Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2008 12.2007.230

24. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,816 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Responsabilità per consigli erronei - Vertrauenshaftung

Volltext

Incarto n. 12.2007.230

Lugano 24 novembre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.54 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 26 aprile 2005 da

AO 1 RA 2  

contro

AP 1 rapp RA 1  

con la quale l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 168'045.– oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata in sede di conclusioni a fr. 185'092.–;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 27 settembre 2007, ha accolto, condannando il convenuto a pagare le spese (fr. 1'540.–) e la tassa di giustizia (fr. 5'900.–), come pure a rifondere alla controparte fr. 13'000.– per ripetibili;

appellante il convenuto che con atto di appello 19 ottobre 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, con richiesta di beneficio dell'assistenza giudiziaria;

mentre l'attore con osservazioni 8 novembre 2007 postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto:   

                                     1.    Fino al 31 maggio 2000 AP 1 è stato alle dipendenze della B__________ __________ (in seguito B__________). Il 13 aprile 1999, AO 1 aveva sottoscritto, per il tramite di AP 1, una “Proposta per l'offerta 29231238/1” relativa ad un'assicurazione di previdenza vincolata “Flexiplan” presso la B__________. Sul formulario, controfirmato da AP 1, veniva riportata la dicitura, con riferimento all'attività di falegname svolta dall'attore: “Indipendente dal 1.3.1999”; inoltre alle domande relative alla salute dell'assicurato veniva risposto con l'indicazione secondo cui egli era attualmente “in perfetta salute” e che, negli ultimi dieci anni, non aveva sofferto di malattie o disturbi (doc. 1). La proposta di assicurazione veniva accettata dalla B__________ e la polizza assumeva validità dal 1° maggio 1999 con scadenza al 1° maggio 2015. L'assicurazione garantiva all'assicurato, in caso di incapacità di guadagno, una rendita annua di fr. 24'000.–, dopo un termine di attesa di 24 mesi (doc. A e inc. V° rich.).

                                            Il 13 aprile 1999 – il medesimo giorno in cui è stata sottoscritta la proposta assicurativa menzionata – AO 1 ed AO 1 hanno disdetto una “assicurazione sulla vita” (polizza n. 3.015.547) che era stata stipulata il 1° luglio 1993 presso la W__________ __________ (in seguito W__________), che prevedeva in caso di incapacità di guadagno di AO 1 una rendita annua di fr. 10'000.– fino al 30 giugno 2015, dopo un periodo di attesa di tre mesi, con bonus sulle prestazioni (doc. B e C).

                                     2.    A partire dal 1° settembre 1999, AO 1 diveniva totalmente inabile al lavoro. Egli annunciava quindi il caso alla B__________, la quale con lettera 19 gennaio 2000 dichiarava di recedere dal contratto di assicurazione invocando la reticenza ai sensi dell'art. 6 LCA, non avendo l'assicurato segnalato nel formulario di proposta di assicurazione di essere già stato in precedenza in cura medica, rispettivamente rimproverandogli di avere indicato di essere “indipendente” dal 1° marzo 1999 mentre in realtà egli sarebbe stato in disoccupazione dal 1° ottobre 1998 (doc. E). Con scritto 24 gennaio 2000, AO 1 si rivolgeva alla B__________  spiegando di avere, al momento della compilazione della proposta assicurativa, segnalato all'agente AP 1 di non essere indipendente e di avere “in passato avuto problemi alle dita delle mani” (dita inservibili e fredde). Egli chiedeva quindi che la decisione fosse “rivista” (doc. F). Il 10 febbraio la B__________ confermava la rescissione del contratto (doc. G).

                                            In data 23 giugno 2000 (doc. I), AP 1 riferendosi alla polizza in oggetto, scriveva alla B__________ una lettera con il seguente contenuto:

                                            “vi confermo ancora una volta, come da rapporto da me compilato, in merito alla malattia del signor AO 1, che è stata una mia superficialità nel sottovalutare la situazione di salute , visto che il signor AO 1, mi aveva avvisato del problema legato alle mani.

                                            Pertanto riconfermo la mia leggerezza nel valutare eventuali conseguenze riportate al caso.

                                            Il signor AO 1 non è responsabile di questa situazione, visto la sua buona fede, di avermi esposto il problema delle mani, e da parte mia sottovalutato.

                                            Inoltre vi informo che esisteva già una polizza vita con una rendita di fr. 10'000.– all'anno, per la perdita di guadagno, malattia e infortunio fino al 2015, presso la W__________ __________, da me fatta annullare.

                                            Sperando in una vostra presa di posizione del caso, colgo l'occasione per porgervi i miei saluti”.

                                            La B__________, nonostante questo scritto di AP 1, non ha cambiato la propria decisione.

                                            Il 12 settembre 2002 l'Assicurazione invalidità ha dipoi riconosciuto a AO 1 un'invalidità dell'80% con effetto retroattivo al 1° settembre 2000 (doc. M).

                                     3.    Con scritto 18 dicembre 2000, AO 1 ha rimproverato a AP 1 la responsabilità per i danni conseguenti all'annullamento della polizza già esistente presso la W__________ (doc. N), responsabilità contestata da quest'ultimo (doc. O). A partire dal 12 gennaio 2001, AP 1 ha sottoscritto annualmente delle dichiarazioni di rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione all'attenzione di AO 1.

                                     4.    Con petizione 26 aprile 2005, AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per chiedere la condanna di AP 1 al versamento di fr. 168'045.– oltre interessi a titolo di risarcimento danni. Alle pretese dell'attore si è opposto AP 1 con risposta 16 settembre 2005, nella quale haAP 1. Egli ha anche contestato di avere una qualsivoglia responsabilità nell'annullamento, rispettivamente nella disdetta delle polizze assicurative della B__________ e della W__________. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. L'attore con le conclusioni del 31 agosto 2007 ha aumentato le proprie pretese a fr. 185'092.–, oltre interessi.

                                     5.    Con sentenza 27 settembre 2007, il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto a versare all'attore l'importo di fr. 185'092.– oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2005, come pure a pagare le spese (fr. 1'540.–) e la tassa di giustizia (fr. 5'900.–) e a rifondere all'attore fr. 13'000.– a titolo di ripetibili.

                                            Il primo giudice ha in primo luogo respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto non può, a suo dire, essere preclusa all'attore la facoltà (scelta) di convenire in causa il convenuto per un'asserita responsabilità fondata sull'art. 41 CO (atto illecito), anziché la B__________ già datore di lavoro di quest'ultimo. Secondo il Pretore l'art. 55 CO, cui il convenuto fa riferimento, è “lex specialis” rispetto all'art. 41 CO nell'ambito della responsabilità del padrone dell'azienda; ciò non significa però che l'attore non possa decidere di convenire in causa, anziché il padrone di azienda (ex art. 55 CO o ev. ex art. 41 CO), personalmente solo il lavoratore, fondandosi sull'art. 41 CO.

                                            Passando in rassegna i presupposti relativi alla responsabilità ex art. 41 CO il primo giudice ne ha poi accertato la sussistenza. Egli ha situato la responsabilità del convenuto nell'ambito del suo invito/consiglio – rivolto all'attore e alla moglie – di disdire la polizza a suo tempo stipulata presso la W__________, rilevando che è stato questo annullamento di copertura assicurativa (unito al successivo recesso della B__________ dal nuovo contratto stipulato con AO 1) ad aver provocato un danno all'attore. Secondo il Pretore, il convenuto anziché consigliare, avrebbe dovuto sconsigliare lo stipulante dal disdire la polizza presso la W__________, rispettivamente avrebbe dovuto fare in modo che la questione relativa ai “problemi alle mani” figurasse nella proposta assicurativa e solo nel caso in cui la B__________ avesse accettato la citata proposta e garantito la copertura a AO 1 malgrado le affezioni pregresse, consigliare l'attore di disdire la polizza W__________. Il primo giudice, dopo aver escluso che il consiglio in questione si basasse su un rapporto contrattuale, ha ritenuto il comportamento del convenuto lesivo dell'art. 41 CO, riconoscendo una responsabilità fondata sulla fiducia (“Vertrauenshaftung”), avendo il convenuto, con il suo agire, creato una situazione di fiducia sulla quale l'attore si poteva fondare e si è in effetti fondato. Il Pretore ha evidenziato che tra le parti in causa era palesemente sorto un rapporto di stretta fiducia, l'attore essendosi rivolto al convenuto allo scopo di ottenere una consulenza assicurativa e potendo aspettarsi in buona fede – dopo aver segnalato al convenuto i “problemi alle mani” – che gli stessi o venissero correttamente segnalati alla B__________ o non fossero rilevanti al punto da necessitare una notifica, rispettivamente che una futura presa di conoscenza da parte della B__________ di tali problematiche non potesse avere influsso sul contratto e sulle coperture in caso di successiva malattia e/o infortunio. AO 1, prosegue il primo giudice, poteva altresì confidare che l'annullamento della polizza W__________ non lo avrebbe danneggiato. Con riferimento alla colpa, il Pretore ha ritenuto che il comportamento del convenuto sia configurabile come negligenza di grado importante. AP 1 avrebbe infatti dovuto, secondo il primo giudice, approfondire e poi inserire nel formulario le informazioni comunicategli dall'attore circa la sua situazione valetudinaria, come pure non consigliare all'attore e alla moglie di disdire la precedente polizza W__________, addirittura lo stesso giorno in cui i AO 1 avevano firmato la proposta di nuova assicurazione. Come esperto del ramo, conscio delle conseguenze previste dall'art. 6 LCA, non avrebbe dovuto sottovalutare la situazione o comunque fare i necessari approfondimenti. Quanto al danno (“lucrum cessans”), il primo giudice lo ha fissato con riferimento agli accertamenti eseguiti dal perito giudiziario __________ B__________. Per finire, il Pretore ha riconosciuto l'esistenza di un nesso causale adeguato fra il comportamento del convenuto e il danno insorto, ritenuto per altro che il danno sarebbe comunque insorto anche se AP 1 avesse correttamente inserito nella proposta assicurativa della B__________ l'informazione sui problemi di salute di AO 1, ciò in ragione dell'improvvido consiglio dato all'attore di annullare, lo stesso 13 aprile 1999, la polizza della W__________. Il primo giudice ha dipoi anche escluso l'esistenza di una concolpa dell'attore tale da interrompere il nesso di causalità o giustificare una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 44 cpv. 1 CO, per altro neppure richiesta.

                                     6.    Con appello 19 ottobre 2007, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Postula inoltre di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                            Con osservazioni 8 novembre 2007, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

                                     7.    Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello del convenuto è costituito in preponderanza dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 16 aprile 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

                                     7.1  Esaminando nel dettaglio l'appello si constata in effetti che il punto 1 pag. 2 dell'appello corrisponde integralmente al punto 1 pag. 1 delle conclusioni. Il punto 2.1 pag. 3 dell'appello corrisponde al punto 7 pag. 6 delle conclusioni. Il punto 2.2 secondo paragrafo pag. 3 dell'appello corrisponde al punto 7 secondo paragrafo pag. 6 delle conclusioni, con la sola modifica della sentenza del Tribunale federale menzionata. Il punto 2.2 dell'appello da pag. 4 secondo paragrafo a pag. 5 penultimo paragrafo corrisponde integralmente al punto 6 da pag. 6 a pag. 8 delle conclusioni. Il punto 3 pag. 7 primo paragrafo dell'appello corrisponde integralmente al punto 2 pag. 2 delle conclusioni. Il punto 4 pag. 7 e 8 fino a metà pagina dell'appello corrisponde integralmente al punto 3 pag. 2-3 delle conclusioni. Il punto 6 pag. 10-12 dell'appello, fatta eccezione per poche righe a pag. 12, corrisponde integralmente al punto 4 pag. 3-5 delle conclusioni. Il punto 7 pag. pag. 12 dell'appello, fatta eccezione per le cinque righe iniziali, corrisponde integralmente al punto 6 pag. 5-6 delle conclusioni. Il punto 9 pag. 13 dell'appello, fatta eccezione per una frase, corrisponde integralmente al punto 5 pag. 5 delle conclusioni. L'errata impostazione del gravame emerge poi palesemente anche dal punto 8 pag. 13 dell'appello. In esso l'appellante dichiara infatti di voler rispondere ad un interrogativo di “controparte”, ciò con chiaro riferimento alle considerazioni fatte nello scambio degli allegati di prima sede e non alle osservazioni all'appello (non essendo il gravame, per evidenti motivi, in quel frangente ancora intimato) o alle considerazioni del primo giudice.

                                     7.2  Non resta dunque che esaminare i passaggi dell'appello che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni o di parti di esse e nei quali si può intravedere una critica al giudizio di prima sede.

                                     7.3  Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto evidenziando, come detto (sopra, consid. 5), che l'art. 55 CO, cui AP 1 fa riferimento è “lex specialis” rispetto all'art. 41 CO nell'ambito della responsabilità del padrone dell'azienda e che ciò non significa però che l'attore non possa decidere di convenire in causa, anziché il padrone di azienda (ex art. 55 CO o ev. ex art. 41 CO), personalmente solo il lavoratore, fondandosi sull'art. 41 CO.

                                            L'appellante contesta la considerazione del primo giudice. Dopo aver riproposto integralmente due pagine di considerazioni già presentate in sede di conclusioni, si interroga sulla ratio legis dell'art. 55 CO, sostenendo che sarebbe “giusto ed equo che il datore di lavoro che beneficia dell'attività del suo subalterno” venga reso “responsabile dei suoi eventuali errori e dei danni che egli commette nell'esercizio delle sue funzioni” (appello, pag. 5 verso il basso e pag. 6 in alto). Il ricorrente richiama per analogia la regolamentazione della responsabilità nell'ambito dello Stato, in base alla quale il leso non potrebbe agire in giudizio direttamente contro il funzionario, bensì dovrebbe rivolgersi contro il datore di lavoro; a sostegno della sua tesi egli fa riferimento anche all'art. 34 LCA, che prevederebbe, a suo dire, che nei confronti dello stipulante l'assicuratore risponderebbe anche degli atti del proprio intermediario (appello, pag. 5 in basso e pag. 6 verso l'alto).

                                            Per tacere del fatto che le argomentazioni dell'appellante, fatte valere per la prima volta in sede d'appello, sono anche irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad art. 321 CPC), si osserva che esse mostrano che egli stesso non ha compreso la ratio legis dell'art. 55 CO. Questa norma – come del resto anche l'art. 101 CO pure invocato dal ricorrente – non impone in effetti al leso di convenire in giudizio obbligatoriamente il datore di lavoro allorquando il comportamento di un ausiliario costituisce un atto illecito che impegna la responsabilità personale di quest'ultimo a norma dell'art. 41 CO. L'assenza di un tale obbligo parrebbe del resto essere stata compresa dall'appellante stesso nella misura in cui invoca un'applicazione analogica delle norme sulla responsabilità dell'ente pubblico per rapporto ai suoi funzionari, per altro senza menzione di alcuna considerazione di dottrina o giurisprudenza. Il riferimento all'art. 34 LCA è decisamente non pertinente e non permette di certo di ricavare quanto l'appellante vorrebbe. Su questo punto l'appello, avverandosi manifestamente infondato, non necessita di ulteriore disamina.

                                     7.4  Il Pretore, come detto (sopra, consid. 5), ha situato la responsabilità del convenuto nell'ambito del suo invito/consiglio – rivolto all'attore e alla moglie – di disdire la polizza a suo tempo stipulata presso la W__________, rilevando che è stato questo annullamento di copertura assicurativa (unito al successivo recesso della B__________ dal nuovo contratto stipulato con AO 1) ad aver provocato un danno all'attore.

                                            L'appellante contesta anche questa considerazione del primo giudice. Egli sostiene di “non aver consigliato all'attore di disdire immediatamente la polizza presso la W__________, né tantomeno di disdirla allorquando non vi era ancora la certezza che la B__________ assicurazioni avrebbe accettato la proposta assicurativa, che lo stesso non ha mai garantito” (appello, pag. 6 verso il basso). La doglianza è tuttavia smentita in modo palese ed inequivocabile dalla lettera scritta in data 23 giugno 2000 dal convenuto alla B__________ (doc. I), riportata sopra (consid. 2) e dalla deposizione di __________ __________, (act. XII pag. 6 verso il basso). E' poi vero che l'attore non aveva alcun obbligo di disdire la polizza W__________ (appello, pag. 7 verso il basso). Ma è proprio il consiglio inadeguato del convenuto che ha determinato l'attore ad inoltrare una disdetta alla quale non era tenuto. Il fatto poi che AO 1 e AO 1 fossero “entrambi capaci di discernimento e con la capacità civile attiva” è irrilevante. A ragione il Pretore ha evidenziato che altrimenti, praticamente per ogni leso che compie un atto a seguito di un'azione illecita di un'altra persona, si dovrebbe giungere al non riconoscimento di una responsabilità del danneggiante per la sola circostanza che il leso era capace di discernimento. L'appellante non si è espresso sulla citata considerazione del primo giudice, limitandosi a riproporre la tesi sostenuta con le conclusioni. D'altro canto, il consiglio di disdire la polizza W__________ è stato dato all'attore e a sua moglie da una persona esperta del ramo assicurativo. I coniugi AO 1 hanno quindi prestato attenzione al consiglio del consulente assicurativo in cui avevano riposto la loro fiducia. L'appello si rivela pertanto nuovamente infondato.

                                     7.5  Il primo giudice come detto (sopra, consid. 5) ha escluso che il consiglio in questione si basasse su un rapporto contrattuale. Con riferimento alla dottrina (Brehm, Berner Kommentar, n. 53e; Oftinger/Stark, Schweiz. Haftpflichtrecht BT, II/1 n. 33; Kramer, Berner Kommentar, ad Allg. Einleitung OR n. 50; Schwenzer, Schweiz. Obligationenrecht AT n. 50.24) e alla giurisprudenza (DTF 130 III 345; 124 III 301; 120 II 335; 121 III 355; 108 II 311), ha ritenuto il comportamento del convenuto lesivo dell'art. 41 CO, riconoscendo una responsabilità fondata sulla fiducia (“Vertrauenshaftung”), avendo il convenuto, con il suo agire, creato una situazione di fiducia sulla quale l'attore si poteva fondare e si è in effetti fondato. Il Pretore ha evidenziato che tra le parti in causa era palesemente sorto un rapporto di stretta fiducia, l'attore essendosi rivolto al convenuto allo scopo di ottenere una consulenza assicurativa e potendo aspettarsi in buona fede – dopo aver segnalato al convenuto i “problemi alle mani” – che gli stessi o venissero correttamente segnalati alla B__________ o non fossero rilevanti al punto da necessitare una notifica, rispettivamente che una futura presa di conoscenza da parte della B__________ di tali problematiche non potesse avere influsso sul contratto e sulle coperture in caso di successiva malattia e/o infortunio. AO 1, prosegue il primo giudice, poteva altresì confidare che l'annullamento della polizza W__________ non lo avrebbe danneggiato.

                                            L'appellante non contesta in modo esplicito la circostanza – ritenuta dal primo giudice – che il consiglio da lui dato ai coniugi AO 1 di disdire la polizza W__________ non si basava su un rapporto contrattuale. Per il resto egli non si confronta, ancora una volta, in modo circostanziato con le predette considerazioni del Pretore in relazione alla responsabilità basata sulla fiducia, limitandosi a rilevare “di transenna” che “tra l'appellante e l'attore non c'era un rapporto di fiducia tale da poter fondare una responsabilità per atto illecito” (appello, n.5 pag. 9 nel mezzo). Aggiunge che le “tre sentenze citate dal Pretore a proposito della fiducia” , “DTF 121 III 355, 124 III 298 e 130 III 345” – in vero cinque, avendo egli tralasciato le sentenze DTF 120 II 335 e 108 II 311, pure menzionate dal primo giudice – nulla avrebbero “a che vedere con la presente fattispecie”, il consulente avendo “venduto semplicemente un prodotto assicurativo all'attore” (appello, pag. 9 verso il basso). Per tacere del fatto che la responsabilità basata sulla fiducia non può essere circoscritta – come sembrerebbe volere l'appellante – alle sole fattispeci già ritenute dal Tribunale federale (Werro, Leçons de droit comparé, in : La responsabilité fondée sur la confiance, Zurigo 2001, p.115), l'appellante dimentica che lui stesso ha ripetutamente ammesso che “è di meridiana evidenza che il consiglio dato” a Leonardo Carra “di disdire il suo contratto con la W__________ sia avvenuto proprio in vista di cambiare la compagnia assicurativa e contrarre una polizza vita sostitutiva presso la B__________ e quindi il tutto nell'ambito di un'analisi assicurativa” (act. XXV pag. 7 in basso e pag. 8 in alto; appello, pag. 5 verso il mezzo). Ciò conferma che sussiste in questo caso una delle condizioni che la dottrina ha dedotto dalla giurisprudenza per il riconoscimento della responsabilità fondata sulla fiducia: l'interesse diretto o indiretto dell'autore del danno alla situazione di fiducia creata, connesso con la sua sfera professionale (Walter, Jurisprudence du Tribunal fédéral, in: La responsabilité fondée sur la confiance, Zurigo 2001, p. 160). L'appello su questo punto, contraddistinto dalla pochezza delle argomentazioni, sostenute solo “di transenna”, si rivela ancora una volta infondato.

                                     7.6  Il Pretore come detto (sopra, consid. 5), con riferimento alla colpa del convenuto ha ritenuto che egli ha avuto un comportamento colpevole, configurabile come negligenza di grado importante; AP 1 avrebbe infatti dovuto – secondo il primo giudice – approfondire e poi inserire nel formulario le informazioni comunicategli dall'attore circa la sua situazione valetudinaria. Come esperto del ramo, conscio delle conseguenze previste dall'art. 6 LCA, non avrebbe dovuto sottovalutare la situazione o comunque fare i necessari approfondimenti. Comunque, prosegue il primo giudice, il fatto che AO 1 abbia firmato la proposta di assicurazione malgrado sulla stessa – come indica il convenuto – vi fossero riportate delle risposte inesatte, nulla toglie alla circostanza secondo cui il convenuto ha omesso di sconsigliare l'attore e la moglie dal disdire lo stesso giorno (13 aprile 1999) la polizza W__________. Qualora nel formulario fossero stati indicati i problemi valetudinari dello stipulante – rileva per finire il Pretore – la proposta di assicurazione non sarebbe verosimilmente stata accettata dalla B__________ (o lo sarebbe stata con riserve), ma a quel momento la disdetta della polizza W__________ era già stata inviata, per cui il danno sarebbe comunque sorto, la disdetta essendo un diritto formale unilaterale di principio irrevocabile.

                                            L'appellante non si confronta minimamente con le predette considerazioni del Pretore. Già si è detto che le modalità con le quali l'appellante ha motivato il gravame, senza una chiara e puntuale critica delle considerazioni del primo giudice, rende l'appello sostanzialmente irricevibile. A titolo abbondanziale si rileva che l'argomentazione secondo la quale “AO 1 era perfettamente consapevole di cosa fosse il morbo di Raynaud, una malattia grave e tutt'altro che bagattella, se si considerano le conseguenze della stessa” – ancorché irricevibile, in quanto sostenuta tardivamente per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art. 78) – si rivela pure irrilevante alla luce delle considerazioni del primo giudice sopra riportate, non contestate dall'appellante, secondo cui in ogni caso al momento in cui la B__________, in base alle informazioni dell'attore, ha accettato la proposta assicurativa, AO 1 seguendo il consiglio del convenuto aveva già disdetto la polizza W__________.

                                            Il ricorrente sostiene inoltre che se l'attore gli avesse detto “di essere affetto dalla sindrome di Raynaud”, egli “lo avrebbe consigliato di inserire la malattia nel questionario, ma in ogni caso, lo avrebbe sconsigliato di disdire la polizza W__________” (appello, pag. 9 verso l'alto). Dopo aver rielencato nel gravame (al punto 6, da pag. 10 verso l'alto a pag. 12 verso l'alto)  – con le identiche parole e frasi già usate in sede di conclusioni (act. XXV pag. 5-6) – anche altre circostanze che comporterebbero la reticenza dell'attore, l'appellante soggiunge che se l'attore “lo avesse messo al corrente” egli avrebbe “menzionato le circostanze sul formulario e avrebbe sconsigliato l'attore dal disdire la polizza W__________” (appello, pag. 12 verso l'alto). Nel seguito del gravame il ricorrente ribadisce che se “fosse stato messo al corrente dello stato di salute dell'attore, egli avrebbe sconsigliato allo stesso di disdire la polizza W__________” (appello, pag. 14 verso l'alto). Il fatto che l'appellante metta in relazione il preteso comportamento reticente dell'attore con i suoi mancati consigli di non disdire la polizza W__________ è argomento nuovo, fatto valere solo in sede d'appello e pertanto chiaramente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 ad art. 321). Va dipoi rilevato che la lettera che il convenuto ha spedito alla Basilese il 23 giugno 2000 (doc. I) attesta semmai ammissione da parte di AP 1 di “superficialità nel sottovalutare la situazione dello stato di salute” di AO 1 connesso con “il problema delle mani” che quest'ultimo in “buona fede” gli aveva esposto. In simili circostanze spettava a AP 1 – consulente assicurativo, esperto nel ramo – approfondire le informazioni dategli dall'attore prima di “fargli annullare” (cfr. doc. I verso il mezzo) la polizza W__________ e non comunicare all'attore che “non riteneva necessario” menzionare i “formicolii alle mani” nel formulario della B__________ “vista l'irrilevanza del caso” (appello, pag. 8 verso l'alto). In merito alla consapevolezza avuta dall'attore sulle conseguenze della malattia alle mani, AP 1 ha del resto avuto in causa anche un atteggiamento contraddittorio. In sede di risposta egli ha infatti dichiarato “che l'attore non era a conoscenza” del fatto “che i danni alla salute” erano “ben più gravi” “di quanto dichiarato al convenuto” (act. III pag. 5 verso l'alto) per poi sostenere – tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art. 78) – per la prima volta con le conclusioni (act. XXV pag. 3 in basso e pag. 4 in alto) e ribadire – pure irritualmente in appello (pag. 8 verso il basso e pag. 13 verso il basso) che AO 1 “era perfettamente a conoscenza” delle conseguenze della malattia. Vista l'assenza di un valido motivo sostenuto e comprovato (art. 8 CC) dal convenuto, non si può dunque ritenere l'esistenza di una concolpa grave o anche solo concomitante dell'attore. La richiesta di ridurre l'importo del risarcimento “a non più di fr. 10'000.–”, per altro fatta valere solo in sede d'appello, deve quindi essere respinta.

                                     8.    Per questi motivi, l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un valore litigioso di fr. 185'092.–. Alla parte appellata viene riconosciuta un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC). L’istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dal convenuto in appello, non può essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 8 ad art. 157).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 19 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello presentata da AP 1 è respinta.

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 3'000.b) spese                         fr.      50.fr.  3'050.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili di appello.

                                   4.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

12.2007.230 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2008 12.2007.230 — Swissrulings