Incarto n. 12.2007.261
Lugano 27 maggio 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro - inc. DI.2005.1666 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 14 dicembre 2005 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 6'888.80 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 27 novembre 2007 ha accolto per fr. 6'958.70 oltre interessi;
appellante la convenuta che con gravame datato 12 dicembre 2007 e denominato “ricorso per cassazione” chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza;
mentre l’istante con osservazioni del 27 dicembre 2007 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
1. L’istante sostiene di essere stato impiegato presso la convenuta dall’8 agosto al 26 settembre 2005 in qualità di montatore nel ramo dell’edilizia con contratto retto dal diritto tedesco e dal CCL tedesco del ramo dell’edilizia, e di avere lavorato per suo conto su cantieri siti a R__________, in Francia, e a S__________ (BL). Egli avrebbe prestato un numero maggiore di ore rispetto a quelle a cui era contrattualmente tenuto, e gli sarebbe inoltre dovuto il rimborso delle spese di trasferta per recarsi al lavoro, oltre a un’indennità per i pasti consumati fuori dal domicilio. Il 25 agosto 2005 egli si sarebbe poi infortunato, rimanendo inabile al lavoro sino al 26 settembre 2005, per il che gli sarebbe dovuta la relativa indennità, pur considerato il periodo di attesa di 4 settimane. Il tutto per complessivi € 6'351.30 lordi, oltre a fr. 40.- e € 537.50 netti, oggetto dell’istanza.
2. La convenuta all’udienza di discussione del 23 marzo 2006 ha contestato la pretesa dell’istante per il motivo che egli non avrebbe redatto costantemente il foglio delle ore lavorate, ciò che avrebbe creato pregiudizio alla datrice di lavoro, che senza questo documento non avrebbe potuto chiedere il rimborso dei costi al committente. Inoltre, le ore supplementari non potrebbero essere riconosciute in quanto, secondo il contratto, avrebbero dovuto essere recuperate durante il rapporto di lavoro. Le trasferte non sarebbero da pagare, in quanto il contratto non avrebbe previsto il loro rimborso. Non sarebbe infatti applicabile il CCL invocato dall’istante, per il motivo che esso non avrebbe applicabilità generale e visto che la datrice di lavoro non avrebbe aderito all’associazione padronale che l’ha sottoscritto e svolgerebbe inoltre solo in minima parte il tipo di lavoro disciplinato da quel contratto. In ogni caso, le ore supplementari non sarebbero state effettuate dal dipendente.
3. In corso d’udienza la convenuta ha notificato tre testi, di cui uno “salvo rinuncia”, tutti residenti fuori cantone, mentre che l’istante ha (tra l’altro) chiesto l’edizione dalla convenuta “della corrispondenza relativa al contratto di lavoro in oggetto con l’interessato come pure con le assicurazioni sociali e autorità fiscali”. Il Pretore ha ammesso tutte le prove offerte, e seduta stante ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per la presentazione delle domande rogatoriali e per la produzione della documentazione richiestale in edizione. Con ordinanza 2 agosto 2007 il Pretore, constatato che la convenuta non aveva ossequiato il termine impartitole per la presentazione delle domande rogatoriali e per la produzione dei documenti, ha dichiarato decadute due delle richieste prove testimoniali, mentre che per il terzo teste, quello notificato “salvo rinuncia”, ha assegnato alla parte un nuovo termine di 20 giorni per comunicare se intendeva mantenere la richiesta del mezzo di prova, valendo il silenzio come rinuncia. Ha inoltre assegnato analogo termine per produrre i documenti oggetto dell’edizione, comminando l’applicazione dell’art. 210 CPC per il caso di inadempienza. Rilevato che la convenuta era rimasta silente, con la successiva ordinanza del 3 settembre 2007 il Pretore ha dichiarato decaduta la prova testimoniale, mentre che per l’omessa edizione dei documenti ha comunicato di procedere ai sensi dell’art. 210 CPC. Il 22 ottobre 2007 ha avuto luogo la discussione finale, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande. Il 25 ottobre 2007 la convenuta ha inviato al Pretore un ulteriore scritto, in lingua tedesca, al quale ha annesso 9 documenti.
4. Con il giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, ha ritenuto applicabili il diritto tedesco e le disposizioni tariffarie del CCL per il settore edile versate in atti dall’istante. In applicazione dei diritti salariali ivi previsti, e ritenendo fedefacente il conteggio delle ore presentato dal lavoratore, il Pretore ha determinato, dedotti gli acconti versati, in complessivi fr. 6'424.20 lordi le spettanze salariali dell’istante, oltre a fr. 534.50 netti di rimborsi spese, importi limitatamente ai quali ha accolto l’istanza.
5. Con gravame denominato “ricorso per cassazione” datato 12 dicembre 2007 (ma consegnato alle poste il 13 dicembre), cui la ricorrente ha annesso varia documentazione, la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione dell’istanza. Essa lamenta innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere sentita a causa del rifiuto del Pretore di prendere in considerazione i documenti da lei prodotti il 29 ottobre 2007. Per il resto, essa ha nuovamente esposto, estendendole e commentando le risultanze delle deposizioni testimoniali, le proprie tesi in merito alla non applicabilità del CCL e alla mancanza di fondamento delle pretese del lavoratore.
6. L’istante il 27 dicembre 2007 ha presentato le proprie osservazioni al gravame, del quale ha postulato la reiezione con protesta di spese e ripetibili.
7. Il giudizio impugnato reca la data del 27 novembre 2007. Esso è stato intimato alle parti quello stesso giorno, ma la convenuta ha ritirato l’invio raccomandato solamente il 3 dicembre 2007. Il termine per impugnare la sentenza, della durata di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC, su rinvio dell’art. 418 CPC) ha perciò iniziato a decorrere il 4 dicembre ed è scaduto il 13 dicembre 2007. Il gravame della convenuta, datato 12 dicembre 2007 ma consegnato alle poste solo il giorno successivo è pertanto tempestivo.
8. L’appellabilità della sentenza del Pretore, che in questo caso è data, dipende dalle domande formulate dalle parti con l'ultimo atto di causa (art. 15 CPC), e nella fattispecie la convenuta ha postulato alla discussione finale la reiezione integrale dell’istanza, mentre che l’istante vi aveva mantenuto la propria richiesta di € 6'888.80 e fr. 40.- oltre interessi, importo sicuramente superiore a fr. 8'000.-. Questo è perciò l’importo che costituisce il valore ai fini dell’appellabilità secondo il diritto processuale ticinese (da ultimo: II CCA 23 aprile 2008, inc. 12.2008.27, consid. 6). Diverso è il caso secondo il diritto processuale federale, poiché il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse davanti all’autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), vale a dire al massimo fr. 6'958.70 (pari a fr. 6'424.20 lordi più fr. 534.50 netti).
9. La convenuta, pur in presenza di una causa appellabile, ha introdotto un ricorso per cassazione, invocando i motivi di cassazione di cui agli art. 327 lett. e e g CPC. Per costante giurisprudenza di questa Camera, questo non osta alla sua disamina come atto di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 307, m. 22 e 23), ciò che può avvenire anche nella fattispecie, senza che ne derivi pregiudizio alle parti.
10. La convenuta nel proprio gravame invocando il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC insorge per il motivo che il Pretore ha rifiutato di tenere in considerazione il suo scritto del 25 ottobre 2007 (pervenuto alla Pretura il 29 ottobre) nonché i documenti ad esso allegati. La doglianza, peraltro non motivata, è del tutto infondata. È infatti manifesto che lo scritto della convenuta - irrituale anche per il motivo di essere redatto in lingua tedesca (art. 117 cpv. 1 CPC) - è stato trasmesso al Pretore, a valere quale presa di posizione supplementare, dopo la discussione finale, ovvero dopo che le parti hanno esaurito la facoltà di esprimersi al proposito della causa. Il Pretore ha motivato il diniego di prendere in considerazione le ulteriori argomentazioni e prove della convenuta indicando i combinati art. 418 e 399 CPC, rinvianti alla procedura ordinaria, e quindi l’art. 280 cpv. 3 CPC, ma già l’art. 395 CPC relativo alla procedura accelerata stabilisce in modo chiaro che la discussione finale conclude le esposizioni delle parti, e ad essa deve poi fare seguito entro breve termine la sentenza (cfr. art. 397 CPC).
11. Anche i documenti prodotti dalla convenuta con l’appello sono irricevibili, ostando alla loro ammissibilità l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, opera citata, art. 321, m. 20, 23).
12. Ciò posto, il gravame della convenuta risulta essere, per il resto, null’altro che la letterale traduzione in lingua italiana del predetto scritto 25/29 ottobre 2007 al Pretore. Trattandosi della traduzione di un memoriale precedente l’emanazione della sentenza, è palese che esso non costituisce atto d’impugnazione nei confronti della stessa. Si verifica perciò in questo caso quella situazione in cui una parte, invece di impugnare la sentenza a lei sfavorevole, confrontandosi con essa, si limita a riproporre all’autorità d’appello la trascrizione di un proprio precedente allegato di causa, ciò che ne comporta l’irricevibilità per violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000-2004, art. 309, m. 36). Ne consegue pertanto la reiezione del gravame nella limitata misura in cui esso è ammissibile.
13. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. L’appello 13 dicembre 2007 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ammissibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia per la procedura di appello. La convenuta rifonderà all’istante fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).