Incarto n. 12.2007.259
Lugano 13 maggio 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro inc. CL.2002.84 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 13 agosto 2002 da
AP 1, Pregassona
rappr. dall’avv. RA 1, Lugano
contro
AO 1, __________
rappr. dall’avv. RA 2, __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'747.85 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
domanda avversata dalla convenuta, e respinta dal Segretario assessore il 23 novembre 2007, previa reiezione, il 22 novembre 2007, di una domanda di restituzione in intero dell’istante per la produzione di nuovi documenti;
appellante l’istante, che con due separati atti di appello del 12 dicembre 2007 chiede la riforma del decreto in materia di restituzione in intero nel senso dell’accoglimento della domanda, come pure la riforma del giudizio di merito nel senso dell’accoglimento dell’istanza;
mentre la convenuta con allegati d’osservazioni del 21 dicembre 2007 chiede la reiezione dei gravami con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
1. L’istante sostiene di essere stato impiegato presso la convenuta dal 1987 al 30 settembre 1999 quale operaio in rotativa alle condizioni previste dal CCL di categoria, edizioni 1988 e 1995. Dal 1° febbraio 1994 egli sarebbe stato inabile al lavoro per malattia, e dal 1° marzo 1995 gli sarebbe stata riconosciuta una mezza rendita di invalidità. Oggetto della causa sono delle differenze salariali in suo favore, ritenendo l’istante di avere percepito a far tempo dal 1995 meno di quanto gli sarebbe spettato in base al CCL. In primo luogo non sarebbe stato considerato in suo favore che egli disponeva di una formazione professionale completa in un settore diverso dalle arti grafiche, segnatamente quella di “automeccanico” risultante dall’attestato di qualifica professionale italiano a Lugano rilasciatogli il 15 settembre 1980 dal Ministero degli Affari Esteri (doc. D), ciò che avrebbe comportato un salario di base maggiore. Inoltre, non gli sarebbero stati riconosciuti tutti i supplementi per il lavoro a turni da lui prestato. Sommando le differenze per gli anni dal 1995 al 1999 risulterebbe un credito in suo favore di fr. 19'747.85 netti oltre interessi, di cui ha postulato il pagamento con l’istanza in rassegna.
2. La convenuta all’udienza di discussione dell’8 ottobre 2002 ha affermato di essere stata la datrice di lavoro dell’istante solo dal 1° novembre 1996, mentre che in precedenza egli sarebbe stato impiegato presso G__________, motivo per cui alla convenuta, per tale periodo, farebbe innanzitutto difetto la legittimazione passiva. Di conseguenza, il CCL 1988, scaduto il 31 agosto 1994, non sarebbe applicabile, mentre quello del 1995 sarebbe entrato in vigore il 1° maggio 1995 per scadere il 30 aprile 1999. Il successivo CCL, quello del 2000, sarebbe entrato in vigore per gli affiliati a C__________, come era l’istante, solo il 1° gennaio 2000. La normativa invocata dall’istante, contenuta nel CCL del 1988, sarebbe pertanto inapplicabile, e comunque il diploma da lui vantato non comproverebbe una formazione completa o una particolare qualifica professionale ai sensi di quella norma. Il CCL del 1995 non avrebbe ripreso la norma del 1988, ragione per cui, in ogni caso, all’istante nulla spetterebbe. Anche le richieste relative alla retribuzione dei turni sarebbero del tutto infondate, avendo l’istante percepito tutto quanto di sua spettanza.
3. Il 9 gennaio 2006 l’istante ha presentato una domanda di restituzione in intero per l’indicazione di fatti e produzione di prove, adducendo circostanze di fatto, e versando in atti due documenti a loro comprova, che conforterebbero la tesi del rapporto contrattuale di lavoro tra le parti a far tempo sin dal 1° gennaio 1995. La convenuta, con osservazioni 16 gennaio 2006, ha avversato l’istanza ritenendola tardiva, e comunque irrilevanti i fatti addotti.
4. Con decreto 22 novembre 2007 il Segretario assessore ha respinto l’istanza di restituzione in intero siccome concernente mezzi di prova non rilevanti, nonché dichiarazioni di una terza persona, G__________, non comprovate e rese in forma non vincolante, e pertanto inconferenti ai fini del giudizio. Il giorno seguente il Segretario assessore ha pronunciato la sentenza sul merito, con cui ha respinto l’istanza. Egli, sulla scorta dei documenti in atti e soprattutto delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto che il contratto di lavoro tra le parti sia esistito solo dal 1° novembre 1996, mentre che prima di quella data sarebbe stato in vigore un rapporto di prestito del personale, in virtù del quale l’istante, con altri, forniva la prestazione lavorativa alla convenuta fermo però restando il rapporto contrattuale con G__________. Dal che la carenza di legittimazione passiva della convenuta per le pretese precedenti quella data. Quanto al contratto di lavoro tra le parti, iniziato appunto il 1° novembre 1996, esso sarebbe stato retto dal CCL del 1995, che non avrebbe previsto alcun privilegio salariale per lavoratori con qualifiche in professioni differenti da quella esercitata. La convenuta, in particolare, non avrebbe ripreso il contratto vigente tra l’istante e la precedente datrice, ma vi sarebbe al contrario stata regolare disdetta dei contratti pregressi da parte dei dipendenti poi assunti dalla convenuta. In ogni caso, infine, la qualifica vantata dall’istante non avrebbe dato diritto a supplementi salariali, per il che le sue pretese sarebbero comunque prive di fondamento.
5. Con atti di appello del 12 dicembre 2007 l’istante ha impugnato sia il decreto che ha respinto l’istanza di restituzione in intero, che il giudizio di reiezione dell’istanza, chiedendo in entrambi i casi la riforma nel senso dell’accoglimento delle sue domande. Sulla domanda di restituzione in intero, il ricorrente ha confutato il giudizio di irrilevanza delle prove così offerte. Al contrario, il fatto che la convenuta ha incassato dagli enti assicurativi complessivi fr. 33'150.- relativi ai salari dell’istante durante il periodo di inabilità lavorativa nel periodo 1° marzo 1995 – 31 gennaio 1996 senza riversarli a G__________, ma trattenendoli in compensazione di quanto direttamente versato dalla convenuta all’istante in quel periodo, dimostrerebbe che all’epoca era la convenuta a pagare il salario dell’istante, a riprova del fatto che essa ne era il datore di lavoro. Nel merito, egli ha contestato l’apprezzamento delle prove fatto dal primo giudice al riguardo dell’esistenza del rapporto di lavoro con la convenuta sin dal 1995, enumerando tutta una serie di convergenti elementi a sostegno della propria tesi, ivi compresi quelli emergenti dall’istanza di restituzione in intero. In subordine, andrebbe comunque ammesso che la convenuta aveva a suo tempo ripreso i contratti di lavoro di G__________, e quindi anche quello dell’istante. Ciò posto, egli ha ribadito di vantare diritto alle differenze salariali, trascrivendo letteralmente i punti 2 – 9 della propria istanza 13 agosto 2002 (sia pure con l’aggiunta di un paragrafo alle pag. 6 e 7 dell’appello) relativi all’applicazione in suo favore dell’art. 37 cifra 2 CCL 1988, e alle conseguenze di ciò ai fini delle sue giustificate pretese salariali.
6. Con allegati di osservazioni del 21 dicembre 2007, di cui si dirà se necessario più avanti, la convenuta ha chiesto la reiezione dei gravami protestando spese e ripetibili. I postulati dell’appellante devono in effetti essere disattesi, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
7. La versione italiana dell’art. 37 cifra 2 CCL 1988 (doc. B) stabilisce che
“In caso di assunzione di lavoratori con formazione professionale completa in un settore diverso dalle arti grafiche o con un attestato di maturità che esplichino mansioni previste nel settore delle industrie grafiche, valgono, dopo 2 anni d’attività, le norme applicabili ai lavoratori qualificati. Nei primi 6 mesi di attività trovano applicazione le norme per i lavoratori non qualificati e nel periodo rimanente quelle per i semi-qualificati.”
Atteso che non è controverso che l’istante è privo di formazione nel settore delle arti grafiche, la norma, così come genericamente formulata, parrebbe potersi attagliare al suo caso in senso favorevole alle sue richieste, riservata la questione a sapere se il diploma da lui esibito attesti di una “formazione professionale” completa alla luce della norma. Il CCL 1988 è invece chiarissimo laddove, ai fini dell’interpretazione, attribuisce la preminenza al testo tedesco, frutto del consenso contrattuale, mentre che la versione italiana è solo una sua traduzione. A pag. 2 del doc. B si legge infatti che “in caso di contestazione fa stato il testo in lingua tedesca”, ciò che è stato confermato anche dal teste A__________, segretario giuridico dell’associazione padronale Viscom, sentito come teste (atto IV, verbale 10 febbraio 2003, pag. 1). La versione tedesca dell’art. 37 cifra 2 CCL 1988 è molto più precisa di quella italiana (doc. 3):
“Werden Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ausserhalb der graphischen Branche oder mit Matura für das Verrichten von Berufsarbeit angestellt, so gelten nach Ablauf von 2 Jahren die Normen für gelernte Arbeitnehmer. In den ersten 6 Monaten der Einschulungszeit gelten die Normen für ungelernte Arbeitnehmer und für die restliche Einschulungszeit jene für angelernte Arbeitnehmer.“
Da questo testo, diversamente che dalla traduzione in italiano, si evince chiaramente che ai fini del diritto al supplemento salariale preteso dall’istante non è sufficiente avere svolto una formazione professionale completa in un altro settore, ma occorre cumulativamente che il lavoratore venga impiegato in una funzione qualificata anche nel settore delle arti grafiche. Ciò risulta in primo luogo dal riferimento al fatto che i primi due anni di lavoro nel settore delle arti grafiche, prima che sia applicabile per intero il supplemento salariale, sono intesi come periodo di formazione (“Einschulungszeit”), riferimento del tutto assente nella versione italiana. Ancor più chiaro è però il riferimento allo svolgimento di “Berufsarbeit” quale premessa per il diritto al supplemento, anche questo omesso nella versione italiana o, meglio, impropriamente tradotto con “mansioni previste nel settore delle industrie grafiche”, il che vale però per ogni tipo di lavoro. La formulazione tedesca di “Berufsarbeit” è invece molto più precisa, atteso che l’art. 41 cifra 1 del CCL specifica che:
“Berufsarbeit ist aus Gründen der Qualität und der Produktivität von Arbeitnehmern, die eine vertragliche Lehrzeit und die Prüfung bestanden haben, zu verrichten oder von Arbeitnehmern, die entsprechend ausgebildet oder umgeschult und geprüft worden sind.“
È quindi manifesto che il supplemento salariale spettava a chi svolgeva mansioni qualificate dopo avere assolto della formazione interna e superato degli esami. Tutto ciò, con ogni evidenza, non è il caso dell’istante, che ammette di essere stato un ausiliario di rotativa (appello, punto 3, pag. 6), ciò che hanno confermato anche numerosi testi (C__________, L__________, K__________, R__________). Si trattava di funzione non qualificata, consistente in specie, secondo il teste __________ K__________, nel “rifornire di carta la macchina, rispettivamente di pulirla quando era ferma e di svolgere dei piccoli lavori di manutenzione” (atto IV, verbale udienza 10 febbraio 2003, pag. 4).
8. Essendo così assodato che l’appellante non può beneficiare dell’art. 37 cifra 2 CCL 1988 per definirsi un lavoratore qualificato, egli non può invocare il salario minimo mensile di fr. 4'200.- lordi previsto dall’art. 221 cifra 1a CCL 1995 (doc. C) e nemmeno il supplemento di fr. 175.- per lavoratori (qualificati) con un attestato di capacità professionale di cui all’art. 221 cifra 3 del CCL 1995. Vero è invece che secondo l’art. 221 cifra 1b del CCL 1995 egli avrebbe avuto diritto a un salario minimo di fr. 3'000.-, spettante al lavoratore non qualificato a partire dal 3° anno nella professione, così come rettamente accertato dal Segretario assessore.
9. Sulla base di questo accertamento è in primo luogo del tutto infondata la pretesa vantata dall’appellante per il 1995 in relazione al salario mensile lordo di base, visto che egli quell’anno ha ricevuto fr. 3'891.70 (cfr. plico doc. E), importo nettamente superiore al minimo previsto per lui dal CCL.
10. Per il 1995, limitatamente ai mesi di febbraio, marzo, maggio e luglio, l’istante vanta un credito anche per il diverso (e cumulativo) motivo per cui a suo favore sarebbero state conteggiate meno ore lavorative con diritto a supplemento per lavoro a turni rispetto a quelle da lui effettivamente lavorate (appello, punto 3, pag. 8). L’istante invoca in proposito i conteggi orari doc. F, G, H ed I vistati dal capo reparto, mentre che la convenuta all’udienza di discussione ha sostenuto di avere retribuito l’istante secondo i conteggi delle ore dopo le correzioni apportate dal capo della produzione.__________ C__________, sentito come teste il 25 novembre 2002, ha dichiarato di avere allestito e firmato il conteggio di febbraio 1995 (doc. F), e di avere inoltre firmato (ma non redatto) i conteggi di maggio (doc. H) e luglio (doc. I). Egli ha difeso la correttezza del proprio operato, riconoscendo nondimeno la competenza del responsabile della produzione__________ R__________ per intervenire sui fogli di presenza (verbale citato, pag. 2: “... confermo che i fogli di presenza venivano riempiti di regola dal dipendente salvo quando questi era in malattia, allora ero io a riempirli. Eventualmente io li modificavo ma unicamente quando era il signor R__________ che mi diceva che le ore esposte andavano corrette secondo il suo giudizio come avvenuto sui fogli doc. 6”). __________ R__________, sentito il 10 febbraio 2003, ha spiegato la discrepanza tra i conteggi prodotti dall’istante e quelli da lui corretti in primo luogo con la malattia del lavoratore. Secondo il teste, infatti, con riferimento al conteggio di febbraio, “le ore indicate su questo foglio non sono in realtà state effettivamente lavorate dall’istante, in quanto in quel periodo egli era in malattia al 50% con obbligo medico di lavorare unicamente di giorno e non ai festivi (che si svolgono di notte). Di conseguenza, dato che per contratto collettivo i dipendenti malati continuano a percepire i supplementi previsti dal piano di lavoro già predisposto, inclusi i supplementi festivi e serali, l’istante aveva in concreto diritto, per il 50% in cui era ammalato solo alla metà dei supplementi, per cui dei festivi. Per cui la riduzione da me operata sul doc. 6 pag. 1 andava appunto nel senso di dimezzare i supplementi per i festivi. Non ho dimezzato i supplementi per turni durante la settimana per un mio errore” (verbale citato, pag. 5). Questa dettagliata spiegazione fornita dal teste R__________ è preferibile alle dichiarazioni del teste C__________ siccome congruente con altre risultanze di causa. È in effetti accertato, per essere stato dichiarato dallo stesso istante (doc. S), che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1995 egli era stato inabile al lavoro al 100%, e che dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1996 lo era stato nella misura del 50%, ragione per cui non può essere vero quanto indicato nel conteggio delle ore del mese di febbraio (doc. F) - ma anche in quelli degli altri mesi in contestazione (doc. G, H, I) - ossia che l’istante avrebbe costantemente effettuato delle giornate lavorative di durata compresa tra 6½ ore (se vi era lavoro notturno) e 8 ore, trattandosi, manifestamente, del carico di lavoro di una persona impiegata al 100%, e non al 50%. Gli stessi documenti prodotti dall’istante accreditano perciò le affermazioni del teste R__________, e con ciò la tesi della convenuta, laddove si ha che essi non possono essere ritenuti fedefacenti delle ore effettivamente lavorate dall’istante. Di conseguenza, deve quanto meno essere ritenuta non provata la pretesa relativa al computo dei supplementi, mentre che del tutto logico e corretto appare il modo di procedere della datrice di lavoro, che se avesse pagato i turni sulla base dei doc. F – I avrebbe in sostanza riconosciuto il doppio dei supplementi all’istante, non essendo stato seriamente contestato dall’istante (che si è limitato ad invocare le risultanze della deposizione C__________) che l’indennizzo assicurativo sostitutivo del salario contenesse anche le indennità per i turni (in tal senso: art. 141 cifra 1 CCL 1988). Pertanto, vero è semmai che all’istante, attivo solo al 50%, sono stati pagati più supplementi di quelli ai quali avrebbe avuto diritto, avendo la datrice di lavoro defalcato assai meno della metà dei supplementi per turni dai conteggi delle ore attestanti, contrariamente a verità, che l’istante lavorava al 100% quando invece lavorava solo al 50%.
10.1 Per il mese di febbraio 1995 la discrepanza tra le ore di turno di cui al doc. F e quelle di cui al doc. 6, pag. 1, è di sole 6½ ore con supplemento del 100%, avendo la datrice di lavoro dimezzato il supplemento per due domeniche. Alla luce di quanto esposto in precedenza, l’istante non può trarre diritto dalla deduzione, essendo stato defalcato assai meno di quanto sarebbe stato corretto.
10.2 Lo stesso è avvenuto anche per il mese di marzo del 1995, avendo la datrice di lavoro anche in questo caso dedotto 6½ ore con supplemento del 100% dimezzando il supplemento per due domeniche lavorative (cfr. doc. G e doc. 6, pag. 2). Vale pertanto quanto esposto al considerando 10.1 che precede.
10.3 Nel mese di maggio 1995 la datrice di lavoro ha linearmente ridotto del 50% tutti i supplementi (cfr. doc. H e doc. 6, pag. 3), ciò che, come detto, era suo diritto fare, facendo stato il conteggio anche del 50% della prestazione lavorativa non effettuata dall’istante, ed essendo l’altra metà dei supplementi già stata pagata con la compensazione del salario.
10.4 Il conteggio di luglio 1995, così come corretto dalla datrice di lavoro, è poco chiaro, se non per la riduzione del 50% delle ore con supplemento del 100% (cfr. anche il conteggio di stipendio di quel mese in plico doc. E, dove figura il pagamento di 28.5 ore con supplemento del 100%). Posto che siffatta riduzione era legittima per il motivo indicato ai punti precedenti, l’istante lamenta inoltre di non essere stato affatto pagato per le ore con supplemento al 40 e 50%. Ciò è vero, e risulta dal predetto conteggio di stipendio, ma non è lesivo dei diritti del lavoratore, essendo nel frattempo entrato in vigore il CCL 1995 che aveva abolito i supplementi al 40 e 50%, lasciando in vigore solo quello al 100% (doc. C, art. 223), così come rettamente evidenziato dalla convenuta.
11. Per il 1996 l’istante rivendica una presunta differenza salariale tra quanto percepito e quanto gli sarebbe spettato in base al CCL. Nei propri conteggi, tuttavia, egli parte dall’errata premessa del diritto a un salario minimo mensile lordo di fr. 4'375.- oltre all’aumento del 1.5% per il 1996 (appello, punto 4, pag. 9), quando invece il suo salario minimo secondo il CCL era pari a fr. 3'000.- lordi mensili (cfr. il consid. 8). Atteso che egli riconosce di avere ricevuto in quell’anno l’equivalente di fr. 3'950.10 mensili lordi (appello, ibidem), si ha che egli ha in realtà percepito abbondantemente più di quanto di sua spettanza secondo il CCL. Le sue pretese sono perciò del tutto infondate.
12. L’appellante avanza pretese per il 1997 sulla scorta del salario a suo dire dovutogli per il 1996, maggiorato dello 0.7% di aumento salariale (appello, punto 5, pag. 9). I suoi conteggi sono anche in questo caso viziati dall’errato convincimento relativo al salario minimo dovutogli, che come già detto non era quello riservato ai lavoratori qualificati. Anche la pretesa del 1997 è perciò totalmente infondata.
13. Secondo l’appellante la situazione del 1998 sarebbe identica a quella del 1997 (appello, punto 6, pag. 9 e 10), motivo per cui la sua pretesa deve essere reietta sulla scorta delle medesime motivazioni di cui al punto precedente.
14. Nel 1999, infine, la situazione sarebbe identica agli anni precedenti, eccezion fatta per l’aumento dello 0.6% intervenuto. Nuovamente, però, l’istante assume per acquisito il diritto allo stipendio base di un lavoratore qualificato, ciò che egli, come detto più volte, non era. Anche per quest’anno, di conseguenza, egli nulla può rivendicare sulla scorta del CCL, avendo la datrice di lavoro corrisposto un salario ben superiore al minimo garantitogli dall’accordo collettivo.
15. Risultando le richieste dell’istante del tutto infondate (e non prive di pretestuosità), non vi è più necessità di decidere il tema della legittimazione passiva, invero non così chiaro, ragione per cui merita conferma anche il giudizio sull’irrilevanza della domanda di restituzione in intero, il cui contenuto non può in alcun caso modificare la totale inconsistenza nel merito delle pretese vantate in causa dal procedente. Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione dei gravami.
Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto di un valore litigioso in questa sede di fr. 19'747.85.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC,
pronuncia: 1. Gli appelli 12 dicembre 2007 di AP 1 sono respinti.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia per la procedura di appello. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).