allorché egli ne ha una conoscenza effettiva. In altre parole, semplici sospetti non sono sufficienti (DTF 119 V 287/28; 118 II 340 consid. 3a; 116 V 229 consid. 6a; 109 II 160 consid. 2a). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costituitivi della reticenza essa commette un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza effettiva stessa (DTF 118 II 340 consid. 3c; II CCA, sentenza inc. n. 12.2004.78 del 23 giugno 2005, consid. 8).

                                   4.   L’appellante sostiene anzitutto che l’assicuratore che ha un vago sospetto dell’esistenza di una reticenza non è tenuto a intraprendere le relative indagini. Secondo la convenuta, nella fattispecie, siccome la missiva 25 novembre 2005 (la cui ricezione è comunque contestata) non indicava l’inizio della relazione contrattuale con le assicurazioni __________ e __________, essa non poteva sapere con certezza che l’attore aveva chiesto o ricevuto delle proposte di assicurazione per incapacità di guadagno. L’appellato ha compilato il formulario di cui alle domande n. 2.3 e 2.4 (doc. 1) il 29 luglio 1995 e la polizza è stata emessa il 28 agosto 1995 (doc. A). La lettera in questione (doc. T) è quindi di soli tre mesi successiva all’emissione della polizza, rispettivamente quasi quattro mesi dalla sottoscrizione del formulario. Nella lettera 25 novembre 2005 l’assicurato, riferendosi a un infortunio alla gamba per il quale ha dovuto anche essere operato, ha dichiarato “ho verificato presso __________ ed il caso è stato definitivamente chiuso; Faccio notare che, a seguito della stessa dichiarazione __________ del 18 settembre per lo stesso problema, né la __________, né la __________ hanno preso posizione alcuna” (doc. T). Nelle circostanze descritte, con indicazioni chiare sull’esistenza di assicurazioni con __________ e __________, e a soli pochi mesi dalla conclusione del contratto, come spiegato dal Pretore ben si può dire che AP 1 si è scientemente rifiutata di prendere conoscenza della reticenza.

                                   5.   L’appellante prosegue affermando di non aver ricevuto la missiva 25 novembre 1995, bensì solo, il 27 novembre 1995, una lettera raccomandata datata 23 novembre 1995 (cfr. timbro postale di ricevuta di cui al doc. 9), agli atti rubricata come doc. 10. Il Pretore ha spiegato che il 20 febbraio 2004 la convenuta, in risposta a uno scritto 11 febbraio 2004 dell’attore, ha ammesso la ricezione della lettera, limitandosi a precisare di non trovarla nel proprio incarto (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo).

                                5.1   Al riguardo, la convenuta sostiene che la missiva 23 novembre 1995 fa riferimento a una lettera di medesima data della AP 1 (doc. 11). L’attore non avrebbe potuto rispondere a quest’ultima lettera lo stesso 23 novembre 1995, ma al più presto, considerato l’invio postale, il giorno successivo, ovvero il 24 novembre 1995. Lo scritto di cui al doc. 10, quindi, sebbene datato 23 novembre 1995, dev’essere stato spedito con invio raccomandato n. 284 e pervenuto a AP 1 il 27 novembre 1995 (appello, pag. 6). Come detto (sopra, consid. 3), il rispetto del termine di rescissione di quattro settimane secondo l’art. 6 vLCA dev’essere provato dall’assicuratore. Le affermazioni dell’appellante si limitano a mere congetture di parte, sprovviste di  prova. Il teste __________, dipendente della convenuta al quale la lettera in questione era indirizzata, ha invero dichiarato che “fino al 2003 non ero a conoscenza che l’attore fosse assicurato anche presso la __________, __________ e la __________” (audizione 4 ottobre 2005, pag. 4 in mezzo), ma non sostiene di non aver ricevuto la lettera in questione. Tanto più che la sua affermazione non significa ancora che non vi fossero elementi a disposizione di AP 1 che essa, scientemente, non ha preso in considerazione. Dal timbro postale della raccomandata (doc. 19), poi, emerge che la missiva è stata inviata il 25 novembre 1995, ovvero proprio il giorno in cui risulta essere stata scritta la lettera contestata (doc. T).

                                5.2   Secondo l’appellante risulta inoltre arduo ipotizzare che l’attore abbia scritto, nello spazio di due giorni (23 e 25 novembre), due lettere con un contenuto simile. Essa sostiene che la lettera 25 novembre 1995 (doc. T) è avulsa dalla corrispondenza intercorsa fino a quel momento. Tant’è che si riferisce a una precedente lettera di AP 1, ma non specifica quale. Inoltre, se AP 1 avesse ricevuto lo scritto in questione, allora nella sua lettera 29 gennaio 1996 avrebbe fatto riferimento allo stesso (appello, pag. 6 in fondo e 7). Una volta di nuovo le asserzioni della convenuta si esauriscono in un discorso di verosimiglianza e in mere illazioni. Tanto più che sebbene sia vero che la lettera 29 gennaio 1996 (doc. DD) non fa riferimento alla missiva controversa, nemmeno indica la lettera 23 novembre 1995 (doc. 10) dell’attore. La lettera 25 novembre 1995 (doc. T) non è inoltre avulsa dal contesto, poiché, tra le altre cose, autorizza AP 1 a prendere visione dell’incarto relativo all’operazione eseguita dal dott. __________. Dal rapporto dell’esame medico del dott. __________ per la stipulazione dell’assicurazione con AP 1 è emerso che l’assicurato aveva subìto la rottura della tibia ed era stato operato dal dott. __________ (doc. 4). Il 16 ottobre 1995 il dott. __________ ha poi attestato che l’assicurato soffriva di disturbi alla schiena (doc. 19), motivo per cui AP 1 il 23 novembre 1995 ha segnalato all’attore che ciò non risultava dal rapporto del dott. __________ e costituiva, quindi, un caso di reticenza (doc. 11). Con lettera datata 23 novembre 1995 l’attore ha spiegato che non si trattava di dolori alla schiena, ma dell’utilizzo di un sottopiede e che quindi non aveva percepito tale circostanza come degna di nota (doc. 10). Nella lettera 25 novembre 1995 egli ha quindi spiegato che si era recato dal dott. __________ a seguito dell’operazione del dott. __________ e ha fatto riferimento a una dichiarazione 18 settembre 1995 di __________, inviata con lettera 20 settembre 1995 a AP 1 (doc. 19). Inoltre, è con la lettera controversa 25 novembre 1995 che l’assicurato ha autorizzato AP 1 “a prendere visione dell’infortunio (…) operato alla gamba destra da parte del dott. __________” (doc. T). Come sostenuto dall’appellato (osservazioni, pag. 4 in mezzo), non vi è altra missiva, nel carteggio processuale, che autorizza AP 1 in tal senso. L’appellante sostiene di non aver mai chiesto all’attore di essere autorizzata a visionare simile incarto (appello, pag. 7 in mezzo). Tuttavia, poco importa se essa abbia chiesto esplicitamente ciò. Invero, contestando all’assicurato di non aver dichiarato l’esistenza di un presunto disturbo alla schiena, è chiaro che quest’ultimo abbia voluto autorizzare l’assicurazione a domandare chiarimenti al dott. __________, che, nel suo rapporto 12 dicembre 1995 (doc. 19), si è pronunciato proprio su tale tema (pag. 2). Tutto lascia quindi intendere che la ricezione, da parte della convenuta, del rapporto 12 dicembre 1995 allestito dal dott. __________ (doc. 19) si fondi sulla lettera 25 novembre 1995 (doc. T).

                                5.3   AP 1 solleva altresì seri dubbi sulla veridicità dello scritto 25 novembre 1995 (doc. T), nel senso che lo stesso sarebbe stato scritto successivamente e retrodatato per dimostrare la buona fede dell’attore (appello, pag. 7 in fondo). In altre parole, l’appellante non si limita a sostenere di non aver mai ricevuto la missiva in questione, ma sostiene la falsità formale del documento prodotto in causa. Se non che, come affermato dall’appellato (osservazioni, pag. 4 in mezzo), la convenuta avrebbe dovuto, semmai, avvalersi della procedura dell’eccezione di falso secondo gli art. 216 segg. CPC, a difetto di che, il documento in questione è riconosciuto (art. 199 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 seg. ad art. 216 CPC).

                                5.4   L’appellante sostiene, poi, di aver domandato alla compagnia di riassicurazioni __________, presso la quale essa si è assicurata a seguito del rischio elevato della polizza conclusa con l’attore, se era in possesso dello scritto 25 novembre 1995 (doc. T). Domanda alla quale __________ ha risposto negativamente, affermando invece di essere in possesso della missiva 23 novembre 1995 (appello, pag. 7 in basso e 8 in alto). Tuttavia, la censura non può essere condivisa. Invero, ciò non comprova che nemmeno AP 1 abbia ricevuto la stessa. Per tacere del fatto che tale circostanza non è nemmeno stata confermata dalla teste __________, allora collaboratrice di __________, poiché essa ha dichiarato di non sapere se la società è in possesso delle missive 23 o 25 novembre 1995 (audizione per via rogatoriale 31 gennaio 2006, pag. 4 in mezzo).

                                5.5   La convenuta prosegue criticando l’interpretazione attribuita dal Pretore alla lettera 20 febbraio 2004 (doc. 19), con la quale, secondo il primo giudice, essa avrebbe ammesso la ricezione della missiva (appello, pag. 8). Nello scritto citato AP 1 risponde a una lettera 11 febbraio 2004 del patrocinatore dell’attore, nella quale dichiarava “ho preso atto con sorpresa del suo scritto 10 febbraio 2004, con il quale contesta di aver ricevuto la lettera 25 novembre 1995 del mio cliente. Quest’ultimo, come risulta dall’allegata copia della ricevuta 25 novembre 1995 è infatti n grado di dimostrare che tale scritto è stato regolarmente inviato. Non risulta inoltre che la lettera sia stata rinviata al mittente in quanto non ritirata”. Si spiegava altresì che “con la lettera in discussione il signor __________ autorizzava la AP 1 a prendere visione dell’incarto concernente l’infortunio (…)” (doc. 19). Il 20 febbraio 2004 AP 1 ha risposto “abbiamo potuto constatare che la lettera raccomandata n. 284 ci è effettivamente pervenuta. Tuttavia non la troviamo nei nostri incartamenti. Non ci sappiamo spiegare come ciò sia potuto accadere. ciò nonostante siamo dell’opinione che la nostra disdetta fosse ancora valida al 1° luglio 2003 e manteniamo tale decisione” (loc. cit.). L’appellante sostiene che AP 1 il 10 febbraio 2004 ha ribadito quanto espresso nella successiva lettera del 19 febbraio 2004 (recte: 20 febbraio 2004), dichiarando che “non abbiamo mai ricevuto l’originale della lettera (…) del 25 novembre 1995” (loc. cit.). In altre parole, l’appellante sostiene di aver semplicemente ammesso la ricezione della raccomandata, ma ha specificato che essa non è la lettera 25 novembre 1995, bensì quella 23 novembre 1995. Tuttavia, mal si comprende, anzitutto, come una lettera anteriore nel tempo possa ribadire il concetto di una inviata successivamente. AP 1 ha inizialmente (lettera 10 febbraio 2004) negato di aver ricevuto la missiva controversa, ma ha poi ammesso di aver ricevuto la raccomandata che l’attore sosteneva concernere simile lettera (lettera 20 febbraio 2004). Essa si è limitata a spiegare di non trovarla nel proprio incarto, ma nella sua missiva 20 febbraio 2004 (doc. 19) non dice che l’invio raccomandato concerne un’altra lettera, ovvero quella 23 novembre 1995. Tutto lascia quindi intendere, come accertato dal Pretore, che quest’ultima abbia ammesso la ricezione in questione. In definitiva, AP 1 ha avuto conoscenza, già nel corso del 1995, del fatto che l’assicurato aveva stipulato altre assicurazioni con __________ e __________. Non si trattava di semplici sospetti, poiché l’attore ha chiaramente indicato la sua relazione contrattuale con le due compagnie testé citate. L’appellante si è quindi rifiutata di prendere conoscenza di tali elementi e ha commesso abuso di diritto. Da qui, la tardività della sua dichiarazione di recesso 1° luglio 2003 (doc. L).

                                   6.   Si aggiunga che dal carteggio processuale emerge, inoltre, che AP 1 si è rifiutata di prendere conoscenza degli elementi di una reticenza anche dopo i fatti testé riportati. Anzitutto, nel suo rapporto 30 ottobre 2000 lo psichiatra __________ riferisce che nel febbraio 1999 “in un attestato a __________, i dott. __________ e __________ accennano allo stato precario del paziente e al peggioramento del suo stato”. Tale scritto è stato inviato il 3 novembre 2000 dal patrocinatore dell’attore alla convenuta (doc. 18, pag. 3 del rapporto). L’esistenza di una relazione contrattuale con __________ doveva quindi già essere nota a AP 1 nel novembre 2000. Il 15 agosto 2000, poi, lo psichiatra __________ ha allestito un referto, dal quale emerge che fino a settembre 2000 l’assicurato percepiva ancora fr. 4'000.mensili da __________ (doc. 18: rapporto, pag. 4: “noch bis September 2000 werde er von der __________ ca. fr. 4'000.- monatlich beziehen”). Tale rapporto, poi, è indirizzato sia a __________, sia a AP 1, riportando entrambi i destinatari sulla stessa pagina (loc. cit.). Ma vi è di più, l’onorario per il suo allestimento è stato fatturato, su medesima fattura, in parti uguali a entrambe le società testé citate (loc. cit.: fattura 16 agosto 2000). La convenuta ha sostenuto dinanzi al primo giudice di non aver reagito nel 2000 poiché “sapeva che la __________ conclude unicamente assicurazioni d’indennità giornaliera e questo non era in ogni caso un motivo valido per far valere un caso di reticenza” (conclusioni, pag. 11 in fondo; risposta, pag. 12 in alto). Tuttavia, tale affermazione, per nulla provata, collide con il comportamento da lei tenuto nel 2003, quando ha chiesto informazioni anche a tale compagnia (doc. 18: lettera 11 giugno 2003). Essa sostiene di aver chiesto ragguagli a__________ “per avere una visione complessiva dei vari contratti d’assicurazione conclusi dall’attore” (conclusioni, loc. cit.), ma mal si comprende come ciò avesse potuto esserle utile, se, come da lei asserito per il 2000, la circostanza di aver concluso un’assicurazione con __________ era irrilevante dal profilo della reticenza. Per tacere del fatto che alla domanda n. 2.3 del “Supplemento alla proposta” si fa riferimento anche a assicurazioni d’indennità giornaliere (doc. 1). A titolo abbondanziale si aggiunga che il 7 aprile (doc. AA) e il 19 maggio 2003 (doc. BB) __________ aveva già chiesto a AP 1 informazioni sull’attore, sebbene quest’ultima sostenga di non aver reagito a tali missive poiché non presenti nei suoi atti (doc. CC). La teste __________, dipendente di __________, ha nondimeno riferito di aver inviato alla convenuta la richiesta di informazioni il 7 aprile 2003 e di aver sollecitato una risposta, senza esito, ancora il 19 maggio 2003, per ottenere riscontro solo dopo una telefonata nel giugno 2003 (verbale 5 dicembre 2005, pag. 1). In simili circostanze, la reazione della convenuta, che ha dichiarato il proprio recesso per reticenza il 1° luglio 2003 (doc. L), è tardiva.

                                   7.   L’appello deve di conseguenza essere respinto, senza che sia necessario entrare nel merito della questione, sollevata dall’appellato (osservazioni, pag. 2 in mezzo), della genericità della missiva 1° luglio 2003 di disdetta e di richiesta di rimborso.

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Per la quantificazione degli oneri processuali e dell’indennità ripetibile per la procedura di appello si tiene conto di un valore litigioso determinato dalle conclusioni nell’ultimo atto di causa (art. 15 CPC) di fr. 1'746'900.- per l’azione principale (fr. 108'000.- annui x 16 anni; in virtù dell’art. 7 cpv. 3 CPC, essendo la durata incerta, occorrerebbe cumulare 20 annualità, ma dalla polizza, doc. A, emerge che le prestazioni sono erogate fino al massimo all’agosto 2019, da cui 16 anni a partire dal 1° agosto 2003; fr. 18'900.-) e di fr. 450'898.70 (450'198.70 + 200.- + 500.-) per quella riconvenzionale (cfr. II CCA, inc. 12.2006.9 del 15 marzo 2007).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 12 marzo 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 5'050.b) spese                         fr.      50.totale                              fr. 5'100.già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 13'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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