Incarto n. 12.2007.42
Lugano 12 marzo 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.245 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1° aprile 1999 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall RA 2
con la quale l’attrice ha chiesto l’accertamento dello scioglimento di una convenzione fiduciaria del 7 maggio 1997 e la retrocessione delle quote corrispondenti al 40% del capitale sociale di B__________ Srl e al 40% del capitale sociale di Bo__________ Srl;
causa che il Pretore ha stralciato dai ruoli il 22 gennaio 2007, dopo aver constatato che la società convenuta era stata radiata dal registro di commercio il 30 giugno 2005;
appellante l’attrice che con atto di appello del 13 febbraio 2007 postula l’annullamento del decreto di stralcio e l’assegnazione di un termine di 30 giorni per richiedere la reiscrizione a registro di commercio della società convenuta;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 1° aprile 1999 AP 1 ha convenuto in causa AO 1, postulando l’accertamento dello scioglimento della convenzione fiduciaria da loro sottoscritta il 7 maggio 1997 e la retrocessione delle quote corrispondenti al 40% del capitale sociale di B__________ Srl e al 40% del capitale sociale di Bo__________ Srl;
che con la risposta del 9 luglio 1999 la convenuta si è opposta alla petizione;
che all’udienza preliminare del 12 gennaio 2000 ogni parte ha confermato le rispettive domande di giudizio, offrendo numerosi mezzi di prova, in particolare l’audizione di svariati testimoni, ammessi dal Pretore con ordinanza in calce al verbale;
che il 12 marzo 2003 la parte convenuta ha presentato domanda di restituzione in intero per acquisire agli atti nuovi documenti, discussa all’udienza del 2 aprile 2003, in calce alla quale figura la menzione “il Pretore giudicherà” (act. XXVIII);
che l’attrice ha sollecitato l’evasione dell’istanza di restituzione in intero 12 marzo 2003 e di analoga domanda da lei presentata con lettera 16 marzo 2004;
che dopo di allora non vi sono più stati atti processuali di qualsiasi genere;
che il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa con decreto del 22 gennaio 2007, avendo constatato che la convenuta era stata radiata dal registro di commercio il 30 giugno 2005;
che con appello 13 febbraio 2007 l’attrice chiede l’annullamento del decreto di stralcio e l’assegnazione di un termine di 30 giorni per richiedere la reiscrizione a registro di commercio della convenuta;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
che la cancellazione della convenuta dal Registro di commercio, avvenuta il 30 giugno 2005 (FUSC), ha comportato la perdita della capacità di essere parte e dunque la carenza di un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che il Pretore non ha invero sentito la parte attrice prima di pronunciare lo stralcio della causa, ma che il vizio è stato sanato in questa sede (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 18 ad art. 351 CPC);
che il quesito dell’eventuale reiscrizione della ragione sociale della convenuta a registro di commercio può rimanere indeciso;
che né le parti né il Pretore hanno compiuto atti processuali dopo il 16 marzo 2004;
che il termine di due anni previsto dall’art. 351 cpv. 2 CPC decorre anche nell’attesa di una decisione del Pretore su una domanda processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 351);
che pertanto il 16 marzo 2006 è intervenuta la perenzione processuale, sicché la causa va stralciata d’ufficio dai ruoli ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 CPC;
che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, non più esistente e alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 13 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.b) spese fr. 50.totale fr. 250.sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario