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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.02.2007 12.2007.44

23. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,107 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sfratto per mora del conduttore, notifica della convocazione, esclusione della protrazione

Volltext

Incarto n. 12.2007.44

Lugano 23 febbraio 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.1599 (sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 18 dicembre 2006 da

AO 1, Lugano rappr. da RA 1, Lugano  

contro

AP 1, Agno  

volta ad ottenere lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 3 ½ locali al secondo piano in via Sasselli 32 ad Agno e che il Segretario assessore ha accolto con decreto 12 gennaio 2007;

e ora sullo scritto (“opposizione”) 15 febbraio 2007 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con contratto 8 aprile 2005 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 3 ½ locali in via Sasselli 32 a Agno, con un canone mensile di locazione di fr. 950.- oltre fr. 130.- di acconto spese (doc. A);

                                         che essendo rimasti impagati i canoni di locazione di gennaio, giugno e luglio 2006, la locatrice ha inviato al conduttore una diffida di pagamento il 17 luglio 2006, assegnando un termine di 30 giorni per il pagamento, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento avrebbe disdetto il contratto di locazione (doc. B);

                                         che la locatrice ha notificato il 22 settembre 2006 la disdetta del contratto di locazione, su modulo ufficiale, per il 31 ottobre 2006 (doc. C);

                                         che il conduttore si è rivolto il 18 ottobre 2006 all’Ufficio di conciliazione chiedendo la protrazione della locazione, ma il tentativo di conciliazione è rimasto infruttuoso, all’udienza del 21 novembre 2006 essendo comparsa la sola locatrice (doc. D);

                                         che con l’istanza 18 dicembre 2006 Immobiliare S__________ __________ ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, lo sfratto di AP 1 dall’appartamento di 3 ½ locali al secondo piano in via Sasselli 32 ad Agno;

                                         che all’udienza di discussione del 10 gennaio 2007 è comparsa la sola locatrice, mentre il conduttore non ha giustificato la propria assenza;

                                         che con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore, rilevato che erano dati i presupposti per una disdetta straordinaria per mora del conduttore, ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta e di protrazione del 18 ottobre 2006 e ha accolto l’istanza di sfratto;

                                         che con l’opposizione (recte: appello) qui in esame il convenuto ha fatto valere di non aver potuto partecipare all’udienza e di non aver potuto ritirare la sentenza per motivi di salute, trovandosi ricoverato in ospedale tra il 27 dicembre 2006 e il 3 gennaio 2007 e tra il 13 e il 21 gennaio 2007;

                                         che dagli atti risulta che la citazione, inviata all’appellante con plico raccomandato il 21 dicembre 2006, è stata ritornata al mittente perché non ritirata nel termine di giacenza, e che anche  la sentenza, inviata con plico raccomandato il 12 gennaio 2007, è stata ritornata al mittente per mancato ritiro;

                                         che l’art. 124 CPC prescrive che la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato (cpv. 1), fermo restando che essa è considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna (cpv. 5): la giurisprudenza, in particolare, ha già avuto modo di stabilire che, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale oppure, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);

                                         che si deve dunque ritenere che la citazione è stata validamente intimata in tempo utile all’interessato;

                                         che l’opposizione del 15 febbraio 2007 risulta tardiva come domanda di restituzione in intero contro il decorso dei termini, la quale doveva essere presentata al più tardi entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC), vale a dire al più tardi il 31 gennaio 2007, l’appellante essendo stato dimesso dall’ospedale il 21 gennaio 2007;

                                         che il plico raccomandato contenente il decreto di sfratto non è stato ritirato dal ricorrente - degente all'ospedale - il quale ne è tuttavia comunque entrato in possesso, tanto che ne ha prodotto una copia in questa sede, senza tuttavia indicare in quali circostanze ne sia entrato in possesso, tanto che è lecito chiedersi se l’opposizione del 15 febbraio 2007 sia ancora tempestiva;

                                         che la questione può rimanere irrisolta perché comunque l'opposizione appare manifestamente infondata;

                                         che, in effetti, già con l'istanza di protrazione della locazione il ricorrente affermava di non aver potuto far fronte agli impegni nei confronti del locatore, ammettendo quindi di essere in mora con il pagamento del canone di locazione, circostanza questa che per legge esclude la possibilità di ottenere una protrazione della locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

                                         che l’appello può pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsale, calcolate su un valore litigioso di fr. 6'840.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 15 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr. 30.-) sono a carico dell’appellante.

                                   3.   Intimazione:

- AP 1, Via Sasselli 32, Agno - RA 1, Via S. Balestra 18, Lugano  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).

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