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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.08.2008 12.2007.228

27. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,279 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Lavoro - salario - onere della prova

Volltext

Incarto n. 12.2007.228

Lugano 27 agosto 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.138 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 maggio 2007 da

AO 1 rappr. dalla RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'174.55 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006, domanda avversata dalla convenuta, e che la Segretaria assessore ha accolto con sentenza 11 ottobre 2007;

appellante la convenuta, che con atto di appello 18 ottobre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;

mentre l’istante con osservazioni 24 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto:   

                                   1.   AO 1 ha lavorato presso il AP 1 dal 1° maggio al 31 ottobre 2006 in qualità di cuoco. Le parti hanno sottoscritto il 1°maggio 2006 un contratto di lavoro (doc. A e doc. 7), che soggiace al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL). Il contratto prevedeva un salario lordo mensile di fr. 4'000.- rispettivamente un salario netto mensile di fr. 3'419.05. Secondo il punto 7 del contratto di lavoro vitto e alloggio andavano regolati separatamente. Con l’istanza 15 maggio 2007 AO 1 ha convenuto in causa AP 1, sostenendo di avere prestato numerose ore straordinarie che la convenuta avrebbe retribuito forfetariamente versandogli mensilmente, senza alcuna riserva, un salario di fr. 4'000.- netti e inoltre di avere beneficiato di vitto e alloggio gratuiti per tutto il periodo di lavoro, come risulterebbe dal punto 8 del contratto. L’istante ha rilevato che in sede di conguaglio finale (cfr. doc. B conteggio 27 novembre 2006 per il mese di ottobre 2006 e doc. D conteggio 7 novembre 2006) la convenuta ha però preteso ingiustamente il pagamento del vitto e dell’alloggio imponendogli una tariffa di fr. 800.- al mese. Inoltre gli ha chiesto la restituzione della differenza tra il salario versatogli mensilmente di fr. 4'000.- e il salario netto di fr. 3'419.05 indicato nel contratto di lavoro. AO 1 ha preteso dalla convenuta il pagamento di fr. 9'174.55 netti complessivi, pari a quanto pattuito e sempre rispettato fino alla fine del rapporto di lavoro, ossia in dettaglio: settembre 2006 fr. 1'000.- netti, vacanze non godute fr. 1'866.60 netti, giorni festivi fr. 400.- netti, giorni di libero non goduti fr. 2'666.60 netti, giorni d’attesa (SUVA) fr. 85.35 netti e indennità di infortunio fr. 3'156.- netti.

                                   2.   All’udienza di contraddittorio del 16 luglio 2007 la convenuta ha sostenuto che il salario pattuito ammontava a fr. 4'000.- mensili lordi per un salario netto di fr. 3'419.05 come risulta dai conteggi. L’istante avrebbe ricevuto numerosi acconti poiché gliene faceva richiesta. Sarebbe però errato ritenere tali acconti quali saldi mensili del salario netto. D’altro canto competerebbe all’istante dimostrare di avere prestato ore straordinarie. A AO 1 sono state infatti riconosciute sia le vacanze pagate (fr. 1'866.- lordi) che i giorni festivi lavorati (fr. 400.- lordi). Il contratto di lavoro non prevedeva inoltre vitto e alloggio gratuiti. L’ufficio imposte alla fonte impone al datore di lavoro il pagamento dell’imposta alla fonte sulle prestazioni in natura (vitto e alloggio) per un valore mensile di fr. 900.-. La deduzione di fr. 800.- al mese effettuata nel conguaglio finale sarebbe pertanto adeguata. La convenuta ha quindi riconosciuto, secondo i conteggi da lei eseguiti (cfr. doc. 4 e doc. B ), dedotto l’importo per vitto e alloggio per 6 mesi ammontante a fr. 4'800.-, di dovere a AO 1 per il mese di ottobre 2006 ancora fr. 2'360.50 (doc. 4 e doc. B). Con il conteggio finale 7 novembre 2006 (doc. D) la datrice di lavoro ha calcolato il dovuto per i mesi da maggio a settembre 2006 di fr. 3'419.05 al mese aggiungendo l’importo predetto di fr. 2'360.50 per il mese di ottobre, ossia complessivamente fr. 19'455.75. Da questo importo ha dedotto gli acconti pagati di fr. 4'000.- al mese per i mesi da maggio ad agosto 2006, ossia fr. 16'000.-, aggiungendo l’acconto di fr. 3'000.- versato per il mese di settembre 2006, per un totale di fr. 19'000.-, che ha infine sottratto dall’importo dovuto di fr. 19'455.75, riconoscendo a favore dell’istante l’importo residuo di fr. 455.70.

                                   3.   La Segretaria assessore ha accolto l’istanza, ritenendo di non potere conferire alcuna valenza probatoria alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale. La prima giudice ha infatti ritenuto la deposizione testimoniale del marito della convenuta inattendibile, sia in considerazione del suo legame con la convenuta sia per il manifesto interesse palesato in merito all’esito della lite. Inoltre la versione del marito della convenuta per quanto concerne l’inizio del pernottamento nell’esercizio pubblico sarebbe stata contraddetta dalla deposizione dell’unico testimone senza più legami con le parti, F__________, il quale ha dichiarato che l’istante quando è arrivato non aveva un alloggio e quindi alloggiava in una camera sopra al ristorante. In prima sede è stato pertanto ritenuto determinante, in merito alla pattuizione sull’ammontare del salario, come pure in merito alla partecipazione del dipendente alle spese di vitto e alloggio, l’effettivo e regolare versamento al dipendente di fr. 4'000.- mensili netti per il periodo da maggio ad agosto 2006, senza deduzioni di sorta a titolo di vitto e alloggio consumati nell’esercizio pubblico. Secondo la prima giudice il pagamento senza riserve dello stipendio predetto per i primi quattri mesi del rapporto di lavoro, corrispondenti ai due terzi dell’intera durata contrattuale, induce a ritenere che tale fosse la reale volontà delle parti, e ciò a prescindere dal contenuto del contratto scritto e dei conteggi mensili inveritieri.

                                   4.   Con l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza. Ribadisce che il contratto di lavoro scritto indica un salario mensile di fr. 4'000.- lordi rispettivamente di fr. 3'419.05 netti e che i versamenti di fr. 4000.- al mese avvenivano a titolo di acconti. D’altro canto, rileva l’appellante, il contratto di lavoro non menziona l’assunzione da parte della datrice di lavoro degli oneri di vitto e alloggio, per cui già solo il tenore del contratto scritto porta a concludere che una prestazione come il vitto e l’alloggio non fosse concessa gratuitamente.

                                         Con le sue osservazioni  l’appellato si oppone al gravame ritenendo corretta la decisione di prima sede di non conferire alcuna valenza probatoria alla testimonianza del marito della convenuta e di considerare invece i fatti, ossia il versamento di un salario mensile netto di fr. 4'000.- e la concessione di vitto e alloggio senza alcuna deduzione dal salario.   

                                   5.   Con ordinanza 10 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza del Tribunale federale emanata il 13 maggio 2008 (DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. Ambedue le parti hanno comunicato di rinunciare a prevalersi di tale vizio, per cui nulla osta alla trattazione del presente gravame.

                                   6.   Litigiosi fra le parti sono l’ammontare del salario pattuito (fr. 4'000.- lordi o netti) e la gratuità o no del vitto e dell’alloggio.

                                         L’art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Nella fattispecie in esame incombe pertanto al lavoratore l’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserita pretesa salariale di fr. 4'000.- netti mensili e della gratuità del vitto e dell’alloggio, mentre alla datrice di lavoro spetta la prova dell’avvenuto pagamento o, comunque, dell’estinzione del debito. Occorre infatti tenere ben presente il principio secondo cui il creditore è tenuto a dimostrare le circostanze suscettive di fondare la sua pretesa, mentre la debitrice deve dimostrare quelle idonee a neutralizzarla (DTF 125 III 78 consid. 3.b).

                               6 a.   Per quel che concerne il salario, le parti hanno prodotto un contratto di lavoro stipulato il 1° maggio 2006 (doc. B e doc. 7), con cui è stato concordato un salario lordo di fr. 4'000.- rispettivamente netto di fr. 3'419.05. Inoltre sono stati prodotti dei conteggi salariali per i mesi da giugno a settembre 2006 (doc. B e doc. 3), da cui emerge che il salario netto da versare ammontava a fr. 3'419.05 per ciascun mese e che le deduzioni erano calcolate su di un salario lordo di fr. 4'000.-. Dal conteggio finale 7 novembre 2006 allestito dalla convenuta (doc. D) e dal conteggio finale 15 maggio 2007 allestito da Giuseppe Villano (doc. E) si evince che per il mese di settembre 2006 è stato versato all’istante l’importo di fr. 3'000.-. Per il mese di ottobre 2006 (ultimo mese) nel conteggio datato 27 novembre 2006 allestito dalla datrice di lavoro (doc. B e doc. 4) sono stati riconosciuti all’istante fr. 2'666.60 per lavoro extra, fr. 1'866.60 per vacanze pagate e fr. 400.- per giorni festivi, complessivamente fr. 4'933.20 oltre a fr. 85.35 per 3 giorni d’attesa all’88% e fr. 3'156.- per indennità in seguito ad infortunio, per un totale quale stipendio lordo di fr. 8'174.55 e quale stipendio netto di fr. 7'160.50. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato, che con l’istanza ha asserito di avere prestato numerose ore straordinarie che la convenuta avrebbe retribuito forfetariamente con fr. 4'000.- netti al mese, dal citato conteggio finale per il mese di ottobre 2006 emerge invece che per la fine del rapporto di lavoro all’istante sono stati riconosciuti fr. 4'933.20 per lavoro extra, vacanze pagate e giorni festivi calcolati su un salario lordo di fr. 4’000.-. I predetti conteggi indicano inoltre che le deduzioni (per oneri sociali, imposta alla fonte, ecc.) sono state sempre calcolate su un salario lordo di fr. 4'000.-. Fino al conteggio finale non risulta che il lavoratore abbia sollevato obiezioni sull’ammontare del salario lordo in base al quale sono stati eseguiti i conteggi mensili. Egli ha atteso fino alla fine del rapporto di lavoro per manifestare il proprio dissenso. Il motivo per cui all’appellato sono stati versati per i mesi da giugno ad agosto 2006 fr. 4'000.-, in luogo di fr. 3'419.05 (per il mese di maggio 2006 non si trova agli atti alcun conteggio), è stato spiegato dal teste __________, marito della convenuta, sentito senza delazione di giuramento, come segue: “per fare una cifra tonda ho versato fr. 4'000.-- perché il signor __________ doveva mandare al suo paese dei soldi. Ogni mese mi chiedeva dei soldi e mi diceva che gli avremmo scontati sulle vacanze o sulla tredicesima.” A proposito della testimonianza del marito della convenuta, che secondo l’art. 228 CPC sarebbe escluso quale teste, va osservato che disposizioni cantonali - quale la citata norma - che limitano il valore di una prova o la escludono, non possono essere tenute in conto in una procedura, come quella in esame, retta dal principio inquisitorio sociale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 228, m. 11 nota 719) in forza del diritto federale (art. 343 cpv. 4 CO). La motivazione della prima giudice, che ha considerato avvenuto senza riserve il pagamento di fr. 4'000.-(sentenza pag. 3 paragrafo 4) senza considerare la citata deposizione, non è pertanto condivisibile. Come sopra riferito, il marito della convenuta ha indicato, quale causale del versamento di fr. 4'000.-, la continua richiesta di prestiti. Oltre a ciò la riserva da parte della datrice di lavoro, nel versare fr. 4'000.- in luogo di fr. 3'419.05, si è manifestata nei 4 conteggi allestiti per i mesi da giugno a settembre 2006 (doc. B e doc. 3), che indicano un salario netto da versare di fr. 3'419.05 e non di fr. 4'000.- e una base di calcolo per le deduzioni da effettuare di fr. 4'000.- lordi. Se il salario netto fosse stato effettivamente di fr. 4'000.-, il salario lordo avrebbe dovuto essere ben più elevato. D’altro canto una manifestazione di volontà deve essere compresa secondo il senso che il suo destinatario in buona fede deve attribuirle (cfr. DTF 109 II 329). Alla luce delle predette circostanze il lavoratore non poteva in buona fede ritenere, in seguito al versamento di fr. 4'000.- per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2006 (doc. D e B), che le condizioni salariali stipulate per iscritto erano state modificate con l’accordo della datrice di lavoro, visti i conteggi di stipendio ricevuti mensilmente, che attestavano uno stipendio netto di fr. 3'419.05. 

                               6 b.   In merito al vitto e all’alloggio, occorre dapprima rilevare che il contratto di lavoro (doc. B e doc. 7) non prevede alcuna clausola al riguardo e che anzi rinvia alla necessità di una stipulazione separata (doc. B e doc. 7 punto 7). Dalle convergenti dichiarazioni del teste L__________ che ha dichiarato che “all’inizio l’istante era ospite da un certo __________; poi ha chiesto al padrone del Ristorante se riusciva a trovargli una stanza” e del marito della convenuta __________ che ha affermato “che all’inizio il signor __________ dormiva da questo signor __________, non ricordo se per una settimana o 10 giorni” emerge che l’istante ha iniziato ad alloggiare presso il ristorante gestito dall’appellante dopo circa una settimana/10 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, per cui al momento della sottocrizione del contratto, avvenuta il 1° maggio 2006, vitto e alloggio non rappresentavano ancora oggetto di accordo, ed è palese che al punto 8 non risulti alcuna indicazione. Si rileva poi che dai conteggi salariali doc. B e doc. 3 per i mesi da giugno a settembre 2006 non risultano deduzioni più elevate per oneri sociali, imposta alla fonte, ecc., oltre a quelle calcolate sul salario lordo di fr. 4'000.-, che avrebbero potuto indurre il lavoratore a presumere che oltre al citato salario, gli era riconosciuta una prestazione in natura di fr. 800.-. Nell’ambito dell’istruttoria il teste __________, al momento dell’interrogatorio dipendente della convenuta in qualità di pizzaiolo, ha dichiarato che “all’inizio l’istante era ospite da un certo __________; poi ha chiesto al padrone del Ristorante se riusciva a trovargli una stanza (….) lui ha detto che preferiva restare al Ristorante a pagare, rispetto a pagare un appartamento, e che si sarebbe messo d’accordo col capo” (verbale pag. 4 e 5). Il teste __________ ha affermato che “l’istante quando è arrivato non aveva alloggio e quindi alloggiava in una camera sopra al Ristorante. Mangiava al Ristorante. Non so quanto dovesse pagare” (verbale pag. 6). Il marito della convenuta, sentito senza delazione di giuramento, ha affermato quanto segue: “All’inizio il signor __________ dormiva da questo signor __________, non ricordo se per una settimana o 10 giorni (…). Gli ho detto che per una settimana avrei potuto alloggiare l’istante (…). L’istante mi ha così detto che voleva rimanere nella camera finché non avrebbe trovato un’altra sistemazione. L’istante avrebbe dovuto pagarmi vitto e alloggio, come pagava le imposte alla fonte (…). Con imposta alla fonte intendo l’importo che l’Ufficio di tassazione considera come importo per vitto e alloggio, che se non erro ammonta a fr. 900.--. Io ho poi applicato un prezzo di fr. 800.--. __________ era avvisato che vitto e alloggio erano come al tariffario dell’imposta alla fonte” (verbale pag. 7). Orbene le convergenti deposizioni dei tre testi – ritenuto che per il principio inquisitorio, da cui è retta la presente procedura, possono essere considerate sia la deposizione del marito della convenuta (vedi precedente considerando) che quella del dipendente __________ – portano a concludere che un onere tutt’altro che irrilevante, quale vitto e alloggio, non è stato presunto come prestazione gratuita della datrice di lavoro, non solo dal marito della convenuta, che può avere un interesse alla lite, ma nemmeno dai due ulteriori testi. Ciò deve valere anche per l’appellato. Infatti, anche se dai conteggi da giugno a settembre 2006 (doc. B e doc. 3) emerge che la datrice di lavoro non ha dedotto dal salario mensile alcun importo per vitto e alloggio, il lavoratore, in buona fede, in mancanza di una pattuizione scritta o verbale, non poteva attribuire a questo fatto la volontà della convenuta di offrirgli vitto e alloggio a titolo gratuito, che secondo la relativa Tabella per il calcolo del vitto e dell’alloggio ammontava a fr. 900.-, ridotti a fr. 800.- dall’appellante (cfr. Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni valida dal 1. gennaio 2006, art. 29 cpv. 1 e 33 CCNL e scritto 11 dicembre 2006 dell’Ufficio delle imposte alla fonte, doc. 2; cfr. DTF 109 II 329).

                                         Con il conteggio finale 27 novembre 2006 per il mese di ottobre 2006, la datrice di lavoro ha dedotto dal salario totale netto di fr. 7'160.50 l’importo di fr. 800.- al mese per vitto e alloggio per 6 mesi, complessivamente fr. 4'800.- (doc. B). Orbene dalle dichiarazioni dei testi __________ e __________ emerge che l’istante ha iniziato alloggiare presso il ristorante della convenuta una settimana/10 giorni dopo l’inizio del rapporto di lavoro (verbale pag. 7 e 4). La deduzione per vitto e alloggio effettuata dall’istante si giustifica quindi per il mese di maggio 2006 solo per 20 giorni, ossia per fr. 533.-. La differenza di fr. 267.- spetta pertanto all’appellato così come l’importo di fr. 455.70 che l’appellante con il conteggio 7 novembre 2007 (doc. D e risposta scritta pag. 3) ha riconosciuto di dovergli, complessivamente dunque fr. 722.70 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006.

                                   7.   Ne segue, in parziale accoglimento dell’appello, che la sentenza impugnata è da riformare nel senso che la petizione è parzialmente accolta per fr. 722.70 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). La gratuità della procedura non dispensa invece il giudice dall’assegnare ripetibili. L’appellato, soccombente in misura pressoché integrale, rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 9'174.55.

Per questi motivi,

richiamato per le spese l’art. 148 CPC

pronuncia:

1.L’appello 18 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

“1. L’istanza è parzialmente accolta.

  § Di conseguenza __________ è tenuto a versare a AO 1,

     , fr. 722.70 oltre interessi al 5% dal 1. novembre

     2006.

 2. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.

    AO 1 rifonderà al AP 1 fr. 1'000.- per ripetibili ridotte.”

2.Non si prelevano né tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà al AP 1 fr. 1’000.per ripetibili ridotte di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.--;  per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 L

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